Tipologia: Accordo
Data firma: 5 luglio 2000
Validità: 01.07.2000 - 30.06.2002
Parti: Vorwerk Folletto e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio, GDO, Vorwerk Folletto
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Parte comune
A) - Capi distretto

1) - Il distretto
2) - Assistenza sanitaria
3) - Campagne vendita straordinarie
4) - Fondo di distretto
5) - Contributo spese pasto
6) - Rimborsi chilometrici
7) - Modulistica e procedure
B) - Assistenti vendita
1) - Campagne vendita straordinarie
2) - Polizza infortuni
  3) - Riconoscimenti particolari
4) - Servizio cortesia
5) - Rimborsi chilometrici
C) - Agenti
1) - Anzianità agenti
2) - Prestazioni aziendali integrative
2) - Impegno in esclusiva
3) - Picchio
4) - Interessi su deposito cauzionale
5) - Capo vendita
2)- Trattamento previdenziale
D) - Composizione delle controversie

Accordo

In data 5 Luglio 2000 in Roma si sono incontrate la Società Vorwerk Folletto sas […] e le OO.SS. Nazionali: Filcams/Cgil […], Fisascat/Cisl […], Uiltucs/Uil […], la RSA Nazionale […]

Premessa
Premesso che l’Azienda nell’informazione fornita alle OO.SS. sulla situazione delle vendite nel 1999 e nel primo semestre del c.a., ha messo in rilievo le difficoltà registrate che hanno causato il mancato raggiungimento degli obiettivi, difficoltà riconducibili sostanzialmente alla diminuita capacità dei consumi di beni durevoli da parte delle famiglie italiane;
che detta situazione viene rilevata dal Gruppo Vorwerk anche per quanto concerne in generale il mercato europeo;
che la Vorwerk Folletto sas opererà con iniziative commerciali particolari nel secondo semestre del c.a. al fine di recuperare quote di vendite e avviare la politica di sviluppo già illustrata alle OO.SS. che mette in primo piano il lavoro e l’impegno della rete di vendita;
la Vorwerk Folletto dichiara la propria disponibilità al rinnovo del Contratto Aziendale visto come elemento importante nella strategia di sviluppo specialmente nell’attuale congiuntura.
Le OO.SS. Nazionali danno atto all’Azienda della dichiarata disponibilità manifestata, nell’accogliere la richiesta sindacale per il rinnovo del Contratto Aziendale.
Pertanto le Parti stipulano il seguente Accordo Nazionale Aziendale Rispettivamente per i Capi Distretto; Assistenti Vendita; Agenti.

Parte comune
Premesso che le Parti, con il presente Accordo, intendono consolidare e meglio strutturare le relazioni sindacali in sintonia con quanto previsto dal Protocollo del luglio ’93 e dalla vigente contrattazione nazionale, viene concordato quanto segue:
a) nell’individuare nell’esercizio del diritto di informazione un momento fondamentale della “relazione sindacale”, viene dato luogo, di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del Bilancio aziendale, ad un incontro tra le Direzioni Commerciale e delle Risorse Umane da un lato e le OO.SS. nazionali firmatarie del presente accordo dall’altro, nel corso del quale l’Azienda fornirà informazioni preventive su:
1.Andamento conti di bilancio;
2.investimenti ed innovazioni tecnologiche/organizzative;
3.struttura della rete di vendita, eventuali sviluppi di zone, distretti, gruppi e loro composizione;
4.livelli occupazionali disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego, professionalità;
5.eventuali interventi di modifica sulla organizzazione del lavoro;
6.formazione, anche in riferimento all’igiene e sicurezza;
7.eventuali modifiche societarie;
8.Fondo Assistenza Interna (FAI);
9.politiche di Gruppo a livello nazionale ed internazionale;
10.obiettivi di Budget;
11.livelli retributivi e provvigionali.
Nonché informazioni consuntive su.
1.livelli di fatturato;
2.chiusura bilancio annuale;
3.risultati della formazione svolta.
b) In occasione di tale incontro, o in date diverse concordate, le Parti, fermo restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che possono avere impatto sull’occupazione, organizzazione del lavoro, professionalità, materie retributive e provvigionali.
c) Funzionamento delle relazioni sindacali. Per l’attivazione e la pratica gestione derivante dal modello di relazioni sindacali concordata, le Parti decidono di istituire idonei strumenti di rappresentanza sindacale aziendale nazionale così articolati:
1) Costituzione di una rappresentanza sindacale nazionale con compiti di coordinamento formata da: 3 Capi Distretto, 4 Assistenti Vendita, 4 Agenti (di cui 1 avente funzione di Capo Vendita) per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie e da questi nominati. I relativi nominativi verranno comunicati all’Azienda dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali all’inizio di ogni anno.
La RSA nazionale parteciperà, nella sua intera composizione, agli incontri con l’Azienda in occasione:
-dell’esercizio del diritto di informazione;
-alla prima ad alla conclusiva sessione di trattative per il rinnovo dell’accordo nazionale aziendale;
-ad ogni incontro che rivesta interesse generale attinente l’occupazione, eventuali significative ristrutturazioni organizzative, modifiche societarie e ogni qual volta se ne convenga l’opportunità d’intesa con l’Azienda.
2) Fermo restando quanto sopra stabilito sulle competenze della RSA, al fine di favorire il migliore approfondimento degli aspetti e problematiche connessi alle professionalità, viene concordato che, a far data dall’entrata in vigore del presente accordo, la trattativa per il rinnovo degli Accordi Aziendali si svolgerà in sessioni specifiche per ciascuna delle funzioni presenti in Azienda e tutelate dalla presente regolamentazione contrattuale. A tali incontri parteciperà una delegazione composta a seconda delle professionalità trattate: ossia da 3 CD per Organizzazione Sindacale se le problematiche si riferiscono a tale figura; da 4 membri per Organizzazione nel caso di incontri rispettivamente sulla figura dell’AV, ed altrettanti quattro membri per gli incontri sulle materie per gli Agenti.
3) Le spese di partecipazione agli incontri nazionali d’informazione e/o di trattativa sono a carico dell’Azienda. Per l’espletamento dei compiti su previsti ai componenti la RSA nazionale l’Azienda assicurerà i permessi retribuiti necessari. Per gli Agenti verranno convenute, volta per volta, forme di compensazione per il mancato guadagno in occasione della partecipazione alle attività sindacali nazionali.
4) Vengono confermate le norme di tutela sindacale per i CD e AV, componenti la RSA nazionale, previsti dalla legislazione e dalle regolamentazioni contrattuali applicate in Azienda; nonché quelle specifiche connesse alla convocazione delle assemblee nazionali per gli AV, ossia due giornate nel corso dell’anno di calendario con decorrenza della retribuzione per i partecipanti. La richiesta d’assemblea sarà, di volta in volta, formulata dalle OO.SS. Nazionali stipulanti il presente accordo, e ne sarà data per tempo informazione all’Azienda.
5) Qualora l’Agente ne faccia richiesta con delega la Vorwerk Folletto provvederà alla trattenuta degli importi sulle competenze provvisionali relativi ai contributi di adesione sindacale indicati nella delega stessa e che verranno versati sul c/c comunicato dalla Organizzazione Sindacale interessata.
6) Vengono confermate tutte le norme relative alla diffusione dei comunicati sindacali delle OO.SS. Nazionali stipulanti il presente accordo, anche con l’utilizzo dei mezzi informatici aziendali di comunicazione.

A) - Capi distretto
1) - Il distretto

Le parti confermano che i Distretti rappresentano i settori primari nell’organizzazione dell’azienda, in quanto attraverso il loro sviluppo si realizza la crescita di una azienda di vendita diretta; infatti sviluppare un distretto significa avere maggior penetrazione sul mercato, avere la possibilità di aumentare l’organico, (Assistenti Vendita, Agenti, Capi Vendita) ed essere capillarmente più vicini al cliente con conseguente possibilità di sviluppare più vendite. Nel confermare i premi di sviluppo stabiliti con il verbale d’accordo del 5 giugno 1991, erogati in occasione della perdita di un AV, di un Agente o di un Gruppo, le parti concordano che il Capo Distretto interessato sarà preventivamente informato dal Capo Zona sulle possibilità che persone del suo distretto potranno dare origine a sviluppi di settore. L’informazione dovrà essere data verbalmente almeno con due mesi di anticipo rispetto all’evento e dovrà essere seguita da comunicazione scritta. In tale occasione verranno valutate insieme al CD le conseguenze derivanti da tali modifiche e verranno ricercate possibili soluzioni da proporre alle Direzione Commerciale.