Tipologia: CIA
Data firma: 5 dicembre 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: American Express/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, CdA
Settori: Commercio, Servizi, American Express
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto Aziendale
Art. 2 Applicazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del terziario
Art. 3 Diritti di informazione
Art. 4 Costituzione di una Commissione Paritetica
Art. 5 Contratto a termine
Art. 6 Diritti sindacali
Art. 7 Classificazione del personale
Art. 8 Quadri
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Part-time
Art. 11 Lavoro straordinario
Art. 12 Indennità di reperibilità
Art. 13 Lavoro con modalità disagiate
Art. 14 Festività
Art. 15 Ferie
Art. 16 Congedi
  Art. 17 Missioni e trasferimenti
Art. 18 Uso di autovettura propria
Art. 19 Integrazione dell’indennità di malattia e dell’indennità per inabilità temporanea assoluta
Art. 20 Scatti di anzianità (disposizioni transitorie)
Art. 21 Prestazioni sostitutive della mensa
Art. 22 Premio di Produttività
Art. 23 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 24 Metodologia di calcolo relativamente ai livelli Quadro Super e Terzo Super
Art. 25 Tutela della salute
Art. 26 Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali
Art. 27 Polizza Sanitaria
Art. 28 Fondo Pensione “FON.TE.”
Art. 29 Normativa TFR
Art. 30 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 5 Dicembre 2000 in Roma, presso la Confcommercio, tra la società American Express Services Europe Limited […], assistita da […] Confcommercio e Confcommercio Roma; e la Filcams Cgil […], la Fisascat Cisl […] e la Uiltucs Uil […], unitamente al CdA della società American Express Services Europe Limited […], vista la piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale si è stipulato il presente contratto integrativo aziendale di secondo livello in armonia con i criteri previsti dall’accordo Governo/Imprenditori/ Sindacati del 23 Luglio 1993 ed a quanto stabilito in materia di contrattazione integrativa aziendale, dal vigente CCNL del Terziario

Art. 1 Sfera di applicazione del Contratto Aziendale
Il presente contratto integrativo collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l’American Express Services Europe Limited e le società di cui la stessa detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale, e il relativo personale dipendente in servizio sul territorio dello Stato italiano.

Art. 3 Diritti di informazione
Le Parti, confermati i distinti ambiti di competenza, autonomia e responsabilità che contraddistinguono rispettivamente le Organizzazioni Sindacali e la Direzione Aziendale; tenuto conto della specificità aziendale, delle politiche e strategie decise in ambiti sovranazionali e quindi particolarmente sensibili alla congiuntura internazionale; considerato che l’elevata dinamicità del settore può incidere profondamente sia sull’organizzazione del lavoro con necessità di soluzioni razionali, sia sui livelli occupazionali; nello spirito del vigente CCNL, nonché dell’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, convengono di articolare il reciproco scambio di informazioni nei tempi e con i contenuti seguenti:
1. semestralmente l’Azienda si incontrerà con le OO.SS. ed il Consiglio d’Azienda/RSU per fornire:
-informazioni di carattere generale riguardanti l’Azienda nel suo complesso con relativi supporti cartacei. In particolare l’informazione riguarderà l’andamento economico, i programmi di investimento e sviluppo, le innovazioni tecnologiche previste, eventuali processi di ristrutturazione collegati, organico aziendale e sua composizione;
-informazioni relative all’andamento degli indicatori del Premio di Produttività e quindi alle prospettive di raggiungimento o meno dell’intero premio, e le relative strategie correttive concordate e da applicare;
-informazioni relative alla eventuale applicazione delle forme di lavoro previste dal CCNL;
-informazioni di massima su nuove forme di lavoro, attività terziarizzate (mensa, pulizie, manutenzione, sorveglianza, ecc.) e sulla filosofia che guida le politiche di incentivazione al personale;
2. su richiesta, saranno fornite al Consiglio d’Azienda/RSU informazioni relative ai livelli occupazionali (composizione dell’organico, part-time, full-time, contratti di formazione).
Le Parti convengono che qualora venissero trattate questioni che possano avere interesse per la concorrenza, le stesse saranno soggette ai criteri di riservatezza.

Art. 4 Costituzione di una Commissione Paritetica
Le Parti confermano la costituzione di una Commissione Paritetica composta da 3 membri di nomina sindacale e da 3 membri di nomina aziendale.
La Commissione, che si riunirà di norma fuori dell’orario di lavoro, esaminerà problematiche aziendali in materia di classificazione del personale, flessibilità di orario, orari di lavoro, flussi occupazionali e loro composizione/disaggregazione
-procedendo ad un monitoraggio della situazione esistente
-verificando se le più recenti modifiche organizzative abbiano prodotto mutamenti significativi sul piano della professionalità e quindi dell’inquadramento
-studiando e regolamentando nuove forme di lavoro da avviare in azienda quali ad esempio il tele-lavoro
Linee guida per il regolamento operativo della Commissione Paritetica
Le Parti definiranno preventivamente i componenti che faranno parte dell’organismo, in funzione delle tematiche che si dovranno affrontare, nonché il suo regolamento operativo. A tale scopo le parti si impegnano ad effettuare tale incontro entro Gennaio 2001.
Le riunioni dei componenti della Commissione saranno svolte attingendo dal monte ore previsto per le attività sindacali, qualora si svolgano durante l’orario di lavoro.
Tutti i membri della Commissione sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto aziendale in ordine a tutti i fatti e dati di cui possono venire a conoscenza nell’espletamento del loro incarico.
Previa verifica e accordo tra le Parti, le decisioni prese all’unanimità dalla Commissione redatte in apposito verbale hanno piena operatività.
In caso di accordo, il testo del relativo verbale sarà inviato alle Parti firmatarie del presente Contratto Integrativo. In caso di mancato accordo, i componenti l’organismo si impegnano a promuovere un incontro, entro 30 giorni, tra le Parti firmatarie del Contratto Integrativo Aziendale.
A queste ultime, in particolare, saranno sottoposte le contestazioni circa l’applicazione del presente Accordo. Nel periodo che intercorre tra il mancato accordo in Commissione e l’incontro tra le Parti firmatarie del CIA - 30 giorni - le Parti si asterranno dall’assunzione di comportamenti unilaterali.

Art. 5 Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, legge 28.2.87 n. 56 ed al rinvio operato dall’art. 19/a, prima parte, del vigente CCNL Terziario, è consentita l’apposizione del termine anche nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, inerenti all’attività dell’Azienda per soddisfare particolari situazioni di incremento del carico di lavoro (ivi compreso: eliminazione di arretrati specificamente individuati; punte di attività o di lavoro, anche settoriale, determinate da particolari evenienze, specificatamente indicate);
b) sostituzione, anche a scorrimento, di uno o più lavoratori in ferie (nominativamente indicati) o di lavoratori in aspettativa (con indicazione del nome del lavoratore sostituito);
c) assunzione per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore ad un mese.
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine nei termini sopra indicati non può eccedere il 7% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nei mesi compresi tra Novembre ed Aprile ed il 20% dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato nel mesi compresi tra Maggio ed Ottobre.

Art. 6 Diritti sindacali
[…]
L’Azienda acconsente alla creazione di una bacheca elettronica via intranet.
Entro 60 giorni dalla ratifica del presente contratto - saranno definiti e concordati preventivamente strumenti e metodi per il monitoraggio dell’utilizzo del sistema sia da parte dei rappresentanti dei lavoratori che dei lavoratori stessi.

Art. 9 Orario di lavoro
La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 39 ore settimanali.
A tale durata si è giunti attraverso l’assorbimento di gruppi di permessi retribuiti, tra quelli previsti dal 2° comma dell’art. 68, II parte, del vigente CCNL Terziario, per complessive 24 ore nonché la messa a disposizione, da parte dell’Azienda, di ulteriori 24 ore.
Un intervallo mensa è fissato in 48 minuti con eccezione per il personale che opera su turni avvicendati e/o per il personale che opera con orari sfalsati, per il quale è fissato in 60 minuti.
Nelle unità/uffici ove l’orario settimanale è distribuito su cinque giorni ed è disponibile un servizio di mensa interno, la prestazione lavorativa sarà di otto ore e dodici minuti dal lunedì al giovedì e di sei ore e dodici minuti il venerdì. Agli effetti del calcolo dei Giorni lavorativi di ferie, tutti i giorni lavorativi verranno computati per una unità, quale sia la durata della prestazione lavorativa giornaliera (otto ore e dodici minuti ovvero sei ore e dodici minuti) nei giorni compresi nel periodo di ferie.
Nelle unità/uffici ove non è possibile un servizio di mensa interno, l’intervallo per mensa è fissato in 60 minuti. L’effettuazione di 39 ore di lavoro settimanale verrà realizzata a titolo individuale, sulla base di un programma settimanale o bisettimanale oppure quadrisettimanale predisposto dal capo reparto, conciliando le istanze individuali con le esigenze organizzative.
Tra Direzione Aziendale e Consiglio d’Azienda potranno essere concordate ulteriori modalità di applicazione della norma a livello locale.
Ogni variazione all’orario di lavoro aziendale nonché alla sua applicazione nelle singole unità produttive dovrà essere preventivamente discussa e concordata con il CdA/RSU.
A seguito di approfondita, congiunta analisi delle attività lavorative svolte in Azienda, le Parti concordano che le attività dei lavoratori addetti alle mansioni sottoelencate comportano un utilizzo di attrezzature munite di videoterminale tale da essere soggette alle previsioni ex artt. 54 e 55 del D.Lgs 626/94 e successive modifiche così come definito nell’accordo del 23/7/98.
Pertanto, i lavoratori addetti alle mansioni sottoriportate eserciteranno, nel corso dell’attività lavorativa, delle pause di 15 minuti ciascuna che consentano il cambiamento di attività lavorativa ai termini di legge:
·Addetto al centralino
·Corrispondente Telefonico, Corrispondente Telefonico Sr
·Autorizzatore, Autorizzatore Sr
·Supervisore servizio Autorizzazioni, Viaggi d’Affari e Membership Travel Services
·Addetto cattura dati
·Operatore Viaggi d’Affari, Operatore Viaggi d’Affari Sr
·Addetto Grandi Clienti Viaggi d’Affari
·Consulente Viaggi d’Affari, Consulente Viaggi d’Affari Sr
·Addetto Membership Travel Services
Inoltre, in considerazione delle caratteristiche organizzative ed operative delle mansioni di cui sopra ed acquisito il parere positivo del medico competente al riguardo, si concorda che ai lavoratori addetti a tali mansioni eserciteranno tali pause a seguito di un periodo di applicazione continuativa al videoterminale compreso tra un minimo di centocinque ed un massimo di centotrentacinque minuti. A tal fine, ove organizzativamente necessario a discrezione dell’Azienda, l’articolazione delle singole pause verrà disciplinata da appositi ordini di servizio sempre nel rispetto delle presenti disposizioni.
Si esclude comunque l’applicazione di tali pause durante lo svolgimento del turno notturno - dalle 23,00 alle 7,00 del mattino – in quanto in tale fascia oraria l’utilizzo di attrezzatura munita di videoterminale non presenta le caratteristiche indicate dalla legge in esame.
Le Parti infine si impegnano ad operare congiuntamente, nel rispetto delle diverse competenze, nella informazione e sensibilizzazione del personale interessato, facendo sì che lo stesso venga reso edotto di quanto concordato, nonché delle specifiche responsabilità individuali in termini di rispetto delle disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti o dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale.
Con l’eccezione degli uffici/reparti aperti al pubblico, del personale che lavora su turni o part-time, è consentita la flessibilità nell’inizio lavoro di 60 minuti, rispetto al normale orario di inizio lavoro stabilito per il singolo reparto, con recupero nella stessa giornata, salvaguardando la buona funzionalità del servizio definito aziendalmente per il reparto/ufficio.
All’interno della Commissione Paritetica di cui al precedente art. 4:
·verrà effettuato uno studio di fattibilità per verificare che i lavoratori operanti su orari sfalsati possano o meno usufruire della pausa pranzo di 48 minuti;
·verrà concordato ed uniformemente definito il concetto di reparto aperto al pubblico.

Art. 10 Part-time
Ricorrendo specifiche esigenze organizzative è consentita, con l’accordo degli interessati, la prestazione di lavoro supplementare anche da parte dei lavoratori con contratto part-time.
[…]
Ferma restando la volontarietà delle parti ed il pieno rispetto della vigente normativa contrattuale e di legge, le concessioni di part-time dovranno essere compatibili con le esigenze di funzionalità e copertura del servizio e potranno essere accordate fino a un massimo del 15% della forza a tempo indeterminato impiegata a tempo pieno.
L’Azienda si incontrerà semestralmente con il Consiglio dei delegati/RSU per analizzare la situazione delle domande di part-time in corso e le relative risposte dell’Azienda.
A fronte di incrementi di occupazione verrà concessa ai lavoratori part-time la priorità di accesso al full-time.
Nel caso si effettui lavoro supplementare, per un totale di oltre sei ore di lavoro complessivamente svolto, è obbligatorio effettuare l’intervallo mensa, che per tutti i part-time è fissato in 60 minuti.
Le Parti concordano altresì:
·l’armonizzazione delle norme rispetto al nuovo CCNL del terziario;
·in particolare, rispetto all’art. 57 bis (part-time post maternità), che nelle unità produttive che occupano da uno a 49 dipendenti, tale richiesta spetta ad un lavoratore nel corso dell’anno;
·in particolare, rispetto all’articolo succitato, la percentuale degli aventi diritto viene innalzata al 3% per unità produttiva e qualora la realtà produttiva lo permetta, tale percentuale potrà essere superata;
·che verrà valutata, su richiesta del lavoratore, la possibilità di usufruire della flessibilità nell’inizio dell’orario di lavoro.

Art. 11 Lavoro straordinario
[…]
Il limite di ore di lavoro straordinario previsto dall’art. 56, parte seconda, del vigente CCNL Terziario è pari a 150 ore, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 13 Lavoro con modalità disagiate
Recependo l’accordo del 23/07/98, ai lavoratori che prestano servizio sui tre turni avvicendati richiedenti continuità di presenza (incluse domeniche e giorni festivi) in sostituzione di quanto previsto all’art. 62, del vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, tenuto conto della non coincidenza del riposo settimanale con la domenica e del lavoro notturno, è riconosciuta una indennità per lavoro con modalità disagiate […]
Ai lavoratori che prestano servizio su due turni avvicendati e/o su orari sfalsati è riconosciuta una indennità per lavoro con modalità disagiate […]
Si intendono operanti su orari sfalsati i lavoratori a tempo pieno che operano su orari compresi tra le 7,00 del mattino e le 23,00, dal lunedì alla domenica, con intervallo mensa di 60 minuti e senza flessibilità di 60 minuti rispetto all’orario di inizio di lavoro in quanto operanti in uffici/reparti aperti al pubblico, fatta eccezione per il personale operante in orario fisso - in via permanente - dal lunedì al venerdì con entrata compresa tra le 8,00 e le 9,00.
[…]

Art. 21 Prestazioni sostitutive della mensa
[…]
Per la risoluzione del problema relativo alla consumazione del pasto, per i lavoratori operanti presso le sedi che non hanno disponibilità di mensa interna, l’azienda verificherà la possibilità di attivare apposite convenzioni con bar/ristoranti, tenuto conto del numero dei dipendenti e della localizzazione della sede di lavoro.

Art. 25 Tutela della salute
Le Parti confermano l’avvenuta attuazione alle disposizioni previste dalla legge [dlgs] 626/94 e successive modifiche alla luce dell’intesa tra le OO.SS. Nazionali e la Confcommercio.
Inoltre concordano l’istituzione di:
·un percorso formativo di aggiornamento, a carico aziendale, regolare e con frequenza minima annuale per tutti i delegati Legge [dlgs] 626/94 e successive modifiche.