Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 26 giugno 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Renault Italia/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Renault
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  1) Diritti di informazione e relazioni sindacali
2) Formazione
3) Mercato del lavoro ed organizzazione del lavoro
4) Garanzie sociali
5) Permessi individuali retribuiti e permessi visita medica
  6) Produttività e salario
7) Assistenza integrativa
8) Previdenza integrativa
9) Anticipi TFR
10) Decorrenza e durata del contratto

Renault Italia Ipotesi di accordo quadro contratto integrativo di gruppo

Addì, 26 Giugno 2001, la Renault Italia spa […], assistita dalla Confcommercio […] e la Filcams - Cgil […], la Fisascat - Cisl […], la Uiltucs - Uil […], unitamente al coordinamento nazionale dei delegati si sono incontrati presso la Confcommercio Nazionale ed è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo, per la stipula del Contratto Unico Integrativo Aziendale di Gruppo della Renault Italia spa.
Le norme contenute nel presente Accordo di rinnovo del vigente contratto integrativo aziendale del 17 gennaio 1997 e dell’accordo quadro di Gruppo del 1 dicembre del 1998, valide, così come previste nei precedenti accordi, per tutte le unità produttive Renault Italia spa e per tutte le società in cui Renault Italia è o diventi azionista di maggioranza (più del 50% del capitale posseduto direttamente o indirettamente), rappresentano l’unica disciplina economica-normativa integrativa del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro valido all’interno della società Renault Italia spa e di quelle in cui Renault Italia è o diventi azionista di maggioranza.

1) Diritti di informazione e relazioni sindacali
Le parti, nell’affermare che il sistema di diritti di informazione e relazioni sindacali contenuto nel Contratto Integrativo del 17/01/1997 e nel successivo Accordo Quadro di Gruppo del 1/12/1998 è tuttora in grado di regolare al meglio le dinamiche di incontro e confronto sindacale, concordano nel confermarlo integralmente, anche per ciò che riguarda la possibilità di addivenire a più d’un incontro l’anno in sede nazionale, su richiesta di una delle parti.
Fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 1.3 dell’Accordo Quadro le parti, in un’ottica di ripartizione/divisione delle singole autonomie e responsabilità, ribadiscono la necessità di distinguere momenti negoziali diversi, nazionale e decentrato, secondo la natura delle materie di confronto e delle realtà organizzative coinvolte.
Pertanto l’Azienda, relativamente agli incontri in sede nazionale sottolinea l’importanza di mantenere ferma la partecipazione di tutte le Rappresentanza Sindacali solo per gli incontri vertenti su aspetti comuni a tutte le realtà produttive (quali la comunicazione degli obiettivi annuali, la discussione sulla politica generale del Gruppo e così via).
Le parti, nell’ottica di facilitare la partecipazione dei delegati sindacali all’incontro annuale, connesso al diritto di informazione preventiva su materie di rilevanza generale riguardanti il Gruppo nonché alle verifiche legate al sistema di produttività, convengono che le ore di permesso utilizzate dalle Rappresentanze Sindacali per partecipare al suddetto incontro non vengano conteggiate nel monte ore permessi sindacali.
Sarà cura delle Rappresentanze Sindacali specificare nelle singole richieste le causali di tali permessi in modo che vengano correttamente imputate.
L’Azienda inoltre, sempre nell’ottica di facilitare la partecipazione dei delegati sindacali agli incontri in sede nazionale, dichiara la propria disponibilità a fornire, in occasione di detti incontri, alle Rappresentanze Sindacali delle unità organizzative con sede fuori Roma un’autovettura, con il relativo rimborso delle spese autostradali e del carburante (dietro presentazione dei giustificativi) .

2) Formazione
[…]
Le parti concordano nel proseguire il percorso formativo rivolto alle Rappresentanze Sindacali introdotto con il CIA del 17 gennaio 1997.
Tale percorso avrà la durata totale di 8 giornate da effettuarsi nel quadriennio 2001-2004, due per ogni anno di riferimento, e verterà principalmente sulle seguenti tematiche:
· i principi della comunicazione;
· l’organizzazione aziendale;
· il futuro del mercato automobilistico e le strategie Renault;
· sicurezza e prevenzione nell’ambiente di lavoro.
Sarà cura dell’Azienda fornire il programma dettagliato dei singoli interventi.
Le date delle giornate di formazione verranno fissate di volta in volta di comune accordo tra le parti.

3) Mercato del lavoro ed organizzazione del lavoro
Coerentemente con le nuove esigenze del mercato del lavoro emerse anche a livello comunitario, le parti, per ciò che concerne la regolamentazione del lavoro part-time concordano nel recepire integralmente quanto previsto in tema dal Dlgs 61/2000 e successive modifiche nonché quanto verrà stabilito in materia dalla contrattazione collettiva nazionale.
Le parti convengono che annualmente, entro il primo bimestre, l’Azienda illustrerà a livello di unità produttiva alle Rappresentanze Sindacali le eventuali evoluzioni dell’organizzazione del lavoro per quel che concerne gli organici e le tipologie di impiego.
Conseguentemente, al fine di ottimizzare le esigenze organizzative, le parti convengono di dare impulso all’aggiornamento ed alla qualificazione professionale del personale in forza attraverso l’utilizzo di strumenti formativi.
Le parti concordano inoltre di procedere, nell’ambito dell’incontro suddetto, al monitoraggio dell’ingresso della nuova forza lavoro in Azienda, con evidenziazione da parte di quest’ultima dei percorsi formativi e dei conseguenti sbocchi professionali dei nuovi inserimenti.

5) Permessi individuali retribuiti e permessi visita medica
L’Azienda nell’ottica di venire incontro alle esigenze dei lavoratori, anche in termini di organizzazione del proprio tempo libero, conviene con le OO.SS di ridurre a 2 ore il minimo di godimento giornaliero dei Permessi Individuali Retribuiti.
I lavoratori non potranno usufruire di tale riduzione nelle giornate con meno di 6 ore lavorative.
L’Azienda inoltre, concorda con la richiesta della OO.SS di estendere a 12 ore annue i permessi per visite mediche specialistiche e, fermo restando quanto precedentemente stabilito in materia dal CIA siglato il 6 aprile 1993, il limite massimo di ore giornaliere fruibili viene elevato a 4.
I permessi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra loro nell’ambito della stessa giornata lavorativa.

10) Decorrenza e durata del contratto
Il presente Contratto Integrativo di Gruppo Renault Italia è valido per tutte le unità produttive Renault Italia e per tutte le società in cui Renault Italia è o diventi azionista di maggioranza (più del 50% del capitale posseduto direttamente o indirettamente) e rappresenta l’unica disciplina economica-normativa integrativa del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro valido all’interno della società Renault Italia spa e di quelle in cui Renault Italia è o diventi azionista di maggioranza.
Restano valide le norme previste dai precedenti CIA non espressamente novate dal presente accordo.
Le parti si impegnano a redigere un testo coordinato delle disposizioni dei contratti integrativi vigenti.
Ha decorrenza dal 1 gennaio 2001 e scadrà il 31 dicembre 2004, ferme restando le diverse decorrenze particolari previste dai singoli istituti.