Tipologia: Ipotesi di accordo CIA
Data firma: 11 luglio 2000
Validità: 11.07.2000 - 31.12.2003
Parti: Adivar e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Adivar
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
A) Relazioni sindacali
B) Regolamentazione dello sciopero (legge 146/90)
C) Formazione
D) Ambiente e sicurezza
E) Prestazioni lavorative
Orario di lavoro
Prestazione di lavoro nelle giornate di festività (art. 64 CCNL)
Lavoro ordinario notturno
Periodo di ferie
F) Pari opportunità
G) Organizzazione del lavoro - Isole operative - Posizione organizzativa
H) Premio di partecipazione
  Parametro di redditività
Parametro di produttività
Ammontare complessivo
Maturazione del premio e sua erogazione
Clausole varie
1) Modifiche di pesi e parametri
2) Variazioni di assetto
3) Introduzione di nuove tecnologie
4) Natura non retributiva del premio di partecipazione
Premio di partecipazione anno 2000
Riservatezza
M) Accordi integrativi
N) Inscindibilità del presente accordo
O) Durata ed applicazione

Ipotesi di accordo

In data 11 luglio 2000 a Roma presso il Centro Congressi Cavour si sono incontrati: […] l’Adivar spa […], la Filcams/Cgil Nazionale […], la Fisascat/Cisl […], la Uiltucs/Uil Nazionale […], unitamente al Coordinamento dei delegati dei Lavoratori e delle strutture sindacali Territoriali.
Le Parti a conclusione di una serie di incontri, nel corso dei quali è stata discussa ed esaminata la piattaforma di rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, hanno raggiunto il seguente accordo:

Premessa
Negli ultimi anni lo scenario nel settore della Distribuzione Farmaceutica ha subito profondi mutamenti a causa del processo di concentrazione dei competitori, nonché della sempre maggiore concorrenza tra le imprese.
In tale contesto operativo, caratterizzato da una forte dinamicità, le Parti ritengono importante esprimere elevati livelli di efficienza, qualità, professionalità e produttività al fine di incrementare la competitività sul mercato.
In tale ottica diventano essenziali forme di investimento in tecnologie innovative, il miglioramento dei livelli professionali e l’individuazione di forme organizzative adeguate che permettano di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

A) Relazioni sindacali
Nella comune convinzione che l’attuazione di un adeguato sistema di Relazioni Sindacali rappresenti un fondamentale contributo allo sviluppo ed al rafforzamento di Adivar, le Parti dichiarano di voler attuare un sistema di relazioni caratterizzato dai seguenti principi:
sistema di relazioni volte a definire con efficacia e tempestività soluzioni atte a gestire i processi di cambiamento che contraddistinguono l’evoluzione nel settore della Distribuzione Farmaceutica;
sistema volto a favorire la composizione preventiva dei conflitti, nel rispetto dei reciproci ruoli, individuando soluzioni idonee a soddisfare gli specifici interessi tutelati.
Ciò premesso, fermo restando quanto previsto in Sede di CCNL di settore nella parte inerente alle Relazioni Sindacali, le Parti convengono di rafforzare l’attuale sistema secondo la seguente articolazione:
Livello nazionale
Diritti di informazione

Andamento generale dell’Azienda
Investimenti
Innovazioni tecnologiche
Livelli occupazionali quali/quantitativi (tempi determinati; part-time; apprendistato; lavoro interinale; contratti di formazione e lavoro)
Cambiamenti strutture organizzative
Attuazione L.[dlgs] 626/94 ed interventi sulla sicurezza e l’ambiente
Attuazione norme di buona distribuzione
Piani di addestramento e formazione
Andamento salario variabile (Premio di Partecipazione)
Bilancio consuntivo aziendale
Su tali tematiche si effettuerà un incontro annuale.
Livello territoriale/unità produttive
Diritti di informazione

Andamento unità produttiva
Investimenti
Organizzazione del Lavoro ed assetto orari di lavoro
Andamento parametri legati al salario variabile (Premio di Partecipazione)
Programmi in materia di Sicurezza del Lavoro ed Ambiente
Programmi di formazione
Su tali tematiche si effettueranno incontri semestrali e/o a richiesta delle Parti

D) Ambiente e sicurezza
Le Parti convengono nel riconoscere la rilevanza della tutela della Salute dei Lavoratori e della sicurezza sul lavoro; pertanto, si continuerà a favorire lo sviluppo di tutte le attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione dei dipendenti su tali tematiche.
Inoltre, si continuerà con le azioni formative riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.

E) Prestazioni lavorative
Nel quadro delle complessive esigenze di miglioramento dell’efficienza, vista la necessità di individuare modalità e strumenti di intervento in materia di flessibilità di orari e tipologia della prestazione di lavoro, viene definito quanto segue:

Orario di lavoro
Le Parti convengono che, nelle singole Unità Distributive, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, si potrà definire un’articolazione dell’orario di lavoro settimanale a 38 ore di effettiva prestazione, con assorbimento dei permessi retribuiti così come previsto dall’art. 32 del CCNL.
Inoltre, sempre a livello di singola Unità Distributiva, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, si potrà valutare e definire un orario pluri periodale flessibile con settimane a 32 ore e settimane a 44 ore, secondo le modalità e le procedure previste dal CCNL.

F) Pari opportunità
Nel rispetto di quanto previsto dalla L. 125/91, le Parti ribadiscono l’impegno a realizzare l’eguaglianza sostanziale tra uomini e donne in relazione all’accesso al lavoro, all’avanzamento professionale nel rispetto delle capacità dei singoli individui.

G) Organizzazione del lavoro - Isole operative - Posizione organizzativa
Premesso che, con gli Accordi Provinciali stipulati nel mese di luglio 1998 è stata convenuta la riorganizzazione dei magazzini, le Parti, proceduto ad una verifica dello stato di attuazione del processo riorganizzativo nei vari CE.DI. e valutata l’esperienza sin qui realizzata, confermano l’indirizzo previsto con i citati accordi e gli obiettivi ivi definiti.
Inoltre, con riferimento ed in attuazione di quanto previsto al punto “interventi di ristrutturazione e di riorganizzazione” degli accordi medesimi, convengono di istituire, con decorrenza 1/1/2001, nell’ambito del 4° livello della scala classificatoria, una “posizione organizzativa” così individuata:
allestitore che, oltre a svolgere le mansioni proprie della posizione, assicura, nel rispetto delle procedure:
1) la rispondenza delle quantità fisicamente disponibili a magazzino alle risultanze contabili;
2) il mantenimento degli standard di sicurezza degli impianti e degli strumenti;
3) coordinandosi con i capiturno, la formazione e la qualificazione del personale in addestramento.
Ai lavoratori adibiti a tale posizione, fermo restando l’attuale inquadramento in 4° livello, viene riconosciuta una “indennità di posizione organizzativa” (I.P.O.) pari a £. 70.000 lorde, quale elemento distinto della retribuzione da erogarsi per 14 mensilità. Tale indennità sarà assorbibile in caso di passaggio a livello superiore.
A livello territoriale, entro dicembre 2000, si effettueranno appositi incontri sull’applicazione di quanto suddetto.