Tipologia: CPL
Data firma: 2 marzo 2009
Validità: 01.02.2008 - 31.12.2011
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Taranto
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e Florovivaismo, Taranto
Fonte: FLAI CGIL

Sommario:

 Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Efficacia del contratto
Art. 3 Relazioni sindacali
• Formazione
• Mercato del lavoro
Art. 4 Assunzione e riassunzione
Art. 5 Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 6 Tutela della maternità e della paternità
Art. 7 Lavoratori migranti
Art. 8 Lavoratori extracomunitari
• Lavoratori immigrati

Art. 9 Classificazione
 Art. 10 Inquadramento
Art. 11 Mansioni

Art. 12 Aumenti retributivi
Art. 13 Lavori nocivi e pesanti
Art. 14 Premio per obiettivo
Art. 15 Rimborso spese di trasporto
Art. 16 Rimborso spese per missione
Art. 17 Tfr
Art. 18 Extra legem
Art. 19 Agibilità sindacale
Art. 20 Decorrenza e durata
Art. 21 Disposizioni finali

Contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Taranto

L’anno 2009 il giorno 2 marzo presso la sede della Federazione provinciale Coldiretti di Taranto, tra la Confagricoltura […], Unione Provinciale Agricoltori di Taranto […]; la Federazione Provinciale Coldiretti di Taranto […]; la Confederazione Italiana Agricoltori di Taranto […] e la Flai-Cgil di Taranto […]; la Fai-Cisl di Taranto […]; la Uila-Uil di Taranto […]; assistiti dai Segretari Generali, Cgil-Cisl-Uil […], si è raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, in ottemperanza all’articolo 86 e seguenti del Contratto nazionale di lavoro del 6 luglio 2006.

Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente Contratto collettivo regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
le aziende ortofrutticole;
le aziende oleicole;
le aziende zootecniche e di allevamento di animali domestici di qualsiasi specie;
le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
le aziende vitivinicole;
le aziende funghicole;
le aziende casearie;
le aziende tabacchicole;
le aziende faunisticovenatorie;
le aziende agrituristiche;
le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.

Art. 3 Relazioni sindacali
Fermo restando quanto previsto dai precedenti rinnovi contrattuali le Parti intendono rafforzare le relazioni all’interno dell’Osservatorio Provinciale già costituitosi con rapporti sistematici su temi di comune interesse e lo strumento della bilateralità relativamente a formazione e mercato del lavoro.

Formazione
Le parti individuano in For.Agri lo strumento attraverso il quale finanziare piani o progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali.
L’osservatorio provinciale diventa lo strumento principale per dare attuazione a tale progettualità.
Si concorda, altresì, che tra i compiti dell’Osservatorio si preveda anche quello di valutare i progetti di formazione provenienti dalle aziende e/o dai territori fissandone criteri che mirino a dare precedenza a quei progetti che possano professionalizzare e qualificare i lavoratori consentendo anche una maggiore stabilizzazione del lavoro stesso.

Mercato del lavoro
Allo scopo di eliminare storture ancora presenti nel mercato del lavoro le parti si impegnano impegnano a verificare con la Provincia di Taranto e la Regione Puglia la fattibilità della istituzione presso l’Amministrazione Provinciale di Taranto nonché presso i collegati Centri per l’Impiego di un Organismo tripartito preposto alle politiche attive del lavoro e al governo del mercato del lavoro agricolo, così come previsto dall’avviso comune sottoscritto tra le parti in data 23 gennaio 2007.

Art. 5 Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Considerando le novità normative in materia di sicurezza sul lavoro previste dal Dl n. 81/ 2008, le parti, in presenza di specifiche norme innovative per il settore agricolo, si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dell’accordo stesso al fine di adeguarlo.
Nell’ambito del rispetto delle norme sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro le Parti convengono che le imprese agricole o i conduttori delle stesse garantiscano le misure minime di igiene. Qualora vi sia assenza delle stesse, le imprese garantiranno l’installazione di impianti mobili di servizi igienici.

Art. 8 Lavoratori extracomunitari
Lavoratori immigrati: In considerazione del fatto che una percentuale degli addetti del settore è rappresentata da extracomunitari appartenenti a diverse etnie, che presentano tradizioni e momenti religiosi e familiari particolarmente partecipati, si ravvisa la necessità di disciplinare in maniera adeguata la modalità di fruizione di ferie, permessi, riduzioni d’orario e successivi recuperi, nonché il diritto alla riassunzione. Al fine di garantire una migliore integrazione si concorda di far utilizzare ai lavoratori e lavoratrici immigrati le 150 ore per corsi di alfabetizzazione in italiano e di cultura generale. A tale scopo saranno avviati contatti con le Istituzioni locali ed il Csa di Taranto. Inoltre le parti concordano di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità locali rispetto ai temi dell’accoglienza (problema abitativo, problemi scolastici dei figli).
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni per elaborare una proposta politico/ operativa rispetto ai temi dell’immigrazione.

Art. 13 Lavori nocivi e pesanti
Si fa riferimento a quanto previsto nel CPL e nei CCNL vigenti e alle disposizioni contenute nel Dlgs n. 81/2008.
Per i lavoratori impegnati nei lavori pesanti e nocivi, è prevista una maggiorazione del salario pari al 22% ed una riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere.