Tipologia: Accordo di rinnovo CIRL
Data firma: 11 gennaio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2010
Parti: ARRS e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Savt-Forestali, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Forestali, Valle d'Aosta
Fonte: FLAI CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 (Sostituzione dell'art. 5 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 2 (Sostituzione dell'art. 6 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 3 (Introduzione dell'art. 8 bis nel CIRL, del giorno 03 giugno 2002)
Art. 4 (Sostituzione dell'art. 21 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 5 (Sostituzione dell'art. 22 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 6 (Sostituzione dell'art. 23 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 7 (Sostituzione dell'art. 27 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 8 (Sostituzione dell'art. 28 dei CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 9 (Introduzione dell'art. 28 bis nel CIRL del giorno 03 giugno2002)
Art. 10 (Sostituzione dell'art. 29 dei CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 11 (Introduzione dell'art. 29 bis nel CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 12 (Sostituzione dell'art. 30 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 13 (Sostituzione dell'art. 31 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 14 (Sostituzione dell'art. 32 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 15 (Sostituzione dell'art. 33 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 16 (Introduzione dell'art. 34 bis nel CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 17 (Introduzione dell'art. 34 ter nel CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 18 (Sostituzione dell'art. 35 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
 Art. 19 (Sostituzione dell'art. 38 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 20 (Introduzione dell'art. 40 bis nel CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 21 (Modificazione dell’art. 42 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 22 (Introduzione del comma 6 all'art. 46 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 23 (Introduzione dell'art. 46 bis nel CIRL del giorno 03 giugno 2002)
Art. 24 (Decorrenza e durata)
Operai e impiegati forestali Riepilogo costi
Tabella a) Una tantum Periodo 01/01/2006 - 31/12/2006
Tabella b) Una tantum Periodo 01/01/2007 - 31/12/2008
Tabella c) Incarico temporaneo alla qualifica di capo operaio e capo squadra
Tabella d) Incarico temporaneo alla qualifica di vice capo operaio e vice capo squadra
Tabella e) Indennità di pernottamento
Tabella f) Indennità per lavori disagiati
Tabella g) Indennità per lavori in economia
Tabella h) Indennità sostitutiva del servizio mensa
Tabella i) Carenza e integrazione malattia
Tabella l) Incremento salario integrativo aziendale
Tabella m) Incremento forfetario del fondo unico aziendale
 

Accordo per il rinnovo del contratto aziendale degli impiegati e operai forestali dipendenti dalla regione autonoma Valle d'Aosta

Il giorno 11 gennaio 2008 alle ore 15 00, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali […] e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative: Flai/Cgil […], Fai/Cisl […], Savt/Forestali […], Uila/Uil […], la delegazione sindacale: […] preso atto del Provvedimento della Giunta regionale in data 14 dicembre 2007 n. 3632, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art 38, commi 1 e 2, della L.R 45/95, del testo di accordo per il rinnovo del contratto aziendale degli impiegati e operai forestali dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta sottoscrivono l'allegato testo di accordo per il rinnovo del contratto aziendale degli impiegati e operai forestali dipendenti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della giunta regionale in data 14 dicembre 2007 n. 3632, ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Art. 1 (Sostituzione dell'art. 5 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
1 L'art. 5 del CIRL del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 5 Permessi e assenze
[…]
5. Agli operai sottoposti a sorveglianza medica ai sensi del D.lgs n. 626/94 viene concessa l'intera giornata retribuita salvo per coloro che lavorino in sedi fisse e per i quali detti permessi sono limitati alle ore effettive di visita o di accertamento diagnostico, oltre al tempo necessario per recarsi alla visita ed a ritornare alla sede di servizio.
6. I lavoratori a tempo indeterminato possono usufruire di 18 ore annuali di assenza giustificata retribuita per visite mediche, prestazioni sanitarie e/o specialistiche, esami clinici o profilassi antitetanica ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di lavoro. Dette ore sono comprensive del tempo necessario per raggiungere il luogo della prestazione ed il successivo rientro in servizio da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura che ha erogato la prestazione con l'indicazione della durata oraria della stessa.
[…] "

Art. 4 (Sostituzione dell'art. 21 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
1. L'art. 21 del CIRL del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 21 Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali e, di norma, distribuito su 5 (cinque giorni lavorativi.
2. L'orario di lavoro potrà essere distribuito su 4 giornate lavorative qualora la Direzione Lavori ne rilevasse la necessità sulla base della tipologia dell'intervento da eseguire e/o della distanza del cantiere. Tale misura dovrà èssere concordata con gli operai.
[…] "

Art. 5 (Sostituzione dell'art. 22 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
1. L'art. 22 del CIRL del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 22 Attrezzi di lavoro
1. Tutti gli attrezzi necessari alle varie operazioni, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI) sono a carico dell'amministrazione; la responsabilità della loro buona tenuta compete al singolo addetto, che in caso di smarrimento o danneggiamento per cause imputabili a sua negligenza è tenuto a rimborsarli previa rituale contestazione.
2. L'Amministrazione regionale provvede a dotare di idonei strumenti di comunicazione tutte le squadre forestali "

Art. 8 (Sostituzione dell'art. 28 dei CIRL del giorno 03 giugno 2002)
1. L'art. 28 del CIRL del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 28 Indennità per lavori disagiati
A. Agli operai adibiti a lavori in zone particolarmente disagiate e comportanti particolari attenzioni e specializzazioni, competono, in aggiunta alla normale retribuzione, ed in Sostituzione dell'art 53 del CCNL, le seguenti indennità:
a) € 8,26 per ogni giornata di lavoro, o proporzionale alle ore effettivamente lavorate, ai lavoratori di quelle squadre che operano ad una quota superiore a 1800 metri.
b) un'ora della retribuzione globale per l'intera giornata di presenza al lavoro per l'effettuazione delle seguenti categorie di interventi:
- lavori di sistemazione di pendici franose e lavori in acqua o in zone sortumose;
- interventi fitosanitari con l'impiego di prodotti antiparassitari e anticrittogamici;
- lavori che richiedono l'utilizzo di dispositivi anticaduta;
- lavori di potatura con cella;
- lotta contro la processionaria;
- uso della motosega;
- attività di esbosco di tronchi con l'ausilio di argani, zappini, teleferiche e mezzi aerei e macchine trattrici
c) due ore della retribuzione globale per l'intera giornata di presenza al lavoro per l'effettuazione delle seguenti categorie di interventi:
- attività dì costruzione di paravalanghe;
- attività in bosco con l'utilizzo della motosega;
d) € 2,50 per ogni giornata di lavoro ai lavoratori che operano:
- con demolitore e/o rizollatrice quali fonti di vibrazione;
- con l'ausilio del mezzo aereo, nei casi in cui il mezzo aereo intervenga direttamente nelle fasi lavorative e nella costruzione dell'opera come per esempio nel montaggio di paravalanghe, per il getto di calcestruzzo nella realizzazione di manufatti, nella collocazione di materiali direttamente sull'opera in costruzione;
- nel montaggio o smontaggio di teleferiche.
2. Le indennità delle categorie di cui ai punti b) c) e d) del comma 1, non sono cumulabili. È considerata "intera giornata di presenza" quella in cui le attività disagiate e comportanti particolari attenzioni e specializzazioni sono svolte in modo prevalente rispetto alle altre attività lavorative."

Art. 10 (Sostituzione dell'art. 29 dei CIRL del giorno 03 giugno 2002)
1. L'art. 29 del CIRL del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 29 Mensa
[…]
2. L'amministrazione, là dove non sia possibile usufruire di mense convenzionate, metterà a disposizione a favore dei lavoratori che operano nei cantieri forestali un ricovero idoneo ad uso mensa e un addetto alla preparazione del pasto per un massimo di 3 ore giornaliere, fermo restando le spese di approvvigionamento a carico dei dipendenti
3. Ai lavoratori che operano nei cantieri forestali che non possono usufruire dei servizi di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta una indennità sostitutiva di € 4,00 giornalieri per i soli giorni di presenza al lavoro
4. La pausa pranzo deve essere compresa tra 1 ora e 1 ora e mezza, salvo specifiche attività concordate con la direzione lavori."

Art. 18 (Sostituzione dell'art. 35 del CIRL del giorno 03 giugno 2002)
1. L'art. 35 del CIRL del giorno 03 giugno 2002 è così sostituito:

"Art. 35 Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro è fissato in 37,5 ore settimanali.
[…]
5. La pausa pranzo deve essere compresa tra un'ora ed un'ora e mezza."