Tribunale di Taranto, Sez. Lav., 26 settembre 2017, n. 2944 - Sanzione disciplinare di un RLS alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione. Consultazione del DVR


 

 

 

Repubblica italiana
in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza

 


nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. * decisa nell'udienza del 26.9.2017, promossa da
con l'avv. OMISSIS;
ricorrente
contro
Ministero dell'istruzione, del l'università e della ricerca - ufficio VII ambito territoriale per la provincia di Taranto - istituto;
convenuto
avente ad oggetto: sanzione disciplinare.
 

 

Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 27.4.2016, OMISSIS premesso di lavorare alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca quale docente di ruolo presso l'istituto comprensivo di OMISSIS chiedeva annullarsi la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto, irrogatale dal dirigente scolastico il 14.12.2015.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
 

 

FattoDiritto

 


La domanda è fondata.
Sotto uno dei profili di censura, la ricorrente deduce la decadenza dell'amministrazione dall'azione disciplinare per inosservanza del termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 55 co. 2-4 d.l.vo 30.3.2001 n. 165 per la contestazione degli addebiti con decorrenza da quando il dirigente scolastico ha avuto notizia di comportamenti punibili.
La censura è fondata in relazione a tutte le condotte anteriori al 6.10.2015, poiché la contestazione di addebito è stata trasmessa il 26.10.2015: la stessa amministrazione, del resto, nel costituirsi in giudizio ha inteso limitare i fatti oggetto di contestazione appunto alle sole condotte poste in essere dalla dipendente a far data dal 6.10.2015, qualificando le pregresse condotte, pure indicate nella contestazione di addebito, alla stregua di mero "antefatto": si veda in tal senso il punto c) a pagina 5 della memoria difensiva.
Sotto altro profilo di censura, da esaminarsi limitatamente alle condotte poste in essere a far data dal 6.10.2015, la ricorrente ne deduce la insussistenza o comunque la irrilevanza disciplinare.
La censura è fondata sotto questo secondo aspetto. 
Le condotte ora in esame sono due.
La prima consiste nell'avere la dipendente, in data 6.10.2015, presentato al dirigente scolastico una lettera di dimissioni dall'incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nella quale lo accusava falsamente di inadempienza contrattuale per averle negato, in data 30.9.2015, la chiesta consultazione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione.
Ebbene, come riportato nella dichiarazione scritta rilasciata in data 14.10.2015 da OMISSIS quale collaboratore vicario del dirigente scolastico presente all'incontro del 30.9.2015, e versata in atti da entrambe le parti, in quella occasione, "seguito della richiesta dell'ins. OMISSIS di tenere copia della documentazione relativa alla sicurezza, il d.s., facendo riferimento all'art. 73 lettera c del ccnl 2009 e all'art. 50 co. 1 lettera e del d.l.gs 81/2008, la informava che non era prevista la possibilità di fotocopiare gli atti relativi alla sicurezza e che gli stessi non potevano essere portati fuori dall'ufficio del d.s. nel quale sono custoditi", e pertanto "invitava l'ins. a prendere visione della documentazione in oggetto concordando giorni e orari".
Deve a questo punto osservarsi che l'art. 73 co. 2 ccnl scuola 2006/2009 dispone alla lettera c) che "il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione (...)" ed aggiunge alla lettera d) che "il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta
A sua volta, l'art. 50 co. 1 d.l.vo 9.4.2008 n. 81 stabilisce, alla lettera e), che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza "riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione lo stesso art. 50 dispone poi, al co. 4, che “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art 17 co. 1 letta
inoltre, l'art. 18 co. d.l.vo 9.4.2008 n. 81, all'uopo invocato dalla amministrazione nella memoria di costituzione, sancisce, alla lettera o), l'obbligo del dirigente di "consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17 co. 1 lett. a), anche su supporto informatico come previsto dall'art 53 co. 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda".
Sulla base di una lettura coordinata delle disposizioni appena citate, si evince che, contrariamente a quanto affermato dal dirigente scolastico in data 30.9.2015, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di estrarre copia del documento di valutazione dei rischi, e tale documento deve sì essere consultato in azienda, ma non necessariamente nell'ufficio ove è custodito. 
L'accusa di inadempienza formulata dalla ricorrente nei confronti del dirigente scolastico nella lettera di dimissioni dall'incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve allora ritenersi almeno parzialmente fondata, così che non appare suscettibile di sanzione disciplinare.
L'altra condotta contestata consiste nell'avere la dipendente, in data 6.10.2015, mentre era in servizio, rifiutato di presentarsi nell'ufficio del dirigente scolastico, che l'aveva ivi convocata per comunicazioni facendola chiamare telefonicamente dall'assistente amministrativa
Premesso che, come riportato nella dichiarazione scritta rilasciata in data 14.10.2015 dalla OMISSIS versata in giudizio da entrambe le parti, l'episodio risale effettivamente al giorno 6.10.2015 e non invece (come affermato dalla ricorrente) al giorno 7.10.2015, deve evidenziarsi quanto segue.
In primo luogo, la ricorrente è stata pacificamente convocata dal dirigente scolastico non quale docente, bensì quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sicché la sua omessa presentazione non integra una violazione dei doveri di ufficio, ma al più una scortesia nell'ambito delle relazioni sindacali; in secondo luogo, la convocazione è stata eseguita in modo informale (in assenza cioè di ordine di servizio o di fonogramma) e senza la indicazione di un giorno e di un orario; in terzo luogo, non si contesta, da parte dell'amministrazione, la fondatezza della giustificazione addotta al riguardo dalla ricorrente, secondo cui ella era impossibilitata a recarsi dal plesso " ove era in servizio, alla sede centrale, ove era stata convocata, a causa di dolori osteo-articolari per i quali si era fatta accompagnare sul posto di lavoro e quindi in mancanza di un mezzo proprio; in quarto luogo, la convocazione non è stata reiterata nei giorni successivi: del resto, essendosi la ricorrente dimessa lo stesso giorno dall'Incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in relazione al quale era stata convocata dal dirigente scolastico, era presumibilmente venuto meno lo scopo stesso della convocazione.
Sulla base di tali elementi di valutazione, anche la condotta ora in esame appare dunque insuscettibile di sanzione disciplinare.
Conclusivamente, l'impugnata sanzione disciplinare deve essere annullata.
Le spese di causa seguono la soccombenza art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
 

 

P.Q.M.

 


annulla la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto comminata all'istante il 14.12.2015; condanna il convenuto a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. OMISSIS.
Taranto, 26.9.2017.