Tipologia: Ipotesi CCPL
Data firma: 18 febbraio 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2006
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Terziario, Verona
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 3 Diffusione del contratto
Art. 4 Osservatorio provinciale
Art. 5 Commissione paritetica territoriale di conciliazione
Art. 6 Collegio arbitrale
Art. 7 Sicurezza sul lavoro - Organismo Paritetico Provinciale
Art. 8 Fon.te.
  Art. 9 Ente Bilaterale
Art. 10 Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 11 Contratti a tempo determinato
Art. 12 Rapporto a tempo parziale
Art. 13 Anticipazione trattamento di fine rapporto
Art. 14 Congedi dei genitori
Art. 15 Orario di lavoro
Art. 16 Premio provinciale annuo
Art. 17 Durata

Ipotesi di accordo per la stipulazione del contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Verona

Il 18 febbraio 2004 presso la sede di Confcommercio Verona – Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Verona, tra Confcommercio Verona – Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Verona […], e Filcams Cgil di Verona […], Fisascat Cisl di Verona […], Uiltucs Uil di Verona […], viene stipulata la seguente ipotesi di accordo per la stipulazione del Contratto Provinciale Integrativo al CCNL 20 settembre 1999 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi ed agli accordi collettivi provinciali attualmente in vigore nella provincia di Verona

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto deve essere applicato dalle aziende della provincia di Verona che applicano il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
Esso deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile e costituisce in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo ed inderogabile per i lavoratori delle aziende cui si applica e costituisce condizione necessaria per il godimento di benefici normativi e contributivi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 e dell’articolo 3 del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Relazioni sindacali
Le parti, nel confermare la loro piena titolarità nell’esercizio dell’azione sindacale, riconoscono che con il presente contratto ed attraverso l’attività dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona si intende mettere in atto e rafforzare un sistema di relazioni sindacali costanti per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore Terziario Distribuzione e Servizi della provincia di Verona.
In tale contesto concordano di proseguire ulteriormente, anche mediante strumenti aggiuntivi rispetto a quelli sino ad oggi utilizzati, nell’approfondimento delle problematiche del settore e di sviluppare un sistema costante di relazioni sindacali e di gestione degli accordi, che si concretizzerà attraverso incontri, da effettuarsi almeno una volta all’anno, al fine di garantire il rispetto delle intese, ottenere una migliore conoscenza delle problematiche del settore, ridurre la conflittualità nell’interesse globale delle parti rappresentate e, laddove possibile, programmare interventi comuni presso le Istituzioni.

Art. 3 Diffusione del contratto
Le parti si impegnano, anche attraverso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, a dare la massima diffusione informativa al presente contratto allo scopo di farlo conoscere nel modo più completo ai rispettivi rappresentati.

Art. 4 Osservatorio provinciale
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 16, prima parte, del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi le parti convengono di istituire l’Osservatorio Provinciale che svolgerà le proprie funzioni all’interno dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona e sarà composto dai membri del Consiglio Direttivo del predetto Ente Bilaterale i quali, all’occorrenza, si potranno avvalere di esperti.
L’Osservatorio Provinciale svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio nazionale realizzando una fase d’esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l’Osservatorio Provinciale:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell’art. 6, Prima Parte, del CCNL, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento, di contratti a termine e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) anche attraverso il coordinamento del livello regionale predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di inserimento;
d) riceve da Confcommercio Verona – Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Verona, anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei, le comunicazioni di cui agli artt.32, 34, 35 bis, ter e quater, Seconda Parte del CCNL; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull’utilizzo dell’art. 35, Seconda Parte del CCNL;
e) svolge eventuali altri compiti attribuiti dalla contrattazione collettiva;
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l’impostazione di cui all’art. 6 Prima Parte e degli allegati 2 e 3 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
Le parti definiranno con successivo accordo eventuali criteri di priorità rispetto alle funzioni esercitate dall’Osservatorio Provinciale.

Art. 7 Sicurezza sul lavoro – Organismo Paritetico Provinciale
Le parti, considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche, concordano sull’opportunità di operare in maniera attiva per far crescere nel settore una vera cultura della sicurezza sul lavoro, attivando allo scopo un programma di informazione, formazione ed altre iniziative attraverso l’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
In tale contesto le parti convengono di costituire, all’interno dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, un’apposita sezione denominata Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro (OPP).
L’Organismo Paritetico Provinciale sarà composto da tre rappresentanti di Confcommercio Verona – Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di Verona e da tre rappresentanti di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil (uno per ciascuna organizzazione), con i relativi supplenti.
L’Organismo Paritetico Provinciale, oltre agli adempimenti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994, avrà i seguenti compiti:
- assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno pareri ufficiali dell’OPP e, in quanto tali, saranno trasmesse all’Organismo Paritetico Nazionale; tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le Aziende Sanitarie Locali, il Servizio Ispezioni del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. ed impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate; l’OPP potrà inoltre valutare di volta in volta l’opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri;
- promuovere l’informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
- individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all’applicazione del D.Lgs. 626/94 e proporli all’OPN;
- elaborare, tenendo conto delle linee guida dell’OPN, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l’Ente Regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
- ricevere i verbali con l’indicazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e provvedere ad iscriverne i nominativi in un’apposita lista in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 6a dell’Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs. 626/94 del 18 novembre 1996;
- designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.
L’Organismo Paritetico
- assume le proprie decisioni all’unanimità, la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le organizzazioni stipulanti;
- redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese.
Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.

Art. 9 Ente Bilaterale
Le parti, nel riconfermare il ruolo centrale dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona nel sistema complessivo delle relazioni sindacali, si impegnano ad incrementarne l’attività con l’individuazione di nuovi servizi, intensificando inoltre il loro impegno all’interno dell’Ente stesso al fine di costruire un efficace ambito di conoscenza, di confronto e di risoluzione delle problematiche per il miglioramento continuo delle condizioni e delle relazioni sindacali del settore.
A tale fine le parti con il presente contratto hanno deciso di incrementare l’attività dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona individuando una serie di nuovi servizi che verranno gestiti dall’Ente stesso ed attribuendo all’Ente compiti in materia di contratti a termine, previdenza integrativa, conciliazione vertenze di lavoro, sicurezza sul lavoro, diffusione della contrattazione collettiva e costituendo l’Osservatorio Provinciale.
I servizi e gli strumenti messi in atto dall’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona sono rivolti esclusivamente a favore delle aziende e dei lavoratori in regola con il versamento dei contributi previsti dal presente articolo.
I criteri attestanti la regolarità contributiva predetta verranno stabiliti, a seconda del tipo di servizio, dalle parti stipulanti il presente contratto.
Nuovi servizi
[…]
4.corsi di formazione per titolari aziende
L’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona organizzerà corsi di formazione gratuiti rivolti esclusivamente ai datori di lavoro di aziende contribuenti dell’Ente.
5.rimborso ad azienda ore formazione dei dipendenti presso ente bilaterale
L’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona interverrà economicamente per rimborsare alle aziende la retribuzione delle ore di formazione effettuate dai propri dipendenti in corsi di formazione organizzati dall’Ente stesso.
6.sicurezza sul lavoro
All’interno dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona opererà l’Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza sul Lavoro e l’Ente organizzerà corsi di formazione previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
7.conciliazione delle vertenze di lavoro
All’interno dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona opereranno la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione ed il Collegio Arbitrale con funzioni in materia di conciliazione delle vertenze di lavoro.
[…]
9.ampliamento attività formativa
L’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona amplierà il raggio dell’attività formativa ritenendola elemento essenziale ai fini del miglioramento continuo del settore.
10.Osservatorio Provinciale
All’interno dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona opererà l’Osservatorio Provinciale che avrà il compito di esaminare e studiare la realtà economica e lavorativa del settore terziario distribuzione e servizi della provincia di Verona.
11.Contributi per astensioni non retribuite dal termine dell’astensione facoltativa per maternità fino al compimento dell’anno di vita del bambino
L’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona erogherà un contributo sia all’azienda che alla lavoratrice nel caso in cui questa, terminato il periodo di astensione facoltativa post maternità previsto dalla legge, richieda ed ottenga dall’azienda un periodo di astensione non retribuita dal termine dell’astensione facoltativa fino al compimento dell’anno di vita del bambino.
12.diffusione normativa contrattuale territoriale
L’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona si impegna a divulgare gli accordi sindacali stipulati dalle parti nella provincia di Verona.
Le parti si riservano di ampliare ulteriormente i servizi forniti dall’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.
Le specifiche determinazioni ed i criteri di priorità relativi ai nuovi servizi dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona verranno stabiliti in apposito accordo sindacale e verranno erogati compatibilmente con le risorse economiche dell’Ente.
Contribuzione […]

Art. 11 Contratti a tempo determinato
Le parti concordano che l’art. 21 A), Prima Parte Titolo VI dell’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi del 20 settembre 1999 rimarrà in vigore fino al rinnovo della parte normativa del predetto CCNL scaduta il 31 dicembre 2002.

Art. 15 Orario di lavoro
Nastro orario lavoro
Il nastro orario massimo all’interno del quale può essere fissata l’attività lavorativa dei dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi è fissato in undici ore e trenta minuti.
Retribuzione prestazioni festive e nel giorno di riposo settimanale
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto nei periodi delle festività natalizie e di quelle pasquali le maggiorazioni previste dagli articoli 65 e 66 del CCNL per il lavoro prestato nei giorni festivi e nel giorno di riposo settimanale vengono elevate al 45%.
Limitatamente a tali periodi e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, il godimento del riposo compensativo potrà essere individuato anche in momento diverso da quello indicato dall’art. 66 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
Dichiarazione a verbale
Le parti esprimono la comune volontà di confrontarsi in occasione della discussione di normative comunali in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali al fine di concordare, laddove possibile, posizioni uniformi da proporre alle amministrazioni pubbliche interessate.