Tipologia: CIA
Data firma: 7 aprile 2004
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Carrefour Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Gruppo Carrefour
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Sviluppo, strategia e occupazione
Responsabilità sociale
Ambito di applicazione
Relazioni sindacali
Livello nazionale
Livello regionale
Livello di territorio / Unità di vendita
Comitato Aziendale Europeo (C.A.E.)
Malattia
Conservazione del posto di lavoro
Infortunio
Diritto allo studio
Pari opportunità
Tutela della dignità personale – Molestie sessuali
Mobbing
Mensa
Indennità disagio
Lavoro straordinario
Organizzazione del lavoro, professionalità ed orario di lavoro
Merchandising
Franchising
  Terziarizzazione e appalti
Apprendistato
Clausole flessibili
Ipotesi aggiuntiva anticipazione TFR
Permessi individuali retribuiti (PIR)
Pause
Indennità specialisti
Tessere sanitarie
Lavoro domenicale e festivo
Congedi parentali
Passaggi tra divisioni/ canali/ punti vendita/ sedi/ depositi
Salario fisso
Apertura di nuovi punti di vendita
Ex MAR spa
SUMAR spa
ex Gruppo AL-DIS
Salario e produttività
Premio variabile
Accordi abrogati
Accordi recepiti nel CIA
Decorrenza e durata
Tabelle

Gruppo Carrefour, Contratto Integrativo Aziendale 1/01/2004 – 31/12/2007

Oggi 7 aprile 2004, Le parti contraenti (Carrefour Italia: GS spa, SSC srl, Mirto srl, DìperDì srl e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) sottoscrivono il Contratto Integrativo Aziendale di Gruppo di Carrefour Italia.
[…]

Sviluppo, strategia e occupazione
L’Azienda conferma la sua ferma intenzione di proseguire in una politica di sviluppo e di investimento nell’ambito del territorio nazionale, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno.
Tale politica, che nel triennio ricompreso tra il 2001 ed il 2003, ha già prodotto l’apertura di 104 Punti di Vendita, così suddivisi: 8 Ipermercati, 93 Supermercati e 3 Punti di Vendita Ingrosso ed un incremento di addetti pari a 4500 unità, sarà finalizzato a:
-migliorare la quota di mercato in termini percentuali nell’ambito della Grande Distribuzione;
-fare ulteriormente crescere il numero di Punti di Vendita diretti, con ciò realizzando anche una conseguente e parallela crescita dell’occupazione;
-rinnovare ed adeguare immobili ed impianti esistenti;
-investire nell’innovazione tecnologica delle proprie infrastrutture.
Questo sviluppo, in coerenza con l’evoluzione dello scenario competitivo, sarà finalizzato ad assicurare una corretta ed opportuna crescita di tutti i prodotti distributivi propri dell’Azienda.
L’Azienda s’impegna a fornire, nel corso di un apposito incontro da tenersi almeno con cadenza annuale, un puntuale aggiornamento alle OO.SS. nazionali riguardo alla progressiva realizzazione della citata politica di sviluppo.

Responsabilità sociale
Il Gruppo Carrefour fonda le proprie radici nella convinzione che la performance economica e l’attenzione agli uomini ed all’ambiente siano intimamente legate.
Che si tratti di tutela delle condizioni di lavoro dei propri collaboratori, di sicurezza alimentare o di difesa dell’ambiente, il Gruppo Carrefour s’impegna ad essere promotore di iniziative a favore dello sviluppo sostenibile e del progresso civile ed economico dei territori in cui è insediato. L’impegno del Gruppo in materia di responsabilità sociale si può articolare in iniziative che riguardano:
1.lo sviluppo dell’occupazione, anche volto a favorire l’inserimento nel ciclo produttivo di lavoratori appartenenti a categorie deboli;
2.la tutela delle condizioni di lavoro, della sicurezza ed integrità fisica dei propri collaboratori, richiedendo lo stesso impegno anche ai propri partners commerciali e fornitori in tutti i Paesi del mondo in cui il Gruppo opera, garantendo il rispetto dei principi sociali fondamentali enunciati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardanti, in particolare, il rifiuto del lavoro infantile, la non discriminazione, la tutela della diversità;
3.la garanzia verso i consumatori di prodotti sicuri, favorendo l’ascolto dei clienti per meglio identificare i loro bisogni;
4.la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, dalla scelta dei materiali al processo di smaltimento e/o loro riutilizzo;
5.la diffusione nei consumatori della consapevolezza dell’importanza della difesa dell’ambiente (ad esempio, promuovendo “giornate dell’ambiente” nell’ambito dei propri punti di vendita);
6.gli aiuti umanitari, in particolare di sostegno all’infanzia e nell’ambito di situazioni di emergenza sanitaria, alimentare ed ambientale.
Le Parti concordano di istituire un gruppo di lavoro paritetico con lo scopo di verificare le iniziative di Corporate Social Responsibility (Responsabilità Sociale dell’Impresa) adottabili a livello di Gruppo e con particolare riferimento alla realtà italiana.

Ambito di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale regola e trova applicazione solo ed esclusivamente per le Sedi di Lavoro facenti parte dei seguenti formati: Ipermercati - Supermercati - Iperstore - Prossimità - Ingrosso - Sedi - Depositi.

Relazioni sindacali
Le Parti si danno atto che un corretto sistema di relazioni sindacali costituisce un importante elemento di consolidamento e miglioramento del clima aziendale, utile per contribuire alla crescita ed al rafforzamento dell’Azienda ed al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo dei livelli occupazionali.
Alla luce della complessità di struttura ad oggi presente nella realtà aziendale Carrefour, rivestiranno un’importanza sempre crescente le occasioni di informazione e di confronto previste ai vari livelli, che dovranno essere vissute come prassi costante, in un clima generalizzato di correttezza, nel pieno riconoscimento delle reciproche autonomie e responsabilità, ed al fine di realizzare intese su obiettivi condivisi, di prevenire l’insorgere di conflitti e per la possibile soluzione dei problemi posti dalle Parti.
È volontà, inoltre, delle Parti, considerata la suddetta complessità di strutture e realtà, instaurare relazioni e realizzare modelli di confronto che tengano conto delle caratteristiche del Gruppo a livello nazionale ed internazionale.
Il confronto tra le Parti dovrà, pertanto, sempre muoversi in un’ottica di superamento della logica di contrapposizione e del ricorso alla conflittualità, individuando in maniera precisa e coerente, con le finalità proprie del confronto, le materie oggetto di informazione e quelle oggetto di negoziazione ai diversi livelli previsti dal presente contratto.

Livello nazionale
Per quanto concerne l’attività di informazione, essa dovrà necessariamente attuarsi, nei casi in cui è istituzionalmente prevista, con carattere preventivo e costante; ciò determinato, attengono al livello nazionale le materie qui di seguito riportate:
·Acquisizioni e/o fusioni
·Strategie aziendali in tema di sviluppo ed investimenti
·Informativa su andamento economico aziendale, con riferimento alle politiche commerciali, all’utilizzo numerico del Franchising, all’utilizzo degli impianti (orari di apertura, chiusura), agli organici e relative dinamiche, verifica del funzionamento dei meccanismi del premio variabile
·Informativa sui criteri ispiratori del budget, ovvero obiettivi dell’anno di riferimento espressi in termini di percentuale di variazione rispetto all’anno precedente, ed illustrazione degli stessi una volta approvati nelle sedi competenti
·Iniziative di terziarizzazione che coinvolgono più Regioni.
·Introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano effetti a livello generale sull’organizzazione del lavoro
Per quanto riguarda, invece, le materie oggetto di negoziazione, attengono allo stesso livello:
·La contrattazione di secondo livello
·Eventuali accordi con valenza generale (es. Legge [dlgs] 626, Agibilità sindacali, Molestie sessuali etc.)
·Eventuali commissioni paritetiche su argomenti di carattere generale
·Franchising
·Mercato del lavoro
·Piani di formazione
Ferma restando la gestione specifica delle tematiche suindicate, rimane inteso che il livello nazionale viene attivato ogni volta che le Parti o una di esse ne ravvisi la necessità; inoltre, di norma con cadenza annuale, verrà comunque realizzato un incontro sull’andamento del Gruppo e sulle materie che di volta in volta le Parti potranno individuare, secondo le necessità ed attività contingenti.
In seguito alle intese intercorse in sede di contrattazione ed al fine di realizzare il coinvolgimento della struttura sindacale nella sua espressione nazionale, si conviene, inoltre, l’istituzione di incontri periodici di informazione tra le Parti in merito all’andamento dei risultati dei parametri individuati rispetto alle previsioni di budget.

Livello regionale
Attiene al livello regionale l’informazione ed il confronto, anche al fine di realizzare intese, sulle medesime materie previste dal livello nazionale, in relazione agli effetti che le stesse materie possono determinare sulla struttura produttiva, occupazionale ed organizzativa dei singoli territori.

Livello di territorio / Unità di vendita
L’Azienda si impegna a fornire i dati relativi alle materie individuate di comune accordo strutturati in base alla propria organizzazione territoriale. Possono fare eccezione i dati forniti in occasione di richieste per particolari finalità, per le quali potrà darsi luogo all’aggregazione di dati per perimetri specifici differenti dall’organizzazione aziendale propria.
Attengono a questo livello le seguenti materie di informazione:
·Andamento delle vendite
·Informativa ed analisi degli obiettivi di budget
·Organici e relativa composizione
·Mercato del Lavoro
·Utilizzo del lavoro straordinario e supplementare
·Apertura nuove unità
·Iniziative di terziarizzazione limitate allo specifico ambito territoriale
Attiene, inoltre, al livello di Territorio/Unità di Vendita l’informazione ed il conseguente confronto fra le Parti per realizzare intese, in particolare sulle tematiche occupazionali, sugli organici e la loro composizione, sull’utilizzo del Part-Time, sull’OdL e le condizioni di lavoro, sui vari tipi di orario di lavoro e sulla loro distribuzione, sulle eventuali eccezionalità per le quali è ammesso il ricorso al lavoro supplementare per i Part-Time, sull’utilizzo degli impianti, sulle ricadute che i processi di innovazione hanno sul fattore lavoro, sull’ambiente, sulla salute ed integrità fisica del lavoratore, nonché sull’utilizzo degli impianti ed orari commerciali, sugli orari di lavoro e la loro distribuzione, sulle condizioni ambientali e di lavoro ed, infine, sulla determinazione dei turni feriali.
Analogamente a quanto previsto per il livello nazionale, si conviene, infine, la programmazione di incontri periodici di informazione tra l’Azienda a livello di Unità di Vendita/ territorio e le RSU/RSA ivi presenti o strutture territoriali delle OO.SS. in merito all’andamento dei risultati dei parametri individuati rispetto alle previsioni di budget.

Comitato Aziendale Europeo (C.A.E.)
Il contesto internazionale in cui oggi opera il Gruppo Carrefour è caratterizzato da una forte competitività e massiccia presenza di competitors in forte espansione.
Nell’ambito di questo processo di internazionalizzazione ed in un’ottica di ottimizzazione delle strutture organizzative e di consolidamento dell’esperienza estera e del confronto su più livelli con la rappresentanza sindacale, l’Azienda si impegna ad attivarsi per assicurare la realizzazione di quanto disposto dalla direttiva U.E. n. 45/94 in materia di Comitati Europei d’Impresa. A ciascun componente designato nel CAE viene riconosciuta la necessaria agibilità a partecipare ai lavori preparatori del Comitato stesso.

Pari opportunità
Al fine di dare piena applicazione alla legge 125/91, relativa ad azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, e con riferimento all’art. 5 del vigente CCNL, le parti si impegnano a favorire una concreta promozione delle pari opportunità e a dare, a tale scopo, piena applicazione alla Commissione Paritetica istituita ai sensi del Contratto Integrativo dell’8 settembre 1997.
Tale Commissione, come concordato, avrà i seguenti compiti:
1)Raccolta di dati ed informazioni al fine di promuovere attività di ricerca atte ad evidenziare eventuali ostacoli alla effettiva parità di opportunità per le lavoratrici e ad individuare le azioni positive per il superamento degli stessi.
2)Proposizione di progetti finalizzati allo sviluppo dell’occupazione e della professionalità delle donne, in attuazione di processi formativi e/o di riqualificazione all’uopo istituiti.
3)Analizzare la relativa normativa in evoluzione e valutare il ricorso a finanziamenti nazionali e comunitari in materia di azioni positive.
L’Azienda si farà carico di eventuali oneri relativi ad altre iniziative concordate in Commissione, nonché dei permessi retribuiti per partecipare alle attività della stessa.

Tutela della dignità personale – Molestie sessuali
In riferimento all’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, l’Azienda, in armonia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE n° 92/131 del 27/11/91 sulla tutela della dignità personale, nonché in riferimento al CCNL, si impegna a dare la massima diffusione possibile alla procedura istituita in materia di molestie sessuali con Accordo sottoscritto dalle parti il 25 febbraio 1999, e a diffondere in modo esauriente e capillare i termini della procedura formale ed informale, da attivare, a scelta, nel caso in cui ci si ritenga destinatari di molestie sessuali, ed i nominativi dei Consiglieri di fiducia in esso previsti.
Per tutto quanto qui non specificamente previsto, si rimanda al testo dell’accordo “Procedura Molestie Sessuali” del 25 febbraio 1999, che si intende integralmente recepito nel presente Contratto Integrativo Aziendale.

Mobbing
L’Azienda e le OO.SS. firmatarie della presente intesa concordano sulla fondamentale importanza di creare un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
S’impegnano, dunque, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, ad operare in modo da realizzare questi principi condivisi.
Le Parti concordano, altresì, che, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 29 Maggio 1990 e della Raccomandazione della Commissione Europea del 27 Novembre 1991, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità degli uomini e delle donne sul lavoro.
Considerato che per “Mobbing” si intende un’azione o una serie di azioni compiute nei confronti di un lavoratore, che si ripete per un periodo di tempo da parte di colleghi o superiori gerarchici per danneggiarlo con lo scopo precipuo di porre in atto strategie comportamentali volte alla sua destabilizzazione psicologica, sociale e professionale, e che tale comportamento è del tutto estraneo all’etica Carrefour, si concorda che essendo già operativo in Azienda un accordo sulle molestie sessuali che prevede una specifica procedura, entro il 30 giugno 2004 le parti si incontreranno per estendere e/o adattare la procedura prevista per quanto attiene anche a questa fattispecie, offrendo ai lavoratori che si sentano oggetto di comportamenti riferibili al “Mobbing” un preciso punto di riferimento per affrontare tali situazioni.

Mensa
In relazione all’erogazione del servizio mensa le Parti concordano quanto segue:
1)Per quanto riguarda la Divisione Supermercati (Punti vendita ad insegna GS ed Iperstore), Sedi e Depositi, il predetto servizio viene confermato secondo le logiche e modalità previste nel CIA GS del 1997.
2)Per quanto riguarda la Divisione Ipermercati il predetto servizio viene confermato alle condizioni vigenti limitatamente ai punti vendita nei quali esiste attualmente.

Indennità disagio
(Lavoro ordinario dalle 6 alle 7 e dalle 21 alle 22)
Le Parti convengono il mantenimento dell’indennità di disagio anche per i nuovi assunti nei punti vendita ove l’indennità stessa viene erogata attualmente.
Nelle nuove aperture verrà applicato quanto previsto dal CCNL.
Detta indennità non è utile ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Organizzazione del lavoro, professionalità ed orario di lavoro
Le Parti, nel riconfermare quanto già previsto in materia, si danno atto che l’O.d.L. deve essere finalizzata a favorire l’armonizzazione tra la crescita professionale ed il miglioramento complessivo delle condizioni e della qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti, nonché a una più equa ripartizione dei ritmi e carichi di lavoro, e al miglioramento dell’efficienza, della produttività Aziendale, dell’utilizzo degli impianti e del servizio alla clientela.
In questo quadro si conviene che tale materia sia oggetto di confronto e di intesa a livello decentrato (territorio o unità produttiva) tra le Parti competenti, ciò anche in rapporto a quanto previsto nel capitolo relativo al diritto di informazione.
Secondo quanto previsto dai precedenti Accordi si riconferma che il confronto nella singola unità o nel territorio per definire il modello organizzativo ricomprende anche la verifica degli organici, la loro composizione e utilizzazione, gli orari commerciali e l’utilizzo degli impianti, i turni ed i nastri orari, la distribuzione dell’orario di lavoro, l’ambiente di lavoro, le ricadute sul lavoro conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie e dell’informatizzazione, realizzando, infine, il conseguente collegamento tra i modelli organizzativi ed una positiva evoluzione dell’impianto salario Variabile / Produttività.

Merchandising
L’Azienda si impegna a garantire che a questi lavoratori vengano fornite tutte le necessarie informazioni e le tutele riconosciute dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 626/1994 e norme collegate.

Terziarizzazione e appalti
L’Azienda dichiara che in via generale i processi di terziarizzazione perseguono lo scopo di meglio finalizzare le risorse economiche disponibili e quindi di salvaguardare le attività e/o i processi primari il cui mantenimento nel tempo possa garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali.
Peraltro, così come previsto nel capitolo “Relazioni sindacali” (“Informazione”), l’Azienda darà comunicazione preventiva e realizzerà apposito confronto con le OO.SS. ai vari livelli di competenza riguardo alle iniziative di terziarizzazione che in linea di massima interesseranno attività accessorie.
[…]
L’Azienda dichiara, infine, che nei processi suddetti verrà formalizzato l’impegno dei terzisti di impiegare manodopera alla quale vengano applicate le leggi e le norme contrattuali vigenti.

Apprendistato
Le Parti riconoscono l’istituto dell’apprendistato quale importante strumento di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, finalizzato all’acquisizione di competenze specifiche e necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Le parti convengono, pertanto, in conformità a quanto previsto nell’ambito del Modello di Relazioni Sindacali, di attivare confronti specifici a livello territoriale per la definizione di intese sulle condizioni di impiego di tali contratti, sempre nell’ambito delle materie demandate dalla contrattazione di livello nazionale e a quella di secondo livello.

Clausole flessibili
Conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 n° 276 al Capo III, Lavoro a tempo parziale, le Parti convengono che i lavoratori che dichiarano la propria disponibilità alle variazioni della collocazione dell’orario contrattualmente previsto nell’ambito della giornata hanno diritto a:
-preavviso di almeno due giorni
-corresponsione di un’indennità pari a 20 Euro lordi, in riferimento al 4° livello contrattuale, per 12 mensilità e non utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, riparametrati in base al livello d’inquadramento;
-come condizione di miglior favore, in deroga a quanto previsto dalla legge, mantenimento della “clausola di ripensamento”, da esercitarsi con due mesi interi di preavviso.

Pause
Le parti convengono sull’obbligatorietà della timbratura delle pause retribuite effettuate durante l’orario di lavoro.
Le stesse, ferme restando le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti e derivanti da specifici accordi, vengono quantificate come segue:
- collaboratori Full Time con turno continuato15 minuti
- collaboratori Full Time con turno spezzato 10 +10 minuti
- collaboratori Part Time con orario di lavoro contrattuale
pari o superiore alle 4 ore giornaliere10 minuti

Congedi parentali
Con riferimento all’art. 9 della Legge 8.3.2000, n. 53, le Parti convengono che i neo-genitori con contratto a tempo pieno ed indeterminato potranno richiedere la trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 30 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa, che non potrà superare il 60 % delle ore settimanali.

Accordi recepiti nel CIA
Fanno parte integrante del presente Contratto Integrativo Aziendale gli Accordi sottoscritti dall’Azienda e dalle OO.SS. di seguito indicate:
-Accordo 25/02/1999 Procedure per la tutela della dignità personale delle lavoratrici e dei lavoratori in Azienda, con particolare riferimento alla regolamentazione dei casi di molestie sessuali.
-Accordo 19/05/1999 Punti Vendita vulnerati
-Accordo 29/07/1998 Attuazione del Decreto Legislativo 19/09/1994 n. 626 (numero rappresentanti – permessi retribuiti – riunioni periodiche). Accordo sulle agibilità sindacali (permessi sindacali e assemblee).
-Accordo 25/07/2003 Anticipo sulle competenze del Salario Variabile relative all’anno 2003.