Categoria: 2009
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Tipologia: CIRL
Data firma: 9 aprile 2009
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2012
Parti: Uncem, Anca Lega, Confcooperatve-Federagroalimentari e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil della Toscana
Settori: Agroindustriale, Sistemazioni Idraulico forestale e agraria, Toscana
Fonte: FLAI CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1. Sfera di applicazione
Art. 2. Occupazione
Art. 2 bis) Riassunzioni
Art. 3. Comitato forestale regionale
Art. 4. Materie oggetto di confronto aziendale
Art. 5. Terziarizzazione e subappalti
Art. 6. Impiegati
Art. 7. Relazioni sindacali, livelli di concertazione, di confronto e di contrattazione
Art. 8. Formazione professionale
Art. 9. Salute e ambiente – Lavori pesanti e nocivi
Art. 10. Indennità di mancata Mensa
Art. 11. Attrezzi – Mezzi protettivi – Vestiario
Art. 12. Organizzazione dei centri di raccolta – Conduttori dei mezzi di trasporto del personale
Art. 13. Rimborso spese
Art. 14. Ferie
Art. 15. Classificazione – Inquadramenti
Art. 16. Salario variabile
 Art. 16 bis) Salario regionale di acquisita professionalità
Art. 17. Quadro operaio
Art. 18. Capo operaio – Capo squadra – Capo settore
Art. 19. Addetti alla motosega
Art. 20. Sopravvenuta impossibilità della prestazione di lavoro
Art. 21. Permessi straordinari
Art. 21 bis) Banca ore
Art. 22. Prevenzione ed estinzione incendi boschivi
Art. 23. Reperibilità
Art. 24. Squadre elitrasportate
Art. 25. Cassa Forestale Toscana
Art. 26. Gestione del “Terzo elemento”
Art. 27. Integrazioni economiche malattia e infortunio Fimit
Art. 27 bis) Anticipazione TFR
Art. 28. Anticipi per Cassa Integrazione
Art. 29. Diritti sindacali
Art. 30. Tutela degli operai e impiegati forestali in sede di giudizio civile e penale
Art. 31. Decorrenza e durata

Contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Toscana 2008/2011

Il giorno 9 aprile 2009 tra la Delegazione Regionale dell'Uncem […]; la Delegazione Anca Lega Toscana […]; la Delegazione Confcooperative/Federagroalimentari […] e le Delegazioni: della Flai-Cgil […]; della Fai-Cisl […]; della Uila-Uil […] alla presenza del rappresentante della Regione Toscana […] con la consulenza tecnica […] della Cassa Forestale Toscana; è stato raggiunto il seguente accordo:

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto regionale è integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, stipulato a Roma in data 2 agosto 2006 tra: Uncem, Federazione Italiana Comunità Forestali e Aziende Speciali, Anca Lega, Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari e Federlavoro e Servizi, Agica/Agci da una parte, e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil dall'altra.
Il presente contratto, pertanto, trova applicazione ai rapporti di lavoro dipendente intercorrenti con le Comunità Montane, i Comuni e gli altri Enti pubblici, le Comunità Forestali, le Aziende speciali e le Cooperative per lo svolgimento, nell'ambito regionale Toscano e con finanziamento pubblico, nelle seguenti attività:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;
- difesa dei suoli;
- valorizzazione ambientale, paesaggistica,e verde urbano;
- controllo e sorveglianza nell’ambito del patrimonio agricolo forestale regionale ;
- interventi straordinari e a seguito di calamità naturali (per operazioni di protezione civile o eventi eccezionali);
- interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi.

Art. 3 Comitato forestale regionale
Le parti intendono rafforzare e valorizzare le relazioni industriali nella sede determinata dal tavolo del Comitato Forestale Regionale e dal confronto nelle aziende e negli Enti, ponendosi l’obiettivo di accrescere le opportunità di sviluppo e di intervento del settore forestale anche a fronte dei nuovi adeguamenti legislativi e le opportunità della riforma della PAC in tema di sviluppo rurale, nonché di porre attenzione al rafforzamento della buona occupazione e alla lotta al lavoro nero
Le parti si richiamano inoltre al “Nuovo patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana” e al Protocollo sul Patto per lo sviluppo e l’occupazione sottoscritto dalle Associazioni Cooperative e dalle OO.SS. Regionali della Toscana.
Come auspicato dall’art. 3 del CCNL, le parti convengono che il Comitato Paritetico e l’Osservatorio Regionale vengano unificati in un solo organismo denominato “Comitato Forestale Regionale”.
Il Comitato ha sede presso il competente assessorato della Regione Toscana, è pariteticamente costituito da rappresentanti delle parti che sottoscrivono il presente contratto collettivo ed è coordinato dall’assessore o suo delegato.
Al Comitato Forestale, come previsto dal CCNL, viene dalle parti affidato il compito, anche in relazione agli strumenti di programmazione forestale regionale, di acquisire, elaborare e fornire informazioni e dati , nonché proposte, su:
• le iniziative adottate o promosse dall’ente regionale e da altri enti in materia di salvaguardia idrogeologica e idraulico-forestale, salvaguardia e valorizzazione ambientale, promozione delle aree rurali e in particolare montane;
• i piani e i programmi promossi dalle parti datoriali e dagli enti delegati, il loro stato di attuazione;
• i flussi occupazionali e la dinamica delle assunzioni e degli inquadramenti;
• la dinamica delle retribuzioni;
• l’applicazione del presente contratto e di quello nazionale;
• favorire la piena attuazione dei contenuti del “protocollo socio-lavoratore” di cui al CCNL 22.7.99.
• esaminare le necessità di formazione professionale e in materia di sicurezza per i lavoratori, coinvolgendo attivamente gli Enti e le imprese cooperative
• l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
• l’andamento di particolari tipologie contrattuali applicate (apprendistato, formazione e lavoro, contratti a termine, tempo parziale) etc;
• l’evoluzione delle tecnologie di processo.
• le risorse disponibili per investimenti e le opportunità finanziarie, con particolare attenzione a quelle attivabili nella formazione e riqualificazione professionale degli addetti;
• l’andamento e l’evoluzione di altri settori (turismo, caccia e pesca, artigianato, bonifiche etc.) in grado di creare occasioni e processi di integrazione e valorizzazione delle attività alle quali si applica il presente contratto.
Il Comitato Forestale Regionale è composto da tanti membri quante sono le parti firmatarie del presente contratto, oltre al coordinatore nella persona dell’assessore regionale all’agricoltura e foreste o del suo delegato. Le modalità di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle di designazione e di sostituzione dei suoi membri, nonché di convocazione delle riunioni, sono disciplinate dal regolamento adottato dal Comitato stesso, salve le modificazioni che le parti riterranno opportune in funzione di quanto previsto dal presente articolo.
Le parti, inoltre, richiamano interamente i contenuti di cui al protocollo di Concertazione tra Cooperazione e Sindacato per lo sviluppo sostenibile sottoscritto il 10 luglio 2003, e ne demandano l’attuazione al Comitato forestale che potrà intervenire al fine di coinvolgere le imprese ed i lavoratori per promuovere il conseguimento delle certificazioni ambientali, di qualità del prodotto e del processo produttivo e di responsabilità sociale a livello di impresa.
Il Comitato Forestale potrà avvalersi di dati esterni e relazionarsi con altri Enti e Istituzioni, con l’Università, gli Istituti Tecnici Agrari, i Centri di Formazione, nonché stabilire rapporti con altri tavoli di concertazione.

Art. 4 Materie oggetto di confronto a livello aziendale
Per quanto disposto dall'art.2 del CCNL e dal presente CIRL, le parti concordano che le seguenti materie saranno oggetto di confronto a livello aziendale:
a) organizzazione del lavoro e, per quanto riguarda gli Enti competenti, la formulazione dei progetti di ristrutturazione organizzativa e funzionale di cui all’art. 15;
b) gestione degli orari e del calendario di lavoro e delle ferie, con particolare riguardo alla determinazione del monte annuo destinato ad attuare la flessibilità di orario stagionale;
c) criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi;

e) turn-over e occupazione, tenendo conto degli strumenti di programmazione regionale;

g) banca ore
A livello aziendale saranno ricercate le condizioni al fine di consentire ai lavoratori immigrati di usufruire cumulativamente delle ferie e dei ROL spettanti al fine di agevolare i ricongiungimenti familiari,nonché nell’ambito della definizione del calendario di lavoro annuo determinare modalità di godimento di permessi individuali
Si concorda che le RSU saranno preventivamente informate in merito agli appalti acquisiti e/o assegnabili, sull’entità e la durata degli stessi, e relativamente alle materie inerenti il presente contratto.
Potranno altresì essere oggetto di confronto aziendale, ove tuttora ne sussistano i presupposti, le modalità di riduzione su base annua dell'orario settimanale di lavoro, previste dall'art. 8, primo comma, del contratto integrativo regionale di lavoro 28.7.1988.
Nel confronto sulle predette materie le parti dovranno attenersi a principi di composizione e contemperamento dei rispettivi interessi, tenuto conto in ogni caso che la responsabilità dell'organizzazione dei fattori aziendali fa capo al datore di lavoro. Le parti, in particolare, dovranno ispirarsi alle finalità e ai principi enunciati nel presente contratto integrativo e conformarsi alle eventuali indicazioni elaborate dal Comitato Forestale Regionale.
Qualora le parti in sede di confronto aziendale non trovino l'accordo sulle materie di cui sopra eventuali controversie dovranno essere rimesse obbligatoriamente al Comitato Forestale Regionale.
In ogni caso, la determinazione del monte ore annuo destinato alla flessibilità oraria stagionale e le modalità di utilizzo non potranno mai essere oggetto di decisione o regolamentazione unilaterale del datore di lavoro e su tale materia il confronto dovrà essere concluso da un accordo avente caratteristiche formali e sostanziali di accordo sindacale aziendale.

Art. 5 Terziarizzazione e subappalti
In caso di terziarizzazione e/o subappalti, le parti sono impegnate a far rispettare il vigente CIRL e in caso di lavori non contemplati nella attuale sfera di applicazione, a far rispettare i relativi contratti nazionali e integrativi vigenti.
Le parti, al fine di garantite la trasparenza , la sorveglianza e la sicurezza nelle opere appaltate, visto l’art. 13 L .R. 21/03/2000 n. 39 ed il regolamento di attuazione, convengono che gli Enti appaltanti sono tenuti a verificare in fase di stipula del contratto di appalto e nel corso dell’appalto il pieno rispetto delle disposizioni di legge e del contratto Nazionale e regionale, e che le imprese appaltatrici, inoltre certifichino l’avvenuta formazione a termine di legge dei lavoratori sui rischi e le misure di sicurezza
Gli Enti appaltanti garantiranno che ogni fase degli appalti si realizzi nel rispetto dei contratti e dei principi essenziali per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
A tal fine in ogni contratto di appalto o subappalto dovrà essere specificato il rispetto delle norme di cui sopra, pena la decadenza del contratto stesso.

Art. 7 Relazioni sindacali, livelli di concertazione di confronto e di contrattazione
Conformemente a quanto indicato nella premessa del CCNL 2 agosto 2006, le parti concordano nel ritenere di primaria importanza la funzione delle attività forestali ai fini della difesa dell'ambiente e della conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo.
Le parti altresì concordano nel ritenere che le predette finalità possano essere raggiunte, oltre che potenziando l'azione pubblica di programmazione e di finanziamento del settore, anche sviluppando l'efficienza tecnico-organizzativa e la capacità produttiva delle aziende addette alle attività contemplate dal presente contratto.
Le parti firmatarie del presente CIRL convengono di svolgere incontri finalizzati a riflessioni comuni sullo stato del settore agro-forestale, sui provvedimenti diretti all’ambiente e forestazione e sulle prospettive di sviluppo, almeno una volta all’anno,di norma successivamente alla presentazione dei rapporti sullo stato dell’ambiente.
Le parti pertanto si impegnano a ricercare congiuntamente - sia a livello regionale tramite il Comitato Regionale Forestale sia a livello aziendale conformemente alle indicazioni del predetto Comitato - strumenti e procedure idonei a razionalizzare e valorizzare, in termini di efficienza organizzativa e produttiva, il complesso dei fattori aziendali utilizzati nello svolgimento delle attività forestali, con particolare riguardo al fattore lavoro.
A tal fine, ed entro l'ambito di applicazione del CCNL e del presente CIRL, viene istituito uno specifico sistema sperimentale di relazioni, articolato come segue:
a) nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie e dei sistemi organizzativi e produttivi, ed entro i limiti della compatibilità economico-finanziaria valutata con riferimento alle situazioni aziendali e all'andamento del settore, le parti intendono promuovere il più razionale impiego e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori in relazione alle necessità e agli obiettivi produttivi aziendali;
b) i datori di lavoro promuoveranno, in sintonia con le proprie esigenze tecnico-organizzative e mediante verifica con le RSU, studi e ricerche su forme di organizzazione del lavoro idonee al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto a);
c) saranno concertate specifiche iniziative rivolte a:
c.1 migliorare e uniformare (anche a livello interaziendale) i sistemi di controllo della gestione organizzativa e produttiva;
c.2 sottoporre a verifica e migliorare i rapporti lavoratore/ambiente di lavoro e lavoro/macchina per quanto riguarda i problemi stress, disagio, igiene e sicurezza;
c.3 migliorare i contenuti del lavoro con riferimento alla tipologia e alla complessità delle attività aziendali: complessità di soluzioni e alternative richieste, compiutezza delle mansioni in rapporto al ciclo produttivo o alla fase lavorativa, capacità di analisi e di intervento sulle modificazioni del processo produttivo e lavorativo, rotazione su diverse posizioni di lavoro;
c.4 migliorare la qualità del lavoro nel contesto organizzativo;
c.5 costruire legami più stretti fra lavoro e formazione;
c.6 sviluppare, ove ne sussistono i presupposti tecnici ed organizzativi, forme di professionalità strettamente integrate nel contesto produttivo.

Art. 8 Formazione professionale
Con riferimento all’art. 18 e 21 del CCNL, le parti ritengono strategica la formazione e l’addestramento delle maestranze forestali, per una indispensabile valorizzazione del settore forestale ed ambientale, tenuto conto in particolare, della diffusione della bio-ingegneria, vista la crescente necessità di interventi a basso impatto ambientale. In questa direzione intendono avvalersi di tutte le possibilità offerte dal CCNL, dalla legislazione vigente e di quant’altro dovesse scaturire dal libero convenire tra le parti in sede di Comitato Regionale Forestale. Inoltre, le parti intendono collaborare con Enti e Organismi pubblici e /o privati (Regione, ARSIA, Province, Comunità Montane, Unioni di Comuni e Cooperative, Organismi Bilaterali etc.) in grado di fornire specifici ed originali contributi.
Le Parti, riconoscendo nella formazione, aggiornamento e addestramento dei lavoratori forestali uno strumento prioritario per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessiva, in base a quanto deliberato dalla Regione Toscana in tema di formazione forestale, promuoveranno percorsi condivisi e concordati, tra le parti stesse, e da finanziare nell’ambito di regolamenti e normative o progetti dell’Unione Europea, Nazionali, della Regione Toscana e dagli Enti Locali, nonché attraverso il fondo interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura di cui all’art.118 legge 338/2000 e successive integrazioni.
L’idoneità conseguita dai lavoratori nei suddetti corsi, costituisce un titolo nell’ambito delle valutazioni per i passaggi di livello di cui all’art. 15 CIRL per l’affidamento delle nuove mansioni.
Le parti datoriali, in base alle indicazioni previste nella programmazione forestale regionale, si impegnano a formare. preventivamente i lavoratori ai quali sono affidate nuove mansioni, anche avvalendosi delle professionalità e dell’esperienza dei lavoratori presenti nei cantieri.
Ai lavoratori saranno concessi permessi retribuiti nel limite di 150 ore nel triennio usufruibili anche in un anno sia per la frequenza a corsi di studio e di recupero scolastico e sia per la frequenza a corsi di formazione ed aggiornamento professionali, ivi compresa la formazione continua ai sensi dell' art. 6 della legge 53/2000, istituiti da Enti qualificati e riconosciuti.
[…]
La individuazione dei lavoratori e le modalità di orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi saranno concordati tra le parti aziendalmente.
Ferma restando l’autonoma programmazione di formazione da parte degli Enti Pubblici, il luogo deputato alla valutazione delle esigenze formative e alle conseguenti risposte operative, anche in relazione alla loro localizzazione, viene individuato nel Comitato Forestale Regionale. In quella sede inoltre, saranno individuate fonti di finanziamento per l’attività di formazione con particolare riferimento a quelle pubbliche.
Il Comitato Forestale Regionale avrà funzione, tra l’altro, di individuare ed attivare le risorse finanziarie necessarie per l’attività formativa.
Le parti datoriali prendono atto della richiesta delle organizzazioni sindacali di effettuare investimenti in attività formativa, al fine del consolidamento e dello sviluppo del loro ruolo nel settore.
Il Comitato Forestale Regionale, oltre a fare annualmente il punto sull’attività formativa svolta dalla regione, presenterà proprie proposte formative in ordine alla programmazione di iniziative formative.

Art. 9 Salute e ambiente - Lavori nocivi e pesanti
Tenuto conto che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti convengono:
Obiettivo comune delle parti è quello di diminuire l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dallo svolgimento di lavori nocivi e pesanti, nonché di ogni lavoro che possa causare una malattia professionale;
Per quanto sopra, oltre che in attuazione di quanto disposto dall'art. 22 del CCNL, i datori di lavoro provvederanno a far effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalle norme di legge e contrattuali vigenti.
Gli Enti e le imprese forestali dovranno quindi individuare medici competenti cui affidare la sorveglianza sanitaria suddetta con priorità per le ASL dove presenti.
Gli Enti e le imprese forestali individueranno inoltre i medici competenti cui affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a fattori di nocività;
Gli Enti e le imprese forestali dovranno provvedere ad informare i propri dipendenti della possibilità di eleggere o nominare uno o più Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS), ai sensi D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche e integrazione anche con i compiti di cui all’art.9 della legge 20/5/’70 n. 300.
I lavoratori provvederanno in ogni azienda ad eleggere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni, almeno un Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza .
In relazione all'obbligo di fornire ogni squadra dell’attrezzatura e dei dispositivi di cui al Decreto 15 luglio 2003 n. 388, i datori di lavoro promuoveranno e cureranno la formazione dei lavoratori ai quali affidare compiti di intervento nelle prime operazioni di soccorso per i casi di infortunio.
I dispositivi di Protezione Individuale (DPI), oltre a maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copricapo, sono assegnati, dopo idonea formazione, informazione e addestramento, in dotazione personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza a cura del possessore e sostituiti a cura del datore di lavoro quando se ne presenta la necessità.
I lavoratori inviati a lavorare presso altri Enti e aziende hanno diritto ad una informazione dettagliata dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dove dovranno espletare le loro mansioni.
Si considerano nocivi i lavori per il cui espletamento ricorra:
- l'utilizzazione e manipolazione di sostanze nocive per l'uomo (quali fitofarmaci);
- l'esposizione a rumori;
- l'esposizione a fumi e gas;
nonché ogni altro lavoro definito tale dalle Leggi vigenti.
Si considerano pesanti i seguenti lavori:
- facchinaggio manuale;
- disinfestazione manuale con raccolta, pure manuale, dei nidi di processionaria sulle piante;
- ripulitura manuale dell'invaso dei laghetti;
- mietitura a mano;
- lavorazione con martelli pneumatici azionati manualmente.
Per lo svolgimento di lavori nocivi e pesanti è fissato un limite di quattro ore giornaliere: ai fini retributivi esse corrisponderanno ad un intera giornata di lavoro.
Se effettuati sino a due ore giornaliere, i lavori nocivi e pesanti non comportano alcuna riduzione dell'orario giornaliero; per durata superiore alle due ore ma inferiore a quattro, l'orario di lavoro verrà ridotto di un quarto d'ora per ogni ora intera di lavoro comprese le prime due.
Le limitazioni di orario previste dal presente articolo, nonché le indennità previste dall'art. 51 del CCNL per i lavori definiti disagiati, si intendono correlate alla durata effettiva dell'impegno nelle condizioni contemplate.
A integrazione di quanto disposto dalla lettera b) dell'art. 53 del CCNL, le parti dichiarano che per lavori in acqua, per i quali è dovuta la specifica indennità di disagio, devono intendersi quei lavori per la cui esecuzione è necessario permanere con i piedi immersi nell'acqua, nella neve o nella melma di altezza non inferiore a 12 cm.
Per quanto attiene alla elezione dei rappresentanti per la sicurezza, si fa riferimento all’accordo stipulato il 27 \11\96 presso l’UNCEM Nazionale.
A questo proposito, il protocollo di intesa stipulato tra le parti e l’Assessorato regionale alla sanità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza del 16 gennaio 1998 rappresenta un importante riferimento.
In tema di sicurezza le parti istituiscono il Comitato Paritetico per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro di cui all’art. 8 accordo 27/11/’96, comunicando entro 30 giorni dalla firma del presente contratto il nominativo del proprio rappresentante, e opereranno per :
- Favorire la generalizzazione dei RLS.
- Coordinare a livello regionale le politiche in materia di Tutela della Salute.
- Promuovere specifiche azioni di formazione (ed informazione dei lavoratori e) dei RLS,.
- Promuovere corsi di formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori predisponendo allo scopo anche apposito materiale
- Coordinare azioni di intervento presso la Regione, Istituti ed Enti preposti allo scopo di attivare le politiche in materia di Tutela della Salute, le azioni necessarie alla formazione ed informazione dei lavoratori e dei RLS.
- Predisporre appositi questionari e/o documenti attraverso i quali raccogliere le necessità emergenti dalle singole Aziende e con lo scopo di predisporre una apposita Banca Dati.
- tenere aggiornato l’elenco del RLS eletti nelle singole realtà.
Le imprese cooperative provvederanno, nei modi e forme previste dalla delibera di cui alla legge regionale 12 maggio 2003 n.24 e nelle modalità dei programmi formativi concertati tra le parti sociali a livello regionale o provinciale o aziendale, a aggiornare e fare partecipare contestualmente all’assunzione, a corsi brevi in materia di igiene per il personale sia esso a tempo indeterminato o avventizio, che sarà adibito alle attività di manipolazione, trasformazione, vendita, trasporto e somministrazione di alimenti.

Dichiarazione a verbale dei rappresentanti i datori di lavoro
Affinché l'indennità di alta montagna di cui all'art. 53 del CCNL corrisponda alla funzione di compensare una effettiva condizione di disagio, nonché per evitare eventuali trattamenti discriminatori tra lavoratori della stessa azienda, le parti rappresentanti dei datori di lavoro si riservano espressamente di promuovere un confronto aziendale anche su tale materia, al fine di limitare - ove ne ricorrano i presupposti - la corresponsione della predetta indennità in determinate stagioni dell'anno e a quei lavoratori che, per le mansioni svolte, si trovino nelle reali condizioni di disagio.

Art. 10 Indennità mancata mensa
Ai lavoratori viene riconosciuta una indennità di mancata mensa pari a € 4,30 (quattro,trenta) per ogni giornata di effettivo lavoro di durata di almeno sei ore e trenta minuti.
L'indennità di mancata mensa spetta ai lavoratori che facciano un intervallo di almeno 30 minuti per la consumazione del pasto per poi riprendere il lavoro per almeno un'ora. L'intervallo per la consumazione del pasto non interrompe la rintracciabilità radio-telefonica del personale impegnato nel servizio AIB.
Qualora, durante detto intervallo, vi sia una richiesta di intervento AIB o di protezione civile, la ripresa del lavoro avverrà immediatamente.
L'indennità di cui al presente articolo congloba e sostituisce in tutto l'indennità di mancato ricovero e uso mensa come normata dai precedenti CIRL in attuazione dell'art. 58 del CCNL. L'indennità di mancata mensa non è dovuta in presenza di fruizione di mense aziendali o nel caso di rimborsi a piè di lista.

Art. 11 Attrezzi, mezzi protettivi, vestiario
Al datore di lavoro è fatto obbligo di fornire ai lavoratori idoneo equipaggiamento, nonché ogni materiale e attrezzo anche manuale necessario all’espletamento delle mansioni affidate, con particolare riguardo ai mezzi idonei a proteggere il lavoratore dai rischi di infortunio e di esposizione ai fattori di nocività.
Inoltre, in relazione alle mansioni effettivamente svolte, ai lavoratori verrà fornita una tuta,o altro indumento equipollente da concordarsi con gli stessi lavoratori (tramite RSU)
Il datore di lavoro avrà cura di sostituire gli indumenti, gli attrezzi e i mezzi protettivi in relazione al loro effettivo logorio; mentre il lavoratore dovrà usare e conservare gli stessi con la dovuta normale diligenza, restando inteso che al lavoratore è fatto divieto di farne uso per conto e nell'interesse proprio o di terzi.


Art. 12 Organizzazione dei centri di raccolta conduttori dei mezzi di trasporto del personale
[…]
Per i lavoratori addetti alla conduzione dei mezzi aziendali di trasposto degli operai dal centro di raccolta ai cantieri, il tempo impiegato in tale funzione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro dal momento di raggiungimento del centro di raccolta oppure, se il mezzo di trasporto è ricoverato presso l'azienda, (o in luogo indicato dall'azienda), dal suo prelevamento.
Per il tempo così impiegato dal conduttore del mezzo, oltre il normale orario di lavoro giornaliero saranno riconosciuti riposi compensativi da concedersi a livello aziendale. In casi particolari, di impossibilità di ricorso al riposo compensativo, verrà pagato lo straordinario.
[…]

Art. 18 Capo operaio - Capo squadra - Capo settore
[…]
Per "squadra" deve intendersi una unità organizzativa composta da più addetti tra loro coordinati per l'esecuzione in sicurezza di una lavorazione o una fase compiuta di una lavorazione.
Al capo - squadra sono equiparati i responsabili di settori specifici di attività, quali: vivaio, falegnameria, officina ecc, che abbiamo le stesse caratteristiche di responsabilità ed autonomia riferite al caposquadra; […]


Art. 19 Addetti alla motosega e decespugliatore
Di norma i lavoratori che effettuano la mansione di motoseghista o addetto al decespugliatore non possono essere impiegati in tale mansione per più di 4 ore giornaliere. Eventuali deroghe dovranno essere sottoposte al comitato forestale regionale.
Al lavoratore addetto alla motosega o al decespugliatore viene riconosciuta una specifica indennità di mansione pari a € 0,55 (zero virgola cinquantacinque) per ora di effettiva utilizzazione dello strumento di lavoro e comunque per non più di 4 ore.

Art. 21 bis Banca ore
Può essere aziendalmente concordata l’istituzione di una banca ore individuale per l’accantonamento, su base volontaria, delle ore straordinarie richieste dall’azienda o dall’Ente pubblico gestore, così come previsto dall’art. 50 del CCNL, ed effettivamente prestate, fermo restando il riconoscimento nel mese di competenza delle maggiorazioni previste per la prestazione straordinaria.
Le ore accantonate nella Banca ore individuale, per un massimo di 39 (trentanove) annue, potranno essere utilizzate come recuperi giornalieri individuali previa richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno tre giorni. La richiesta si intenderà accolta, fatto salvo esigenze lavorative ed organizzative dell’azienda o dall’Ente pubblico gestore comunicate al lavoratore almeno 24 ore prima l’inizio del permesso ed in ogni momento per ragioni di calamità e di svolgimento del servizio antincendi.
[…]
Le ore accantonate potranno essere altresì utilizzate, previo accordo fra le parti a livello aziendale e fermo restando quanto previsto dall’art. 59 del CCNL vigente, a copertura di eventuale flessibilità negativa legata all’orario settimanale.
L’azienda attiverà la banca ore previa richiesta scritta del lavoratore che deve intervenire entro il 28 febbraio di ogni anno per il personale assunto a tempo indeterminato o, nel caso di nuova assunzione nel mese successivo all’assunzione; per il personale assunto a tempo determinato la richiesta va formulata entro un mese dall’assunzione.
Le ore accumulate in banca ore devono essere godute entro l’anno, se non utilizzate, le ore accantonate, dovranno essere retribuite.

Art. 22 Prevenzione ed estinzione incendi boschivi
Per garantire il potenziamento del servizio è necessario il massimo impegno di tutti i soggetti. E’ pertanto opportuno che le parti operino concordemente, affinché le squadre siano formate con personale idoneo, opportunamente addestrato ed equipaggiato, nonché fornito di mezzi, materiali e attrezzi adeguati.
Saranno organizzati turni per garantire la continuità dell’avvistamento e della vigilanza con lavoratori in continuo contatto radio con un operatore centrale.
Gli enti delegati potranno organizzare anche nei giorni festivi e prefestivi squadre di operai forestali impiegati nella attività di avvistamento e vigilanza mobile per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi. Nel caso di organizzazione di tali squadre di operai per la vigilanza antincendio, all’operaio sarà riconosciuta, oltre al pagamento del salario di livello, una giornata di riposo compensativo da effettuarsi nella settimana seguente.
Nelle operazioni di repressioni degli incendi le squadre, e quindi i singoli lavoratori, non potranno essere utilizzati continuativamente per più di 6 ore in attività relative all’intervento operativo di spegnimento incendi, e con un limite massimo di 12 ore complessive nel caso che “l’intervento operativo” (con i limiti temporali di cui sopra) venga a sommarsi in parte o a tutto l’orario relativo al normale servizio quotidiano.
In casi particolari, ai fini di un migliore espletamento del servizio, le parti a livello locale potranno stabilire modalità diverse da quelle di cui sopra.
I lavoratori non potranno essere riutilizzati prima che siano trascorse almeno 8 ore dalla cessazione del turno di servizio.
Gli operai impiegati nell’intervento operativo di spegnimento degli incendi, per ogni ora o frazione di ora impegnati in tale attività, hanno diritto, oltre alla normale retribuzione del proprio livello di inquadramento, ad una maggiorazione pari al 25% calcolata sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale.
Qualora nello spegnimento degli incendi vengano impiegati operai con livello di operaio comune, agli stessi per ogni ora o frazione di ora impegnata in tale attività, verrà corrisposta la retribuzione spettante all’operaio qualificato con la maggiorazione del 25% prevista dal comma precedente, fermo restando che l’impiego dell’operaio comune nelle operazioni di spegnimento degli incendi non costituisce di per se assegnazione a mansioni superiori.
Agli operai addetti allo spegnimento degli incendi, e già dipendenti dagli enti gestori, la retribuzione maggiorata prevista dai commi precedenti, sarà corrisposta con la paga dello stesso periodo in cui e’ stato effettuato l’intervento.
La definizione di quanto sopra (programmi locali, organizzazione generale dei servizi e turni) verrà discussa e concordata tra le parti entro il 31 marzo di ogni anno.
I criteri operativi e le maggiorazioni indicati nel presente articolo si applicano anche nel caso di pronto intervento per calamità naturali.
Possono essere fatti salvi i criteri e le modalità degli accordi stipulati a livello locale funzionali ad una maggiore efficacia del servizio.

Art. 23 Reperibilità
La reperibilità per il servizio di repressione degli incendi boschivi e per servizi legati ad eventuali calamità naturali (art. 56 del CCNL) potrà essere richiesta ai lavoratori secondo modalità che dovranno essere più precisamente definite nei programmi concordati in sede locale. In ogni caso si conviene che:
- La reperibilità antincendi boschivi potrà essere attivata nei periodi previsti nel piano operativo antincendi dell’Ente. Inoltre il servizio di reperibilità potrà essere attivato anche in periodi non previsti nel piano dell’Ente, nei quali si determinano comunque condizioni di rischio o esigenze operative legate all’organizzazione AIB.
- Il lavoratore in reperibilità antincendi boschivi dovrà presentarsi presso il luogo di ritrovo, individuato dal piano operativo dell’Ente, entro il tempo definito nel piano stesso.
- la reperibilità nel caso di calamità naturale potrà essere attivata eccezionalmente allorché si determinino condizioni di rischio.
- Al lavoratore in reperibilità saranno indennizzate 24 ore detratte le ore lavorate.
Eventuali deroghe potranno essere concordate a livello locale fra le parti e sottoposte al Comitato Forestale Regionale.
Per il servizio di reperibilità viene stabilita una indennità di reperibilità, fissata nella percentuale del 18%, calcolata su tutte le voci salariali compreso il contratto integrativo regionale. Per l’espletamento dell’attività di reperibilità del servizio antincendi boschivi, gli Enti dovranno avvalersi di personale idoneo all’antincendio. I lavoratori in reperibilità saranno messi nelle condizioni di ricevere le comunicazioni necessarie per recarsi in tempo utile nei luoghi prefissati.

Art. 24 Squadre elitrasportate
Per la composizione delle squadre elitrasportate gli Enti si avvarranno di personale volontario idoneo all’attività antincendio e che abbia frequentato appositi corsi di addestramento.
Di norma l’arco temporale giornaliero entro il quale si collocheranno le prestazioni sarà dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Particolari esigenze di servizio potranno richiedere interventi straordinari antecedenti o successivi all’orario sopra richiamato. Pertanto il lavoratore dovrà soggiornare presso la base od altra struttura individuata dall’Ente per tutta la durata del turno di servizio.
La turnazione verrà stabilita in accordo con la sede centrale e potrà effettuarsi con le seguenti modalità:
es – 1° turno / domenica – lunedì – martedì
2° turno / mercoledì – giovedì – venerdì – sabato
Le ore eccedenti il normale orario di lavoro saranno distribuite con le maggiorazioni previste dal contratto. Il servizio elitrasportato dovrà prevedere un rimborso per il vitto e l’alloggio, se quest’ultimo non sarà messo a disposizione dall’Ente.
Viene inoltre istituita una indennità speciale giornaliera di Euro 16,00.