Categoria: 1999
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Tipologia: AIA
Data firma: 30 aprile 1999
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Bernardi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Bernardi
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Relazioni sindacali
Organizzazione del lavoro
Part-time
Straordinario
Lavoro festivo e domenicale
Ferie - Permessi
Vestiario
Sicurezza e trasporto valori
Formazione professionale
  Inquadramento
Apprendistato
Assemblee punti vendita
Salario variabile
Astensione facoltativa e obbligatoria
Inquadramento per dipendente part-time per corresponsione premio-incentivo
Erogazione premio
Decorrenza e durata

Accordo Integrativo Aziendale Bernardi spa

In data 30/4/99 tra la Società Bernardi spa […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], unitamente al Coordinamento delle strutture e dei delegati, si è stipulato il seguente accordo

Relazioni sindacali
Le parti, nel pieno rispetto delle proprie autonomie e ruoli, convengono sull’importanza di realizzare un sistema di relazioni sindacali o di informazioni coerente con la prima parte del CCNL del 3/11/94 e convengono che le informazioni a carattere aziendale, fatte salve le normali esigenze di autonomia imprenditoriale e di riservatezza ad essa collegata, saranno fornite su iniziativa dell’Azienda o su richiesta delle OO.SS. di norma almeno semestralmente, ed entro il primo quadrimestre di ogni anno nei seguenti contenuti:
A) A livello nazionale e regionale in questa sede saranno fornite informazioni di Rilevanza Generale dell’Azienda riguardanti:
-l’andamento economico;
-gli investimenti;
-le strategie commerciali ed i programmi finalizzati al potenziamento della presenza dell’Azienda ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
-accordi relativi a costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie;
-introduzioni di nuove tecnologie e conseguenti corsi di formazione e riqualifica del personale;
-nuovi insediamenti ed eventuali nuovi modelli organizzativi relativamente all’apertura di grandi superfici;
-situazioni specifiche in rapporto all’organizzazione del lavoro ed all’andamento e prospettive dell’occupazione;
-processi di terziarizzazione;
- lavoro interinale.
Inoltre a livello regionale si svolgeranno le relazioni previste per il livello di unità produttiva fino a 10 dipendenti.
B) A livello provinciale e di unità produttiva superiore a 10 dipendenti
In questa sede verranno fornite informazioni e si darà luogo al confronto, in occasione di periodici incontri al fine di realizzare intese relativamente a:
-progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità territoriali e/o delle unità produttive;
-organici, loro composizione e organizzazione del lavoro;
-occupazione part-time e lavoro supplementare;
-ambiente di lavoro e tutela della salute anche in relazione ad eventuali conseguenze delle innovazioni tecnologiche;
-obiettivi e risultati economici con articolazione dei dati riferiti alla produttività;
-professionalità e livelli di inquadramento;
Inoltre si concorda sulla necessità di considerare il Punto Vendita e la Sede come luoghi in cui si esercitano i diritti di informazione.
In particolare l’Azienda in ogni Unità Produttiva (Punto Vendita e Sede), salvo diverso accordo tra le parti, si confronterà con i delegati sindacali (RSU/RSA) in merito alle seguenti materie:
- informazioni relative al bilancio di previsione nel PV, comprensivo degli obiettivi di politica commerciale, di servizio al consumatore, indici di produttività, organici;
- informazioni relative al bilancio consuntivo del PV;
- informazioni utili riguardanti la formazione e gli iter di carriera che si svolgono nella unità produttiva;
- metterà a disposizione per la loro consultazione tutti i dati mensili relativi a:
·ore straordinarie e supplementari per reparto e numero dei dipendenti;
·situazione ferie, permessi;
·situazione flessibilità e recuperi;
·situazione ambiente di lavoro e sicurezza;
·elenco contratti a termine e apprendistato;
·graduatoria richieste PT/FT;
- metterà a disposizione per la loro consultazione tutti i dati mensili relativi alla gestione commerciale;
- andamenti vendite suddivisi per reparto;
- scostamenti rispetto al preventivo per reparto;
- andamento ammanchi inventariali;
- andamento parametri di produttività;
- andamento assenze.

Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che l’organizzazione del lavoro deve essere funzionale al miglioramento della qualità globale del servizio offerto alla clientela nonché, al fine di conseguire quanto sopra, oltre che ad un più razionale e miglior utilizzo degli impianti, più elevati livelli di produttività, una più equa ripartizione dei carichi di lavoro ed un più efficace servizio alla clientela, le parti si confronteranno a livello nazionale e/o territoriale e/o di punto vendita per realizzare eventuali intese sull’organizzazione del lavoro e sull’insieme di tutte le variabili che ad essa concorrono.

Part-time
I lavoratori interessati a tale contratto devono essere coinvolti nei processi informativi e partecipativi aziendali senza che la loro prestazione ridotta, costituisca elemento discriminatorio.
Le parti convengono che il lavoro a tempo parziale rappresenta uno strumento di flessibilità che, nell’ambito dell’evoluzione di modelli organizzativi della distribuzione organizzata, può assicurare una migliore qualità del servizio ai consumatori, oltre che essere una forma di rapporto di lavoro che può rispondere ad esigenze individuali.
In questo contesto compatibilmente con la situazione organizzativa delle singole unità, rispetto alle nuove assunzioni verrà dato prioritario corso alle richieste di trasformazione FT e PT o viceversa formulata dal personale in forza.
A tale fine faranno testo le domande presentate con ordine di precedenza legato alla data di presentazione.
Si concorda altresì che, rispetto all’organico complessivo la percentuale di lavoratori a tempo parziale non sia inferiore al 15% e che l’orario di lavoro individuato non sia inferiore a 24 ore settimanali.

Straordinario
Fatto salvo quanto previsto dal CCNL, sentito il Consiglio di Azienda o il Delegato Territoriale, solo in casi eccezionali a fronte di garantire il “Servizio alla Clientela”, l’Azienda potrà richiedere prestazioni straordinarie con preannuncio di norma, ove possibile, 24 ore prima.
Al fine di consentire un contenimento dei costi aziendali si concorda per il personale delle filiali che le prestazioni straordinarie saranno compensate da altrettante ore di permesso a gruppi di 4 ore, in momenti di minor attività.
[…]

Sicurezza e trasporto valori
Le parti si incontreranno per definire concretamente, sulla base dell’accordo con la Confcommercio relativo al D.L[gs]. 626/94, il numero dei delegati alla sicurezza e delle ore di permesso retribuito necessario alla loro formazione e alla loro attività e per identificare un delegato di bacino per eventuali macroaree.
Il personale, addetto al trasporto valori, sarà assicurato con polizza che si allega contro gli eventuali rischi, indipendentemente dal tragitto occorrente.

Apprendistato
Facendo riferimento all’accordo regionale del Friuli Venezia Giulia in tema di apprendistato, le parti convengono che per le figure professionali inquadrate al terzo livello la durata dell’apprendistato sarà di 36 mesi limitatamente alle seguenti figure professionali:
- commesso/a specializzato provetto;
- vetrinista e contabile amministrativo.
[…]
Si concorda inoltre, che le 120 ore di formazione esterna sono da intendersi per le persone con titolo di studio di licenza media inferiore, mentre per il diploma di media superiore saranno di 80 ore.
La formazione esterna sarà programmata quando i contenuti dei programmi didattici, saranno definiti dal Ministero del lavoro, fino a quel tempo l’addestramento sarà fornito dalla formazione aziendale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, con contenuti inerenti alla specializzazione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
[…]

Assemblee punti vendita
Si conviene in deroga all’articolo 35 della Legge 300/70 la possibilità di effettuare assemblee anche nei punti vendita con numero inferiore ai parametri previsti purché unitarie, ad esclusione di quelle indette per congressi e assemblee di organizzazione di norma al di fuori dell’orario di lavoro. Qualora si effettuassero le assemblee a vendita aperta sarà garantito il presidio.