Categoria: 2001
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Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 11 settembre 2001
Validità: 11.09.2001 - 31.03.2005
Parti: Gruppo Feltrinelli e RSA/Filcams-Cgil
Settori: Commercio, Feltrinelli
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sviluppo-Strategie-Occupazione
Art. 2 Sfera di applicazione del CIA
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Orari di apertura
Art. 5 Calendarizzazione annuale delle aperture e delle ferie.
Art. 6 Comunicazione dei regimi di orario settimanali
Art. 7 Orario di lavoro settimanale a 39 e a 38 ore
Art. 8 Orario settimanale di lavoro del part-time
Art. 9 Permessi speciali
Art. 10 Fruizione dei ROL e dei PIR residui
Art. 11 Maggiorazioni lavoro domenicale e festivo
Art. 12 Indennità forfetarie per lavoro domenicale e festivo
Art. 13 Integrazione malattia
Art. 14 Superminimo di gruppo
Art. 15 Scatti d'anzianità
Art. 16 Quindicesima mensilità librerie Feltrinelli spa e Feltrinelli International srl
Art. 17 Premio variabile totale
Art. 18 Computo individuale del premio variabile totale
Art. 19 Erogazione e titolarità premio variabile totale
  Art. 20 Cessazione del rapporto
Art. 21 Omnicomprensività
Art. 22 Definizioni e riferimenti
Art. 23 Nuove aperture e chiusure
Art. 24 Salario di ingresso
Art. 25 Salario di impianto
Art. 26 Contratti di formazione e lavoro
Art. 27 Contratti a tempo determinato
Art. 28 Passaggio di livello automatico dal V al IV
Art. 29 Inquadramenti, mansioni, percorsi di formazione e aggiornamento professionale e trasferte
Art. 30 Adesione al fondo di previdenza integrativo
Art. 31 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 32 Concorso spese pasto
Art. 33 Infortuni sul lavoro
Art. 34 Badge di riconoscimento
Art. 35 Acquisti dipendenti
Art. 36 Gestione e applicazione del CIA
Art. 37 Una-tantum 
Art. 38 Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale

Addì, 11 settembre 2001 presso la Libreria Feltrinelli di Bologna P.zza Ravegnana, 1, si sono incontrati i Sigg. D.G. e L.S. assistiti dal Sig. R.T. per conto di: Librerie Feltrinelli spa, Feltrinelli International srl, Fined srl, Fer-net srl e i Delegati e le RSA delle suddette realtà aziendali assistiti dalle Filcams Cgil Territoriali e dalla Filcams-Cgil […]

Art. 2 Sfera di applicazione del CIA
Il presente Contratto Integrativo al CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi si applica ai Dipendenti di tutte le Unità di Vendita delle Società:
- Librerie Feltrinelli spa
- Feltrinelli International srl
- Fined srl
- Fer-net srl
e - previe le necessarie verifiche, eventuali adattamenti, gradualità conseguenti - alle Unità di Vendita di altre Società che dovessero essere successivamente costituite/acquisite/fuse nel Gruppo.
Si riconosce inoltre al Sindacato Nazionale e ai Rappresentanti Sindacali Aziendali il diritto all’informazione preventiva in merito ad eventuali operazioni finanziarie o societarie che possano avere incidenza sostanziale sull’occupazione e sull’organizzazione del lavoro.
Fermo restando quanto richiamato al primo capoverso del presente articolo in termini d'applicabilità e di gradualità dei trattamenti, agli effetti delle disposizioni e dell’applicazione di questo Contratto Integrativo si farà comunque riferimento non alle elencate Società o ad altre che dovessero essere costituite o potessero successivamente entrare a far parte del Gruppo stesso, ma a formati/canali composti da Punti Vendita omogenei e più precisamente al:
- formato/canale Librerie caratterizzato da un alto livello di specializzazione e di servizio al cliente; (che include al momento i Punti Vendita Librerie Feltrinelli e Feltrinelli International)
- formato/canale Musica caratterizzato da un orientamento più commerciale con presenza sia di assistenza specializzata al cliente sia di self-service; (che include al momento i Punti Vendita RicordiMediaStores)
- formato/canale Misti caratterizzato da un orientamento più commerciale centrato sul self - service e da assortimenti meno profondi; (che include al momento i Punti Vendita Fer-net e La Feltrinelli Libri e Musica).
Le Parti hanno concordato che per quanto non espressamente modificato dal presente Contratto restano valide le previsioni ed i riflessi economici e normativi dagli Accordi Aziendali precedenti.
Peraltro, nel corso della vigenza del presente Contratto Integrativo le Parti si danno reciprocamente atto della volontà di giungere ad una collazione di tutti i testi esistenti.
Le Parti in fine convengono sul fatto che il presente Contratto Integrativo, con esclusione degli argomenti esplicitamente demandati ad una definizione nell’arco della durata del presente Contratto Integrativo, esaurisce per tutta la sua durata ogni ulteriore contrattazione collettiva di II livello.

Art. 3 Relazioni sindacali
Diritti d'Informazione
La Direzione fornirà annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, per il Gruppo e per i singoli Canali che lo compongono, a livello nazionale e, periodicamente, alle OO.SS. territoriali, informazioni sull’andamento produttivo, sulla composizione dell’organico, sulle prospettive occupazionali e sull’organizzazione del lavoro, anche al fine di esaminare congiuntamente e di cogliere tutti gli argomenti finalizzati alla lettura delle dinamiche collegate ai Premi variabili, e tutte le opportunità per raggiungere i previsti obiettivi economici - produttivi, fatto salvo il rispetto dei diversi ruoli ricoperti dalle Parti firmatarie e delle responsabilità assunte da quest'ultime.
Permessi retribuiti
Fermo restando quanto previsto in materia dalla Legge e dal CCNL, alla Rappresentanza Sindacale verranno riconosciute, come ore di permesso retribuito aggiuntive, quelle utilizzate per la partecipazione a incontri concordati con la Direzione. Le spese di trasferta per partecipare agli incontri suddetti saranno per intero a carico del Gruppo.
Delegato aziendale
Ad integrazione dell’art. 36 del CCNL, i Delegati aziendali nominati dalle OO.SS. per l’espletamento dei loro compiti potranno fruire annualmente di n° 24 (ventiquattro) ore di permesso, di cui n° 4 (quattro) retribuite.
Ambiente di lavoro, sicurezza e benessere sul luogo di lavoro
La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza sarà costituita, al momento, complessivamente da n° 4 (quattro) componenti per il Canale Librerie e da n° 4 (quattro) componenti per il Canale Musica e per il Canale Misti considerati questi ultimi due nel loro insieme.
I nominativi dei Rappresentati per la Sicurezza, le cui competenze territoriali saranno concordate al fine di evitare sovrapposizioni, verranno comunicati dalle OO.SS. alla Direzione secondo la ripartizione strutturale di cui al precedente capoverso.
Ognuno dei Componenti potrà disporre, per l’espletamento dei compiti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, di un monte di n° 65 (sessantacinque) ore annue di permesso retribuito.
Ai soli fini della presente regolamentazione verrà riconosciuto da parte aziendale il rimborso delle spese che i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza sosterranno per l’espletamento del loro incarico; ciò avverrà entro 30 giorni, dietro presentazione di idonei giustificativi, nella misura massima annua di Lire 6 (sei) milioni pari a Euro 3.098,74 (tremilanovantotto/74 Euro) per il Canale
Librerie e di Lire 6 (sei) milioni pari a Euro 3.098,74 (tremilanovantotto/74 Euro) per il Canale Musica più il Canale Misti considerati nel loro insieme.
La Direzione dichiara la propria disponibilità ad incontrarsi con le OO.SS.per verificare la congruenza di quanto precede in presenza di future rilevanti modifiche dimensionali di Gruppo e/o Canale.
Assemblee e Coordinamento nazionale
Fermo restando il diritto a 12 ore di assemblea retribuita secondo le previsioni di cui al CCNL, le Rappresentanze Sindacali dei Dipendenti e le OO.SS. riconoscono la necessità di non condurre - entro i limiti del possibile - Assemblee dei lavoratori in orario di apertura delle Unità di Vendita. Di conseguenza le RSA, o in assenza di queste, le OO.SS. firmatarie del presente CIA convocheranno di norma le riunioni dei dipendenti, in forza all’Unità di Vendita di appartenenza, al di fuori dell’orario di apertura. In tutti i casi in cui sussiste il diritto di assemblea, le ore a ciò destinate saranno retribuite nella misura di 12 (dodici) annue previste dal CCNL anche se effettuate fuori orario di apertura delle Unità di Vendita.
Nelle unità di vendita ove non sussiste il diritto di assemblea di cui al punto precedente, il Delegato Aziendale di cui all’art. 36 parte prima CCNL o, in sua assenza, le OO. SS. firmatarie del presente CIA potranno convocare riunioni, all’interno dell’unità di vendita, fuori degli orari di apertura che saranno retribuite, nel limite di 4 ore annue, agli appartenenti ad unità di vendita che occupino da 11 a 15 dipendenti
Il Coordinamento dei Delegati-RSA potrà fruire per la sua attività di un monte annuo complessivo di 250 (duecentocinquanta) ore di permessi retribuiti.
In caso di significativa crescita delle dimensioni del Gruppo le parti si incontreranno per concordare un eventuale innalzamento del monte permessi.

Art. 4 Orari di apertura
Preso atto della dinamica degli orari di apertura del settore commercio, la Direzione riconosce il diritto alla consultazione preventiva dei Rappresentanti dei Lavoratori sul cambiamento di orari di apertura delle singole Unità di Vendita, ciò con particolare riferimento all’apertura domenicale, festiva e serale.

Art. 6 Comunicazione dei regimi di orario settimanali
Nell'obiettivo di conciliare, per quanto possibile, le esigenze Aziendali a quelle Individuali gli orari di lavoro settimanali dei singoli Punti Vendita verranno di norma programmati e comunicati ai Dipendenti con cadenza mensile, con un anticipo di almeno 2 settimane.

Art. 7 Orario di lavoro settimanale a 39 e a 38 ore
Sulla base di quanto previsto dal CCNL si sperimenterà la riduzione dell’orario di lavoro settimanale portandolo inizialmente su 39 ore e, tenuto conto dei risultati prodotti, eventualmente, su 38 ore.
Le strutture interessate alla prima sperimentazione saranno quelle di: Piazza dei Martiri a Napoli e di Piazza Piemonte a Milano.
Al termine dei primi 12 (dodici) mesi di sperimentazione su 39 ore, le Parti si incontreranno per valutarne i risultati che, nel caso di positività, potrebbero consentire l’estensione ad altre realtà del suddetto regime di orario. Analogo processo verrà seguito nel caso dell’ulteriore sperimentazione di regime di orario su 38 ore settimanali.

Art. 8 Orario settimanale di lavoro del part-time
[…]
La Direzione si rende disponibile a valutare, tenuto conto delle condizioni organizzative della singola Unità di Vendita, l’accoglimento delle richieste di passaggio a Part-Time temporaneo nel periodo post partum.

Art. 26 Contratti di formazione e lavoro
[…]
Nel contesto degli incontri di informazione di cui all’Art. 3 la Direzione informerà le OO.SS. circa l’andamento dei CFL, nonché della formazione rivolta agli apprendisti e ai nuovi assunti ex. Artt. 24 e 25.

Art. 27 Contratti a tempo determinato
La Direzione conferma che le assunzioni di personale a termine continueranno ad essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Le OO.SS. confermano la disponibilità a verificare l’utilizzabilità, anche con diverse modalità rispetto a quelle attuali, di contratti a tempo determinato e/o Part-Time per far fronte ad eventuali indisponibilità del personale a tempo indeterminato al fine di garantire le aperture domenicali o festive pianificate.

Art. 36 Gestione e applicazione del CIA
Le Parti si impegnano, nello spirito di valorizzazione del modello di Relazioni Sindacali contenuto nel presente CIA, a trasferire alle proprie strutture i contenuti dello stesso anche per quanto attiene il superamento in via preventiva di eventuali controversie interpretative e/o gestionali e/o applicative.