Tipologia: CCNL
Data firma: 8 maggio 2013
Validità: 01.01.2010 - 31.21.2012
Parti: Uneba e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Fp-Cisl, Uiltucs
Settori: Servizi, Servizi socio assistenziali, Uneba
Fonte: uiltucs.it

Sommario:

  Composizione delle parti e accordo di rinnovo
Titolo I: Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Titolo II: Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto dì informazione e confronto tra le parti
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Art. 7 - Ente bilaterale Nazionale e Regionale
Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna
Titolo III: Diritti sindacali
Art. 9 - Rappresentanze sindacali Unitarie
Art. 10 - Assemblee
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
Art. 12 - Trattenute associative
Art. 13 - Licenziamento e trasferimento di dirigenti sindacali
Art. 14 - Affissioni sindacali
Art. 15 - Locali per le attività sradicali
Titolo IV: Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione
Art. 17 - Periodo di prova
Art. 18 - Assunzione a tempo determinato
Art. 19 - Lavoro temporaneo - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 20 - Percentuali di ammissibilità
Art. 21 - Lavoro a tempo parziale
Art. 22 - Apprendistato
Titolo V: Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 23 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità
Art. 25 - Superamento delle barriere architettoniche
Art. 26 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
Art. 27 - Divise e indumenti di servizio
Art. 28 - Attività di volontariato
Art. 29 - Donazione di sangue e midollo
Art. 30 - Assistenza legale
Art. 31 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti con l’utenza
Art. 32 - Ritiro della patente
Art. 33 - Utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio
Art. 34 - Diritto allo studio
Art. 35 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
Art. 36 - Classificazione dei personale
Art. 37 - Mansioni delle lavoratrici e dei lavoratori
Art. 38 - Mansioni promiscue
Art. 39 - Passaggio di livello
Art. 40 - Inidoneità psicofisica
Art. 41 - Elementi della retribuzione
Art. 42 - Minimo retributivo mensile conglobato
Art. 43 - Corresponsione della retribuzione
 

Art. 44 - Tredicesima mensilità
Art. 45 - Quattordicesima mensilità
Art. 46 - Trattamento di famiglia
Art. 47 - Scatti di anzianità
Art. 48 - Uso della mensa e dell’alloggio
Art. 49 - Orario di lavoro
Art. 50 - Riposo settimanale
Art. 51 - Lavoro straordinario
Art. 52 - Lavoro ordinario notturno e festivo
Art. 53 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 54 - Ferie
Art. 55 - Reperibilità
Art. 56 - Richiamo in servizio
Art. 57 - Trattamento di missione
Art. 58 - Trasferimenti dì residenza
Art. 59 - Condizioni di trasferibilità
Titolo VI: Permessi, aspettative e congedi
Art. 60 - Chiamata o richiamo alle armi, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 61 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 62 - Congedo matrimoniale
Art. 63 - Permessi retribuiti per gravi motivi familiari e per genitori con figli con disabilita
Art. 64 - Permessi per funzioni elettorali, referendum
Art. 65 - Banca Ore
Art. 66 - Aspettativa non retribuita
Art. 67 - Malattia e infortunio
Titolo VII: Norme comportamentali e disciplinari
Art. 68 - Doveri del personale
Art. 69 - Ritardi e assenze
Art. 70 - Provvedimenti disciplinari
Titolo VIII: Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 72 - Licenziamento individuale
Art. 73 - Appalti, cambi di gestione
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto
Titolo IX: Procedura per l’esame delle controversie
Art. 75 - Commissione paritetica nazionale e regionale
Art. 76 - Commissione paritetica nazionale e regionale
Titolo X: Disposizioni finali
Art. 77 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 78 - Previdenza complementare
Art. 79 - Trattamento economico progressivo
Allegati
All. 1: Attività dell'operatore socio-sanitario, dell'operatore di assistenza (o altrimenti definito) e dell’operatore tecnico di assistenza collocatine! livelli definitivi 4Super e 4
All. 2: Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL
All. 3: Accordo per la elezione delle RSU nelle realtà di cui alla sfera di applicazione del CCNL Uneba
All. 4: Protocollo in materia di salute e sicurezza
All. 5: Profili formativi dell’apprendistato


Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dai settori socioassistenziale, socio- sanitario ed educativo Uneba

Composizione delle parti e accordo di rinnovo
In data 8 maggio 2013, tra l’Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (Uneba) […], la Cgil Funzione Pubblica - Fp-Cgil […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat/Cisl […], la Cisl Funzione Pubblica - Fp Cisl […], la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs […], quali rappresentanti delle organizzazioni datoriale e sindacali, si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Copia del presente Contratto, nei termini di legge, viene depositata presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.

Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le dipendenti ed ai dipendenti
di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all’Uneba, ivi comprese le ex Ipab.
Per iniziative operanti nel settore socio-sanitario le parti intendono riferirsi a quelle rientranti nell’area di cui al D.P.C.M 29 novembre 2001, alleg. l.C, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per Associazioni ed iniziative Organizzate si intendono i seguenti soggetti:
* Enti e Congregazioni Religiose, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Organismi Diocesani, Fondazioni, Associazioni con o senza personalità giuridica;
* Cooperative, Privati;
* Federazioni o Consorzi tra i soggetti sopra descritti.
A titolo esemplificativo ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative;
- servizi per soggetti in stato di disagio sodale e/o economico, comunque denominati (Comunità
di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
- servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati;
- servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc,);
- servizi per persone con disabilità comunque denominati (istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, Centri diurni disabili, Residenze sanitarie disabili, ecc,);
- servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati, Assistenza domiciliare integrata, ecc.);
- attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati.
È escluso dal presente accordo il personale religioso e di volontariato i cui rapporti giuridici sono regolati da apposite convenzioni.
Per il personale religioso che non presti opera volontaria e che operi nell’ambito di Istituzioni terze rispetto all’Ordine o Congregazione di appartenenza, vengono stipulate tra le parti interessate convenzioni le cui norme, ivi comprese quelle sul trattamento economico, sostituiscono a tutti gli effetti il presente contratto ai sensi della L. 3 maggio 1956 n. 392 e dell’art. 1 del DL 30 dicembre 1987 n. 536 convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1988 n. 48.
Le parti firmatarie riconoscono per le realtà aderenti all’Uneba il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore assistenziale, sociale, socio- sanitario, educativo e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Nel confermare l’esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ai il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l’applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante, verranno concordati specifici protocolli regionali, in assenza dei quali verrà applicato il protocollo nazionale allegato al presente CCNL (All. 2),
Detti protocolli individuano i criteri e le modalità a cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente CCNL.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti sì impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
a) Livello nazionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
* analizzare l’andamento del settore;
* valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
* valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
* valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
* promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
b) Livello regionale e/o territoriale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
* analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all’assetto dei servizi, al dato occupazionale ed all’utilizzo dei servizi in materia di reperibilità;
* assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell’applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
* verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
* assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati ì corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificatone professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
* coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o enti poste da una delle parti.
c) Livello di istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, nelle strutture con oltre 15 dipendenti torniranno annualmente alle RSU o RSA e alle OO.SS. firmatarie, ove richiesto, l’informazione riguardante il personale, l’organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quanto altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Istituzione le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacati Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dai Protocolli Interconfederali e dal presente CCNL.

Art. 5 Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli:
• Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL, Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL,
* Secondo livello - Regionale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente l’Uneba e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL; in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dai Protocolli Interconfederali e dal presente CCNL.
La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, ovvero materie espressamente delegate a tale livello dalla contrattazione nazionale.
[…]
In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie:
Sede Regionale
- Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;
- Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione;
- Individuazione di strutture di diversa natura, rispetto a quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;
- Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 55;
- Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 20 per l’utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato;
- Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 33;
- Protocollo di prima applicazione ex art. 1;
- Inquadramento di eventuali figure professionali non, previste dal vigente CCNL, con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali;
- Ulteriori e diverse deroghe relative all’orario di lavoro.
[…]
Resta altresì inteso che saranno oggetto di contrattazione regionale le materie non espressamente disciplinate dal presente contratto anche con riferimento alle specificità normative regionali in materia socio-sanitaria-assistenziale.
Sede di Istituzione
In sede di Istituzione, avranno luogo fasi di informazione e consultazione nonché fasi di contrattazione.
a) Informazione e consultazione
Negli Enti con organico superiore a 15 dipendenti, l’informazione e la consultazione riguarderanno:
- L’andamento recente e quello previsto dell’attività dell’Ente;
- La situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- Le decisioni dell’Ente che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro;
- Soluzione delle eventuali ripercussioni sul dato occupazionale in caso di modifiche o mutamenti significativi dell’organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive cosi come previsto dall’art. 73;
- Articolazione degli orari di lavoro cori come previsto dall’art. 49 secondo comma;
La consultazione avverrà:
- Secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo:
- Tra livelli pertinenti di direzione e di rappresentanza, in funzione dell’argomento trattato;
- Sulla base delle informazioni, di cui ai punti precedenti, fornite dall’Ente e del parere che i rappresentanti dei lavoratori avranno diritto di formulare;
- In modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di ottenere una risposta motivata all’eventuale parere da loro espresso.
b) Contrattazione
Al livello di Istituzione la contrattazione avrà luogo sulle seguenti materie:
- Prima applicazione contrattuale nelle Istituzioni che applicano altri CCNL
- Contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali così come previsto dall’art. 6
- Ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro
- Criteri per l’accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l’esercizio del diritto allo studio previsti dagli artt. 34 e 35;
- Eventuali durate settimanali differenziate dell’orario di lavoro diverse da 38 ore medie cosi come previsto dall’art. 49.
- Eventuali articolazioni orarie basate su di una quantificazione annuale dell’orario di lavoro così come previsto dall’art. 49.
- Ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori cosi come previsto dall’art. 32.
- Modalità particolari per l’utilizzo delle divise ed indumenti di lavoro,
- Attuazione di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- Attuazione dei protocolli di prima applicazione contrattuale ai sensi dell’art. 1

Art. 7 Ente Bilaterale Nazionale e Regionale
L’Ente Bilaterale Nazionale è formato da 12 componenti dei quali 6 designati dall’Uneba e 6 designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
L’Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché di tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all’Uneba, ivi comprese le ex-Ipab, in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti Bilaterali Regionali con le medesime finalità.
Nota a verbale.
Le partì convengono di istituire una Commissione tecnica mista avente il compito, entro il 31/12/2015 di definire le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale. Detta Commissione sarà composta da sei rappresentanti dell‘Uneba e sei rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.

Art. 8 Pari opportunità tra uomo e donna
Ai fini della piena e puntuale applicazione della L. 10 aprile 1991 n. 125 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità composto da una componente/un componente designata/o da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell’Uneba.
Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nel ì ’ ambi io del rapporto tra le parti.
Le parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento nonché appositi finanziamenti, che faranno parte di specifici accordi, a sostegno delle loro attività.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 9 Rappresentanze sindacali unitarie

Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le parti ed allegato al presente CCNL (All. 3), di cui fa parte integrante, ovvero le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU,
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU, e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
[…]

Art. 10 Assemblee
Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo Ente nell’ambito comunale, provinciale e regionale, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle rappresentanze sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL e nella misura di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. […]
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata coincidenti, di norma, con
L’inizio o la fine degli orari lavorativi giornalieri.
In ogni caso, in occasione di assemblee, saranno garantiti i medesimi servizi minimi essenziali previsti dal precedente art. 6. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 14 Affissioni sindacali
Sarà consentito alle OO.SS. stipulanti, alle RSU o, in mancanza, alle loro RSA di affiggere su appositi spazi, che le Direzioni avranno l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’Istituzione, pubblicazioni, testi e comunicati esclusivamente inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente consegnate alle Direzione dell’Istituzione.

Art. 15 Locali per attività sindacale
Nelle Istituzioni con almeno 200 dipendenti gli Enti metteranno permanentemente a disposizione delle RSU o, in mancanza, delle RSA per l’esercizio delle loro finizioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nelle Istituzioni con un numero inferiore di dipendenti le RSU o, in mancanza, le RSA potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locate idoneo per te loro riunioni.

Titolo IV: Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Assunzione

[…]
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni e dalla L. 4 giugno 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del regolamento interno dell’istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, ivi compreso l’impegno di prestare temporaneamente servizio in località diversa dalla sede di lavoro in relazione alla peculiare caratteristica dell’Ente (ad es.: Soggiorni, escursioni, uscite, ecc.):
a) fascicolo sanitario se già lavoratore dipendente o salvaguardia per la visita di idoneità ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni;
[…]
i) libretto sanitario ove richiesto dalle normative in vigore;
[…]
In relazione alle caratteristiche dell’Istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporsi secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni o integrazioni.
[…]

Art. 18 Assunzione a tempo determinato
[…]
d) Divieti
Non sarà ammessa l’assunzione a termine nei seguenti casi:
[…]
da parte di Enfi od Istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
[…]
l) Principio di non discriminazione
Le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato avranno diritto allo stesso trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori assunti a tempo indeterminato di pari livello. […]
Gli stessi lavoratori a tempo determinato dovranno ricevere mia formazione sufficiente ed adeguata allo svolgimento delle mansioni oggetto del contratto.
m) Salute e sicurezza
Le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto a termine dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata al fine di prevenire i rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del T.U. di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.
[…]
La disciplina di cui al presente articolo non si applica, in quanto regolamentati da apposita normativa contrattuale, ai contratti di lavoro somministrato, ai rapporti di apprendistato, ed alle attività di stages e di tirocinio.
[…]

Art. 19 Lavoro temporaneo Somministrazione di lavoro a tempo determinato
I contratti di lavoro temporaneo e di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina di legge vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.
Il ricorso al lavoro temporaneo e/o alla somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte dei soggetti utilizzatori è motivata da ragioni di carattere tecnico-produttivo, organizzativo e sostitutivo.
In particolare, gli Enti utilizzatori potranno farvi ricorso nelle seguenti fattispecie:
1. per particolari punte di attività;
2. per 1’effettuazione di servizi definiti e predeterminati nel tempo, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico, per la durata delle stesse attività;
3. per qualifiche di contenuto professionale alto-medio, fino al 6° livello compreso.
Il requisito della sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al precedente comma, non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto di somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. D contratto di somministrazione stipulato ai sensi del presente comma non può essere oggetto di proroga.
Il ricorso al lavoro temporaneo e/o al lavoro somministrato non è consentito: […] (c) da parte di Enti o Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Con riferimento al lavoro temporaneo e/o alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, il totale delle lavoratrici e dei lavoratori non potrà superare per ciascun trimestre la media dell’8 per cento degli occupati stabilmente dall’utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per ciascuna tipologia di contratto. In alternativa, è consentita la stipula di contratti di lavoro temporaneo e/o di somministrazione a tempo determinato fino a cinque prestatrici o prestatori per ciascuna tipologia di contratto, a condizione che non venga superato il totale dei rapporti a tempo indeterminato in forza presso 1’Ente utilizzatore.
[…]
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati avranno applicazione i diritti sindacali della L. 20 maggio 1970 n. 300. Gli Enti utilizzatori comunicheranno preventivamente alla RSU, o in mancanza alle RSA, o in mancanza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato che intendono utilizzare ed il motivo del ricorso ad esso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, le predette comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula dei contratti in questione.
Annualmente gli Enti utilizzatori forniranno ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti stipulati e la loro durata, nonché il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Per quanto non espressamente previsto si te riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 20 Percentuali di ammissibilità
Le parti concordano che, in ogni Istituzione che applica il presente CCNL, l’utilizzo di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al precedente art. 18 e con contratto di somministrazione di lavoro di cui al precedente art. 19 non possa complessivamente superare il 30% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
All’interno di detta percentuale, l’utilizzo del lavoro somministrato di cui all’art. 19 non potrà superare l’8% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Percentuali superiori possono essere definite nell’ambito della contrattazione decentrata.
Fanno eccezione ai limiti previsti dal presente articolo i contratti a termine per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto, nonché le attività stagionali (Case per ferie, Villaggi-vacanze, soggiorni climatici, ecc.).

Art. 22 Apprendistato
[…]
Gli Enti potranno assumere personale con contratto di apprendistato nel rispetto del D.lgs. 14 settembre 2011 n. 167 e della L. 28 giugno 2012 n. 92. L'apprendistato avrà come fine l’acquisizione da parte dell’apprendista delle competenze utili alla copertura della mansione a cui è destinato.
Ammissibilità
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
Esso sarà pertanto ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese tra i livelli 2° e 6° compresi del piano di inquadramento e classificazione previsto all’art. 36 del presente CCNL.
Il contratto di apprendistato è escluso per i seguenti profili professionali:
- Infermiere professionale
- Fisioterapista
- Logopedista
- Psicomotricista
- Medico
- Psicologo
I percorsi formativi relativi ai profili professionali sono allegati al presente contratto di cui fanno parte integrante (All. 5).
Requisiti del contratto
Per la stipula del contratto di apprendistato è richiesta la forma scritta.
Nell’atto scritto devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipula del contratto.
[…]
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro potrà assumere non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate in servizio a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro. Il rapporto non potrà superare il 100% per i datori di lavoro che occupino un numero di lavoratori fino a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze qualificati o specializzati o che comunque ne abbia un numero inferiore a 3 potrà assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del D.lgs. 14 settembre 2011 n. 167, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
[…]
Riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato eventualmente effettuato presso altri datori di lavoro sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, secondo quanto risulterà dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell’ambito dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
[…]
Obblighi del datore di lavoro
L’Ente datore di lavoro avrà l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire all’apprendista t’insegnamento necessario perché possa conseguire
la qualifica prevista;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
c) di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole Istituzioni, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);
d) di registrare le competenze acquisite all’interno del libretto formativo.
[…]
Doveri dell’apprendista
L’apprendista dovrà:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all’interno del piano formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme diramate mediante regolamento interno.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Trattamento normativo
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista avrà diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
Le ore di insegnamento sono comprese nell’orario di lavoro.
Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151.
[…]
Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, pertanto essi potranno prestare lavoro straordinario e svolgere attività anche in orario notturno, festivo e festivo-notturno.
[…]
Durata dell’apprendistato
Il rapporto di apprendistato avrà una durata minima di 18 mesi con esclusione delle attività stagionali, e si estinguerà in relazione alle qualifiche da conseguire secondo alle seguenti scadenze:
36 mesi: Liv. 2 - 3S - 3;
24 mesi: Liv. 4S - 4;
18 mesi: Liv. 5S - 5 - 6.
[…]
Principi generali in materia di formazione dell’apprendistato professionalizzante
Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi sia attraverso modalità di formazione interna, anche mediante affiancamento, sia attraverso la formazione esterna, in ogni caso con l’obiettivo dell’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l’istituto, le competenze da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo alle conoscenze e competenze possedute in ingresso.
La “formazione interna”
In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante dall’art. 4 comma 2 D.lgs. 14 settembre 2011 n. 167, le parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.
Le parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione - e le modalità di erogazione della formazione stessa, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche così come specificato all’interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente CCNL, che costituiscono parte integrante dello stesso.
Tutor aziendale
All’apprendista, nel corso del contratto di apprendistato, dovrà essere garantita la presenza di un tutor aziendale.
Il predetto tutor avrà il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all’apprendista le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, garantendo l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e l’apprendimento sul luogo di lavoro.
Nelle strutture con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delegherà tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l’apprendista dovrà conseguire.
Nelle strutture fino a 15 dipendenti la funzione di tutor potrà essere svolta direttamente dal datore di lavoro per l’intero programma formativo.
[…]
Durata della formazione
L’impegno formativo dell’apprendista consisterà in un monte ore di formazione interna o esterna, secondo quanto definito dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente CCNL, che costituiscono parte integrante dello stesso.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, cosi come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo saranno comprese nell’orario normale di lavoro.
L’eventuale Sequenza dell’apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente ai piano formativo specifico e formalizzabili nel libretto dell’apprendista.
Contenuti e modalità di erogazione della formazione
Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientìfico ed operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree :
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia del servizio
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l’offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell’Ente procedere direttamente alla erogazione della formazione.
I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all’acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi;
- conoscere i servizi di settore ed il contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale.
Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l’obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento della qualifica.
La formazione svolta dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell’apposito libretto formativo, in mancanza su appositi supporti informatici o su fogli firma.
Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato professionalizzante, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 24 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità

Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata la condizione di disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, saranno riconosciute le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) l’Istituzione, nell’ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a
favore degli stessi alcun istituto derivante dal presente contratto.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si farà riferimento alla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 25 - Superamento delle barriere architettoniche
I progetti finalizzati all’attuazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche a livello di singolo Ente o istituzione saranno conformi alla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 26 Tutela della salute ed ambiente di lavoro
La tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro è regolata dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni, per la cui applicazione si fa riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto tra le OO.SS. e l’Uneba allegato al presente CCNL (All. n. 4).

Art. 48 Uso della mensa e dell’alloggio
[…]
Potrà usufruire della somministrazione dei pasti soltanto il personale in servizio e in turno. Il vitto e l’alloggio non costituiscono ad alcun titolo elemento della retribuzione.

Art. 49 Orario di lavoro
L’orario settimanale di lavoro normale è di 38 ore.
All’atto della definizione e/o introduzione e di sostanziali innovazioni dei sistemi di orario di lavoro, l’articolazione degli stessi formerà oggetto di esame congiunto a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le OO.SS. di cui all’art. 9 del presente CCNL al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei lavoratori e di garantire l’effettivo godimento del riposo settimanale. L’esame congiunto dovrà concludersi entro 10 giorni dal suo avvio.
L’orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All’interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell’orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell’ organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento ovvero al contenimento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l’Istituzione.
I sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al primo comma.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate al livello di Istituzione durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore settimanali con le adeguate compensazioni, anche attraverso l’utilizzo delle ore di riduzione orario di cui all’ultimo paragrafo del presente articolo, ed inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale; in tal caso il periodo massimo entro il quale realizzare l’orario normale di lavoro medio è di dodici mesi.
Allo stesso livello di Istituzione, per particolari esigenze organizzative legate alla continuità del servizio, potrà altresì essere concordato in via eccezionale, che qualora la lavoratrice o il lavoratore non possano usufruire del riposo settimanale, dovrà essere loro garantito un equivalente riposo compensativo. Il predetto riposo compensativo dovrà essere goduto entro i sette giorni successivi. Sono fatti salvi gli accordi in materia attualmente in essere.
[…]
Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero è di undici ore consecutive ogni ventiquattro ore.
Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, qualora, in relazione ad esigenze legate alla continuità dell’assistenza nei confronti degli utenti, il servizio venga erogato mediante turni di lavoro, il riposo giornaliero potrà essere fruito in maniera non consecutiva.
Le parti rendono esplicito che con l’indicazione della non consecutività della fruizione del riposo giornaliero hanno inteso esprimere la volontà di frazionare il riposo stesso.
In tal caso sarà comunque garantita una frazione di riposo consecutivo non inferiore a 8 ore, previa informazione e consultazione con le OO.SS. firmatarie do RSA/RSU.
I contratti collettivi stipulati al secondo livello potranno stabilire ulteriori do diverse deroghe alla continuità della fruizione che, in ogni caso, non potrà essere inferiori alle 7 ore.
Sono fatti salvi gli accordi decentrati già raggiunti in merito.
[…]

Art. 50 Riposo settimanale
Ogni lavoratore ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all’art. 52.

Art. 51 Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di norma, le 160 ore all’anno pro-capite. Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l’orario normale di lavoro praticato.
È considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio.
[…]
Su richiesta del lavoratore, il lavoro straordinario potrà essere compensato con riposo sostitutivo da accantonare nella “Banca-ore” di cui all’art. 65, fatta salva la corresponsione della sola maggiorazione prevista all’articolo seguente.

Art. 52 Lavoro ordinario notturno e festivo
[…]
È considerato lavoro ordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
I lavoratori notturni, secondo la definizione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, non potranno superare le 8 ore di lavoro giornaliero calcolate come media nell’arco di due settimane.
[…]
Ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66, qualora sopraggiungano condizioni che impongano il divieto di adibire il lavoratore o la lavoratrice al lavoro notturno, gli stessi verranno assegnati al lavoro diurno in altre mansioni equivalenti.
Qualora non sussistano tali mansioni si fa riferimento a quanto stabilito nell’art. 40.

Art. 54 Ferie
[…]
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare rio tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie.

Art. 55 Reperibilità
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l’obbligo della reperibilità dei lavoratori.
La reperibilità consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale da raggiungere nel più breve lasso di tempo il luogo ove intervenire.
■ Reperibilità esterna.
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili al di fuori della struttura, detta reperibilità esterna:
1. potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e non potrà essere svolta per più di 8 volte nel mese.
[…]
È demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture, la individuazione dei servizi, il trattamento economico ed i periodi di reperibilità esterna.
■ Reperibilità interna.
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili nelle ore notturne all’interno della struttura, per detta reperibilità interna:
1. al lavoratore ed alla lavoratrice è data la possibilità di dormire;
[…]
3. detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia, ecc.).
Le parti convengono che detto istituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro notturno laddove previsto; pertanto qualora la lavoratrice o il lavoratore fossero chiamati ad intervenire in reperibilità, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno, ai sensi dell’art. 51.

Art. 56 Richiamo in servizio
Si ha richiamo in servizio quando, per motivazioni organizzative legate alla continuità del servizio, la lavoratrice o il lavoratore che si trovano in riposo, vengono richiamati ad effettuare una prestazione lavorativa con un preavviso non superiore a 24 ore.
[…]

Titolo VI Permessi aspettative congedi
Art. 61 Tutela della maternità e della paternità

Le lavoratrici gestanti hanno diritto di assentarsi dal lavoro per l’esecuzione di esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche senza decurtazione della retribuzione qualora coincidenti con l’orario di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 23.11.1996 n. 645 e successive integrazioni o modifiche. Di tali esami dovrà essere prodotta all’Ente datore di lavoro idonea documentazione giustificativa.
Le lavoratrici in stato di gravidanza non potranno essere adibite al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui al D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026 e successivi aggi ornamenti.
La tutela ed il sostegno della maternità e della paternità sono regolati dal D.Lgs. 26.3.2001 n. 151.
Congedo di maternità.
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice non potrà essere adibita ad attività lavorativa per la durata complessiva di cinque mesi di cui due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza e tre mesi dopo il parto. La lavoratrice ha altresì l’obbligo di assentarsi dal lavoro nel periodo intercorrente tra la data presunta del parto come sopra certificata ed il parto effettivo.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, la lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima la data presunta del parto e durante i quattro mesi successivi ad esso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale ed il medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ove previsto, attestino che ciò non arrechi alcun danno alla gestante ed al nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si aggiungeranno al periodo di astensione obbligatoria successiva al parto.
[…]
Divieto di lavoro notturno.
Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un armo di età del bambino, la lavoratrice non potrà essere adibita a lavoro dalle ore 24.00 alle ore 6.00. Fino a tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa il padre convivente non sono obbligati a prestare lavoro notturno. Fino ai dodici anni di età del figlio purché convivente, la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario non sono obbligati a prestare lavoro notturno. Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della L.5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni.
[…]
Diritto al rientro.
Al termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo espressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all’inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso Comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse mansioni o mansioni equivalenti. Lo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.
[…]
Riposi giornalieri.
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto di usufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un’ora ciascuno. Nel caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo risposo di un’ora. […]

Titolo VII Norme comportamentali e disciplinari
Art. 68 Doveri del personale

[…]
La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento intorno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tette le lavoratrici e a tutti i lavoratori.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della L. 20 maggio 1970, n. 300.
La lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute.
In armonia con la dignità personale della lavoratrice e del lavoratore, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto.
È vietato alla lavoratrice ed al lavoratore ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l’5orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell’Ente. È vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.

Art. 70 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze delle lavoratrici e dei lavoratori saranno punite in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle norme di cui all’articolo precedente o alle disposizioni emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) biasimo inflitto verbalmente;
b) biasimo inflitto per iscritto;
c) multa sino a tre ore di normale retribuzione;
d) sospensione sino a 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione la dipendente o il dipendente che:
[…]
2) assuma sul lavora un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi o compia nei loro confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale;
[…]
8) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
9) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
10) introduca o assuma senza autorizzazione bevande alcoliche negli ambienti di lavoro dell’istituzione;
11) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti;
12) partecipi a diverbio litigioso sul luogo di lavoro;
[…]
14) violi o non osservi le norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dall’Istituzione;
[…]
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè:
a) rissa o vie di fatto sul lavoro;
[…]
e) danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di materiale della Istituzione;
[…]
h) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;
i) insubordinazione grave verso i superiori;
j) violazione delle norme in materia di armi;
k) abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nell’esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;
[…]
m) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona all’interno della struttura o nell’ambito del servizio domiciliare;
n) gravi violazioni del regolamento disciplinare o comportamentale dell’Ente per quanto di riferimento alle normative di cui alla L. [dlgs] 8 giugno 2001 n. 231;
[…]
p) introduzione o assunzione negli ambienti di lavoro di sostanze stupefacenti;
q) molestie di carattere sessuale rivolte ai colleghi di lavoro, a degenti e/o accompagnatori all’interno della struttura o nell’ambito del servizio domiciliare;
r) atti di libidine commessi all’interno della struttura o nell’ambito del servizio domiciliare;
[…]
v) sentenza anche non definitiva di condanna o di patteggiamento per reati commessi all’esterno della struttura, la cui natura sia tale da compromettere il vincolo fiduciario con il lavoratore e/o la sicurezza e la tutela delle persone assistite o dei colleghi di lavoro.
[…]

All. n. 4 Protocollo in materia di salute e sicurezza
Premesse
Ritenuto che una buona salute sul luogo di lavoro consente di migliorare tanto la sanità pubblica in generale, quanto le condizioni di vita dei lavoratori nei luoghi e negli ambienti di lavoro, la qualità e la produttività;
Considerato che il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nel prevedere principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di molteplici aspetti applicativi;
Considerato che le parti credono fermamente nel valore della cultura della prevenzione e della partecipazione, in tutti gli aspetti delle loro relazioni sindacali al fine di condividere obiettivi di tutela e di miglioramento continuo all'interno di ciascun contesto lavorativo nei riguardi di tutti i rischi lavorativi di cui all'articolo 28 Dlgs, n. 81/2008 e s.m.i., e sulla base delle misure generali di tutela così come definite all'articolo 15 D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
Dando concretezza ai precetti legislativi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo i quali si prevedono chiare identificazioni e responsabilità degli attori principali della prevenzione in ambito lavorativo, in particolare le figure dell'organizzazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori;
Credendo fortemente nell’importanza della formazione specifica basata sulle procedure di lavoro e sulle mansioni presenti nei diversi contesti lavorativi al fine di rendere le nozioni comportamenti efficaci, utili e contestuali alla propria attività e realtà lavorativa;
Assumendo come compito specifico delle parti la promozione degli accordi sindacali di cui alla lett. h), c. 8 art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
Ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità attraverso la diffusione in tutti i contesti lavorativi della cultura e della logica della prevenzione;
Valutata la necessità di definire per tutti i contesti lavorativi procedure preventive di informazione, consultazione, verifica delle rappresentanze sindacali (RLS, RSU/RSA), previste dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente;
Ritenuta essenziale la procedura di valutazione preventiva dei possibili effetti derivanti da trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative o dai processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di salute e sicurezza, di lavoro e di occupazione;
Atteso che gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
tutto ciò premesso e considerato Le Parti sottoscrivono il presente accordo:
Parte Prima
Visto l’articolo 47, comma 7, del Dlgs 81/2008, il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza è così determinato:
a) Un rappresentante negli enti sino a 200 dipendenti;
b) Tre rappresentanti negli enti da 201 a 1000 dipendenti;
c) Sei rappresentanti in tutti gli altri enti.
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. al collegio RLS vengono complessivamente riconosciuti permessi retribuiti entro il limite massimo pari a:
a) 40 ore annue per l’ente con un rappresentante;
b) 120 ore annue complessive per gli enti da 201 a 1000 dipendenti;
c) 240 ore annue complessive per gli enti con oltre 1000 dipendenti.
Le ore indicate di intendono non monetizzabili in caso di mancato utilizzo.
Nel caso di cui alle lettere b) e c) il limite indicato sarà ripartito di comune accordo fra i rappresentanti nominati previa comunicazione al datore di lavoro e, in ogni caso sa non ripartite in modo condiviso, si intendono rapportate in parti uguali ai destinatari.
È previsto l’utilizzo di un minimo pro capite di 20 ore su base annua da riproporzionarsi in caso di periodo inferiore all’anno.
La richiesta dei permessi retribuiti di cui al comma precedente dovrà essere inoltrata all’Amministrazione con 48 ore di preavviso; sono fotti salvi i casi di forza maggiore.
Vengono imputate a tali permessi le ore utilizzate per l'espletamento dei compiti istituzionali previsti dall’art. 50, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Nomina, elezioni, durata, attività ed espletamento dell'Incarico del RLS. Elettorato attivo e passivo
Nomina RLS

1 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività nell’Ente. Possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova alla data delle elezioni purché il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.
Modalità elettorali
1. L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti e si svolgerà prevalentemente in orario di lavoro, in ogni caso nel rispetto delle esigenze aziendali e con tempo predeterminalo con la direzione aziendale. L’assemblea dei lavoratori o aventi diritto, verrà convocata in prima e seconda istanza. Risulterà eletto il lavoratore/trice che avrà ottenuto in sede di prima convocazione il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta dei lavoratori che prestano la loro attività nell'azienda o nell'unità produttiva. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunga la maggioranza assoluta dei lavoratori che prestano la loro attività nell’azienda o nell’unità produttiva (o gli aventi diritto), l'elezione avrà seguito in seconda convocazione e sarà eletto il lavoratore o la lavoratrice che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti validi espressi dai presenti (quindi risulterà eletto il candidato o la candidata che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze tra i presenti alla votazione),
2. Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione aziendale.
3 Negli enti con organico inferiore ai 15 dipendenti potranno valere le norme previste dal T.U. 81/08.
Durata dell'incarico
1. Il RLS resta in carica per 3 anni.
2. Nel caso di dimissioni dall’incarico, il RLS, eserciterà le proprie funzioni fino a nuova elezione e nuova nomina che nella fattispecie dovrà avvenire comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione di dimissione dall’incarico. In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo residuo di durata nelle funzioni e entro il massimale di cui sopra. Nel caso non sia possibile per cause imprescindibili addivenire alla nuova nomina entro il termine di cui sopra, i diritti di rappresentanza, di consultazione e di informazione saranno esercitate da RSA/RSU.
3. Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con tata maggioranza dei 50% + 1 degli aventi diritto al voto; la revoca dovrà risultare da atto scritto consegnato contestualmente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, per il tramite della RSA/RSU e consegnato alla direzione aziendale.
4. Nel caso di dimissioni dal lavoro o interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia motivo o causa, entro i 60 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
5. Al RLS sono applicate in conformità al comma 2, dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. le tutele previste dalla L. 300/1970.
Strumenti e modalità per l'espletamento dell’incarico
1. In applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, al RLS verranno fomite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, il RLS, per l’espletamento della sua funzione, ha a disposizione in azienda copia del documento di valutazione dei rischi. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RLS è tenuto a fame un uso nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. Il datore di lavoro consulto il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa e la contrattazione prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. verrà effettuata nell’Ente in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS che, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Riunioni periodiche
1. Le riunioni periodiche, di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, saranno convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, sulla base di un ordine del giorno scritto predisposto dall’azienda.
Il RLS potrà richiederne integrazione riferite agli argomenti previsti dallo stesso art. 35 del D.Lgs, n. 81/2008 e s.m.i.
2. Delle riunioni di cui ai precedenti commi viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della direzione aziendale.
Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. La durata minima del corso è di 32 ore, delle quali 20 ore sui contenuti minimi indicati all'art. 37, c. 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i e 12 ore sui rischi specifici presenti nell’Ente e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
L'obbligo di aggiornamento periodico prevede 4 ore anime per gli RLS nominati negli enti che occupano fino a 50 lavoratori e 8 ore annue negli enti che occupano più di 50 lavoratori.
3. La formazione degli RLS avviane secondo il disposto dell’art. 36 del t.u. 81/08 e s.m.i., in collaborazione con gli organismi paritetici, durante rotano di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei rappresentanti.
Tale formazione deve comunque prevedere
-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,
-conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione,
-metodologie sulla valutazione del rischio,
-metodologie minime di comunicazione.
Stress lavoro-correlato
1. In materia di stress lavoro correlato, in coerenza con quanto disposto dall’art. 28, co. 1 bis e dall’art. 6, co. 8, lettera m quater del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i, si recepiscono integralmente nel presente accordo le Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato del 17.11.2010 (G.U. n. 304 del 30 dicembre 2010) nonché alle linee guida disposte dagli enti regionali competenti per territorio e ad esse si rinvia.
Informazione e formazione dei lavoratori
Visti gli accordi Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati in G.U n. 8 dell’11 gennaio 2012, parte integrante del presente accordo la formazione iniziale dei lavoratori avrà la durata minima prevista dall’accordo stesso e dalla classificazione di rischio a cui l’ente appartiene o sia riconducibile l’attività svolta e la mansione assegnata al lavoratore/ice.
Disposizioni Finali
Rapporti con l’Inail in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Le Parti convengono di sviluppare rapporti di collaborazione con l’Inail al fine di pone in essere azioni congiunte nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Si ritiene opportuno quindi perseguire ogni utile azione finalizzata a favorire l'elaborazione e la condivisione di iniziative ed interventi che valorizzino il dispiegarsi degli strumenti della bilateralità
e della pariteticità, con riguardo alla necessità di razionalizzare gli strumenti per l’accesso alle risorse pubbliche destinate alla salute e sicurezza in ambito lavorativo, nell'ottica della ottimizzazione degli interventi e del contenimento dei costi di struttura.
3. Le Parti si impegnano a incontrami entro il mese di dicembre 2013 per la definizione di un avviso comune volto a disciplinare i rapporti delle Parti stesse nell'ambito dei comitati tripartiti operanti presso l'Inail nonché per condividere le posizioni relative alla funzionalità del Fondo ex art. 52 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Verifica
1. Le Parti, entro il mese di giugno 2014 esamineranno, in apposito incontro, lo stato di attuazione del presente accordo.
2. Le parti sottoscrittrici si impegnano a far recepire i contenuti del presente accordo nei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle stesse.
3. In caso della sottoscrizione di accordi interconfederali che determinino un equilibrio complessivo diverso o in caso di modificazioni normative e regolamentari, le parti si impegnano ad incontrarsi per l’adeguamento del presente accordo.