Tipologia: CIA
Data firma: 7 aprile 2003
Validità: 07.04.2003 - 31.02.2005
Parti: Gruppo Pam e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Gruppo Pam
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Relazioni sindacali e diritto di informazione
Art. 2 Mercato del lavoro
Art. 3 Sicurezza del lavoro
Art. 4 Pari opportunità
Art. 5 Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 6 Trattamento economico di maternità, congedi parentali e per la formazione
Art. 7 Ferie
  Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Orario di ingresso
Art. 10 Inquadramenti
Art. 11 Salario
Art. 12 Passaggi infragruppo
Art. 13 Norme personale ex Superal T srl
Art. 14 Testo unico contrattuale
Art. 15 Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale Gruppo Pam spa

In data 10 maggio 2002, in data 7 aprile 2003, tra: Gruppo Pam spa […] e le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria: Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], si è convenuto quanto segue:

Art. 1 Relazioni sindacali e diritto di informazione
Le Parti, in relazione alla continua evoluzione del mercato sia per quanto attiene alle formule commerciali che alla competitività della concorrenza ed in riferimento alle necessarie iniziative che in tale quadro si impongono all’Azienda, riconfermano che un sistema di relazioni sindacali ulteriormente consolidato e sensibile a cogliere il rapido mutare del contesto esterno può contribuire significativamente ad un efficace contemperamento delle esigenze aziendali e di quelle dei lavoratori.
In tale ottica si danno atto che la puntuale e corretta applicazione del presente accordo richiede a supporto un coerente esercizio del diritto di informazione.
Tale coerenza si realizza attraverso il pieno riconoscimento del ruolo dell’Azienda, delle OO.SS. e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, nonché attraverso il confronto per la gestione delle intese secondo quanto previsto dagli accordi in essere e dal vigente CCNL.
In particolare si specifica che l’informazione riguarda:
·investimenti e sviluppo, affiliazioni
·innovazione tecnologica
·terziarizzazioni
·andamento delle produttività
·dati relativi al salario variabile
·occupazione e sue dinamiche quantitative e qualitative
Per quanto attiene al Deposito di Pontedera, si conferma che interlocutore delle RSA/RSU per la soluzione dei problemi specifici è in prima istanza il Capo Deposito e si chiarisce che l’informazione ed il confronto finalizzato al raggiungimento di possibili intese potranno vertere, a titolo esemplificativo, su: gli orari di lavoro, l’organizzazione del lavoro, l’analisi e composizione degli organici e delle correlate produttività, nonché le problematiche emergenti in tema di D.Lgs. 626/1994, di procedure di cui alla legge 223/1991. I permessi retribuiti previsti dalla Legge 20 Maggio 1970 n. 300 nelle aziende di cui all’art. 23 lettera A della stessa legge, vengono elevati a 4 ore e 30 minuti per ciascun dipendente in ragione d’anno a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Art. 2 Mercato del lavoro
2.1) Lavoro a tempo parziale
I Decreti Legislativi 61/2000 e 100/2001 hanno attuato la Direttiva europea 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, innovandone profondamente la disciplina. È successivamente intervenuto il D.L. 355/2001, che ha prorogato al 30 settembre 2002 gli effetti delle disposizioni contrattuali in attesa della regolamentazione ad opera dei contratti collettivi nazionali per quanto concerne gli aspetti relativi, tra gli altri, alle cd. clausole elastiche e relative maggiorazioni ed al diritto di precedenza dei lavoratori part time rispetto a nuove assunzioni.
In attesa della nuova regolamentazione, l’Azienda dichiara disponibilità ad accogliere richieste di cui all’art. 57-bis vigente CCNL, con i criteri indicati nel CCNL, entro il limite del 4% della forza occupata presso la sede di Spinea.
2.2) Lavoro a tempo determinato
Il D.Lgs. 368/2001 ha recepito i contenuti della Direttiva 99/70/CE ed ha profondamente innovato l’istituto in oggetto, rinviando poi ai contratti collettivi nazionali la definizione degli aspetti attinenti alla individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto ed alla individuazione di un diritto di precedenza per gli assunti a termine.
Alla luce di quanto sopra, le Parti convengono di estendere a tutte le ipotesi di assunzione con contratto a termine la possibilità di richiedere prestazioni di lavoro supplementare e straordinario. Fermo restando il carattere volontario della prestazione, il limite delle ore di lavoro supplementare effettuabili dal personale part time è quello previsto dall’art. 53 vigente CCNL, riproporzionato per i mesi di durata del contratto a termine e della eventuale proroga.
Nell’ambito delle verifiche all’uopo programmate, l’utilizzo dei contratti a tempo determinato sarà oggetto di monitoraggio e confronto tra le Parti, sia per quanto attiene le percentuali di utilizzo in rapporto ai prestatori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia per la specifica dei motivi di ricorso indicati ai sensi del secondo comma, art. 1, D.Lgs 368/2001.
2.3) Contratti di formazione e lavoro e apprendistato
Nel riconfermare la validità dell’istituto del CFL e dell’apprendistato con riferimento agli aspetti relativi alla formazione, l’azienda, a parità di condizioni e costi, si riserva di valutare prioritariamente l’utilizzo dei servizi offerti dall’Ente Bilaterale Territoriale, ove costituito.

Art. 3 Sicurezza del lavoro
L’obiettivo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce principio fondamentale cui si ispira la vigente legislazione nazionale e comunitaria, nel quale Gruppo Pam spa si riconosce.
Il D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, intende sviluppare l’informazione ed il dialogo in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra aziende e lavoratori, promuovendo anche un’adeguata formazione per il Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori. A tal fine saranno utilizzate le specifiche offerte formative poste in essere dagli Organismi Paritetici regionali di cui all’A.I. 18 novembre 1996, dagli Enti Bilaterali Territoriali, dalle ASL, dall’Inail o, infine, da Enti specializzati scelti di comune accordo, prevedendo l’utilizzo del monte ore di cui all’art. 10 A. I. 18 novembre 1996.

Art. 4 Pari opportunità
L’Azienda ribadisce il proprio intendimento di operare nello spirito di cui alla legge 125/1991, sia per quanto attiene la carriera, che per ogni altro aspetto afferente la parità di trattamento in azienda tra uomini e donne.
Al fine di dare concreta attuazione a quanto sopra e visto l’accordo raggiunto sul tema dal CIA Supermercati Pam del 2002, nel quale si prevede la costituzione di un’apposita Commissione paritetica, le Parti convengono di reincontrarsi con cadenza annuale al fine di valutare le risultanze dei lavori di detta Commissione e di prevederne l’attuazione anche nell’ambito della Gruppo Pam spa, tenute presenti le specificità aziendali.

Art. 8 Orario di lavoro
L’orario di lavoro effettivo definito dall’ultimo comma dell’art. 31 Seconda Parte, CCNL 3/11/1994, risulta inferiore alle 38 ore settimanali per effetto di pause retribuite previste all’interno dell’orario settimanale di cui al comma precedente, secondo la seguente articolazione:
1.prestazioni giornaliere non inferiori a 3 ore e non superiori a 6 ore: pausa di 15’
2.prestazioni giornaliere superiori a 6 ore: pausa di 20’ (fruizione: 10’ al mattino e 10’ al pomeriggio).
Tali pause non sono cumulabili con eventuali altre pause previste da norme di legge (ad es. v. art. 54 c. 3 D.Lgs. 626/94) e saranno assorbite dall’introduzione di analogo istituto in forza di legge o di contratto.

Art. 9 Orario di ingresso
Le Parti convengono che, in via sperimentale e fino alla data di scadenza del presente Contratto integrativo aziendale, al personale della sede di Spinea potrà essere individualmente consentito di osservare un orario di inizio e fine lavoro posticipato di 15 o 30 minuti rispetto all’attuale orario di lavoro (8.30 - 17.30).
Tale variazione sarà concessa, compatibilmente con le necessità organizzative dell’azienda e dell’ufficio di appartenenza, al personale che ne faccia espressa richiesta, motivata da comprovate esigenze personali e/o familiari, per periodi non inferiori al mese o a suoi multipli.

Art. 13 Norme personale ex Superal T srl
1) Orario settimanale; nei confronti del personale già in forza a Superal T srl alla data del 30 aprile 1998 e conferito a Gruppo Pam spa ex art. 2112 c.c., trova applicazione l’orario settimanale di 37,5 ore (residuando 41,25 ore di permesso retribuito, comprensive della ex festività del 4 novembre).
[…]
6) pause: nei confronti del personale già in forza a Superal T srl alla data del 30 aprile 1998 conferito a Gruppo Pam spa ex art. 2112 c.c., la pausa giornaliera retribuita di cui all’art. 8 precedente viene fissata in 20’.