Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 21 febbraio 2018
Parti: Anas e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cantieri autostradali, Anas
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

  Premessa
Sistema di relazioni
Materie
Relazioni a livello nazionale e territoriale Sistema generale di informazioni
  Sicurezza
Diritti dei lavoratori
Clausola sociale

Protocollo d'intesa

In data 21 febbraio 2018, presso gli uffici della Direzione Generale di Anas spa, via Monzambano 10, si sono incontrati alla presenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio i rappresentanti di Anas e delle OO.SS: Feneal Uil Nazionale; Filca Cisl Nazionale; Fillea Cgil Nazionale per la sottoscrizione del presente accordo.

Premesso
- che le situazioni ambientali impongono una particolare attenzione da parte dell'Amministrazione nell'adozione di tutte le azioni atte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata in qualsiasi forma nella esecuzione dei lavori, soprattutto per quelle il cui importo ecceda i 50.000.000 di euro o quelle affidate al Contraente Generale;
- che è stata ravvisata la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge nazionali e comunitarie, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità e sviluppi le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale;
- che è stata condivisa l'opportunità del metodo del confronto costante tra il committente e le organizzazioni di rappresentanza delle categorie, ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei sindacati nazionali dei lavoratori.
Considerato, altresì, che le parti intendono realizzare un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali necessarie nella realizzazione delle opere con particolare attenzione ai problemi dell'occupazione, l'organizzazione della forza lavoro, la struttura dei cantieri, la materia della sicurezza e dell'igiene, e che queste problematiche meritano la massima attenzione delle parti firmatarie il presente Protocollo, affinché le interlocuzioni e relazioni sindacali riescano a comporre l'insorgere di situazioni, di qualsiasi natura, che abbiano a riflettersi negativamente sull'attività realizzativa delle opere, si conviene quanto segue
- le premesse sono parte integrante del presente protocollo d'intesa;
- Il presente Protocollo di Intesa vincola le parti firmatarie al rispetto e alla gestione in ogni livello come definito al successivo capitolo: "Sistema di Relazioni";
- con il termine affidatario, le parti intendono il soggetto giuridico titolare del contratto di appalto;
- con il termine subaffidatario o subappaltatore, le parti intendono qualunque soggetto Terzo a cui siano subaffidati parte dei lavori, servizi o forniture.
A tal fine l'Anas si impegna a dare apposita comunicazione del presente accordo attraverso la pubblicazione sul sito.
Le parti si impegnano ad attivare, altresì, dei tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati, in particolare sulle questioni relative alle infiltrazioni malavitose nei cantieri.

Sistema di relazioni
Le parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:
1) livello nazionale:
- Segreterie nazionali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil;
- Direzione Generale Anas;
2) livello territoriale:
- Segreterie territoriali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil;
- Coordinamenti territoriali Anas spa;
3) livello di cantieri operativi
Anas, al fine di facilitare i rapporti tra le strutture sindacali di cantiere, di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo, unitamente alle OO.SS. territoriali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil e gli affidatari dei lavori e con le eventuali imprese subaffidatarie/subappaltatrici, promuoverà, anche su proposta di una delle parti, un confronto preventivo sui temi qui richiamati come specificato alla successiva lettera C)

Materie
Nell'ambito del sistema generale di informazioni, articolato su livelli nazionale e periferico, le materie oggetto di trattazione saranno le seguenti:
a) livello nazionale, attraverso un sistema generale di informazione in merito:
- alle opere ed i relativi piani finanziari, nonché all'avanzamento dei lavori;
- ai sistemi di qualità e qualificazione;
- all'andamento e previsioni generali di produzione ed occupazione: programmazioni cantieri, tempi di realizzazione, mobilità della forza lavoro;
- alla sicurezza, all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto ed alle evasioni riscontrate;
- all'eventuale conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale.
b) livello territoriale, per ciascuno dei singoli lavori in rapporto con i Coordinamenti Territoriali di Anas spa, attraverso un sistema di informazioni su:
- i singoli appalti ricadenti nelle aree territoriali comprese nelle competenze Anas;
- la pianificazione ed i programmi di intervento, relativi ai lavori Anas relativamente ad ogni singolo cantiere, nonché eventualmente ai fabbisogni occupazionali;
- l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza igiene e prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati: l'andamento degli infortuni e le eventuali malattie professionali denunciate, le valutazioni degli agenti nocivi, gli esiti degli eventuali accertamenti sanitari/visite ispettive. Le OO. SS. si potranno avvalere della presenza di propri esperti precedentemente segnalati, mentre il responsabile territorialmente competente per Anas potrà avvalersi della propria struttura;
- verifiche contributive e verifica della congruità ex art. 105 comma 16 D.lgs n. 50/2016.
- eventuale contributo alla conciliazione dei conflitti non definiti a livello di cantiere,
c) sulla base del punto 3) (livelli di cantieri operativi):
Anas pubblica sul sito, all'atto dell'assegnazione dell'appalto, la comunicazione delle seguenti informazioni:
- oggetto dell'appalto;
- luogo;
- generalità dell'aggiudicatario;
- valore contrattuale netto;
- ribasso d'asta;
- nominativo del RUP.
Le OO.SS. territoriali possono chiedere l'attivazione di un confronto entro 30 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto per ricevere informazioni sulla conduzione del contratto, sul cronoprogramma di realizzazione delle opere.
Durante lo sviluppo delle attività di realizzazione dell'opera, con cadenza periodica o su richiesta di una delle due parti, si terranno incontri di aggiornamento sulle seguenti materie:
- informazione sullo stato di avanzamento del programma dei lavori e tempistica di realizzazione;
- situazione occupazionale;
- stato dei rapporti con le istituzioni e con gli Enti Bilaterali;
- informativa sulla applicazione delle norme inerenti salute, sicurezza ed igiene del lavoro. Quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi. Informazioni su subappalti ed eventuali sub contratti;
- eventuale conciliazione di conflitti e vertenzialità;
- formazione dei lavoratori, problematiche relative alle condizioni logistiche dei lavoratori;
- verifiche della regolarità contributiva e retributiva delle imprese presenti in cantiere anche ai sensi dell'art. 105 comma 16 D.lgs n. 50/2016.
Le modalità di accesso fisico ai cantieri delle OOSS territoriali e degli RLS/RLST, comunque garantite, verranno definite e concordate in un apposito incontro tra le parti (nel rispetto in ogni caso delle procedure previste dai protocolli di legalità).

Relazioni a livello nazionale e territoriale
Sistema generale di informazioni:

Le parti convengono di incontrarsi, di norma, con cadenze semestrali e comunque su richiesta di una delle due parti.
Le cadenze semestrali di questo livello devono essere a chiusura del ciclo di incontri territoriali.

Sicurezza
L'Anas e le OO.SS. ritengono fondamentale l'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In tal senso l'Anas inserirà quanto disposto da dette norme nei contratti di appalto; inoltre l'Anas conviene di disporre affinché i propri Uffici operino per l'applicazione, attuazione e verifica delle norme stabilite nel contratto di appalto, che deve essere improntato al rispetto della predetta norma.
Per quanto sopra, l'Anas è impegnata, sin dalla fase della progettazione preliminare, a porre l'obbligo che vengano osservati i principi e le misure disposti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a definire gli obblighi per l'appaltatore, riguardanti il Piano della Sicurezza.
L'Anas, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza di ogni singolo appalto, controllerà gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso delle attività che l'opera da realizzare comporta. È suo il compito fondamentale di controllare che gli impegni sottoscritti nel contratto di appalto siano integralmente rispettati.
Il Responsabile del Procedimento/Responsabile dei lavori ha il compito di assicurare che le azioni di prevenzione e sicurezza, predisposte fin dalla fase progettuale, si traducano correttamente nelle scelte tecniche della esecuzione del progetto e nella organizzazione delle operazioni di cantiere. L'Anas, in conformità delle disposizioni impartite ai propri Uffici ed alle disposizioni di legge, controllerà che l'affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro, con particolare riferimento ai locali di refezione, spogliatoi, sale per i lavoratori; porrà particolare attenzione nonché vigilerà affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni tipologia di lavoro.
Inoltre si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia della sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.
Il sistema di relazioni è articolato a livello periferico e a livello nazionale:
- trimestralmente, o su richiesta delle parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in virtù del presente protocollo. In detti incontri sarà esaminato lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive.
Si valuteranno altresì le misure adottate o da adottarsi nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza affinché l'affidatario e/o i subaffidatari, ivi comprese le Ditte per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza. annualmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Protocollo o della Direzione Generale Anas, le parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti oggetto di esame;
In tali incontri potrà essere esaminato lo stato della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto e le evasioni riscontrate.
Le parti convengono sulla opportunità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri.
È compito dell'Ufficio del Responsabile del Procedimento/Responsabile dei lavori il controllo degli adempimenti sottoscritti nel contratto di appalto in materia di sicurezza.
Qualora l'Affidatario dovesse assegnare a terzi parte dei lavori affidati, rimane in capo ad esso, attraverso il proprio Responsabile alla Sicurezza dei lavori nel cantiere, il compito di controllare che ogni singolo subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile della Sicurezza dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell'esecuzione dell'appalto, dovrà attivare tutte le funzioni del suo ufficio affinché i lavoratori operino in sicurezza e darne tempestiva informazione al Responsabile dei lavori.

Diritti dei lavoratori
Anas si impegna ad inserire nei propri contratti la previsione dell'obbligo per le imprese aggiudicatane dei lavori di garantire i diritti dei propri lavoratori, e dei lavoratori dipendenti da eventuali imprese subappaltatrici presenti secondo la disciplina normativa vigente applicabile.
Ferma restando la responsabilità in capo all'affidatario/appaltatore riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL di categoria, l'Anas, nell'ambito delle informazioni, su richiesta consegnerà alle OO.SS. territoriali e nazionali un quadro riepilogativo e di cantiere di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per impresa appaltatrice ed altre imprese operanti in sub-affidamento. Anas, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, s'impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nel contratto d'appalto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le clausole a tutela dei lavoratori, che abbiano sostanzialmente il seguente tenore:
a. obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, per le lavorazioni deducibili dalle declaratorie dei CCNL Edili e Affini sottoscritti da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini sottoscritti dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative e con gli accordi integrativi dei medesimi, vigenti nelle province ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle casse edili e ai Comitati Tecnici Paritetici, territorialmente competenti;
b. obbligo dell'affidatario di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
c. obbligo da parte di Anas o concedente di subordinare, per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, il pagamento dello stato avanzamento lavori e del saldo fine lavori alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il versamento alla Cassa edile territorialmente competente, così come previsto dalla vigente normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dall'art. 105 comma 16 D.lgs n. 50/2016 (congruità).
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, così come previsto secondo il disposto normativo vigente.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subaffidatario dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, così come previsto dal comma 6 dell'Art. 30 e comma 10 Art. 105 D.lgs. 50/2016 e s.m.i, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvederà al pagamento anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia stato previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..
L'eventuale cessione dei crediti deve essere espressamente autorizzata da Anas spa previa verifica dell'effettiva regolarità dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
In caso di risoluzione contrattuale, sulla parte eccedente la quota prevista dalla legge, l'impresa verificherà la possibilità di riassumere le professionalità preesistenti. Anas assicurerà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nel cantiere. Ad ogni lavoratore, operante in regime di appalto e/o subappalto, prima dell'accesso in cantiere o impiegato presso i cantieri temporanei e mobili, sarà consegnata dal proprio datore di lavoro una idonea tessera di riconoscimento da tenere sempre esposta, in ottemperanza alle norme di legge, anche allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso soggetti non autorizzati e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo. I lavoratori autonomi operanti in cantiere, per i quali vige lo stesso obbligo, dovranno, ai sensi della normativa vigente, provvedervi per proprio conto.
La citata tessera di riconoscimento dovrà contenere:
• la ragione sociale dell'impresa e la partita iva
• il nome ed il cognome, la fotografia
• il luogo e la data di nascita
• la data di assunzione
• il numero della tessera e la data di emissione
• il gruppo sanguigno
• in caso di subappalto, il numero e la data dell'autorizzazione
Per il monitoraggio della regolarità contributiva delle imprese e della congruità dei versamenti e delle denunce mensili presso gli enti contrattuali e di legge, potrà essere sottoscritta, con apposita intesa tra le imprese operanti per la realizzazione dell'opera, una convenzione con il sistema bilaterale delle costruzioni territorialmente competente.

Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impegnato nella realizzazione delle opere, Anas si impegna ad inserire negli atti di gara specifiche clausole sociali volte a promuovere il riassorbimento del personale dipendente dell'appaltatore uscente in caso di avvicendamento di operatori economici nell'ambito dell'appalto, secondo la vigente normativa.