Tipologia: CPL
Data firma: 21 gennaio 2009
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Napoli
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e Florovivaismo, Napoli
Fonte: FLAI CGIL

Sommario:

 Titolo I Parte introduttiva
Art. 1) - Oggetto del contratto
Art. 2) - Struttura ed assetto del contratto
• Contratto Provinciale
Art. 3) - Decorrenza, durata del contratto provinciale e procedure di rinnovo.
Art. 4) - Efficacia del contratto
Art. 5) - Esclusività di stampa-pubblicità
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6) - Osservatorio Provinciale
Art. 7) - Costituzione dell’Osservatorio
Art. 8) - Finanziamento dell’attività dell’Osservatorio provinciale
Art. 9) - Formazione professionale
Titolo III Costituzione del rapporto collocamento e mercato del lavoro
Art. 10) - Assunzione
Art. 11) - Contratto individuale
Art. 12) - Periodo di prova
Art. 13) - Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 14) - Contratto di inserimento
Art. 15) - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 16) - Contratto di apprendistato
Art. 17) - Contratto di lavoro temporaneo
Art. 18) - Riassunzione
Art. 19) - Categorie di operai agricoli
Art. 20) - Categorie di operai florovivaisti
Art. 21) - Mobilità territoriale della manodopera
Art. 22) - Lavoratori migranti
Art. 23) - Lavoratori immigrati
Art. 24) - Trasporti e asili nido
Art. 25) - Convenzioni
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 26) - Classificazione
Art. 27) - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai agricoli
Art. 28) - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai florovivaisti
Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 29) - Orario di lavoro
Art. 30) - Riposo settimanale
Art. 31) - Ferie
Art. 32) - Permessi per formazione continua
Art. 33) - Permessi straordinari
Art. 34) - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 35) - Giorni festivi - Operai agricoli
Art. 36) - Giorni festivi - Operai florovivaisti
Art. 37) - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli
Art. 38) - Lavoro straordinario festivo notturno - Operai florovivaisti
Art. 39) - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli
Art. 40) - Interruzioni - Recuperi - Operai florovivaisti
Art. 41) - Attrezzi ed utensili
Art. 42) - Organizzazione del lavoro
Art. 43) - Trasferimenti - Operai florovivaisti
Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 44) - Retribuzione
Art. 45) - Ex scala mobile
Art. 46) - 13a mensilità
Art. 47) - 14a mensilità
Art. 48) - Scatti di anzianità
Art. 49) - Obblighi particolari tra le parti
Art. 50) - Rimborso spese
Art. 51) - Classificazione e retribuzione per età
Art. 52) - Trattamento di fine rapporto
Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 53) - Previdenza e assistenza
Art. 53/bis) - Tutele sociali
Art. 54) - Malattia ed infortunio - Operai agricoli
Art. 55) - Malattia ed infortunio - Operai florovivaisti
Art. 56) - Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro - Operai agricoli e Florovivaisti
• Malattia
• Infortunio sul lavoro
 Art. 57) - Cassa integrazione salari
Art. 58) - Anticipazione acconti assegni familiari
• Allegato - Dichiarazione dell'operaio agricolo o florovivaista per la restituzione degli acconti sugli Assegni Familiari anticipati dall'azienda.
Art. 59) - Anticipazioni trattamenti assistenziali
• Allegato - Dichiarazione dell'operaio agricolo e florovivaista a tempo indeterminato per la restituzione alle aziende delle somme anticipate a Titolo di malattia, infortunio e Cisoa
Art. 60) - Fondo Integrativo Sanitario
Art. 61) - Lavori pesanti, nocivi ed usuranti.
Art. 62) - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 63) - Libretto sindacale e sanitario
Titolo VIII Sospensione - Risoluzione rapporto provvedimenti disciplinari
Art. 64) - Trapasso di azienda
Art. 65) - Servizio militare
Art. 66) - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
• A) Giusta causa
• B) Giustificato motivo
Art. 67) - Dimissioni per giusta causa
Art. 68) - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 69) - Norme disciplinari operai agricoli
Art. 70) - Norme disciplinari operai florovivaisti
Art. 71) - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi Operai florovivaisti
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 72) - Delegato d'azienda Operai agricoli
Art. 73) - Delegato d'azienda Operai florovivaisti
Art. 74) - Tutela del delegato d'azienda
Art. 75) - Riunioni in azienda
Art. 76) - Permessi sindacali
Art. 77) - Contributo contrattuale
Art. 78) - Quote sindacali per delega
Titolo X Norme finali
Art. 79) - Controversie individuali
Art. 80) - Controversie collettive
Art. 81) - Condizioni di miglior favore
Art. 82) - Sviluppo dell'agricoltura - Piani di sviluppo aziendali (Legge 9 maggio 1975, n. 153) - Piani di miglioramento materiale (Titolo I Reg. 797/85)
Impegno a verbale
• Premi per obiettivi
• Norma transitoria
Allegati
Allegato n.1 Accordo sui termini di corresponsione del trattamento di fine rapporto agli operai a tempo determinato
• Modello per l'indicazione delle spettanze maturate per trattamento di fine rapporto
Allegato n.2 Accordo nazionale sulla indennità di percorso nelle province dell'Italia meridionale e delle isole - operai agricoli
• Mod. 1 Comunicazione dell'azienda alla commissione sindacale provinciale, art. 9 CCNL operai agricoli e florovivaisti
• Mod. 2 Progetto per l'attività di formazione lavoro
• Mod. 3 Contratto di lavoro individuale
Allegato n. 3 Tutela della salute dei lavoratori
• A) Protocollo d'intesa

o 1. I prodotti fitosanitari
1.1. Classificazione dei prodotti fitosanitari
1.2. Misure di prevenzione generale
1.3. Misure di prevenzione particolari per le diverse classi
1.4. Raccomandazioni utili
1.5. Informazioni mediche
1.6. (Principi attivi vietati)
1.7. Elenco Centri Antiveleno
o 2. Mezzi meccanici
Principi e misure di prevenzione

o 3. Stalle e allevamenti
o 4. Silos, pozzi neri, cantine ed ambienti simili
o 5. Frigoriferi
o 6. Serre
o 7. Lavorazioni a cielo aperto
• B) Dispositivi di protezione individuale

L'anno 2009, presso la sede del Fimavla sito in corso A. Lucci, 96 tra la Confagricoltura Napoli, […], la Federazione provinciale Coldiretti di Napoli […], la Confederazione italiana agricoltori, interprovinciale Napoli e Caserta, […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […] viene stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Napoli.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1) - Oggetto del contratto

Il presente contratto provinciale, assieme al vigente CCNL, si applica ai lavoratori dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Napoli. Si applica, inoltre, anche ai lavoratori dipendenti di imprese avicole, di imprese senza terra che commercializzano prodotti ortofrutticoli raccolti a proprie spese, di imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione del verde pubblico e privato, nonché di attività agrituristiche, faunistico-venatorie, ittiche ed allevamenti in genere.
È sviluppato nell'ambito delle materie demandate al livello provinciale dalla contrattazione nazionale sia sotto il profilo normativo che salariale, facendo salve le norme di miglior favore acquisite nel tempo dalla contrattazione provinciale.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6) - Osservatorio Provinciale

Le parti convengono di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi o questioni di specifico interesse inerenti al mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l’ambiente di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal contratto o da singoli accordi, quale osservatori, enti bilaterali di formazione, commissione per le pari opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui all’accordo nazionale 18/12/1996) nonché nell’ambito di ogni altro organismo che le parti provinciali riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali. Sulla base di quanto stabilito dall’art.5 del vigente CCNL ed in raccordo delle iniziative assunte sulla base dell’art. 6 del CCNL, le parti al fine di raccogliere elementi di conoscenza utile ad un confronto sistematico sui temi di seguito specificati, convengono di utilizzare, a livello Provinciale il costituito Osservatorio con il compito, tra gli altri, di ricercare, monitorare e portare a conoscenza analisi e confronto sui temi agricoli.
Tale Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CPL in forma paritetica.
I compiti dell’Osservatorio in particolare sono quelli di attivare, anche attraverso il raccordo di Enti pubblici (Amministrazione Provinciale, Direzione Provinciale del Lavoro, Inps, ecc) iniziative di ricerca e di monitoraggio (anche su ambito territoriale o di comparti specifici) con particolare riguardo a:
• le problematiche connesse al mercato del lavoro;
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell’ambiente anche in relazione alle nuove normative di legge;
• le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull’economia provinciale;
• il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale;
• il monitoraggio e lo studio delle varie forme di flessibilizzazione del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro;
• il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale;
• l’Osservatorio è la sede per l’esame delle necessità formative in ordine all’attivazione di assunzione di apprendisti. Anche implementando, il raccordo con gli Enti regionali e/o Provinciali, le opportune iniziative per il raccordo “ lavoro - formazione”;
• l’Osservatorio è la sede inoltre per l’esame preventivo delle convenzioni ex art. 17 legge 56/87;
In particolare nell’ambito delle attività sopra indicate, l’Osservatorio dovrà:
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
• esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• esaminare la qualità e la quantità del flusso occupazionale, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte tali da impegnare la Regione Campania e la provincia di Napoli, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione - lavoro;
• esaminare le eventuali controversie individuali cosi come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 85 del vigente CCNL;
• verificare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
L’Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione colturale, dovrà verificare l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni atte a monitorare i flussi di mobilità interprovinciale, interregionali, nonché i flussi immigratori di personale non comunitario.
Compito dell’Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
Le parti convengono sulla necessità di sostenere la dinamica del mercato del lavoro, a tale scopo le parti si impegnano ad attivare, con l’Assessorato Provinciale alla Formazione Professionale ed alle Politiche attive del lavoro, un tavolo di confronto sulla istituzione di moderni servizi, operanti anche su base convenzionale, utili a potenziare il raccordo fra domanda ed offerta di lavoro, anche utilizzando le tecnologie telematiche ed informatiche.
Le parti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto con la Amministrazione Provinciale onde implementare, anche con l’ausilio di altri soggetti pubblici e privati, un progetto per acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro con particolare riguardo a:
• flussi emigratori ed immigratori;
• esercizio del diritto di cui all’ art. 17 legge 56/87;
• convenzioni ex art. 17 legge 56/87;
• contratti di lavoro part - time;
• contratti di lavoro in apprendistato;
• contratti di inserimento;
• lavoro interinale;
• forme di lavoro flessibile, atipico ed occasionale;
• collocamento obbligatorio;
• riservatari ex art.25 legge 223/91 lett. C).
L’Osservatorio dovrà inoltre rafforzare le politiche di relazione tra domanda ed offerta del lavoro anche monitorando l’istituto delle “ Convenzioni” con particolare riferimento agli avviamenti del personale di cui alla legislazione vigente D.P.R. 394/99.

Art. 7) - Costituzione dell’Osservatorio.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori e così meglio specificato:
n.1 Confagricoltura
n.1 Fpcd
n.1 Cia
n.1 Fai - Cisl
n.1 Flai - Cgil
n.1 Uila - Uil
L’Osservatorio potrà costituire su temi specifici gruppi tematici di studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi eventualmente di esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali, portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
L’Osservatorio potrà essere integrato all’occorrenza, con presenza meramente consultiva attraverso la partecipazione di rappresentanti di enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali.
Le parti concordano la costituzione dell’Osservatorio entro trenta giorni dalla stipula del presente.

Art. 9) - Formazione professionale
Le parti considerano la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall'altro alla tutela ed alla promozione del lavoro.
La formazione professionale assume pertanto un ruolo di primo piano per la modernizzazione del settore agricolo e per garantire all'agricoltura la necessaria manodopera qualificata.
A tal fine le parti sono impegnate a tutti i livelli ad esercitare un attivo ruolo di promozione e di indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di programmi di formazione continua ed in alternanza.
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi le parti convengono di utilizzare tutti gli strumenti per attivare una formazione finalizzata all’aumento del livello di qualità delle produzioni agricole ed agro-alimentari della provincia di Napoli.

Titolo III Costituzione del rapporto collocamento e mercato del lavoro
Art. 13) - Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti

Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17 Ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni.
Non é ammessa l'assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano compiuto il 14° anno di età.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi ( 26.08.50, n. 860; 08.01.63, n. 7; 30.12.71, n. 1204; 09.12.77, n. 903 ).

Art. 16) - Contratto di apprendistato
Tale contratto è regolato dal decreto legislativo 276/2003. (Contratto apprendistato professionalizzante).

Art. 17) - Contratto di lavoro temporaneo
L’applicazione del lavoro temporaneo per gli operai agricoli e florovivaisti è disciplinato secondo i termini del protocollo nazionale d’intesa per il lavoro temporaneo nel settore agricolo del 10 Luglio 2002.
L’analisi e la fattibilità di tale contratto verrà esaminata nell’Osservatorio Provinciale.

Art. 21) - Mobilità territoriale della manodopera
[…]
Inoltre le parti, impegnandosi ad operare per una più fattiva collaborazione con gli enti e istituzioni interessate, al fine di impedire ogni possibile forma di violazione del collocamento, specialmente dovuta alla intermediazione privata della manodopera e per eliminare ogni tipo di trasporto abusivo dei lavoratori, nel corso di tali incontri esamineranno le misure più adeguate da sottoporre all'attenzione degli Organismi pubblici competente, quali:
[…]
2) vigilanza sugli automezzi privati che trasportano i lavoratori e interventi presso la Regione per potenziare le linee di trasporto pubblico;
[…].
Le stesse parti, inoltre, per una concreta azione diretta a governare la mobilità territoriale della manodopera stagionale, convengono di organizzare conferenze annuali per l'esame delle problematiche poste dai flussi migratori della manodopera anzidetta nell'ambito dei singoli bacini di impiego individuati dalle CRI.
A tal riguardo, ad iniziativa di una delle parti, sarà concordata la scelta del bacino di impiego e la data di svolgimento della conferenza, cui saranno interessate a partecipare le strutture pubbliche del bacino di impiego medesimo.
In tali conferenze, un'attenzione particolare sarà riservata alla mobilità dei flussi migratori della manodopera extracomunitaria e ai problemi dei servizi sociali indispensabili per l'accoglimento di tale manodopera.
In relazione ai detti servizi sociali, saranno interessate ed invitate alla conferenza le competenti Autorità pubbliche tenute per legge agli adempimenti relativi.

Art. 22) - Lavoratori migranti
[…]
Si considerano “ migranti “ i gruppi di lavoratori provenienti da altra Provincia o Regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.

Art. 23) - Lavoratori immigrati
Il presente CPL da l’opportunità a questa categoria di lavoratori di accorpare ferie e permessi retribuiti per consentire loro il ricongiungimento familiare nei paesi di origine.
Inoltre consente l’utilizzo delle 150 ore per corsi di formazione in italiano e/o per corsi di cultura generale, da concordare con le istituzioni locali e scolastiche per facilitare l’inserimento dei lavoratori immigrati nel tessuto sociale - economico della nostra realtà.
Per migliorare l’informazione e la diffusione del CPL e dei materiali informativi (l. 626) si conviene la traduzione in lingua inglese e nelle diverse lingue delle etnie più diffuse sul territorio nazionale.

Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 29) - Orario di lavoro

L'orario di lavoro é stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
Le aziende agricole, compatibilmente alle loro esigenze di lavoro, facendo salve le attività zootecniche, previo accordo con i delegati aziendali, potranno stabilire la distribuzione dell'orario anche in solo 5 giorni settimanali, superando quindi le ore 6,30 giornaliere, sempre nei limiti delle 39 ore settimanali.

Art. 30) Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso possibilmente il giorno successivo, con le dovute indennità riconosciute per il lavoro festivo.
In base all’art. 22 legge 17 ottobre 1967 n. 977, modificata dal DLS 4 agosto 1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

Art. 38) - Lavoro straordinario festivo notturno - Operai florovivaisti
[…]
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
[…]
Il lavoro straordinario comunque non potrà superare le 8 ore settimanali.

Art. 40) - Interruzioni - Recuperi - Operai florovivaisti
[…]
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo e remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore 2 giornaliere e le 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dello art. 8 della L. 8/8/72 n. 457.

Art. 42) - Organizzazione del lavoro
Per l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva, saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
[…]

Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 54) - Malattia ed infortunio - Operai agricoli

[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 55) - Malattia ed infortunio - Operai florovivaisti
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Art. 61) - Lavori pesanti, nocivi ed usuranti.
Fermo restando quanto previsto dai Contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali e dalle vigenti leggi in materia, agli operai addetti ai lavori nocivi verranno concessi otto permessi giornalieri retribuiti annui per visite mediche di cui una preventiva. Dette visite dovranno tenersi presso il Centro di Medicina Preventiva o altri centri tecnici e sanitari esistenti in provincia. I permessi verranno retribuiti dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione della visita. L'onere della visita é a totale carico delle aziende.
Per questi lavori che presentano fattori di nocività si corrisponde una riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione e di qualifica, di 2 ore e 40 minuti giornaliera.
Per i lavori usuranti si fa espresso riferimento a quelli elencati nelle recenti disposizioni legislative.

Art. 62) - Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano "fattori di nocività", le parti firmatarie del presente contratto decidono di recepire integralmente quanto previsto dall'allegato n. 5 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti siglato in data 10 luglio 1998.

Art. 63) - Libretto sindacale e sanitario
Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al facsimile allegato al CCNL, cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall'operaio presso le rispettive Organizzazioni.

Titolo VIII Sospensione - Risoluzione rapporto provvedimenti disciplinari
Art. 66) - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, é determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
[…]
• la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente contratto;
• la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
• i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]

Art. 69) - Norme disciplinari operai agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 70) - Norme disciplinari operai florovivaisti
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 72) - Delegato d'azienda Operai agricoli

Nelle aziende che impiegano più di 500 giornate lavorative sarà eletto un unico delegato d'azienda.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai agricoli sarà eletto un secondo delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo determinato o indeterminato. […]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie di competenza del conduttore.

Art. 73) - Delegato d'azienda Operai florovivaisti
Nelle aziende che occupano più di 5 operai sarà eletto un unico delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai sarà eletto un secondo delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo determinato o indeterminato. […]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

Art. 75) - Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
[…]

Titolo X Norme finali
Art. 80) - Controversie collettive

Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti o delle Commissioni intersindacali, le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei Contratti provinciali di lavoro.

Allegati
Allegato n. 3 Tutela della salute dei lavoratori
A) Protocollo d'intesa

Le parti contraenti, nell'intento di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, con il presente "Protocollo" intendono fornire agli operatori agricoli, datori di lavoro e lavoratori, un sintetico e, per quanto possibile, completo quadro di riferimento per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
Al fine, anzitutto, di una opportuna conoscenza delle principali disposizioni di legge che disciplinano la materia in esame, si richiamano i principali provvedimenti legislativi:
DPR 27.4.55 n. 547 - "Norme generali per l'igiene del lavoro" (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo).
DPR 19.3.56 n. 303 - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo anche al di fuori del Titolo III).
DPR 3.8.68 n. 1255 - Regolamento sulla produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.
D.Lvo 17.3.95 n. 194 - Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di commercio di prodotti fitosanitari.
L. 23.12.78 n. 833 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
DPR 30.6.65 n. 1124 - T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
DPR 13.4.94 n. 3636 - "Nuove tabelle malattie professionali".
DPR 10.2.81 n. 212 - "Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli e forestali a ruote per quanto concerne alcuni lori dispositivi e caratteristiche".
- Circolare del Ministero del Lavoro n.49 del 19.5.1981 avente ad oggetto "Cabina o Telaio di protezione di trattrici agricole a ruote".
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 57 del 28.5.1981 avente ad oggetto "Raccoglimballatrici e falciatrici".
D.M. 5.8.91 (Ministero Trasporti) - "Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche".
D.Lvo 30.4.92 n. 285 - "Nuovo codice della strada".
D.Lvo 15.7.91 n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
D.Lvo 19.9.94 n. 626 - Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il decreto legislativo n. 626/94 ha recepito otto Direttive comunitarie in materia di: misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; luoghi di lavoro; uso di attrezzature di lavoro; uso dei dispositivi di protezione individuali; movimentazione manuale dei carichi; uso di attrezzature munite di videoterminali; protezione da agenti cancerogeni; protezione da agenti biologici.

1. I prodotti fitosanitari
Il decreto legislativo 194/95 disciplina la classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie. Le quattro classi tossicologiche previste dal D.P.R. 1255/68 e dal D.P.R. 223/88 vengono abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale distingue prodotti "molto tossici", "tossici", "nocivi", e altri prodotti fitosanitari non classificabili come tali.

1.1. Classificazione dei prodotti fitosanitari
Ai fini dell'applicazione delle nuove norme la classificazione dei prodotti fitosanitari é la seguente:
a) preparati "molto tossici" e "tossici" (corrispondenti alla 1 classe delle norme previgenti) comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni mortali per l'uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto fitosanitario deve essere contrassegnato in etichetta da un teschio nero su ossa incrociate, inserito in un riquadro, di colore giallo-arancio e dalla scritta "molto tossico" o "tossico" in base alla tossicità del prodotto;
b) preparati "nocivi" (corrispondenti alla II classe delle norme preveggenti); comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni gravi per l'uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto fitosanitario é contrassegnato in etichetta in modo indelebile, da una croce di S.Andrea nera, inserita in un riquadro di colore giallo-arancio e dalla scritta "nocivi".
c) altri preparati, non classificabili come molto tossici, tossici e nocivi corrispondenti alla III e IV classe delle norme previgenti. Quelli corrispondenti alla III classe comprendono i prodotti che possono provocare intossicazione di lieve entità per l'uomo; il prodotto fitosanitario é contrassegnato in etichetta con caratteri ben visibili ed indelebili, dalla frase "Attenzione: manipolare con prudenza". Quelli corrispondenti alla IV classe comprendono i prodotti che possono comportare rischi trascurabili per l'uomo e non riportano in etichetta simbologie particolari.

1.2. Misure di prevenzione generale
Misure comuni a tutte e quattro le classi di prodotti sono la conservazione degli stessi prodotti in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici ed in ripostigli chiusi a chiave. Oltre a tenere ben chiusa la confezione di tali prodotti:
- durante l'impiego del prodotto, divieto di fumare o di mangiare;
- non contaminare alimenti, bevande, corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- rendere inutilizzabili, dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- consentire l'uso e l'impiego dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi esclusivamente ai lavoratori muniti del prescritto "patentino" di cui all'art. 23 del D.P.R. 1255/68

1.3. Misure di prevenzione particolari per le diverse classi
Classe I
- non contaminare altre colture;
- evitare di respirarne i vapori;
- durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.
Classe II
- non contaminare altre colture;
- evitare di respirarne i vapori;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.

1.4. Raccomandazioni utili
- nel caso di utilizzo di macchinari con cabine é opportuno assicurare altresì la protezione dall'assorbimento dei prodotti utilizzati;
- effettuare la manutenzione periodica dei macchinari e strumenti usati per le miscele e lo spargimento dei prodotti;
- a fine lavoro svuotamento degli attrezzi e ripulitura dei luoghi nei quali é stato compiuto il trattamento. Non effettuare il lavaggio con acque che possono venire utilizzate. Versare residui in fosse appositamente predisposte;
- esporre in modo ben visibile nei locali dove si conservano i prodotti antiparassitari le etichette dei prodotti medesimi o copia di esse;
- rispettare scrupolosamente i tempi di agibilità sui terreni o locali chiusi ove sono stati impiegati antiparassitari, secondo quanto indicato nelle etichette dei singoli prodotti;
- gli abiti da lavoro vanno comunque conservati in ripostigli strettamente separati dagli abiti personali. Analogamente il vestiario utilizzato durante la manipolazione e spandimento dei presidi sanitari deve essere lavato separatamente da altri indumenti.

1.5. Informazioni mediche
- I sintomi di intossicazione ed i consigli terapeutici per il medico in particolare per quanto concerne i prodotti molto tossici, tossici e nocivi sono evidenziati nelle rispettive etichettature.
Pertanto al medico che presta l'intervento deve essere presentata l'etichettatura del prodotto che si presume abbia provocato l'intossicazione.

1.6. Una serie di norme legislative hanno vietato l'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti i sottoelencati principi attivi, a causa del loro elevato rischio per la salute degli utilizzatori e dei consumatori:

- 1.2 - Dibromoetano

Revocato

- 2,3,5 -T

Revocato

- Acido Cianidrico

Non Autorizzato

- Aldrin

Revocato

- Amitrol

Revocato

- Atrazina

Sospesa

- Azinfon - Etile

Revocato

- Barban

Revocato

- Binapacril

Revocato

- Bromofos

Revocato

- Bromofos Etile

Revocato

- Butocarbossina

Revocato

- Captafol

Revocato

- Carbinio Solfuro

Revocato

- Carbonio Tetracloruro

Revocato

- Cianato di Potassio

Revocato

- Cloramben

Revocato

- Cloraniformentano

Revocato

- Clorbenside

Revocato

- Clordano

Revocato

- Clorobenzilato

Revocato

- DDT

Revocato

- Demeton - s -

Metile Revocato

- Dialifos

Revocato

- Diallato

Non Autorizzato

- Dieldrin

Revocato

- Dinoseb

Revocato

- Dinoterb

Revocato

- Dioxation

Non Autorizzato

- Edifenfos

Revocato

- Endrin

Revocato

- Eptacloro

Revocato

- Esaclorobenzolo

Revocato

- Etem

Revocato

- Etion

Revocato

- Fenoxicarb

Sospeso

- Ferban

Revocato

- HCH

Revocato

- Mevinfos

Revocato

- Nabam

Revocato

- Naled

Revocato

- Nicotina

Revocato

- Pertane

Revocato

- Protoato

Revocato

- Tepp

Revocato

- Toxafene

Non Autorizzato

- Triallato

Revocato

- Zireb

Revocato

Hanno altresì subito una limitazione d'impiego i presidi sanitari contenenti i sottoelencati principi attivi:
- Lindano
- DDD

1.7. Elenco Centri Antiveleno
[omissis]

2. Mezzi meccanici
Principi e misure di prevenzione
A Titolo puramente esemplificativo:
- adozione di cabina o telaio di protezione per trattrici agricole e ruote indicate dalla citata circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del 19.5.1981 al fine di evitare o ridurre gli infortuni derivanti dal ribaltamento delle trattrici medesime;
- adeguato addestramento degli addetti all'uso dei singoli mezzi meccanici;
- rispetto dei tempi e delle modalità di manutenzione del mezzo meccanico secondo le specifiche indicazione della casa costruttrice; la pulizia, riparazione, registrazione, ingrassaggio o comunque la manipolazione di parti di macchine non deve essere effettuata quando queste sono in moto. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti dei dispositivi di sicurezza;
- tutte le parti di collegamento o fissaggio (viti, bulloni, ecc.), gli ingranaggi, le ruote e parti mobili e dentate, i motori e quelle parti che in caso di rottura possono fuoriuscire con violenza, devono essere fornite di adeguate protezioni (schermi, custodie, ecc.);
- le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari (parapetti o griglie, coperture, ecc. - es. trebbiatrici);
- gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto devono essere ben riconoscibili e di facile portata, ma tali da evitare accensioni accidentali;
- i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche con le opportune misure per assicurare la stabilità del mezzo;
- ove consentito dalla caratteristica del mezzo, sedili delle macchine con sospensioni regolabili in grado di ridurre almeno le vibrazioni verticali ed adeguata imbottitura;
- per le macchine azionate da motori elettrici: corretta esecuzione impianto elettrico di terra e perfetta taratura dei fusibili;
- per le macchine ad azionamento oleodinamico, osservanza scrupolosa dei limiti massimi di portata di carico e protezione dei comandi contro l'azionamento accidentale;
- parapetti protettivi dell'altezza di almeno un metro per le piattaforme di sollevamento azionate da pompe idrauliche e per i piani di carico.

3. Stalle e allevamenti
Le stalle e i ricoveri degli animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle o i ricoveri siano situati sotto i locali predetti, devono avere solai costruiti in modo da impedire il passaggio di gas.
Le aziende devono tenere a disposizione degli addetti alla custodia del bestiame, i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive quali zoonosi batteriche e virali.
Nelle attività concernenti la distruzione di parassiti animali, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame, devono essere osservate le disposizioni per la difesa delle sostanze.
Oltre alla osservazione delle prescrizioni di legge in materia di stalle e concimaie, la prevenzione per gli addetti al bestiame deve essere rivolta ad evitare la polverosità derivante dal deposito, trasporto e scarico dell'alimentazione secca, i gas da fermentazione degli escrementi animali e quant'altro connesso al microclima dell'ambiente di lavoro (umidità e sbalzi di temperatura).

4. Silos, pozzi neri, cantine ed ambienti simili
Oltre all'osservazione delle norme di legge in materia, la prevenzione per gli addetti ai lavori che si svolgono negli ambienti indicati in epigrafe, deve essere rivolta ad evitare lo sviluppo dei gas tossici prodotti dalla fermentazione organica vegetale o dei rifiuti animali, ma anche da microclima, incendi ed esplosioni e quant'altro connesso all'ambiente di lavoro.
L'accesso dei lavoratori nei locali indicati può avvenire soltanto dopo che sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni di respirabilità, ossia assenza di gas tossici.
I lavoratori che esplicano attività in tali ambienti, devono usare le necessarie cautele ed, in particolare, essere forniti di ogni mezzo di protezione (maschere, cinture di sicurezza, tute e scarpe adeguate, ecc.); debbono essere, inoltre, vigilati dall'esterno per tutta la durata del lavoro.

5. Frigoriferi
La prevenzione per gli addetti che esplicano la loro attività in ambienti refrigerati deve essere rivolta in particolare ed evitare i rischi connessi al microclima specifico.
Pertanto tali lavoratori devono essere muniti di mezzi protetti adeguati (tute imbottite, guanti, cappelli).

6. Serre
Oltre al rispetto delle prescrizioni di legge in materia, la prevenzione per gli addetti deve essere rivolta ad assicurare:
- divieto di accesso per i non addetti al trattamento durante lo svolgimento del medesimo con uso di sostanze chimiche;
- rispetto delle indicazioni individuate per l'uso dei fitofarmaci e dei relativi tempi di sicurezza secondo le indicazioni delle etichette;
- adeguato sistema di aerazione;
- uso di idonei mezzi protettivi individuali (indumenti di lavoro, cuffie, ecc.).

7. Lavorazioni a cielo aperto
Oltre a quanto già previsto nell'impiego degli antiparassitari, ove si faccia uso di scale per la potatura, la raccolta prodotti, il carico e scarico di fieno o per gli altri impieghi, deve trattarsi di scale costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego, di dimensioni appropriate; se di legno devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, coperti di materiale antisdrucciolevole alle estremità superiori. La scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri.

B) Dispositivi di protezione individuale
Dispositivo personale di sicurezza (DPI) é qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40 del D.Lvo n. 626/94).
L'utilizzo dei DPI comporta per il datore di lavoro l'applicazione del Titolo IV del D.Lvo n.626/94. In particolare occorre prestare attenzione alla:
- valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (es. uso di prodotti fitosanitari);
- individuazione delle caratteristiche dei DPI correlata ai rischi aziendali ed acquisto degli stessi in relazione a tali esigenze;
- individuazione delle condizioni in cui un DPI deve essere usato soprattutto in relazione alla durata dell'uso;
- informazione e formazione dei lavoratori sull'utilizzo dei DPI. L'addestramento é obbligatorio per quelli di terza categoria (maschere e filtri per la protezione dell'apparato respiratorio - utilizzo dei prodotti fitosanitari - cuffie per la protezione dell' udito - utilizzo di macchine e/o impianti particolarmente rumorosi).
Per quanto riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari, i DPI servono a proteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via cutanea o respiratoria.
L'uso dei mezzi personali di protezione va considerato come elemento di sicurezza aggiuntivo ai seguenti criteri:
- impiego razionale dei presidi sanitari anche attraverso l'utilizzazione delle tecniche di lotta guidata ed integrata;
- manutenzione periodica delle apparecchiature adibite alla erogazione dei fitofarmaci.
Inconvenienti legati all'uso dei mezzi di protezione individuale:
- disagio (sudorazione, fatica legata al peso di certi mezzi protettivi, ecc.);
- aumento lavoro respiratorio (nel caso di maschere);
- induzione di falsa sensazione di sicurezza che può portare a trascurare le norme di buona tecnica;
- aumento del pericolo di infortuni (ridotta visibilità, movimenti meno agili).

Mezzi di Protezione adoperati abitualmenteMansioni durante cui vengono adoperati
- Tuta in tessuto

.....................................

- Tuta in materiale impermeabile

.....................................

- Cappello

.....................................

- Occhiali protettivi

.....................................

- Guanti

.....................................

- Mascherina di carta

.....................................

- Semi maschera in gomma

.....................................

- Maschera intera

.....................................

- Casco

.....................................

- Cabina sul trattore

.....................................

- Cabina con area condizionata

.....................................

Legenda mansioni:
PM: preparazione miscela
DM: distribuzione miscela
RC: rientro nella coltura trattata per altre operazioni


Come proteggere la pelle
Scegliere indumenti confezionati con prodotti che non siano penetrabili dai fitofarmaci (PVC resiste bene ai solventi organici tranne che al tetracloruro di carbonio, il polietilene resiste bene ai solventi organici compreso il tetracloruro di carbonio). Scegliere indumenti che si possano indossare comodamente e che permettano un lavoro agevole e preferire indumenti usa e getta per non doversi preoccupare della manutenzione.
In particolare sono consigliabili:
- tute in cotone al 100%, meglio se impermeabilizzate e rivestite sui due lati con materiali che garantiscono una protezione conforme alle norme ISO ed una buona permeabilità alla sudorazione come da norma DIN;
- stivali in gomma con suola antisdrucciolo da calzare sotto la tuta;
- guanti in polietene o polivinile con sottoguanti in cotone;
- cappucci impermeabili con copricollo se manca il casco.

Come proteggere gli occhi
Scegliere occhiali a buona aderenza col viso dotati di guarnizione di materiale resistente ai fitofarmaci.
Scegliere occhiali con buona visibilità anche laterale.
Utilizzare prodotti antiappannanti con cui trattare le lenti.

Come proteggere le vie respiratorie
Maschere a filtro:
si tratta o di mezze-maschere che proteggono solo naso e bocca con un facciale dotato di uno o due filtri o maschere che proteggono l'intero viso compresi gli occhi.

Caschi:
sistemi di protezione integrale del capo in cui viene garantito un adeguato ricambio d'aria tramite un ventilatore che aspira l'aria dall'esterno, la fa passare attraverso un filtro e la immette nel casco.

Cabine:
sistemi che creano piccoli ambienti confinati, isolati dall'ambiente esterno all'interno dei quali operano gli addetti. Viene garantito un adeguato ricambio d'aria tramite un ventilatore che aspira l'aria dall'esterno, la filtra e la immette nell'abitacolo. In alcuni casi le cabine sono dotate di impianto di climatizzazione che controlla temperatura e umidità dell'aria immessa.

Efficacia mezzi di protezione delle vie respiratorie
Dipende da: buona tenuta del facciale;
buona efficacia dei filtri attraverso cui passa l'aria prima di essere inalata.

Efficacia filtri
È il punto cruciale di tutti i sistemi di protezione delle vie aeree.
Dipende dalla composizione del filtro. Esiste una vasta gamma di sostanze che compongono i filtri.
Bisogna scegliere il più adatto in rapporto al prodotto o classe di prodotti da cui ci si vuole proteggere.
Non esiste un filtro universale.

Altre informazioni contenute sulle etichette dei filtri rispondenti alle norme UNI '83
- Mese e anno scadenza (esse vanno riferite al periodo massimo di conservazione del filtro in adeguate condizioni e non al periodo massimo di uno efficace del filtro).
- Capacità di assorbimento 1 piccola
- (funzione della quantità 2 media
- della sostanza assorbente contenuta) 3 grande

Garanzia dei filtri rispondenti alle norme UNI '83
- Bassa resistenza (Per i filtri misti A 2 P2 al massimo 8,4 m bar e 30 1/min)
- Durata del filtro minima per i filtri A2=40 minuti(prove con tetracloruro di carbonio al 0,5%).

Limiti di efficacia e durata degli attuali filtri nei confronti dei fitofarmaci
- Prove di efficacia e di durata per i filtri misti A/P (i più adatti all'uso agricolo) effettuate, secondo le norme UNI, solo con tetracloruro al carbonio e con polveri.
- Quindi garanzia di efficacia e di durata dei filtri, non si riferiscono specialmente ai fitofarmaci.
- La durata minima garantita dalle norme UNI non tiene conto dell'effetto negativo che su di essa gioca l'impregnazione di aerosol acquosi, durante l'uso dei fitofarmaci.

Tabella dati Inrs '84 sull'efficacia di filtri per maschere e caschi da uso agricolo (%di ritenzione).

FitofarmacoFiltri per n. 3 MaschereFiltri per caschi n. 5
Parathion75 - 8740 - 76
Lindano50 - 6050 - 65
Endosulfan68 - 8545 - 78
Rinosebe92 - 9765 - 95
Paraquat92 - 9848 - 96

Indagine Istituto Meccanica Agraria - Bologna (1981) sulle caratteristiche costruttive di 6 caschi tra i più diffusi.
Peso 1 - 5 Kg.
Portata aria 50 - 80 1/min.
Livello sonoro generato 75 - 86 d B (A) da ventilatore
La estrema variabilità dei dati costruttivi dei caschi denuncia una carenza di conoscenza da parte dei costruttori e la mancanza di una adeguata normativa.
Necessaria una scelta oculata da parte dell'utente.

Caratteristiche di un "buon casco"
- Peso ridotto
- Buon appoggio sulle spalle
- Portata aria 120 1/min (Proposta CEE)
- Rumore generato dal ventilatore 75 d B (A) (Proposta CEE)
- Buona visibilità anche laterale
- Direzione dei getti d'aria del ventilatore tale da non procurare fastidi e/o impedire l'appannamento.

Vantaggi delle cabine
- Eliminano i disagi legati all'uso di maschere o caschi.
- Possono offrire una buona protezione contro il rumore se opportunamente progettate.
- Possono offrire una protezione contro le sfavorevoli condizioni ambientali se dotate di climatizzatore.
- Possono offrire una buona protezione contro polveri minerali, se le prese d'aria vengono provviste di opportuni filtri anti-polvere.
- Quando fossero disponibili filtri di provata efficacia nei confronti dei fitofarmaci, eliminerebbero o ridurrebbero sensibilmente il rischio di esposizione a fitofarmaci.
Una cabina che fornisca condizioni di protezione (filtrazione, climatizzazione e pressurizzazione dell'aria) risulta completamente efficace esclusivamente se l'operatore non inquina la cabina con fitofarmaci (svolgimento di altre mansioni connesse ai trattamenti quali: preparazione della miscela, pulizia dei mezzi di distribuzione, ecc.). Pertanto l'uso della cabina va necessariamente integrato con una adeguata organizzazione del lavoro.

Limiti delle cabine quali mezzi di protezione contro i presidi sanitari.
Gli elevati ricambi d'aria aggravano i problemi relativi all'efficacia e alla durata dei filtri. La "falsa sicurezza" indotta dal loro uso, può indurre a non far rispettare le norme di buona tecnica durante i trattamenti.

Osservazioni conclusive sui sistemi di protezione in agricoltura delle vie respiratorie.
- Efficacia filtrante: non é mai il 100%. Anzi per prodotti molto volatili può avvicinarsi al 50%.
- Usare con cautela i dati di vita media dei filtri forniti dai costruttori: in presenza di umidità la durata può ridursi in modo molto rilevante.
- Mezzi individuali vanno conservati ben puliti, perché possono tramutarsi in una fonte aggiuntiva di assorbimento di tossici.
- Non rinunziare mai ai sistemi di preparazione ed erogazione dei presidi sanitari dettati dalle norme di buona tecnica, perché in definitiva sono il sistema più efficace di prevenzione.
Fumare o mangiare, cosparsi di prodotti chimici, vanifica ogni sistema di prevenzione.