Tipologia: CCNL
Data firma: 1° marzo 2017
Validità: 01.03.2017 - 28.02.2020
Parti: Esaarco, Esaarco Olistici, Confab e Fenals - Sport, benessere e Tempo Libero, Onaps - Ciu, Sidos
Settori: Servizi, Settore olistico
Fonte: confederazioneesaarco.it

Sommario:

  Protocollo di intesa
Art. 1 - Parte economica
Art. 2 - Ente bilaterale
Art. 3 - Fondo interprofessionale
Art. 4 - Previdenza sanitaria integrativa
Art. 5 - Fondo pensione integrativa
Art. 6 - Organismo Paritetico Nazionale
Testo del CCNL
Parti stipulanti
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Premessa
Art. 1 - (Sfera di applicazione)
Art. 2 - (Decorrenza e durata)
Art. 3 - (Condizioni dì miglior favore)
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 - (ESACOASCO - Diritto di informazione e confronto tra le parti)
Art. 5 - (Struttura delta contrattazione)
Art. 6 - (Ente bilaterale)
Art. 7 - (Pari opportunità tra uomo e donna)
Titolo III Diritti sindacali
Art. 8 - (Rappresentanze sindacali unitarie/RSA)
Art. 9 - (Assemblee)
Art. 10 - (Permessi per cariche sindacali)
Art. 11 - (Trattenute associative)
Art. 12 - (Licenziamento e trasferimento di dirigenti sindacali)
Art. 13 - (Affissioni sindacali)
Art. 14 - (Locali per attività sindacale)
Titolo IV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 - (Assunzione)
Art. 16 - (Periodo di prova)
Art. 17 - (Assunzione a tempo determinato)
Art. 18 - (Lavoro temporaneo - Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Art. 19 - (Percentuali di ammissibilità)
Art. 20 - (Lavoro a tempo parziale)
Art. 21 - (Apprendistato)
Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 22 - (Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche)
Art. 23 - (Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità)
Art. 24 - (Superamento delle barriere architettoniche)
Art. 25 - (Tutela detta salute ed ambiente di lavoro)
Art. 26 - (Divise e indumenti di servizio)
Art. 27 - (Attività di volontariato)
Art. 28 - (Donazioni dì sangue e/o di midollo)
Art. 29 - (Assistenza legale)
Art. 30 - (Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti con l’utenza)
Art. 31 - (Ritiro della patente)
Art. 32 - (Utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio)
Art. 33 - (Diritto allo studio)
Art. 34 - (Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale)
Art. 35 - (Classificazione del personale)
 

Art. 36 - (Mansioni delle lavoratrici e dei lavoratori)
Art. 37 - (Mansioni promiscue)
Art. 38 - (Passaggio di livello)
Art. 39 - (Inidoneità psico-fisica)
Art. 40 - (Elementi della retribuzione)
Art. 41 - (Minimo retributivo mensile conglobato)
Art. 42 - (Corresponsione delta retribuzione)
Art. 43 - (Tredicesima mensilità)
Art. 44 - (Quattordicesima mensilità)
Art. 45 - (Trattamento di famiglia)
Art. 46 - (Scatti di anzianità)
Art. 47 - (Uso della mensa e dell'alloggio)
Art. 48 - (Orario di lavoro)
Art. 49 - (Riposo settimanale)
Art. 50 - (Lavoro straordinario)
Art. 51 - (Lavoro ordinario notturno e festivo)
Art. 52 - (Festività nazionali e infrasettimanali)
Art. 53 - (Ferie)
Art. 54 - (Reperibilità)
Art. 55 - (Richiamo in servizio)
Art. 56 - (Trattamento di missione)
Art. 57 - (Trasferimenti di residenza)
Art. 58 - (Condizioni di trasferibilità)
Titolo VI Permessi, aspettative, congedi
Art. 59 - (Chiamata e richiamo alle armi, obiezione di coscienze in servizio civile)
Art. 60 - (Tutela della maternità e della paternità)
Art. 61 - (Congedo matrimoniale)
Art. 62 - (Permessi retribuiti per gravi motivi familiari e per genitori con figli con disabilità)
Art. 63 - (Permessi per funzioni elettorati, referendum)
Art. 64 - (Banca ore)
Art. 65 - (Aspettativa non retribuita)
Art. 66 - (Malattia ed infortunio)
Titolo VII Norme comportamentali e disciplinari
Art. 67 - (Doveri del personale)
Art. 68 - (Ritardi ed assenze)
Art. 69 - (Provvedimenti disciplinari)
Titolo VIII Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 70 - (Preavviso di licenziamento e dimissioni)
Art. 71 - (Licenziamento individuale)
Art. 72 - (Appalti - Cambi di gestione)
Art. 73 - (Trattamento di fine rapporto)
Titolo IX Procedura per l'esame delle controversie
Art. 74 - (Commissione paritetica nazionale e regionale)
Titolo X Disposizioni finali
Art. 75 - (Assistenza Sanitaria Integrativa)
Art. 76 - (Previdenza complementare)
Art. 77 - (Fondo interprofessionale)
Allegati
Allegato 1 Accordo per l'elezione delle RSU
Allegato 2 Protocollo In materia di salute e sicurezza
Allegato 3 Profili e percorsi formativi dell'apprendistato Apprendistato professionalizzante (art. 21 CCNL)


Esaarco Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Enti, Aziende e Associazioni del settore Olistico

Il giorno uno, nel mese di marzo dell'anno duemiladiciassette, in Roma, a seguito delle trattative Iniziate in data 14 febbraio 2017 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali: per parte datoriale: Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla Esaarco, Esaarco Olistici, Confederazione Aziende del Benessere in sigla Confab; Per parte sindacale: Fenals - Sport, benessere e Tempo Libero, Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla Onaps – Ciu, Sindacato italiano Discipline distiche Bionaturali e Sportive in sigla Sidos.
Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nei settori vedi titolo del presente CCNL.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.

Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.


Protocollo di intesa
Esaarco Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Personale dipendente da Enti, Aziende e Associazioni del settore Olistico in vigore dal 01 marzo 2017 fino al 28 febbraio 2020
Si sottoscrive il presente protocollo di intesa per la sottoscrizione del “Esaarco CCNL per il personale dipendente da Enti, Aziende e Associazioni del settore olistico tra per parte datoriale: Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla Esaarco; Esaarco olistici; Confederazione Aziende del Benessere in Sigla Confab; Per parte sindacale: Fenals-Sport, Benessere e Tempo Libero,
Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla Onaps – Ciu, Sindacato Italiano Discipline Olistiche Bionaturali e Sportive in sigla Sidos.

Art. 2 - Ente bilaterale
Le Parti Sociali di cui sopra concordano ed accettano di costituire l’Ente Bilaterale Contrattuale di riferimento denominato EBNOL (Ente Bilaterale Nazionale Olistici) concordano inoltre di utilizzare EBSAP come Ente Bilaterale già costituito da una o più delle Parti Sociali firmatarie del presente Protocollo d’intesa, e del rispettivo CCNL, già in possesso dei codici Uniemens e INPS per l’applicazione del CCNL e dei rispettivi servizi derivati (busta paga, fondo interprofessionale, formazione normata e professionalizzante etc), almeno fino all’ottenimento di detti podici anche da parte dell’Ente Bilaterale Contrattuale EBNOL.

Art. 6 - Organismo Paritetico Nazionale
Le Parti, si danno atto di adottare l’Organismo Paritetico Nazionale in sigla OPN dando attuazione a quanto indicato nel Regolamento interno dell’OPN stesso in accordo con quanto stabilito dalla Conferenza Stato/Regioni u.s. in merito alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
In riferimento alla parte normativa del presente CCNL si dà atto che le Partì Sociali si danno il termine di mesi 6 (sei) per la chiusura del CCNL.

Esaarco Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Enti, Aziende e Associazioni del settore Olistico

Parti stipulanti
Per parte datoriale: Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato e Commercio in sigla Esaarco, Esaarco Olistici, Confederazione Aziende del Benessere in sigla Confab; Per parte sindacale: Fenals - Sport, benessere e Tempo Libero, Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza in sigla Onaps – Ciu, Sindacato italiano Discipline distiche Bionaturali e Sportive in sigla Sidos.

Testo del CCNL
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Premessa

Definizione delle discipline olistiche perla salute e istituzione della relativa figura professionale
1. Sono definite discipline olistiche per la salute (DOS) o Discipline Bionaturali (DBN) quelle discipline che operano allo scopo di sostenere, mantenere e migliorare lo stato di salute della persona, attraverso specifiche metodiche volte a stimolare e a rinforzare in modo non invasivo te risorse naturali del soggetto utente. Le DOS non si prefiggono la cura di specifiche patologie e non sono riconducibili alle attività di cura e di riabilitazione fisica e psichica erogate dai servizi sanitari.
2. la figura professionale di operatore di DOS è un profilo basato su:
a) l'approccio olistico alla persona e alla sua condizione;
b) la promozione della salute e ii miglioramento della qualità della vita, conseguibili mediante la stimolazione delle risorse naturali della persona secondo le metodiche specifiche di ogni disciplina;
c) l’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente;
d) la non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e l’astensione dal ricorso alla prescrizione di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei al proprio ambito di competenza.

Art. 1 (Sfera di applicazione)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato posti in essere in tutte le realtà lavorative del settore Olistico e si applica a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di Enti, Aziende, Associazioni e Fondazioni ed altre iniziative organizzate, operanti nei settore Olistico di cui in Premessa per Associazioni ed iniziative organizzate si intendono i seguenti soggetti:
- enti riconosciuti, congregazioni religiose, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, Fondazioni, Associazioni con o senza personalità giuridica;
- cooperative, privati;
- Le attività a cui si applica il presente CCNL sono ci vi se per te seguenti aree professionali:
■ Discipline Relazionali, Discipline Energetiche. Naturopatia, Discipline Artistiche, Discipline di Meditazione, Tecniche Manuali.
■ Le parti firmatarie riconoscono il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro del settore Olistico e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricompre se nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto de! presente contratto.
Per facilitare l’applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante, verranno concordati specifici Protocolli regionali, in assenza dei quali verrà applicato il Protocollo nazionale allegato al presente CCNL
Detti Protocolli individuano i criteri e le modalità a cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente CCNL
Le quote ed i contributi versati all’ente bilaterale EBNOL sono obbligatorie per quanti applicano il presente CCNL e rappresentano quota parte del trattamento economico contrattuale dovuto al dipendente.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 4 (ESACOASCO - Diritto di informazione e confronto tra te parti)

[...]
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. Le sedi di informazione e confronto sono;
a) Livello nazionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, te stesse si incontreranno In particolare per
- analizzare l’andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alfa pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
b) Livello regionale e/o territoriale
Di nonna annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per
- analizzare l’andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi, al dato occupazionale ed all’utilizzo dei servizi in materia di reperibilità;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell’applicazione del presente CCNL. e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune Iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati sto potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà Interessate dal presente CCNL;
- coordinare soluzioni di problematiche comuni a più istituzioni o enti poste da una delle parti.
c) Livello di istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, nelle strutture con oltre 15 dipendenti forniranno annualmente, alle RSU o RSA e alle OO.SS. firmatarie, ove richiesto, l'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

Art. 5 (Struttura della contrattazione)
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli:
- primo livello - nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL;
- secondo livello - regionale o di istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli enti e le Rappresentanze sindacali unitarie, o in loro assenza le RSA/RSU, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dai Protocolli interconfederali e dal presente CCNL.
La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri de) CCNL, ovvero materie espressamente delegate a tale livello dalla contrattazione nazionale.
[…] In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie:
Sede regionale
- interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro.
- Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al 3° comma del presente articolo da attuare a livello di istituzione, individuazione di strutture di diversa natura rispetto a quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali.
- Determinazione dei servizi di reperibilità, laddove previsti, così come previsto dall’art. 55.
- Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all'art. 20 per l'utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato.
- Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio cosi come previsto dall’art. 33.
- Protocollo di prima applicazione ex art. 1.
- Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali;
- Ulteriori e diverse deroghe relative all’orario di lavoro.
[…]
Resta altresì inteso che saranno oggetto di contrattazione regionale le materie non espressamente disciplinate dal presente contratto anche con riferimento alle specificità normative regionali in materia socio-sanitaria-assistenziale.
Sede di istituzione
In sede di istituzione, avranno luogo fasi di informazione e consultazione nonché fasi di contrattazione,
a) Informazione e consultazione
Negli enti con organico superiore a 15 dipendenti, l’informazione e la consultazione riguarderanno:
- L’andamento recente e quello previsto dell'attività dell’Ente;
- La situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- Le decisioni dell'Ente che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro;
- Soluzione delle eventuali ripercussioni sul dato occupazionale in caso di modifiche o mutamenti significativi dell’organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive;
- Articolazione degli orari di lavoro;
La consultazione avverrà:
- Secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo:
- Tra livelli pertinenti di direzione e di rappresentanza, in funzione dell’argomento trattato;
- Sulla base delle informazioni, di cui ai punti precedenti, fornite dall’Ente e del parere che i rappresentanti dei lavoratori avranno diritto di formulare;
- in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di ottenere una risposta motivata all’eventuale parere da loro espresso.
-b) Contrattazione
Al livello di istituzione la contrattazione avrà luogo sulle seguenti materie:
- Prima applicazione contrattuale nelle istituzioni che applicano altri CCNL.
- Ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro.
- Criteri per l’accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l’esercizio del diritto allo studio previsti dai successivi artt. del presente CCNL.
- Eventuali durate settimanali differenziate dell’orario di lavoro diverse da 38 ore medie lavorative.
- Eventuali articolazioni orarie basate su di una quantificazione annuale dell’orario di lavoro.
- Ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori.
- Modalità particolari per l’utilizzo delle divise ed indumenti di lavoro.
- Attuazione di quanto previsto dal 3° comma del presente articolo.
- Attuazione dei Protocolli di prima applicazione contrattuale.

Art. 7 (Pari opportunità tra uomo e donna;
Ai fini della piena e puntuale applicazione della L. 10 aprile 1991, n. 125 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità composto da una componente/un componente designata/o da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell'EBNOL
Possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
Le parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento nonché appositi finanziamenti, che faranno parte di specifici accordi, a sostegno delle loro attività.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 8 (Rappresentanze sindacati unitane/RSA)

Le Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze sindacali unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le parti, ed allegato al presente CCNL (All. 3), di cui fa parte integrante, ovvero le RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU, e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL Alla Rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 9 (Assemblee)
Nelle istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo ente nell'ambito comunale, provinciale e regionale, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esseri e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle Rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL e nella misura di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all'amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata coincidenti, di norma, con l'inizio o la fine degli orari lavorativi giornalieri.
Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.

Art. 13 (Affissioni sindacati)
Sarà consentito alle OO.SS. stipulanti, alle RSU o, in mancanza, alle loro RSA di affiggere su appositi spazi, che le direzioni avranno l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'Interno dell’istituzione, pubblicazioni, testi e comunicati esclusivamente inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente consegnate alla Direzione dell’istituzione.

Art. 14 (Locali per attività sindacale)
Nelle Istituzioni con almeno 200 dipendenti gli Enti metteranno permanentemente a disposizione delle RSU o, in mancanza, delle RSA per l'esercizio delie loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nelle Istituzioni con un numero inferiore di dipendenti le RSU o, in mancanza, le RSA potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Titolo IV Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 15 (Assunzione)

L'assunzione del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in materia di impiego privato. […]
Nel rispetto di quanto, previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 a 196 e successive modificazioni e integrazioni e dalla L. 4 giugno 1968 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione dei contratto collettivo nazionale di lavoro e dei regolamento interno dell’istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, ivi compreso l’impegno di prestare temporaneamente servizio in località diversa dalla sede di lavoro in relazione alla peculiare caratteristica dell’ente (ad es.: soggiorni, escursioni, uscite, ecc.):
a) fascicolo sanitario se già lavoratore dipendente o salvaguardia per la visita di idoneità ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni;
[…]
j) libretto, sanitario ove richiesto dalle normative in vigore;
[…]
In relazione alle caratteristiche dell'istituto verranno attuate tutte le ferme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed a personale è tenuto a sottoporrò! secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 17 (Assunzione a tempo determinato)
Premessa
Le parti convengono che, nel settore socio-assistenziale, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro,
In considerazione della particolarità del settore ed al fine di garantire la continuità assistenziale, le parti convengono che, in determinate condizioni, il contratto possa essere assoggettato ad un termine di scadenza.
[…]
d) Divieti
. Non sarà ammessa l'assunzione a termine net seguenti casi:
[…]
- da parte di enti od istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
[…]
l) Principio di non discriminazione
Le lavoratoci ed i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato avranno diritto allo stesso trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori assunti a tempo indeterminato di pari livello. Gli istituti legati all'anzianità o alla durata del servizio saranno applicati secondo criteri di proporzionalità.
Gli stessi lavoratori a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata allo svolgimento delle mansioni oggetto del contratto.
m) Salute e sicurezza
Le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto a termine dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata ai fine di prevenire i rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del T.U. di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
n) Computabilità
Le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata superiore ai nove mesi sono computati ai fini di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300 ed ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili di cui all'art. 4 L. 13 marzo 1999 n. 68.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
La disciplina di cui al presente articolo non si applica, in quanto regolamentati da apposita normativa contrattuale, ai contratti di lavoro somministrato, ai rapporti di apprendistato, ed alle attività di stages e/o tirocinio.
Nota a verbale
Le Parti firmatarie convengono che, in caso di variazioni normative, si re-incontreranno per l'armonizzazione del presente articolo.

Art. 18 (Lavoro temporaneo - Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
I contratti di lavoro temporaneo e di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina di legge vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.
. il ricorso al lavoro temporaneo e/o alla somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte dei soggetti utilizzatori è motivata da ragioni di carattere tecnico-produttivo, organizzativo e sostitutivo.
In particolare, gli enti utilizzatori potranno farvi ricorso nelle seguenti fattispecie:
1. per particolari punte di attività;
2. per l’effettuazione di servizi definiti e predeterminati net tempo, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il nomate organico, per la durata delle stesse attività;
3. per qualifiche di contenuto professionale alto-medio, fino al 3° livello compreso.
Il requisito della sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui al precedente comma, non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto di somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Il contratto di somministrazione stipulato ai sensi del presente comma non può essere oggetto di proroga.
Il ricorso al lavoro temporaneo e/o al lavoro somministrato non è consentito: […] c) da parte di enti o istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Con riferimento al lavoro temporaneo e/o alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, il totale delle lavoratrici e dei lavoratori non potrà superare per ciascun trimestre la media dell’8 per cento degli occupati stabilmente dall'utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per ciascuna tipologia di contratto. In alternativa, è consentita la stipula di contratti di lavoro temporaneo e/o di somministrazione a tempo determinato fino a cinque prestatrici o prestatori per ciascuna tipologia di contratto, a condizione che non venga superato il totale dei rapporti a tempo indeterminato in forza presso l’ente utilizzatore.
Gli enti utilizzatori eserciteranno nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori interessati il potere di direzione e controllo. Il potere disciplinare sarà invece esercitato dal soggetto somministratore, sulla base di elementi eventualmente fomiti dall'utilizzatore.
Le lavoratrici ed i lavoratori interessati [...] Fatta eccezione per gli istituti economici e normativi collegati all'anzianità di servizio, essi avranno altresì diritto di usufruire dei servizi sociali ed assistenziali in atto presso l’utilizzatore.
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati avranno applicazione i diritti sindacali della L. 20 maggio n. 300. Gli enti utilizzatori comunicheranno preventivamente alla RSU, o, in mancanza, alla RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato che intendono utilizzare ed il motivo del ricorso ad esso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula dei contratti in questione.
Annualmente gli enti utilizzatori forniranno ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti stipulati e la loro durata, nonché il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 19 (Percentuali di ammissibilità)
Le parti concordano che, in ogni istituzione che applica il presente CCNL, l’utilizzo di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al precedente art. 17. con contratto di somministrazione di lavoro di cui al precedente art. 18, non possa complessivamente superare il 30% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
All’interno di detta percentuale, l’utilizzo del lavoro temporaneo e/o somministrato di cui all’art. 18 non potrà superare l’8% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Percentuali superiori possono essere definite nell’ambito della contrattazione decentrata.
Fanno eccezione ai limiti previsti dal presente articolo i contratti a termine per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto, nonché le attività stagionali (Case per ferie, Villaggi-vacanze, soggiorni climatici, ecc.).

Art. 20 (Lavoro a tempo parziale)
[…]
A) Principi generali
[…]
Vene fatto salvo il principio per cui il lavoratore a tempo parziale gode degli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori part-time sarà rapportato all'entità della prestazione lavorativa con criteri di proporzionalità.
[…]
E) Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Avranno diritto al passaggio da tempo pieno a tempo parziale verticale o orizzontale le lavoratrici ed i lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa certificata dai servizi sanitari competenti per territorio. Essi avranno altresì il diritto, a richiesta, di tornare a tempo pieno.
F) Diritto di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Qualora lavoratori assunti a tempo pieno all’atto dell'assunzione abbiano concordato clausole individuali finalizzate alla loro precedenza al passaggio a tempo parziale, essi avranno diritto a detta priorità di passaggio presso unità operative ubicate nello stesso Comune e per le stesse o analoghe mansioni.
Tra i richiedenti la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avranno diritto di precedenza compatibilmente alla qualifica:
- i genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio;
- le lavoratrici o i lavoratori il cui coniuge, genitore o figlio siano affetti da patologie oncologiche;
- le lavoratrici o i lavoratori che debbano prestare assistenza ad una persona convivente riconosciuta disabile in situazione di gravità, con invalidità del 100% ed in stato di necessità di assistenza continua, in quanto non autosufficiente nel compimento degli atti quotidiani, ai sensi della L. 5 febbraio 1092 n. 104.
- Coloro che debbono seguire terapie mediche a carattere continuativo ovvero terapie di recupero per tossicodipendenza o alcool dipendenza preventivamente certificate secondo programmi di recupero predisposti da strutture sanitarie accreditate e per la durata del progetto di recupero;
- le lavoratrici o i lavoratori che a seguito di somministrazione di terapie salvavita si trovino in condizioni di accertata riduzione della capacità lavorativa, per il periodo di tempo in cui sussiste la ridotta capacità secondo certificazione dei servizi sanitari competenti per territorio;
- Le lavoratrici o i lavoratori che abbiano un figlio di età non superiore a 8 anni laddove manchi l’altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio o in assenza di vincolo matrimoniale anche senza convivenza di fatto. In tali casi la trasformazione del rapporto di lavoro, di norma, non potrà essere inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi;
- Le lavoratrici al rientro dalla maternità fino al compimento di ire anni di età del bambino, con automatico ripristino dell'orario a tempo pieno alla scadenza, salvo diverso accordo individuale tra le parti;
- L'esercizio del diritto allo studio ai sensi dell'art. 10 L. 20 maggio 1970 n. 300, per un periodo massimo della durata del corso legale di studio;
- Le lavoratrici ed i lavoratori già in forza, che ne abbiano fatto richiesta, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
[…]
i) Computabilità
Ai fini di qualsiasi normativa, ivi compresa quella del Titolo III del presente CCNL, i lavoratori e le lavoratrici part-time di qualsiasi tipo verranno conteggiati nell'organico dell'Ente in proporzione all'erario previsto dal contratto individuale.

Art. 21 (Apprendistato)
Le parti riconoscono ne! contratto di apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione giovanile, uno strumento utile a favorire [’incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo ed al conseguimento della professionalità richiesta.
Gli Enfi potranno assumere persemele con contratto di apprendistato nel rispetto del D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 e della L. 28 giugno 2012 n. 92.
L'apprendi stato avrà come fine /acquisizione da parte dei/apprendista delle competenze utili alla copertura della mansione a cui è destinato.
Ammissibilità
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, ii contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale. Esso sarà pertanto ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese tra i livelli 1° e 4° compresi del piano di inquadramento e classificazione previsto all'art. 35 del presente CCNL.
I percorsi formativi relativi ai profili professionali sono allegati al presente contratto di cui fanno parte integrante (All. 3).
Requisiti del contratto
Per la stipula del contratto di apprendistato è richiesta la forma solita.
Nell'atto scritto devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipula del contratto.
Numero degli apprendisti in rapporto alle prosecuzioni del rapporto di lavoro dei precedenti apprendisti.
[…] Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro potrà assumere non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate in servizio a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro. Il rapporto non potrà superare il 100% per i datori di lavoro che occupino un numero di lavoratori fino a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze qualificati o specializzati o che comunque ne abbia un numero inferiore a 3 potrà assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Periodo di prova […]
Riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato

Il periodo di apprendistato eventualmente effettuato presso altri datori di lavoro sarà computato ai fini de! completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, secondo quanto risulterà dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell’ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell’apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
Al temine del perioda di apprendistato, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà attribuito il livello di inquadramento corrispondente alla qualifica conseguita.
Obblighi del datore di lavoro
L'Ente datore di lavoro avrà l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica prevista;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
c) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, ì permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole istituzioni finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);
d) di registrare te competenze acquisite all'Interno del libretto formativo.
[…]
Doveri dell'apprendista.
L'apprendista dovrà:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all’interno del piano formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme diramate mediante regolamento interno. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Trattamento normativo
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista avrà diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
Le ore di insegnamento sono comprese nell'erario di lavoro.
Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.
[…]
Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 8 aprite 2003 n. 66, pertanto essi potranno prestare lavoro straordinario e svolgere attività anche in orario notturno, festivo e festivo-notturno.
Trattamento economico […]
Malattia […]
Durata dell'apprendistato

Il rapporto di apprendistato avrà una durata minima di 18 mesi con esclusione delle attività stagionali, e si estinguerà in relazione alte qualifiche da conseguire secondo alle seguenti scadenze:
36 mesi: Liv. 1;
24 mesi: Liv. 2 - 3;
18 mesi: liv. 4.
Estinzione del rapporto di apprendistato […]
Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante

Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi sia attraverso modalità di formazione interna, anche mediante affiancamento, sia attraverso te formazione esterna, in ogni caso con l’obiettivo dell’acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, te competenze da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo alle conoscenze e competenze possedute in ingresso.
La formazione Interna
In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante dall’art. 4 comma 2 D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167, le parti definiscono la nozione, ì contenuti e te modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.
Le parti inoltre individuano la durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione - e le modalità di erogazione della formazione stessa, per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche cosi come specificato all'interno dei percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente CCNL, che costituiscono parte integrante dello stesso.
Tutor aziendale
All’apprendista, nel corso del contratto di apprendistato, dovrà essere garantita la presenza di un tutor aziendale.
Il predetto tutor avrà il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all’apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l’eventuale formazione esterna e l’apprendimento sul luogo di lavoro.
Nelle strutture con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delegherà tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle strutture fino a 15 dipendenti la funzione di tutor potrà essere svolta direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.
[…]
Durata della formazione
L'impegno formativo dell'apprendista consisterà in un monte ore di formazione interna o esterna, secondo quanto definito dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente CCNL, che costituiscono parte integrante dello stesso.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo saranno comprese nell’orario normale di lavoro.
L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo specifico e formalizzabili nel libretto dell'apprendista.
Contenuti e modalità di erogazione della formazione
Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra levo connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
Le attività formative a carattere trasversale di base saranno realizzate con il contributo delle Regioni, sentite le parti sociali, e dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia del servizio
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
Qualora le Regioni non provvedano a predisporre l’offerta formativa di cui sopra, è facoltà dell’Ente procedere direttamente alla erogazione della formazione.
i contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all’acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i servizi di settore ed il contesto aziendale
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro)
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale.
Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento della qualifica.
La formazione svolta dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell’apposito libretto formativo, in mancanza su appositi supporti informatici o su fogli firma.
Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato professionalizzante, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo V Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 22 (Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fìsiche)

A favore delle dipendenti e dei dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata, la condizione di tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino in un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, saranno riconosciute le seguenti misure di sostegno:
a) concessione di un'aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell’orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) l’Istituzione, nell'ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore degli stessi alcun istituto derivante dal presente contratto.

Art. 23 (Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con disabilità)
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata la condizione di disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, saranno riconosciute le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto;
a) concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell’orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alta durata del progetto;
d) l'Istituzione, nell'ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituati.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore degli stessi alcun istituto derivante dal presente contralto.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si farà riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 24 (Superamento delle barriere architettoniche)
I progetti finalizzati all'attuazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche a livello di singolo ente o istituzione saranno conformi alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 25 (Tutela della salute ed ambiente di lavoro)
La tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro è regolata dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprite 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni, per la cui applicazione si fa riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra le OO.SS. e l’EBNOL allegato al presente CCNL. (All. n. 2).

Art. 28 (Donazioni di sangue e/o di midollo)
La lavoratrice e il lavoratore che donano il sangue e/o il midollo hanno diritto al permesso retribuito, secondo la legge vigente, in coincidenza con la donazione.

Art. 39 (Inidoneità psico-fisica)
Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle Istituzioni preposte l'inidoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni per le quali sono stati assunti o di quelle successivamente acquisite, esperiranno dietro richiesta del lavoratore o della lavoratrice interessati, nell’ambito delle loro potestà organizzative, ogni utile tentativo per il loro recupero lavorativo, a condizione che da ciò non derivi un maggior onere a carico dell'Ente. In particolare, gli Enti adotteranno i seguenti provvedimenti:
- Inidoneità totale permanente
Gli enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l'inidoneità psicofisica totale in via permanente all’espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, esperiranno ogni utile tentativo per il recupero della dipendente o del dipendente, in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.
Qualora l’Ente non disponga di mansioni compatibili equivalenti, ma solo di una mansione di inferiore livello professionale, il dipendente o la dipendente dichiarati totalmente inidonei permanenti potiamo venire trasferiti, su loro richiesta, alla mansione disponibile previo apposito patto di dimensionamento, che preveda l'attribuzione del livello pertinente alla nuova mansione ed il mantenimento ad personam del trattamento economico di fatto goduto prima del trasferimento.
A giudizio dell’Ente, l'assegnazione alla nuova mansione inferiore potrà avvenire anche previa ma novazione del rapporto di lavoro con attribuzione, nel contratto novato, del livello di inquadramento e de! trattamento economico corrispondenti alle nuove mansioni di assunzione.
- Inidoneità totale temporanea
Gli Enti, nel caso in età alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l’inidoneità psicofisica totale in via temporanea all'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, esperiranno ogni utile tentativo, per il recupero della dipendente o de! dipendente, in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell’inquadramento e del trattamento economico.
- Inidoneità parziale permanente
Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalle istituzioni preposte l'inidoneità psicofisica parziale in via permanente all'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, esperiranno ogni utile tentativo, per il recupero della dipendente o del dipendente, in mansioni compatibili diverse ma equivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'inquadramento e del trattamento economico.
Qualora l'Ente non disponga di mansione compatibile equivalente, ma solo di una mansione compatibile di inferiore livello professionale, il dipendente o la dipendente dichiarati parzialmente inidonei in via permanente potranno venire trasferiti, su loro richiesta, alla mansione disponibile previo apposito patto di demansionamento, che preveda l’attribuzione del livello pertinente alta nuova mansione ed il mantenimento ad personam del trattamento economico di fatto goduto prima de! trasferimento.
A giudizio dell’Ente, rassegnazione alla nuova mansione inferiore potrà avvenire previa una novazione del rapporto di lavoro con attribuzione, nel contratto novato, del livello di inquadramento e del trattamento economico corrispondenti alle nuove mansioni di assunzione.
- Inidoneità parziale temporanea
Gli Enti, nel caso in cui alla dipendente o al dipendente venga riconosciuta dalie istituzioni preposte l'inidoneità psicofisica parziale in via temporanea all'espletamento delle mansioni inerenti alla loro qualifica, esperiranno ogni utile tentativo, per il recupero della dipendente o del dipendente, in temporanee mansioni compatibili diverse o equivalenti a quelle solitamente svolte, con mantenimento dell'Inquadramento e del trattamento economico.

Art. 47 (Uso della mensa e dell'alloggio)
[…]
Potrà usufruire della somministrazione dei pasti soltanto il personale in servizio e in turno […]

Art. 48 (Orario di lavoro)
L'erario settimanale di lavoro normale è di 38 ore.
All’atto della definizione e/o introduzione e di sostanziali innovazioni dei sistemi di orario di lavoro, l’articolazione degli stessi formerà oggetto di esame congiunto a livello di istituzione con le Rappresentanze sindacali e/o le OO.SS, di cui all’art. 8 del presente CCNL al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le necessità dei lavoratori e di garantire l'effettivo godimento del riposo settimanale. L'esame congiunto dovrà concludersi entro 10 giorni dal suo avvio.
L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All’interno della stessa istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi.
In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell’organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento ovvero al contenimento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione.
I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al 1° comma.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al! godimento del riposo settimanale di legge.
Possono essere concordate al livello di istituzione durate dell’orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore settimanali con le adeguate compensazioni, anche attraverso l'utilizzo delle ore di riduzione orario di cui all’ultimo paragrafo del presente articolo, ed inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale; in tal caso il periodo massimo entro il quale realizzare l’orario normale di lavoro medio è di dodici mesi.
Allo stesso livello di istituzione, per particolari esigenze organizzative legate alla continuità del servizio, potrà altresì essere concordato in via eccezionale, che qualora la lavoratrice o il lavoratore non possano usufruire del riposo settimanale, dovrà essere loro garantito un equivalente riposo compensativo. Il predetto riposo compensativo dovrà essere goduto entro i sette giorni successivi. Sono fatti salvi gli accordi in materia attualmente in essere.
[…]
Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero è di undici ore consecutive ogni ventiquattro ore.
Ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, qualora, in relazione ad esigenze legate alla continuità dell’assistenza nei confronti degli utenti, il servizio venga erogato mediante turni di lavoro, il riposo giornaliero potrà essere fruito in maniera non consecutiva.
Le parti rendono esplicito che con l’indicazione della non consecutività della fruizione del riposo giornaliero hanno inteso esprimere la volontà di frazionare il riposo stesso.
In tal caso sarà comunque garantita una frazione di riposo consecutivo non inferiore a 8 ore, previa informazione e consultazione con le OO.SS. firmatarie e/o RSA/RSU.
I contratti collettivi stipulati al secondo livello potranno stabilire ulteriori e/o diverse deroghe alla continuità della fruizione che, in ogni caso, non potrà essere inferiori alle 7 ore.
Sono fatti salvi gli accordi decentrali già raggiunti in merito.
[…]

Art. 49 (Riposo settimanale)
Ogni lavoratore ha diritto a un riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
Negli ambiti di lavoro In cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica, il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, fatta eccezione per la competenza contrattuale di cui all’art. 51.

Art. 50 (Lavoro straordinario)
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate dall’amministrazione o da persona dalla stessa autorizzata e comunque non possono superare, di nonna, le 160 ore all’anno pro-capite. Il regime del lavoro straordinario scatta immediatamente dopo l’orario normale di lavoro praticato.
È considerato lavoro straordinario notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6, sempre che non trattasi di regolare turno di servizio.
[…]
Su richiesta del dipendente il lavoro straordinario potrà essere compensato con riposo sostitutivo da accantonare nella "banca ore" di cui all’art. 64, fatta salva la corresponsione della sola maggiorazione prevista all’articolo seguente.

Art. 51 (Lavoro ordinario notturno e festivo)
[…]
È considerato lavoro ordinano notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
I lavoratori notturni, secondo la definizione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, non potranno superare le 8 ore di lavoro giornaliero calcolate come media nell’arco di due settimane. […]
Ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, qualora sopraggiungano condizioni che impongano il divieto di adibire il lavoratore o la lavoratrice al lavoro notturno, gli stessi verranno assegnati al lavoro diurno in altre mansioni equivalenti.
Qualora non sussistano tali mansioni si fa riferimento a quanto stabilito nell’art. 39.

Art. 53 (Ferie)
[…]
Le ferie devono essere godute e non vi si può rinunciare né tacitamente, né per iscritto. Nessuna indennità è dovuta alla lavoratrice o al lavoratore che spontaneamente si presentino in servizio durante il periodo di ferie.

Art. 54 (Reperibilità)
Pur con carattere di eccezionalità, è possibile prevedere per taluni servizi l'obbligo della reperibilità dei lavoratori.
La reperibilità consiste per la lavoratrice o il lavoratore nel porsi, al di fuori del proprio orario di lavoro, nella condizione di essere prontamente rintracciati, in modo tale da raggiungere nel più breve lasso di tempo il luogo ove intervenire.
- Reperibilità esterna
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore stano reperibili al di fuori della struttura, detta reperibilità esterna:
1. potrà avere una durata massima individuale di 96 ore mensili e non potrà essere svolta per più di 8 volte nel mese;
[…]
È demandata alla contrattazione regionale, in relazione alle caratteristiche tecnico-organizzative delle strutture, la individuazione dei servizi, il trattamento economico ed i periodi di reperibilità esterna.
- Reperibilità interna
Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore siano reperibili nelle ore notturne all’interno della struttura, per detta reperibilità interna:
1. al lavoratore ed alla lavoratrice è data la possibilità di dormire;
[…]
3. detta reperibilità interna andrà programmata tra la Direzione ed i lavoratori interessati e la relativa prestazione va contenuta, di norma, entro 10 volte al mese, salvo casi particolari connessi alle dimensioni della struttura ed alla sua organizzazione (es. comunità alloggio, gruppi-famiglia, ecc ).
Le parti convengono che detto istituto non costituisce orario di lavoro e non è sostitutivo del lavoro notturno laddove previsto; pertanto, qualora la lavoratrice o il lavoratore fossero chiamati ad intervenire in reperibilità, le ore di servizio prestate saranno retribuite come lavoro straordinario notturno, ai sensi dell'art. 50.

Titolo VI Permessi, aspettative, congedi
Art. 60 (Tutela della maternità e della paternità)

Le lavoratrici gestanti hanno diritto di assentarsi dal lavoro, per l'esecuzione di esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche senza decurtazione della retribuzione qualora coincidenti con l’orario di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1996 n. 645 e successive integrazioni o modifiche. Di tali esami dovrà essere prodotta all’Ente datore di lavoro idonea documentazione giustificativa.
Le lavoratrici in stato di gravidanza non potranno essere adibite al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui al D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 e successivi aggiornamenti.
La tutela ed il sostegno della maternità e della paternità sono regolati dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.
- Congedo di maternità
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice non potrà essere adibita ad attività lavorativa per la durata complessiva di cinque mesi di cui due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza e tre mesi dopo il parto. La lavoratrice ha altresì diritto di assentarsi dal lavoro nel periodo intercorrente tra la data presunta del parto come sopra certificata ed il parto effettivo.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro un mese prima la data presunta del parto e durante i quattro mesi successivi ad esso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale ed il medico competente ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ove previsto, attestino che ciò non arrechi alcun danno alla gestante ed al nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto si aggiungeranno al periodo di astensione obbligatoria successiva al parto.
[…]
Divieto di lavoro notturno
Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, la lavoratrice non potrà essere adibita a lavoro dalle ore 24.00 alle ore 6.00.
Fino a tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa il padre convivente non sono obbligati a prestare lavoro notturno.
Fino ai dodici anni di età del figlio purché convivente, la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario non sono obbligati a prestare lavoro notturno.
Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbiano a carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
[…]
Diritto al rientro
Al termine del congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, salvo espressa rinuncia, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all'inizio della gravidanza o in altra ubicata nello stesso comune e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino, con le stesse mansioni o mansioni equivalenti. Lo stesso diritto compete al padre lavoratore che abbia usufruito del congedo di paternità.
[…]
Riposi giornalieri
Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice madre ha diritto di usufruire di due riposi giornalieri retribuiti di un’ora ciascuno. Nel caso di orario giornaliero inferiore a 6 ore spetterà un solo risposo di un'ora, i riposi di cui sopra spettano al padre lavoratore qualora la madre non se ne avvalga o non sia lavoratrice;
Gli stessi sono considerati lavorativi a tutti gli effetti.
[…]

Art. 64 (Banca ore)
Nella banca ore verrà accumulato l’accantonamento e/o la detrazione di ore che la lavoratrice o il lavoratore, nel corso dell'anno, maturano a vari titoli. […]
La lavoratrice ed il lavoratore potranno godere, in qualunque periodo dell’anno e compatibilmente con le esigenze di servizio, di permessi di breve durata che andranno detratti dalla banca ore.
[…]

Titolo VII Norme comportamentali e disciplinari
Art. 67 (Doveri del personale)

[…]
La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno, che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori.
Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto e della L. 20 maggio 1970, n. 300.
La lavoratrice ed il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipendono dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale. Essi devono usare modi educati verso i colleghi, il pubblico, gli ospiti e i superiori e osservare le disposizioni ricevute.
In armonia con la dignità personale della lavoratrice e del lavoratore, i superiori imposteranno i rapporti con loro a sensi di collaborazione e di rispetto.
È vietato alla lavoratrice ed al lavoratore ritornare nei locali di lavoro e intrattenersi oltre l’orario di lavoro prescritto, salvo che per ragioni autorizzate dalla Direzione dell'ente. È vietato altresì sostare durante le ore di riposo intermedio in locali diversi da quelli destinati al personale dipendente.

Art. 69 (Provvedimenti disciplinari)
Le mancanze delle lavoratrici e dei lavoratori saranno punite in relazione alla loro gravità e alla loro recidività. I provvedi menti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto e alle norme di cui all'articolo precedente o alle disposizioni emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
а) biasimo inflitto verbalmente;
b) biasimo inflitto per Iscritto;
c) multa sino a tre ore di normale retribuzione;
d) sospensione sino a 10 giorni da! lavoro e dalla retribuzione;
e) licenziamento disciplinare senza preavviso.
Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
- Incorre nei provvedimenti di biasimo, della multa o della sospensione la dipendente o il dipendente che:
1) manchi di rispetto verso gli ospiti, solleciti o accetti mance dagli ospiti e loro familiari;
2) assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi o compia nei loro confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale;
3) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo;
4) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[…]
8) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza;
9) fumi nei focali ove ne è fatto espresso divieto;
10) introduca o assuma senza autorizzazione bevande alcoliche negli ambienti di lavoro dell'istituzione;
11) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
12) partecipi a diverbio litigioso sul luogo di lavoro;
13) bestemmi nei luoghi di lavoro;
14) violi o non osservi le norme igienico-sanitarie di cui alle disposizioni di legge qualora non diversamente sanzionato dalle stesse, nonché le misure di prevenzione infortuni e le disposizioni a tale scopo emanate dall'istituzione;
[…]
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso potrà essere inflitto per le mancanze più gravi e cioè:
a) rissa o vie di fatto sul lavoro;
[…]
c) recidiva in una qualsiasi mancanza di pari gravità che abbia dato luogo a due sospensioni nell’arco dei 24 mesi antecedenti;
[…]
e) danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di impianti o di materiale della istituzione;
f) atto implicante dolo o colpa grave con danno dell’Istituzione;
[…]
h) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose;
i) insubordinazione grave verso i superiori;
j) violazione delle norme in materia di armi;
k) abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti;
[…]
m) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona all'interno della struttura o nell'ambito del servizio domiciliare;
n) gravi violazioni del regolamento disciplinare o comportamentale dell'Ente per quanto di riferimento alle normative di cui alla L. 8 giugno 2001 n. 231;
[…]
p) introduzione o assunzione negli ambienti di lavoro di sostanze stupefacenti;
q) molestie di carattere sessuale rivolte ai colleghi di lavoro, a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura o nell'ambito del servizio domiciliare;
[…]
v) sentenza anche non definitiva di condanna o di patteggiamento per reati commessi all'esterno della struttura, la cui natura sia tale da compromettere il vincolo fiduciario con il lavoratore e/o la sicurezza e la tutela delle persone assistite o dei colleghi di lavoro.
Sospensione cautelare
In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare della dipendente o del dipendente con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi.
[…]

Allegato 2 Protocollo In materia di salute e sicurezza
Premesse
Ritenuto che una buona salute sul luogo di lavoro consente di migliorare tanto la sanità pubblica in generale, quanto le condizioni di vita dei lavoratori nei luoghi e negli ambienti di lavoro, la qualità e la produttività;
Considerato che il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nel prevedere principi generai! di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul laverò demanda alla contrattazione collettiva la definizione di molteplici aspetti applicativi.
Considerato che le parti credono fermamente nel valore della cultura della prevenzione e della partecipazione, In tutti gli aspetti delle loro relazioni sindacali al fine di condividere obiettivi di tutela e di miglioramento continuo all'interno di ciascun contesto lavorativo nei riguardi di tutti i rischi lavorativi di cui all’articolo 28 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e sulla base delle misure generali di tutela cosi come definite all'articolo 15 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
Dando concretezza ai precetti legislativi del D.Lgs, n. 81/2008 e s.m.i. secondo i quali si prevedono chiare identificazioni e responsabilità degli attori principali della prevenzione in ambito lavorativo, In particolare le figure dell'organizzazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, a partire dal datore di laverò, dirigenti, preposti e lavoratori;
Credendo fortemente nell’importanza della formazione specifica basata sulle procedure di lavoro e sulle mansioni presenti nei diversi contesti lavorativi al fine di rendere le nozioni comportamenti efficaci, utili e contestuali alla propria attività e realtà lavorativa;
Assumendo come compito specifico delle parti la promozione degli accordi sindacali di cui alla lett. h), c. 8 art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
Ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità attraverso la diffusione in tutti i contesti lavorativi della cultura e della logica della prevenzione;
Valutata la necessità di definire per tutti i contesti lavorativi procedure preventive di informazione, consultazione, verifica delle rappresentanze sindacali (RLS, RSU/RSA), previste dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente;
Ritenuta essenziale la procedura di valutazione preventiva dei possibili effetti derivanti da trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative o dai processi di ristrutturazione che influì scemo sulle condizioni di salute e sicurezza, di lavoro e di occupazione; Atteso che gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; tutto ciò premesso e considerato le Parti sottoscrivono il presente accordo
Parte Prima
Visto l'articolo 47, comma 7, del D.Lgs. 81/2008, il numero minimo dei rappresentanti per la sicurezza è così determinato:
a) Un rappresentante negli enti sino a 200 dipendenti;
b) Tre rappresentanti negli enti da 201 a 1000 dipendenti;
c) Sei rappresentanti in tutti gli altri enti.
Per l’espletamento del compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al collegio RLS vengono complessivamente riconosciuti permessi retribuiti entro il limite massimo pari a:
a) 40 ore annue per l’ente con un rappresentante;
b) 120 ore annue complessive per gli enti da 201 a 1000 dipendenti;
c) 240 ore annue complessive per gli enti con oltre 1000 dipendenti.
Le ore indicate di intendono non monetizzabili in caso di mancato utilizzo.
Nel caso di cui alle lettere b) e c) il limite indicato sarà ripartito di comune accordo fra i rappresentanti nominati previa comunicazione al datore di lavoro e, in ogni caso se non ripartite in modo condiviso, si intendono rapportale in partì uguali ai destinatari,
È previsto f utilizzo di un minimo pro capite di 20 ore su base annua da riproporzionarsi in caso di periodo inferiore all’anno.
La richiesta dei permessi retribuiti di cui al comma precedente dovrà essere inoltrata all’Amministrazione con 48 ore di preavviso; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Vengono imputate a tali permessi le ore utilizzate per l’espletamento dei compiti istituzionali previsti dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Parte seconda.
Nomina, elezioni, durata, attività ed espletamento dell’incarico del RLS Elettorato attivo e passivo
Nomina RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività nell'Ente. Possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova alfa data delle elezioni purché il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.
Modalità elettorali
1. L'elezione sì svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti e si svolgerà prevalentemente in orario di lavoro, in ogni caso nel rispetto delle esigenze aziendali e con tempo predeterminato con la direzione aziendale. L'assemblea dei lavoratori o aventi diritto, verrà convocata in prima e seconda istanza. Risulterà eletto il lavoratore/trice che avrà ottenuto in sede di prima convocazione il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione fa maggioranza assoluta dei lavoratori che prestano la loro attività nell'azienda o nell'unità produttiva. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunga la maggioranza assoluta dei lavoratori che prestano la loro attività nell'azienda o nell'unità produttiva (o gli aventi diritto), reiezione avrà seguito in seconda convocazione e sarà eletto il lavoratore o la lavoratrice che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti validi espressi dai presenti (quindi risulterà eletto il candidato o la candidata che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze tra i presentì alla votazione).
2. Prima dell’elezione i lavoratori nomineranno ai loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla direzione aziendale,
3. Negli enti con organico inferiore ai 15 dipendenti potranno valere le norme previste dal T.U. 81/08.
Durata dell'incarico
1. Il RLS resta in carica per 3 anni.
2. Nel caso di dimissioni dall'incarico, il RLS, eserciterà le proprie funzioni fino a nuova elezione e nuova nomina che nella fattispecie dovrà avvenire comunque non oltre 60 giorni dalla comunicazione di dimissione dall'incarico. In tal caso ai RLS spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo residuo di durata nelle funzioni e entro il massimale di cui sopra. Ne! caso non sia possibile per cause imprescindibili addivenire alla nuova nomina entro il termine di cui sopra, i diritti di rappresentanza, di consultazione e di informazione saranno esercitate da RSA/RSU.
3. Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% +1 degli aventi diritto al voto; la revoca dovrà risultare da atto scritto consegnato contestualmente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, perii tramite della RSA/RSU e consegnato alla direzione aziendale.
4. Nel caso di dimissioni dal lavoro o interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia motivo o causa, entro i 60 giorni successivi, saranno indette nuove eiezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
5. A1 RLS sono applicate in conformità al comma 2, dell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. le tutele previste dalla L. 300/1970.
Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
1.1n applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. al RLS verranno fomite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'Incarico.
Ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il RLS, per l’espletamento della sua funzione, ha a disposizione in azienda copia del documento di valutazione dei rischi. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RLS è tenuto a fame un uso nei rispetto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa e la contrattazione prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. verrà effettuata nell'Ente in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS che, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone l propria firma sul verbale della stessa
Riunioni periodiche
1. Le riunioni periodiche, di cui affari. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno convocate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi sulla base di un ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda
Il RLS potrà richiederne integrazione riferite agli argomenti previsti dallo stesso art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i,
2. Delle riunioni di cui ai precedenti commi viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della direzione aziendale.
Formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. La durata minima del corso è di 32 ore, delle quali 20 ore sui contenuti minimi indicati all’art. 37, c. 11. del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e 12 ore sui rischi specifici presenti nell'Ente e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
L’obbligo di aggiornamento periodico prevede 4 ore annue per gli RLS nominati negli enti che occupano fino a 50 lavoratori e 6 ore annue negli enti che occupano più di 50 lavoratori.
3. La formazione degli RLS avviene secondo il disposto dell'art. 36 del t.u. 81/08 e s.m.i., in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei rappresentanti.
Tale formazione deve comunque prevedere
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e suite relative misure di prevenzione e protezione,
- metodologie sulla valutazione del rischio,
- metodologie minime di comunicazione.
Stress lavoro-correlato
1. In materia di stress lavoro correlato, in coerenza con quanto disposto dall’art. 28, co. 1 bis e dall’art. 6, co. 8, lettera m quater del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i,, si recepiscono integralmente nel presente accordo le Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato del 17 novembre 2010 (G.U. n 304 del 30 dicembre 2010) nonché alle linee guida disposte dagli enti regionali competenti per territorio e ad esse si rinvia
Informazione e formazione dei lavoratori
Visti gli accordi Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati in G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012, parte integrante del presente accordo la formazione iniziale dei lavoratori avrà la durata minima prevista dall'accordo stesso e dalla classificazione di rischio a cui l'ente appartiene o sia riconducibile all’attività svolta e la mansione assegnata al lavoratore/trice.
Disposizioni Finali
Rapporti con l'Inail in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Le Parti convengono di sviluppare rapporti di collaborazione con l’Inail al fine di porre in essere azioni congiunte nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Si ritiene opportuno quindi perseguire ogni utile azione finalizzata a favorire l’elaborazione e Sa condivisione di iniziative ed interventi che valorizzino il dispiegarsi degli strumenti della bilateralità e della pariteticità, con riguardo alla necessità di razionalizzare gli strumenti per l’accesso atte risorse pubbliche destinate alla salute e sicurezza in ambito lavorativo, nell’ottica della ottimizzazione degli interventi e del contenimento dei costi di struttura.
3. Le Parti si impegnano a incontrarsi entro il mese di dicembre 2013 per la definizione di un avviso comune volto a disciplinare i rapporti delle Parti stesse nell'ambito dei comitati tripartiti operanti presso finali nonché per condividere le posizioni relative aita funzionalità del Fondo ex art. 52 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Verifica
1. Le Parti, entro il mese di giugno 2014 esamineranno, in apposito incontro, lo stato di attuazione del presente accordo.
2. Le parti sottoscrittrici si impegnano a far recepire i contenuti del presente accordo nei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle stesse.
3. In caso della sottoscrizione di accordi interconfederali che determinino un equilibrio complessivo diverso o in caso di modificazioni normative e regolamentari, le parti si impegnano ad incontrarsi per l’adeguamento del presente accordo.