Tipologia: Ipotesi rinnovo CCNL
Data firma: 27 febbraio 2018
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani, Claai e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Area comunicazione, Artigianato
Fonte: cna.it

Sommario:

  Nuovo Art. 2 Decorrenza e durata
Nuovo Art. 38 - Contratto a tempo determinato
Nuovo Art. 35 bis Mutamento di mansioni - Mobilità ed intercambiabilità del personale
Art. 18 Assistenza sanitaria integrativa - SAN.ARTI.
Nuovo Art. 17 Diritto alle prestazioni della bilateralità
Nuovo Art. 39 - Lavoro a tempo parziale
Apprendistato professionalizzante - Dichiarazione delle Parti
Nuovo Articolo - Contratto a termine per il reinserimento al lavoro
Nuovo articolo - Disciplina dei congedi parentali su base oraria
Art. 25 - Orario di lavoro
  Art. 27 Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 30 Flessibilità dell'orario di lavoro
Nuovo Articolo - Aspettativa non retribuita
Aumenti retributivi e Una Tantum - Parte I
Tabella retributiva - Parte I
Parte II
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Diritti sindacali ex Statuto dei Lavoratori, per le aziende con i requisiti di cui all'art. 35 della Legge 300/70
Art. 3 Aumenti retributivi e Una Tantum
Tabella retributiva - Parte II

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione

Roma, 27 febbraio 2018, tra le associazioni datoriali: Cna Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Comunicazione del 13 maggio 2014 per i dipendenti delle imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell'Area Comunicazione.

Nuovo Articolo 38 - Contratto a tempo determinato
Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa.
a) Affiancamento
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/tori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del T.U. n. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui al comma precedente, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
b) Limiti quantitativi
Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine.
Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza, con arrotondamento all'unità superiore.
Per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 50% del personale in forza, con arrotondamento all'unità superiore.
Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al Io gennaio dell'anno di assunzione.
Ai sensi del comma 2 art. 23 D.Lgs 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
c) Durata complessiva massima del rapporto […]
d) Diritto di precedenza
[…]
e) Intervalli temporali
[…]
Dichiarazione delle parti

Qualora intervengano modifiche legislative le parti si impegnano fin da ora ad incontrarsi tempestivamente per verificare gli opportuni adeguamenti delle disposizioni contrattuali.

Nuovo Articolo 35 bis Mutamento di mansioni - Mobilità ed intercambiabilità del personale
Nel duplice intento di valorizzare il potenziale professionale dei lavoratori e di migliorare l'utilizzo delle strutture produttive e la funzionalità degli impianti/uffici, ai sensi dell'art. 2103, co. 7, è consentita l'assegnazione temporanea a mansioni che prevedano un livello di inquadramento superiore per un periodo massimo di:
• 3 mesi per l'assegnazione ai livelli 5 e 5 bis;
• 6 mesi per l'assegnazione ai livelli 4, 3, 2;
• 9 mesi per l'assegnazione ai livelli 1B e 1A.
Qualora tale assegnazione sia dovuta alla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto i predetti periodi massimi devono ritenersi derogabili fino al rientro del lavoratore assente.
Resta inteso che durante questo periodo il lavoratore ha diritto al trattamento economico- normativo corrispondente alle mansioni svolte.
Allo scopo di poter meglio fronteggiare ulteriori temporanee ed eccezionali esigenze produttive, le Parti al secondo livello di contrattazione, possono individuare e concordare forme diverse e più ampie di mobilità.
Al lavoratore dovrà essere impartita comunque idonea formazione relativa alle mansioni ed in materia di salute e sicurezza.

Nuovo Art. 17 Diritto alle prestazioni della bilateralità
In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010, nonché dagli accordi interconfederali istitutivi del FSBA del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, le parti stabiliscono che:
1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'Impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
3. l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
[…]
5. a partire dal 1° luglio 2010 saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:
a) Rappresentanza sindacale  0,10% - 12,50€
b) Rappresentante territoriale sicurezza e Formazione sicurezza 0,15% -18,75 €
c) Ente Bilaterale Nazionale 0,01%- 1,25 €
d) Rappresentanza imprese 0,25% - 31,25 €
e) Fondo sostegno al reddito 0,49% - 61,25 €
(questo importo è comprensivo dei 34 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).
6. Inoltre, sulla base dell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si stabilisce che:
• A partire dal 1° luglio 2010 le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
• Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5, lettera e).
• In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
• Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.
***
In relazione agli accordi interconfederali del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, nonché della delibera Ebna del 19 gennaio 2016 le parti firmatarie del presente CCNL concordano che:
7. A partire dal 1° gennaio 2016 le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sono tenute al versamento dei 125 euro annui e per queste il già punto c) assume il valore di 2,00 € ed il già punto e) assume il valore di 60,50 €, tutto finalizzato al di seguito nuovo punto e) - Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresigli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano).
8. A partire dal 1° gennaio 2016 per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del titolo I del D.lgs che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti in epigrafe, sulla scorta dello stesso ultimo D.lgs e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro (tra le quali quella Prot. 29 del 4 gennaio 2015) si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della bilateralità artigiana:
a) Rappresentanza Sindacale di bacino 12,50€
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza 18,75€
c) EBNA e funzionamento FSBA 2,00€
d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva 31,25€
e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano) 27,25€
f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale.
Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.
[…]
12. In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ente Bilaterale Territorialmente competente della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccreditato all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.
13. Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base
degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.
Nota a verbale
Le delibere EBNA del 12 maggio 2010 e del 19 gennaio 2016 relative alla bilateralità costituiscono parte integrante del presente accordo.

Nuovo Articolo 39 - Lavoro a tempo parziale
Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale, nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell' intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende e di dare al tempo stesso un contributo all'occupazione.
[…]
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale consegue alla volontarietà di entrambe le parti (azienda e lavoratore), risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate la durata della prestazione lavorativa e l'orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Il trattamento economico e tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario concordato, sulla base del rapporto tra l'orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
[…]
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti attraverso atto scritto; a questo proposito l'azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, la richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
L'azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali.
Nell'ambito del sistema di informazione del presente CCNL verranno forniti i dati sui contratti part-time stipulati, sulle professionalità interessate, sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Ai sensi del comma 3, art. 8, D.Lgs. 81/2015 i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità assoluta nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Apprendistato professionalizzante - Dichiarazione delle Parti
Le Parti confermano che i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati antecedentemente alla data di stipula del presente accordo di rinnovo ai sensi dell'art. 36 del presente CCNL sono conformi a quanto previsto in materia di apprendistato dal D.lgs. 81/2015 e s.m.i sin dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Pertanto ne confermano la normativa ivi prevista.

Nuovo Articolo - Contratto a termine per il reinserimento al lavoro
Al fine di favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo presso le imprese cui si applica il presente CCNL le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto a tempo determinato, applicabile alle seguenti categorie di lavoratori:
a) soggetti di età superiore ai 29 anni di età;
b) lavoratori sospesi o disoccupati, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione;
c) i lavoratori di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 ottobre 217
Il contratto a termine di cui al presente articolo, può essere stipulato, alle seguenti condizioni:
1) forma scritta;
2) durata non superiore ai 24 mesi comprensivi di eventuale proroghe e rinnovi;
3) periodo di prova della durata prevista per il livello d'inquadramento attribuito;
4) durante il rapporto di lavoro la categoria di inquadramento sarà così determinata:
• prima metà del periodo: inferiore di due livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto;
• seconda metà del periodo: inferiore di un livello rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo di cui al precedente comma, non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.).
[…]
Resta inteso che per tale tipologia contrattuale si applicano i seguenti limiti quantitativi:
• una assunzione nelle Imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti;
• due assunzioni nelle Imprese che occupano da 6 a 15 dipendenti;
• tre assunzioni nelle Imprese che occupano più di 15 dipendenti

Art. 25 - Orario di lavoro
Al 2° comma è aggiunto il seguente periodo:
"In caso di distribuzione su 5 giorni la pausa sarà non inferiore a 10 minuti come previsto dal D.Lgs. 66/2003, fatti salvi trattamenti di miglior favore".

Art. 30 Flessibilità dell'orario di lavoro
Le parti concordano che il limite massimo di cui al comma 2 è elevato a 144 ore.

Parte II
Art. 1 - Campo di applicazione

La presente Parte II del CCNL Area Comunicazione si applica:
1) ai dipendenti dalle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste;
2) ai dipendenti dalle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese;
3) ai dipendenti dalle confederazioni datoriali dell'artigianato a tutti i livelli, nonché dai loro enti e/o società costituiti, partecipati o promossi.
Per tutto quanto non previsto dalla presente Parte II si applicano le norme della Parte I del presente CCNL.

Art. 2 - Diritti sindacali ex Statuto dei Lavoratori, per le aziende con i requisiti di cui all'art. 35 della Legge 300/70
Le Parti concordano di richiamare le normative relative ai diritti sindacali di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35 della Legge 300/70.