DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1998. - Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998


 


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

Visto in particolare il comma 3, del predetto art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attivita' connesse all'applicazione del decreto stesso;

Considerato che, ai sensi del predetto comma 3, dell'art. 12 il Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte della Conferenza dei servizi per i rischi industriali, stabilisce i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza;

Considerata, altresi', l'esigenza di stabilire per una valutazione omogenea sul territorio nazionale del contenuto dei rapporti di sicurezza, relativi ad impianti similiari, prodotti dalle aziende in ottemperanza degli articoli 4 e 6 del citato decreto;

Sentita la Conferenza dei servizi per i rischi industriali di cui all'art. 14, del decreo del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, in data 8 aprile 1998;

D e c r e t a :

Articolo unico
L'allegato al presente decreto definisce i "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici", costituenti le linee guida per le attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137, e gli esami di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
Ulteriori analisi e approfondimenti potranno essere effettuati, ove ritenuti necessari, nel corso delle attivita' di istruttoria o di esame sugli impianti di che trattasi.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro dell'ambiente
Calzolaio
p. Il Ministro dell'interno
Barberi
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Bersani


ALLEGATO

CRITERI DI ANALISI E VALUTAZIONE DEI RAPPORTI DI SICUREZZA RELATIVI AI DEPOSITI DI LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMAMABILI E/O TOSSICI

CAPITOLO 1 - GENERALITA'

1.1 - SCOPO

Le presenti disposizioni, emanate in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 175/88, stabiliscono i criteri e le metodologie per le analisi e le valutazioni del contenuto delle "Notifiche" e delle "Dichiarazioni" relative ai depositi di LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI e/o TOSSICI ai sensi degli art. 4 e 6 del D.P.R. 175/88, e costituiscono integrazione degli Allegati I, II e III al DPCM 31 marzo 1989. I risultati delle suddette analisi forniranno peraltro gli elementi utili per la pubblica amministrazione per gli aspetti tecnici della valutazione della sicurezza di tali depositi. I risultati predetti non esauriscono il novero degli elementi che potranno, a giudizio del valutatore, essere presi in considerazione per la formazione di un giudizio completo in merito, che tenga conto degli ulteriori elementi tecnici disponibili e dei fattori non tecnici utili alla valutazione della compatibilità di tali depositi con il territorio eventualmente prospettati in sede istruttoria. Entro questi limiti le presenti disposizioni costituiscono pertanto delle linee guida di supporto tecnico-metodologico per la pubblica amministrazione.
Rimangono comunque valide le disposizioni di cui al D.M. Interno 31 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni nonché tutte le vigenti norme di prevenzione incendi.

1.2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano ai depositi in serbatoi "atmosferici", polmonati o meno. sia nuovi che esistenti, dove le attività consistono nella sola movimentazione e stoccaggio di LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI e/o TOSSICI, ai sensi dell'All. A del D.M. 20 maggio 1991, ivi inclusi i liquidi molto tossici e quelli estremamente infiammabili di cui ai numeri 1 e 4 dell'All. A medesimo.
Le presenti disposizioni non si applicano:
- ai serbatoi atmosferici funzionalmente connessi agli impianti di lavorazione, ovvero localizzati all'interno delle unita' produttive stesse;
- ai depositi in serbatoi refrigerati, semirefrigerati o a pressione. Per depositi contenenti altre sostanze pericolose, oltre a quelle sopra indicate, in quantitativi superiori alle soglie di dichiarazione, devono essere analizzati e valutati anche gli eventuali ulteriori rischi derivanti dalla loro presenza.

1.3 - TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, si riporta un glossario relativo alla terminologia utilizzata nell'ambito dell'attivita' di un deposito di LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI e/o TOSSICI. Nel prosieguo del testo, per brevita', tale deposito verra' denominato DEPOSITO e, per lo stesso motivo, i liquidi oggetto della notifica o dichiarazione, verranno denominati LIQUIDI PERICOLOSI.
a) APPARECCHIATURA DI INFUSTAMENTO: apparecchiatura, manuale e/o meccanizzata, che provvede al riempimento di recipienti mobili, dotata di sistemi di controllo del riempimento, quali bilance, singole o multiple o altri sistemi equivalenti.
b) APPARECCHIATURA DI TRAVASO: apparecchio fisso per il carico e lo scarico in/da recipienti fissi e/o in/da serbatoi mobili, tra cui autobotti, autocisterne, ferrocisterne, navi cisterne e serbatoi container.
c) CAPACITA' COMPLESSIVA DI UN DEPOSITO: capacita', in m(cubi), pari alla somma delle capacita' geometriche di serbatoi fissi, serbatoi e recipienti mobili, condutture ed apparecchiature.
d) DEPOSITO: complesso costituito da uno o piu' serbatoi fissi e/o recipienti mobili, comprendente in genere attrezzature per la movimentazione, il travaso e l'infustamento del liquido.
e) GRADO DI RIEMPIMENTO: rapporto tra il volume di liquido stoccato e l'intero volume del serbatoio alla temperatura di esercizio, esprimibile in m(cubi)/ m(cubi) o in percentuale.
f) LIQUIDO: sostanza la cui tensione di vapore, alle condizioni di temperatura massima di esercizio, sia inferiore alla pressione atmosferica.
g) MASSIMA QUANTITA' STOCCABILE: quantita' massima dei LIQUIDI PERICOLOSI in kg o ton stoccabile in serbatoi fissi, serbatoi e recipienti mobili. condutture ed apparecchiature, con riferimento al grado di riempimento massimo della sostanza effettivamente detenuta. Tale quantita' e' da assumere a riferimento per le valutazioni in merito alla assoggettabilita' alla disciplina del DPR 175/88.
h) RECIPIENTE MOBILE: recipiente, di capacita' geometrica non superiore a 1000 litri, destinato al trasporto e stoccaggio dei LIQUIDI PERICOLOSI.
i) SERBATOIO ATMOSFERICO: serbatoio di stoccaggio progettato per essere destinato a contenere LIQUIDI PERICOLOSI.
j) SERBATOIO CONTAINER: recipiente, di capacita' geometrica superiore a 1000 litri, montato entro apposita gabbia di protezione, destinato al trasporto e stoccaggio di LIQUIDI PERICOLOSI. Ai fini del presente decreto esso e' assimilato a serbatoio mobile per la fase di trasporto ed a serbatoio fisso per la fase di stoccaggio.
k) SERBATOIO FISSO: recipiente destinato allo stoccaggio dei LIQUIDI PERICOLOSI stabilmente installato sul terreno.
l) SERBATOIO MOBILE: recipiente, di capacita' geometrica superiore a 1000 litri, destinato al contenimento e al trasporto di LIQUIDI PERICOLOSI montato stabilmente su vettori stradali, ferroviari o navali.

CAPITOLO 2 - ANALISI E VALUTAZIONI CONDOTTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La procedura di valutazione del contenuto del rapporto di sicurezza prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:
1. analisi di completezza e adeguatezza formale al DPCM 31 marzo 1989, applicando la metodologia indicata nell'Appendice I alle presenti disposizioni;
2. individuazione degli elementi tecnici di riferimento per la valutazione di sicurezza del deposito dei LIQUIDI PERICOLOSI, applicando il metodo indicizzato alle sue unita' e determinandone la categoria, secondo quanto indicato nell'Appendice II alle presenti disposizioni;
3. valutazione dell'analisi degli eventi incidentali associabili alla tipologia e alle caratteristiche tecnologiche e gestionali del deposito dei LIQUIDI PERICOLOSI e delle conseguenze, in termini di aree di danno riferite al superamento dei valori di soglia prefissati, secondo quanto indicato nell'Appendice III alle presenti disposizioni;
4. classificazione del deposito nel suo complesso e individuazione degli elementi utili ai fini della valutazione della compatibilita' con il territorio circostante secondo quanto indicato nell'Appendice IV alle presenti disposizioni;
5. individuazione degli eventuali interventi migliorativi da prescrivere da parte dell'organo tecnico a conclusione dell'istruttoria secondo quanto indicato nell'Appendice V.
Allo scopo di effettuare il riscontro formale di completezza di cui al punto 1, la metodologia di analisi prevede l'utilizzo di una lista di controllo, riportata nell'Appendice I, che segue sequenzialmente i paragrafi dell'Allegato I al DPCM citato nel caso di Notifica, o dell'Allegato III nel caso di Dichiarazione, con ulteriore suddivisione in capoversi, in caso di diversificazione dell'informazione.
La metodologia esposta in Appendice II consiste in una revisione e adattamento, specifico per la tipologia impiantistica dei depositi dei LIQUIDI PERICOLOSI dell'analisi indicizzata di cui all'Allegato II del DPCM citato. Essa e' completata inoltre con le formule di calcolo degli indici "intrinseci" e "compensati", nonche' con l'indicazione di una scala di valori, riferita all'indice di rischio generale e all'indice di tossicita', per la categorizzazione delle unita' del deposito dei LIQUIDI PERICOLOSI e la conseguente individuazione di criteri di massima per la formulazione di prescrizioni per l'adeguamento del deposito e relativi tempi di attuazione. Sono stati inoltre definiti i fattori intrinseci di penalizzazione e quelli relativi alle compensazioni, con riferimento alla presenza di particolari o specifiche soluzioni impiantistiche adottate nelle configurazioni dell'impianto in esame.
La metodologia proposta nell'Appendice III si prefigge la valutazione dell'analisi incidentale presentata nel Rapporto di Sicurezza fornendo elementi relativi alla individuazione degli eventi incidentali e relativi scenari e alla loro significativita' come contribuenti al rischio complessivo. Vengono inoltre stabiliti i valori di soglia di riferimento per la determinazione delle aree di danno. Infine, sempre in Appendice III, vengono forniti gli elementi per la verifica delle distanze di danno, effettuata in termini svincolati da ogni contesto specifico, ma utilizzabile come riferimento nella valutazione dell'adeguatezza delle risultanze analitiche del fabbricante.
Nell'Appendice IV viene introdotta una metodologia per la classificazione del deposito, a partire dalla categoria attribuita alle singole unita', cosi' come definita nell'Appendice II. Vengono inoltre esposti dei criteri per la categorizzazione del territorio circostante il deposito, che tenga conto della vulnerabilita' rispetto agli effetti derivanti dagli eventi incidentali ipotizzabili. Vengono infine forniti degli elementi utili ai fini della valutazione della compatibilita' del deposito con il territorio circostante.
Nell'Appendice V vengono indicati i criteri di massima cui devono ispirarsi gli organi tecnici per la formulazione di eventuali prescrizioni al termine dell'istruttoria al fine di conseguire un sufficiente grado di uniformita' sul territorio nazionale rispetto a situazioni assimilabili dal punto di vista impiantistico-gestionale e di inserimento territoriale.

 Figura 1: Procedura di valutazione
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----> | Rapporto di Sicurezza |
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| V
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| | Analisi di completezza| _______________
| | e adeguatezza | <-----------| Appendice I |
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| |
| V
| _______________________ _______________
| | Valutazioni | <-----------| Appendice II |
| |_______________________| | Appendice III |
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| V
| _________________________
| | Richieste di |
| <--| integrazioni |
|_________________________|
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V
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| Risultato finale: |
| - Elementi tecnici di riferimento |
| - Classificazione del deposito | ______________
| - Distanze di danno | <---| Appendice IV |
| - Categorizzazione del territorio | |______________|
| - Elementi utili per la valutazione|
| di compatibilita' ambientale |
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V
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| Adeguamento deposito | <------------| Appendice V |
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 ----* Per le Appendici si rimanda alle pagine 13-110 della Gazzetta Ufficiale *----