Cassazione Penale, Sez. 4, 28 febbraio 2018, n. 9142 - Violenta esplosione durante l'installazione di un pozzetto di acciaio. Rischi connessi alla formazione di miscele esplosive e mancata formazione


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 10/01/2018

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa all'udienza del 27 giugno 2016 e depositata in data 29 giugno 2016, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.P. e S.P. in ordine ai reati contravvenzionali loro ascritti perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per G.P. e S.P. in mesi cinque e giorni venti di reclusione ciascuno, condannandoli alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile. S.P. è stato riconosciuto responsabile, in qualità di amministratore di fatto della Cantieri Navali dei f.Ili G.P. & figli, per avere cagionato e, comunque, non impedito in data 4 giugno 2009 l'infortunio sul lavoro da cui sono derivate la morte di V.D.P. e le lesioni di C.LF., all'esito della violenta esplosione verificatasi durante l'operazione di installazione di un pozzetto di acciaio, in conseguenza dell'attivazione del flessibile, al fine di smussare alcune asperità della cornice di legno del suo alloggiamento, la cui scintilla provocava l'accensione dell'atmosfera infiammabile venutasi a creare nell'ambiente per effetto del rilascio del gas dalle bombolette spray in precedenza utilizzate. Più precisamente il giudice di primo grado ha fondato la responsabilità penale degli imputati sulla mancata indicazione nel piano di sicurezza dei rischi connessi alla formazione di miscele esplosive e sull'inadempimento dell'obbligo di formazione sul punto, in quanto V.D.P., ove adeguatamente informato sui rischi di esplosione nella cella-congelatore dovuti ai materiali utilizzati per la coibentazione, avrebbe evitato di accendere il flessibile al suo interno. In ordine all'asserita abnormità del comportamento del lavoratore, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'adattamento del pozzetto al vano di ubicazione non possa considerarsi un compito radicalmente lontano dalle scelte nell'esecuzione del lavoro; quello di secondo grado ha aggiunto che rientrava nelle mansioni affidate al lavoratore e, cioè, nella realizzazione del pozzetto, sebbene l'iniziativa del montaggio sia stata assunta autonomamente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.P. a mezzo del proprio difensore di fiducia in data 18 luglio 2017, depositando in data 11 dicembre 2017 ulteriore memoria ex art. 585, quarto comma, cod.proc.pen., con allegata documentazione.
2. Con l'iniziale ricorso si è dedotta la violazione degli artt. 125-521, 589, primo comma, 590, primo e secondo comma, cod.proc.pen. in relazione all'art. 583, primo comma, n.l e 2, essendo le conclusioni dei giudici di merito relative alla mancata interruzione del nesso di causalità contrarie alla logica, in considerazione del comportamento del lavoratore, che ha posto in essere attività al di fuori delle proprie mansioni, consistenti nella mera realizzazione della cassetta, a cui è estranea la diversa attività del suo adattamento dimensionale al luogo di ubicazione, e quelle relative alla consapevolezza da parte dell'imputato della pericolosità delle bombolette spray contraddittorie, illogiche e affette da vizio di travisamento della prova, essendo assente nell'etichetta l'obbligatorio pittogramma sul pericolo di esplosione ed essendo, al contrario, riportato solo il pittogramma sul pericolo di infiammabilità del prodotto. Nella memoria del 22 dicembre 2017 le censure formulate venivano ulteriormente argomentate.
 

 

Diritto

 

 

 

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
1.Invero, il ricorrente si limita a proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito con motivi che risultano, dunque, inammissibili. Difatti, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482). Peraltro, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, pur quando il giudice dell'impugnazione abbia preso in considerazione, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017 ud., dep. 20/04/2017, rv. 269906; cfr. anche Sez. 2, n.7986 del 18/11/2016 ud., dep. 20/02/2017, rv. 269217, secondo cui il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'alt. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado).
2.Più precisamente, per quanto concerne il primo motivo, ad avviso del ricorrente, "il lavoratore aveva realizzato la cassetta all'interno del laboratorio ... allorquando si portò sul peschereccio, aveva con sé solo tale manufatto e nessun altro attrezzo sicché tale atteggiamento è indicativo di una non prevista necessità di ulteriore intervento correttivo, ma evidentemente di una successiva autonoma decisione di operare un inutile smussamento della cassetta". Al contrario, nella ricostruzione del giudice di primo grado, la condotta di V.D.P. non può definirsi abnorme, "dal momento che la verifica se il pozzetto per la raccolta delle acque la cui realizzazione gli era stata affidata si adattasse al vano realizzato nell'imbarcazione e l'attivazione del flessibile per smussare le asperità presenti nella cornice non può ritenersi un compito radicalmente lontano dalle ipotizzabili scelte nell'esecuzione del lavoro"; in quella dei giudici di appello, "nel momento in cui si affidò al lavoratore la realizzazione della cassetta si intese affidare a questi anche il compito di realizzarla secondo le dimensioni del vano di alloggiamento e il lavoratore non avrebbe potuto esattamente dimensionarle se non provando il suo inserimento nel relativo sito destinato a ciò". Tale ultimo accertamento di fatto, fondato sull'id quod plerumque accidit, non presenta alcuna manifesta illogicità né contraddizione rispetto alle circostanze pacifiche che alla fase di montaggio dovesse provvedere l'imputato, che la coibentazione non fosse ancora terminata, che il flessibile non era posizionato dentro, ma fuori la cella frigorifera. Va, del resto, sottolineato che, in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può, però, avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull' id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez. 1, n.18118 del 11/02/2014 ud., dep. 30/04/2014, rv. 261992): ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, essendo effettivamente l'adattamento del manufatto al luogo di ubicazione una mansione prossima e collegata a quella della realizzazione del manufatto ed essendo del tutto plausibile che l'incarico di realizzare un manufatto si estenda anche alle sue corrette dimensioni in relazione al luogo di ubicazione. La decisione adottata risulta, dunque, conforme all'orientamento consolidato secondo cui, in tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorquando il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (Sez. 4, n. 16397 del 2015; v. anche Sez. 4, n. 15124 del 2016, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia). L'adattamento del manufatto al luogo di ubicazione non integra, difatti, una mansione estranea rispetto alla sua realizzazione, affidata al lavoratore, e più in generale al processo produttivo in cui il lavoratore è stato coinvolto, sicché il rischio concretizzatosi non è eccentrico o esorbitante rispetto a quelli che ricadono nella sfera di controllo del datore di lavoro.
3. Per quanto concerne il secondo motivo, ad avviso del ricorrente, l'utente delle bombolette de quibus veniva edotto solo del pericolo di infiammabilità e della sua nocività, ma non anche del pericolo di esplosione, essendo assente il relativo pittogramma. Secondo il giudice di merito, invece, "come si legge a p.14 della consulenza tecnica del dott. Ing. G.G., sulle bombolette in questione era riportato sulla superficie esterna, a stampa indelebile, l'avvertenza che "soprattutto nel caso di impiego di più bombole nello stesso luogo c'è pericolo di formazione di miscele esplosive vapore/aria". Invero, anche sul punto la motivazione del giudice di merito è congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, tenuto conto, peraltro, della sufficienza dell'informazione annotata sul prodotto utilizzato ai fini della prevenzione dell'infortunio, pur in assenza del necessario ed obbligatorio pittogramma. Del resto, l'incompletezza o imprecisione delle istruzioni e informazioni sulle bombolette spray possono determinare la responsabilità del produttore (Sez. 4, n. 41985 del 2003), ma non escludere quella del datore del lavoro ove, comunque, adeguate all'individuazione del rischio concretizzatosi.
4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi motivi di esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 2000,00.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 10 gennaio 2018.