Tipologia: CPL
Data firma: giugno 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Latina
Settori: Agroindustriale Agricoltura e Florovivaismo, Latina
Fonte: FLAI CGIL

Sommario:

 Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza, durata del contratto provinciale e procedure di rinnovo
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Osservatorio provinciale (rif. Art. 6 del CCNL)
Art. 4 Centro di formazione agricola provinciale (Rif. Art. 7 CCNL)
Art. 5 Ente bilaterale per l’agricoltura pontina (Rif. Art. 5, 6, 7, 9 CCNL)
Titolo III Rapporto di lavoro
Art. 6 Assunzione (Rif. Art. 10 del CCNL)
Art. 7 Contratto individuale (Rif. Art. 11 del CCNL)
Art. 8 Periodo di prova
Art. 9 Riassunzione
Art. 10 Manodopera migrante (Riferito all'art. 22 del CCNL)
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 11 Classificazione operai agricoli(Rif. Art. 28 del CCNL)
Titolo V Organizzazione del lavoro
Art. 12 Orario di lavoro (Riferito all'Art. 30 del CCNL)
Art. 13 Riposo settimanale – Ferie (Riferito all'Art. 31 e 32 del CCNL)
Art. 14 Interruzioni – Recuperi (Riferito all'art. 41 del CCNL)
Art. 15 Interruzioni - Recuperi - Operai florovivaisti (Art. 42 del CCNL)
Art.16 Permessi per corsi di addestramento professionale (Riferito all'art. 33 del CCNL)
Art. 17 Permessi per corsi di recupero scolastico (Riferito all'art. 35 del CCNL)
 Titolo VI Trattamento economico
Art. 18 Retribuzione (Rif. Art. 45 del CCNL)
Art. 19 Apprendistato professionalizzante (Rif. Art. 15 del CCNL)
Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute

Art. 20 Previdenza e assistenza (Rif. Art. 55 del CCNL)
Art. 21 Tutela della maternità e della paternità, congedi parentali
Art. 22 Lavori pesanti o nocivi (Rif. Art. 65 del CCNL)
Art. 23 Lavoro minorile
Art. 24 Cassa integrazione salari (Riferito all'art. 60 del CCNL)
Titolo VIII Provvedimenti disciplinari risoluzione del rapporto
Art. 25 Norme disciplinari (Riferito all’Art. 72 del CCNL)
Art. 26 Disciplina dei licenziamenti individuali (Riferito all'art. 69 del CCNL)
Art. 27 Dimissioni per giusta causa (Art. 70 del CCNL)
Art. 28 Quote sindacali per delega (Riferito all'art. 82 del CCNL)
Art. 29 Trattamento di fine rapporto (Riferito all'art. 54 del CCNL)
Art. 30 Tutela della salute dei lavoratori (Riferito all'art. 64 del CCNL)
Art. 31 Integrazione di malattia e infortunio sul lavoro e anticipazione salariale (Rif. all'art. 59 del CCNL)
Art. 32 Lavoro notturno (Riferito all'art. 38 del CCNL)
Art. 33 Casa e annessi
Art. 34 Anticipazione trattamenti assistenziali
Art. 35 Flessibilità dell'orario di lavoro (Riferito all'art 31 del CCNL)
Art. 36 Aumenti salariali

Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Latina 1 Gennaio 2008 - 31 Dicembre 2011

L'anno 2008, il giorno Giugno, in Latina presso la sede della Confagricoltura - Associazione Provinciale Imprenditori Agricoli, Via Don Minzoni, 1 tra la Confagricoltura - Associazione imprenditori agricoli di Latina […], la Federazione provinciale Coltivatori diretti di Latina […], la Confederazione italiana agricoltori di Latina […] e la Flai-Cgil di Latina […], la Fai-Cisl di Latina […], la Uila-Uil di Latina […] in applicazione di quanto demandato a livello provinciale dal CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 Luglio 2002, stipulano il presente Contratto Provinciale di Lavoro.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente Contratto provinciale di lavoro regola i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche (sono florovivaistiche le aziende: vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali; produttrici di piante ornamentali da serra; produttrici di fiori recisi comunque coltivati; produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali), gli Enti pubblici che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione in agricoltura, le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art.2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
• Le aziende ortofrutticole;
• Le aziende oleicole;
• Le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
• Le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquicoltura);
• Le aziende vitivinicole;
• Le aziende funghicole;
• Le aziende casearie;
• Le aziende tabacchicole;
• Le aziende faunistiche-venatorie;
• Le aziende agrituristiche;
• Le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Osservatorio provinciale (rif. Art. 6 del CCNL)

Le parti intendono valorizzare e rendere operativo l’Osservatorio Provinciale costituito in occasione della stipula del Cpl del 13 febbraio 2001 per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
Fornire alle OO.SS da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
Fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
Individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti di area;
Esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
Esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
Concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
Accertare la conformità dei Progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro ed alle sezioni circoscrizionali competenti, l’elenco dei progetti ritenuti conformi;
Esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 85 del CCNL;
Esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori;
L’osservatorio Provinciale opererà per le sue specifiche mansioni all’interno di una apposita sezione dell’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Pontina . Il funzionamento dell’Osservatorio provinciale sarà appositamente regolato

Art. 4 Centro di formazione agricola provinciale (Rif. Art. 7 CCNL)
Le parti intendono costituire un “Centro di formazione agricola per la provincia di Latina” in stretta relazione, da una parte, con le istituzioni competenti in materia di formazione professionale, continua e permanente e, dall’altra, con il mondo delle imprese all’interno del quale opportunità e offerta formativa si incontrano e si adattano alle caratteristiche provinciali del mercato del lavoro.
Nello svolgimento della propria attività il “Centro di formazione agricola per la provincia di Latina” dovrà tenere conto delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, della struttura e dislocazione delle imprese, nonché delle esigenze di capacità e competenze professionali, per perseguire, anche in via sperimentale, forme di stabilizzazione dell’occupazione in connessione con l’attività dell’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Pontina di cui al precedente art. 5 bis e del Servizio pubblico per l’impiego ed in relazione alle opportunità nuove derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

Art. 5 Ente bilaterale per l’agricoltura pontina (Rif. Art. 5, 6, 7, 9 CCNL)
Le parti firmatarie il presente accordo, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza e contrattazione, ritengono utile il consolidamento delle relazioni e degli strumenti bilaterali, per lo sviluppo e la promozione del comparto agricolo, nonché per realizzare più avanzate relazioni sindacali nel settore a livello provinciale.
Ciò premesso, le parti concordano sull’opportunità di istituire l’Ente Bilaterale per l’Agricoltura Pontina, che avrà sede presso l’Associazione Provinciale degli Imprenditori Agricoli di Latina, quale strumento per l’attuazione di accordi, compiti e materie ad esso attribuite da specifica contrattazione tra i soggetti firmatari il presente accordo.
Pertanto, entro il 31 Dicembre 2008, le parti concorderanno:
Le funzioni ed i compiti del costituendo ente bilaterale, in relazione a quanto contenuto nei seguenti articoli 5,6,7 e 9 del CCNL vigente, con le integrazioni previste dalla contrattazione provinciale, nonché ulteriori attività o prestazione negozialmente definite tra le parti;
Le modalità di costituzione dell’ente;
Lo statuto ed il regolamento;
Il relativo finanziamento.

Titolo III Rapporto di lavoro
Art. 10 Manodopera migrante (Riferito all'art. 22 del CCNL)

L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata secondo le norme e le disposizioni di legge, a tale assunzione si deve ricorrere solo qualora non esista manodopera disponibile della qualifica richiesta nell' ambito della provincia.
Per i predetti lavoratori la garanzia minima di occupazione è riferita alla fase lavorativa; qualora a causa della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro debbano pernottare in azienda e in loco, il datore di lavoro deve mettere a loro disposizione un alloggio che presenti garanzia dal punto di vista igienico e sanitario e della riservatezza personale.
[…]

Titolo V Organizzazione del lavoro
Art. 12 Orario di lavoro (Riferito all'Art. 30 del CCNL)

Con decorrenza dal 1.7.88, l'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere.
L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito in sei giorni lavorativi con le seguenti modalità: 7 ore per cinque giorni e 4 ore il sabato.
Eventuali diverse articolazioni dell'orario potranno essere concordate all'inizio di ogni anno e comunque prima di ogni fase lavorativa, tra l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale.
-Per l'allevamento stallino del bestiame da latte, nelle stalle in cui vi siano sino a due vaccari, l'orario di lavoro contrattuale potrà essere regolato in base al numero di capi di bestiame affidate a ciascuno di essi.
Tale diversa regolamentazione dovrà essere stabilita con atto scritto tra il lavoratore ed il datore di lavoro, assistiti dalle rispettive organizzazioni sindacali alle quali aderiscono o conferiscono mandato.
-Per i lavoratori che utilizzino, impieghino e manipolino composti chimici di 1a e 2a classe, oltre ad avere assicurate obbligatoriamente tutte le misure di prevenzione idonee alla salvaguardia della loro integrità psicofisica, è stabilita la seguente riduzione dell’orario di lavoro.
Per ogni giorno nel quale sono eseguite tali lavorazioni, fermo restando la corresponsione del salario per l’intera giornata:
Riduzione di ore 1 di lavoro per lavori fino a 2 ore
Riduzione di ore 1,40 di lavoro per lavori fino a 3 ore
Riduzione di ore 2,20 di lavoro per lavori fino a 4,20 ore

Art. 13 Riposo settimanale – Ferie (Riferito all'Art. 31 e 32 del CCNL)
In attuazione di quanto previsto e demandato dagli artt. 31 e 32 del CCNL si conviene quanto segue:
a) Se per esigenze dell'azienda fosse richiesta al lavoratore la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana seguente.
Il giorno del riposo compensativo dovrà essere concordato tra le parti.
b) Per i lavoratori agricoli addetti al bestiame e per coloro che sono addetti a particolari mansioni, le aziende dovranno adottare gli opportuni accorgimenti per garantire loro il riposo settimanale e l'effettivo godimento delle ferie e delle festività possibilmente ricorrendo alla turnazione o all'impiego di mano d'opera sostitutiva.
A tali fini è ammesso l'interscambio della mano d'opera aziendale, con l'osservanza di quanto previsto dal CCNL; gli oneri economici dell'interscambio sono regolati e risolti direttamente tra le aziende interessate.
[…]

Art. 14 Interruzioni – Recuperi (Riferito all'art. 41 del CCNL)
Limitatamente agli operai a tempo indeterminato, per le ore di lavoro non prestate a causa di interruzione dovuta a forza maggiore e per le quali il datore di lavoro non abbia disposto che l'operaio rimanga a disposizione nell'azienda, si osserva la seguente regolamentazione:
Fino ad un massimo di 24 ore mensili di lavoro non prestate si farà luogo al recupero, da effettuarsi entro i 15 giorni successivi dal verificarsi dell'evento e nel limite massimo di 2 ore giornaliere e di 12 settimanali, ferma restando la corresponsione del salario allo scadere del periodo di paga anche per le ore non lavorate e da recuperare. In questo caso non trova applicazione l'art. 8 della legge 8-8-72 n. 457 e successive modifiche.
Nel caso in cui per evidenti ragioni connesse all'andamento produttivo dell'azienda non si possa dar luogo al recupero delle ore di lavoro non prestate e in alternativa a quanto previsto al precedente punto a) il datore di lavoro è tenuto a richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni secondo le norme e le modalità di cui alla legge 457/1972.
In nessun caso le ore di lavoro non prestate per interruzione e sospensione del lavoro dovuta a cause di forza maggiore potranno essere conteggiate in conto ferie, riposi, festività.

Art. 15 Interruzioni - Recuperi - Operai florovivaisti (Art. 42 del CCNL)
[…]
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non superino per detti recuperi le ore due giornaliere e le ore dodici settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Titolo VI Trattamento economico
Art. 19 Apprendistato professionalizzante (Rif. Art. 15 del CCNL)

L’applicazione dell’apprendistato professionalizzante è regolato dall’art. 15 del CCNL in attuazione di quanto previsto dall’art 49 del d.lsg. 10 settembre 2003 n. 276

Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 21 Tutela della maternità e della paternità, congedi parentali

Relativamente all’applicazione nel settore agricolo delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, della paternità e per i congedi parentali si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in particolare la Legge 8 marzo 2000, n.53, il Testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e successive modifiche e integrazioni (decreto legislativo 23 aprile 2003, n.115 - circolare INPS n.8 del 17 gennaio 2003).

Art. 22 Lavori pesanti o nocivi (Rif. Art. 65 del CCNL)
I datori di lavoro dovranno sempre intraprendere tutte le misure generali di tutela previste dalle vigenti normative sul miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute sul lavoro (legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni) oltre ad una adeguata informazione e formazione sui rischi e la sicurezza, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione.
Per i lavoratori che utilizzino, impieghino e manipolino composti chimici di 1^ e 2^ classe, oltre ad avere assicurate obbligatoriamente tutte le misure di prevenzione idonee alla salvaguardia della loro integrità psicofisica, è stabilita la seguente riduzione dell’orario di lavoro:
per ogni giorno nel quale sono eseguite tali lavorazioni fermo restando la corresponsione del salario per l’intera giornata è prevista:
riduzione di ore 1 di lavoro per lavori fini a 2 ore continuative
riduzione di ore 1.40 di lavoro per lavori fino a 3 ore continuative
riduzione di ore 2.20 di lavoro per lavori fino a 4.10 ore continuative.

Art. 23 Lavoro minorile
Ai lavoratori minori di anni 18 si applicano le disposizioni previste dalla legge 977/67 modificata ed integrata dal D.Lgs. 4 agosto 99 n° 345.

Titolo VIII Provvedimenti disciplinari risoluzione del rapporto
Art. 25 Norme disciplinari (Riferito all’Art. 72 del CCNL)

Le infrazioni disciplinari da parte del lavoratore danno luogo, a seconda della gravità delle stesse, all' applicazione dei seguenti provvedimenti conformemente alle procedure contrattuali e legislative vigenti in materia:
Multa sino all'importo di due ore di retribuzione al lavoratore:
a) che senza giustificato motivo si assenta dal lavoro, ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all' azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
d) che compia atti di lieve insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o dei suoi diretti rappresentanti che come tali siano conosciuti dai lavoratori;
Multe fino ad una giornata di lavoro al lavoratore:
a) che non osservi le disposizioni del datore di lavoro o chi per esso in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
b) in caso di recidiva o maggiore gravità nelle mancanze di cui al Punto 1) del presente articolo.
[…]

Art. 26 Disciplina dei licenziamenti individuali (Riferito all'art. 69 del CCNL)
Ad integrazione di quanto previsto e contenuto nell'art. 71 del CCNL tra le parti firmatarie del presente Contratto si conviene quanto segue:
1) Motivi di licenziamento per giusta causa sono, a titolo esemplificativo i seguenti:
la grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro e dei suoi diretti rappresentanti nell'azienda, che come tali siano conosciuti dai lavoratori;
[…]
il danneggiamento doloso dei beni aziendali o dovuto a grave negligenza;
[…]
la sistematica presenza in azienda in stato di ubriachezza, anche dopo il richiamo scritto del datore di lavoro;
n. 3 recidive nel biennio delle mancanze che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
[…]

Art. 30 Tutela della salute dei lavoratori (Riferito all'art. 64 del CCNL)
Le parti stipulanti il presente CPL premesso che il problema generale dell'ambiente di lavoro e della salvaguardia della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori va affrontato e risolto con estrema fermezza, concordano che devono essere messe in atto tutte le necessarie misure di prevenzione e difesa previste dalla legge n. 626/’96.

Art. 35 Flessibilità dell'orario di lavoro (Riferito all'art 31 del CCNL)
Rilevata la necessità di una diversa articolazione dell' orario giornaliero, tenuto conto delle necessità organizzative e produttive delle aziende si conviene che per un periodo massimo di 90 giornate all'anno, l'orario di lavoro potrà essere stabilito in 44 ore settimanali, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando la corresponsione della normale retribuzione mensile o giornaliera.
Il recupero di tale maggiore orario dovrà essere effettuato nel restante periodo dell'anno.
Se per la cessazione del rapporto o per altra causa il lavoratore non possa recuperare tale maggiore orario, allo stesso dovrà essere corrisposta per tali ore lavorate ed eccedenti le 39 ore settimanali la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
La presente disposizione potrà essere applicata a tutte le aziende con operai a tempo determinato e indeterminato, e avrà efficacia solo al momento della sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale da stipularsi tra l'azienda, assistita dall'Organizzazione Professionale e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CPL.
Detto accordo dovrà individuare i predetti periodi.
Il maggior orario di lavoro prestato al di fuori dei periodi di flessibilità concordati è da considerarsi lavoro straordinario.