Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento di Prevenzione |
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Prot. n. APSS.0046669 di data 12 aprile 2013 |
Con riferimento ai chiarimenti richiesti circa l'applicabilità al datore di lavoro dei disposti specifici del D.Lgs. 81/08 in materia di abilitazione alla conduzione di talune attrezzature di lavoro, si esprimono le seguenti considerazioni.
Il datore di lavoro che svolge la propria attività utilizzando esso stesso le attrezzature di lavoro costituisce a nostro avviso una particolare fattispecie di lavoratore autonomo (v. anche la definizione dell’art. 89 comma 1 lettera d del D.Lgs. 81/08).
In tal caso il datore di lavoro, che agisce di fatto senza vincolo di subordinazione al pari di un’impresa individuale senza dipendenti, deve quindi attenersi a quanto disposto dal citato articolo 21, ed in particolare utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III del D.Lgs. 81/08.
Pertanto anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature rientra nel campo di applicazione degli accordi con obbligo di formazione e addestramento nei casi previsti.
Questo risulta in sintonia anche con la definizione di datore di lavoro utilizzatore introdotta nella recente circolare del Ministero del lavoro (n. 3 del 13/03/2013)*, seppure riferita ai lavoratori del settore agricolo. Resta inteso che per gli eventuali soci-lavoratori valgono gli obblighi generali se sono equiparati a lavoratori, anche quando condividano responsabilità nell’amministrazione della società.
Visto il carattere interpretativo del contenuto del quesito, ulteriori e definitivi elementi di indirizzo, potrebbero essere ottenuti dalla Commissione per gli interpelli (v. art. 12 D.Lgs. 81/08).
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Dario Uber
Fonte: sapi.tn.it
* Circolare 11 marzo 2013. n. 12 [n.d.r.]