Cassazione Penale, Sez. 4, 16 febbraio 2018, n. 7685 - Infortunio mortale del trattorista trascinato dalla presa di forza della trattrice e dell'albero cardanico di collegamento, privi di qualsiasi protezione. Nessun comportamento abnorme


 

 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 16/01/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Brescia resa in data 01.04.2015, nei confronti di B.G., in relazione al reato di omicidio colposo indicato in rubrica, rideterminava la pena originariamente inflitta e confermava nel resto. La Corte territoriale condannava il prevenuto alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, per il giudizio di appello.
Al B.G., nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale e datore di lavoro di D.A., trattorista adibito ad attività agricole, si contesta di aver cagionato la morte del predetto dipendente. Ciò in quanto il D.A., mentre era intento alla manutenzione del sistema di collegamento fra la trattrice agricola in dotazione ed il braccio decespugliatore, veniva trascinato dalla presa di forza della trattrice e dell'albero cardanico di collegamento, che erano privi di qualsiasi protezione, subendo lesioni da strappamento e schiacciamento che determinavano l'immediato decesso. All'imputato si contesta specificamente l'inosservanza degli artt. 70 e 71, T.U. n. 81 del 2008, per aver omesso di dotare la presa di forza e l'albero cardanico di collegamento al braccio decespugliatore, di apposite protezioni antinfortunistiche atte ad impedire il contatto accidentale dei lavoratori con gli elementi in rotazione.
La Corte di merito confermava l'affermazione di responsabilità penale osservando che i cardani dotati delle necessarie e prescritte protezioni, pure presenti in azienda, non erano stati installati sul macchinario utilizzato dal D.A.. Al riguardo, il Collegio osservava che i cardani utilizzati in azienda, lasciati dal datore di lavoro a disposizione dei dipendenti, erano quelli obsoleti, non dotati di protezioni. Escludeva poi il carattere abnorme della manovra svolta dal D.A..
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione B.G., a mezzo dei nominati difensori.
Dopo aver ripercorso i termini dell'intera vicenda processuale ed aver sintetizzato il percorso motivazionale espresso dalla Corte di Appello, con il primo motivo l'esponente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale.
La parte osserva che i giudici di merito non hanno fatto buon governo delle norme che regolano il comportamento del datore di lavoro e del dipendente, anche in riferimento al nesso di derivazione causale.
Il ricorrente ribadisce che il datore di lavoro non è tenuto ad una vigilanza continuativa sul dipendente; e, nel caso di microimprese, neppure alla nomina di un preposto a ciò addetto. L'esponente sottolinea che D.A. era stato richiamato in forma scritta a causa di sue precedenti violazioni delle norme antinfortunistiche. Sul punto, nel ricorso vengono richiamate plurime prove dichiarative.
Sotto altro aspetto, la parte censura le valutazioni espresse dalla Corte territoriale sulla non abnormità della condotta del lavoratore. Osserva che l'azione del D.A. neppure può essere inquadrata tra le mansioni di manutenzione.
Con il secondo motivo la parte denuncia la violazione di legge rispetto all'art. 43 cod. pen., con riferimento al profilo della colpa sia in forma generiche che in forma specifica.
Rileva che ogni misura preventiva risulta inefficace, rispetto a condotte sconsiderate come quella posta in essere dal lavoratore infortunato, che si posizionò in equilibrio precario sui bracci inferiori dell'attacco a te punte del sollevatore.
Con il terzo motivo viene dedotto il vizio motivazionale. La parte contesta il ragionamento probatorio sviluppato dalla Corte di Appello, in riferimento ai richiami all'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche ed alla prassi lavorativa adottata dai lavoratori che agivano alle dipendenze del B.G..
Con il quarto motivo il ricorrente si duole del giudizio di bilanciamento delle circostanze. Osserva che la Corte di Appello ha negato il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen., già concesse in primo grado. Sottolinea che sul riconoscimento dell'attenuante del danno risarcito neppure le parti civili ebbero a sollevare doglianze in sede di appello.
Con il quinto motivo viene denunciata la violazione di legge rispetto al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna. L'esponente osserva che la Corte di Appello ha giustificato il diniego richiamando un precedente penale ritenuto ostativo; la parte evidenzia che si tratta di un decreto penale di condanna, non ostativo alla concessione del beneficio.
3. La parte civile C.T., anche per la figlia minore Omissis, ha depositato memoria di replica, oltre a conclusioni scritte.
4. Il ricorrente ha depositato memoria. L'esponente sviluppa argomentazioni afferenti ai temi già oggetto del ricorso originario, relativi alle modalità di vigilanza, alle conseguenze della condotta inosservante posta in essere dalla stessa vittima, alle dotazioni in uso presso l'azienda, alle mansioni svolte dal D.A. ed al trattamento sanzionatorio.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso impone i seguenti rilievi.
2. I primi tre motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente, si pongono ai limiti della inammissibilità.
Giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti aN'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
A tale riguardo, occorre altresì sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, dep. 06/02/2007, Rv. 235656; si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 253099 ove si è precisato che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e, cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito).
2.1 Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del fatto ed alla affermazione di penale responsabilità. Tanto si osserva, con specifico riferimento al tema relativo alla prassi aziendale, come accertata in giudizio, in base alla quale i dipendenti ordinariamente utilizzavano alberi cardanici privi di protezione, alberi che erano infatti installati sui mezzi in uso. Sul punto, la Corte territoriale ha sviluppato un percorso motivazionale immune da aporie di ordine logico e saldamente ancorato all'acquisito compendio probatorio, che non risulta sindacabile in questa sede di legittimità. In sentenza, invero, si specifica che pur essendo presenti in azienda cardani nuovi, dotati delle protezioni necessarie, ancora imballati, sulle macchine utilizzate ordinariamente per le lavorazioni erano montati cardani vecchi, privi di ogni protezione, come prive di protezione erano le prese di forza. Ed il Collegio ha pure rilevato: che la promiscuità delle diverse dotazioni meccaniche, comprese quelle prive di protezioni, come chiarito, era indicativa della scarsa attenzione prestata dall'imputato, quale datore di lavoro, alla necessità di dare effettività alle prescrizioni antinfortunistiche; e che in tale contesto era lasciata al lavoratore la scelta relativa alle modalità con le quali procedere al collegamento tra trattrice e macchina agricola.
A margine di tali rilievi, la Corte territoriale ha poi considerato che l'attività di pulizia che stava svolgendo il dipendente deceduto, con un macchinario privo di dotazioni di sicurezza, non era iniziata il giorno dell'infortunio; ed ha rilevato che il datore di lavoro era perciò a conoscenza del fatto che le operazioni si svolgevano senza il rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche.
2.2 Rispetto al mancato apprezzamento del carattere abnorme della condotta posta in essere dal dipendente, in sentenza si sottolinea: che l'attività che, in maniera imprudente, stava svolgendo D.A. rientrava pienamente nelle mansioni affidate al lavoratore; e che l'imputato era venuto meno all'adempimento del debito di sicurezza.
E bene: in tali termini, la Corte di appello ha insindacabilmente censito il tema relativo al contenuto dell'obbligo di vigilanza che grava sui garanti, in caso di condotta colposa del lavoratore.
Il richiamato percorso argomentativo si colloca nell'alveo dell'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili - come avvenuto nel caso di specie - della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
Non sfugge che la Corte regolatrice ha pure considerato che il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, abbia fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore; ciò in quanto il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv. 266073). Occorre peraltro considerare che, nel caso di specie, le indicazioni emergenti dalla sentenza impugnata evidenziano che il datore di lavoro non aveva adempiuto alle obbligazioni discendenti dalla posizione assunta.
Conseguentemente, il caso di giudizio resta estraneo dall'ambito di operatività della teorica da ultimo citata, per insussistenza delle specifiche condizioni fattuali di riferimento.
3. Il quarto motivo di ricorso non ha pregio.
Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, 22 settembre 2003, n. 36382 Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", Sez. 4, 4 agosto 1998 n. 9120, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).
Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. La Corte di Appello, infatti, ha chiarito che il bilanciamento delle circostanze non poteva che essere espresso in termini di equivalenza. Sul punto, non può sindacarsi il rilievo espresso dalla Corte di Appello, laddove ha osservato che la concessione della circostanza attenuante del danno risarcito, ad opera del primo giudice, mal si conciliava con la perdurante costituzione delle parti civili alle quali era pure stata assegnata una provvisionale, nei limi del danno per cui si è ritenuta raggiunta la prova (ex art. 539, comma 2, cod. proc. pen.). Non di meno, in considerazione della imprudenza della stessa vittima e tenuto conto della sensibilità antinfortunistica deN'imputato, che aveva già acquistato alberi cardanici regolari, il Collegio ha mitigato il trattamento sanzionatorio originariamente inflitto.
4. Il quinto motivo non ha pregio.
L'imputato, secondo quanto risulta dal casellario, ha commesso il delitto per cui oggi si procede nei due anni dalla irrevocabilità del decreto penale di condanna. Conseguentemente, neppure opera l'effetto estintivo previsto dall'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
Ciò posto, nell'altro che rilevare che la valutazione espressa dalla Corte di Appello, nell'evidenziare la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio della non menzione, appare giuridicamente corretta. Dal Casellario risulta che nei confronti del B.G. è stato emesso in data 8.10.2012 decreto penale di condanna, non opposto, in riferimento al fatto di reato commesso dal 30.06.2008 al 16.07.2010.
Non sfugge che la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di decreto penale di condanna, tra i benefici previsti dall'art. 460, comma quinto, cod. proc. pen. non rientra, quale effetto dell'estinzione del reato, anche la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, non essendo quest'ultima tassativamente elencata dall'art. 5 del d.P.R. n. 313 del 2002, lett. g) ed h), che si pone quale unica norma applicabile a seguito dell'abrogazione dell'art. 687 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 52 del citato D.P.R. (Sez. 1, n. 25041 del 11/01/2012 - dep. 22/06/2012, P.G. in proc. Aguzzi, Rv. 25273201).
Nel caso di specie, risulta dirimente il rilievo circa la non decorrenza del termine biennale previsto dalla legge, poto che il nuovo reato è stato commesso sino al 16.07.2010, mentre il fatto per cui si procede risale al 13.10.2011.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, liquidate sulla base degli atti come a dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 16 gennaio 2018.