Tipologia: CIRL
Data firma: 30 aprile 2009
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Regione Basilicata, Uncem, Upi, e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil della Basilicata
Settori: Agroindustriale, Sistemazioni Idraulico agraria e forestale, Basilicata
Fonte: UIL Basilicata

Sommario:

 Premessa
Osservatorio regionale
Art. 1 Costituzione delle parti
Art. 2 Sfera di applicazione
Art. 3 Classificazione
Art. 4 Inquadramento
Art. 5 Impiegati
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Diritti sindacali
Art. 8 Retribuzioni
Art. 9 Riassunzione
Art. 10 Assunzione
Art. 11 Formazione professionale
Art. 12 CAC
Art. 13 Congedo matrimoniale
Art. 14 Congedo straordinario
 Art. 15 Centri di raccolta ed indennità chilometrica
Art. 16 Antincendio
Art. 17 Diritto allo studio
Art. 18 Pari opportunità
Art. 19 Mensa e ricoveri
Art. 20 Indennità attrezzi - Vestiario - DIP
Art. 21 Deleghe sindacali
Art. 22 Recupero giornate
Art. 23 Aspettativa
Art. 24 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 25 Decorrenza e durata
Art. 26 La figura del rappresentante alla sicurezza
Art. 27 Previdenza complementare
Art. 28 Fondo di assistenza regionale.
Art. 29 Norma di rinvio
 

Contratto integrativo regionale di lavoro per i lavoratori addetti alla sistemazione idraulico - agraria e idraulico - forestale

Il giorno 30.04,2009 in Potenza, presso il Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata tra la Regione Basilicata […]; l'Uncem di Basilicata […], l'Upi di Basilicata […] e Fai Cisl […], Flai Cgil Basilicata […], Uila Uil Basilicata […] è stato stipulato il Contratto Integrativo regionale per gli Addetti al settore idraulico agrario e idraulico forestale

Osservatorio regionale
L'Osservatorio Regionale è stato costituito in Basilicata in base all'art. 3 del CCNL.
Le parti s'impegnano, in modo, a redigere l'apposito regolamento dell'Osservatorio entro il più breve tempo possibile.
Inoltre l'Osservatorio si occuperà di risolvere eventuali contenziosi che possono insorgere sull'interpretazione autentica delle norme contrattuali ed emettere il parere entrai 5 giorni.

Art. 1 Costituzione delle parti
Il CIRL, come d'altronde il CCNL, è per definizione un accordo pattizio ed è pertanto patrimonio esclusivo di tutte le parti di seguito elencate: Regione Basilicata rappresentata dall'Assessore al Dipartimento Ambiente e Territorio, Uncem regionale, Upi Basilicata e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila- Uil.
In forza di quanto sopra, qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti, di cui al CIRL o qualsiasi estensione pattuita ed altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso di ognuna delle parti suddette.
Ciascuna delle parti si impegna altresì a non negoziare altro CIRL per le stesse attività.

Art. 2 Sfera di applicazione
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del CCNL, del 02/08/2006, il presente CIRL di natura privatistica, si applica anche alla difesa dell'ambiente (guardiania e antincendio) protezione civile (calamità naturali, emergenza neve, emergenza idrica), lavori per la realizzazione dì particolari progetti con finalità di recupero ambientale progettati dalla Regione Basilicata o da altri Enti.

Art. 6 Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del CCNL l'orario è di norma distribuito su 5 giorni.
Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, dì riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi.
[…]
Eventuali momenti di flessibilità, e quindi di modifica dell'organizzazione del lavoro e, nello specifico, dell'orario di lavoro giornaliero, saranno oggetto di confronto e di accordo tra le parti.

Art. 7 Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL agli impiegati ed operai con contratto a tempo determinato e indeterminato, membri di commissioni e comitati, al fine di permettere l'espletamento dell'incarico, vanno concessi permessi retribuiti previa dichiarazione di partecipazione e successivo attestato da parte del segretario o presidente, nel numero massimo di 10 giorni l'anno.
Inoltre, sono previsti:
[…]
-ai rappresentanti per la sicurezza spettano 10 gg. di permessi retribuiti.
[…]

Art. 11 Formazione professionale
Con riferimento agli artt.18 e 21 del CCNL, le parti ritengono strategica la formazione e l'addestramento delle maestranze forestali, per una indispensabile valorizzazione del settore forestale ed ambientale, tenuto conto in particolare, della diffusione della bio-ingegneria, vista la crescente necessità di interventi a basso impatto ambientale. In questa direzione intendono avvalersi di tutte le possibilità offerte dal CCNL, dalla legislazione vigente e di quant'altro dovesse scaturire dal libero convenire tra le parti in sede di Osservatorio Regionale. Inoltre, le parti intendono collaborare con Enti e Organismi pubblici e lo privati (Regione, Province, Comunità Montane e Cooperative, Organismi Bilaterali etc.) in grado di fornire specifici ed originali contributi.
Le Parti, riconoscendo nella formazione, aggiornamento e addestramento dei lavoratori forestali uno strumento prioritario per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessiva, promuoveranno percorsi condivisi e concordati, tra le parti stesse, e da finanziare nell'ambito di regolamenti e normative o progetti dell'Unione Europea, Nazionali, della Regione Basilicata e dagli Enti Locali, nonché attraverso il fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura (For.Agri) ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni.
[…]
Le parti datoriali, in base alle indicazioni previste nella programmazione forestale regionale, si impegnano a formare preventivamente i lavoratori ai quali sono affidate nuove mansioni, anche avvalendosi delle professionalità e dell'esperienza dei lavoratori presenti nei cantieri.
Ai lavoratori saranno concessi permessi retribuiti nel limite di 150 ore nel triennio usufruibili anche in un anno sia per la frequenza a corsi di studio e dì recupero scolastico e sia per la frequenza a corsi di formazione ed aggiornamento professionali, ivi compresa la formazione continua ai sensi dell' art. 6 della legge 53/2000, istituiti da Enti qualificati e riconosciuti.
[…]
Fermo restando l'autonoma programmazione di formazione da parte degli Enti Pubblici, il luogo deputato alla valutazione delle esigenze formative e alle conseguenti risposte operative, anche in relazione alla loro localizzazione, viene individuato nell'Osservatorio Regionale. In quella sede inoltre, saranno individuate fonti di finanziamento per l'attività di formazione con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio Regionale avrà funzione, tra l'altro, di individuare ed attivare le risorse finanziarie necessarie per l'attività formativa.
Gli Enti prendono atto della richiesta delle organizzazioni sindacali di effettuare investimenti in attività formativa, al fine del consolidamento e dello sviluppo del loro ruolo nel settore.
L'Osservatorio Regionale, oltre a fare annualmente il punto sull'attività formativa svolta dalla regione, presenterà proprie proposte formative in ordine alla programmazione di iniziative formative.

Art. 16 Antincendio
In riferimento all'art. 11 della L.R. 42/98 e successive modificazioni ed in base al regolamento attuativo sono stati costituiti i nuclei di lavoratori, nell'ambito degli addetti al settore forestale che vengono impegnati nella prevenzione e nella lotta agli incendi boschivi.
I lavoratori vengono adeguatamente formati e dotati dell'equipaggiamento e delle attrezzature idonee a garantire l'efficacia dell'intervento e della sicurezza, avvistamento -antincendio.

Art. 18 Pari opportunità
[…]
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici-madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (testo unico D.lgs. n. 151/01 e sue successive modifiche).

Art. 19 Mensa e ricoveri
A livello di Enti delegati verrà avviato un confronto sulla istituzione di idonei rifugi ad uso mensa e ricoveri, aventi i necessari requisiti di sicurezza ed igienicità, cosi come previsto all'art. 58 del CCNL.
Nella fase di transizione si conferma quanto stabilito nel precedente Contratto integrativo regionale di settore

Art. 20 Indennità attrezzi - Vestiario - DIP
È fatto obbligo agli Enti delegati, fornire adeguate ed idonee attrezzature e vestiario, DIP ai lavoratori.
L'Ente fornirà gli indumenti adeguati alle attività lavorative.

Art. 26 La figura del rappresentante alla sicurezza
Il rappresentante della sicurezza deve essere individuato per ogni comune o base (in rapporto da 1/100 operai) facendo riferimento agli art.4 e 5 del CCNL e alle norme di leggi vigenti.
Gli oneri della formazione saranno a carico della Regione Basilicata da stabilire sul piano triennale con apposita voce.

Art. 29 Norma di rinvio
Per tutto quanto non stabilito nel presente CIRL, fatte salve le condizioni di miglior favore, si rinvia alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale vigente e dei CIRL sottoscritti precedentemente.