Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 21 luglio 2004
Validità: 31.12.2007
Parti: Metro e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Metro
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
I Strategie ed investimenti
II Ambito di applicazione
III Diritti sindacali e bilateralità
IV Tutele e diritti

V Organizzazione del lavoro
Programmazione prestazioni domenicali/festive
Orario di lavoro
ODL a livello decentrato
  Formazione teorica nei magazzini
VI Mercato del lavoro

Nuovi assunti negli attuali magazzini
Nuove aperture
VII Premio di produttività
VIII Testo unico
IX Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi di accordo

Il giorno 21 luglio 2004, in Milano tra le imprese Metro Italia Cash and Carry spa, Metro Self Service all’ingrosso: Arno spa, Modena spa, Metro Servizi Logistici spa […] e la Filcams-Cgil […], la Fisascat-Cisl […], la Uiltucs-Uil […], con la partecipazione della “Delegazione trattante” in rappresentanza del Coordinamento Sindacale Nazionale dei Lavoratori Metro e delle strutture territoriali delle OOSS firmatarie si è concluso il Contratto Integrativo Aziendale Metro

Premessa
Il Contratto Integrativo Aziendale del gruppo Metro Cash and Carry 2004-2007 si colloca in un periodo caratterizzato dalla complessità dei fenomeni economici, politici, sociali, con continue trasformazioni che richiedono comportamenti dinamici e regole flessibili per la gestione dei processi aziendali; è necessario che questi ultimi si sviluppino con la sintonia di organizzazione e forza lavoro, in un momento storico in cui i confini materiali ed intellettuali del lavoro tendono ad avvicinarsi , ricomponendosi in nuove professionalità e modalità di prestazione di servizio, adeguate ad una realtà fortemente competitiva, contrassegnata da esigenze spesso mutevoli del mercato. Anche in questo quadro in evoluzione occorre comunque puntare sul coinvolgimento e sulla motivazione delle persone, valorizzando le capacità personali e professionali e favorendone la crescita e lo sviluppo.
In questo contesto le relazioni sindacali in Metro trovano nel CIA 2004 nuove occasioni di rafforzamento, confermando l’impegno del metodo ed individuando nel confronto a livello centrale e territoriale lo strumento con cui affrontare e risolvere i problemi della trasformazione.
Informazione, confronto, sintesi negoziale sono i capisaldi del reciproco riconoscimento, senza alcuna sovrapposizione di ruoli, per sviluppare un sistema fluido e non burocratico di relazioni sindacali qualificate; queste consentiranno di superare i problemi aziendali tramite le strategie di crescita professionale, della formazione e dello sviluppo, in un’ottica di benefici per l’azienda, per chi vi opera e per l’ambiente esterno. Le parti si danno reciproco affidamento sulla condivisione del metodo del dialogo e della concertazione, privilegiando la ricerca di convergenze nella gestione equilibrata dei rispettivi interessi.

II Ambito di applicazione
Alla luce di quanto esposto al punto precedente, che prevede uno sviluppo significativo della rete con formule differenziate nell’ambito di una strategia comune, si condivide l’esigenza di una armonizzazione delle condizioni di lavoro e dei trattamenti praticati.
Il presente Contratto Integrativo si applica ai punti di vendita presenti e futuri delle società del Gruppo Metro Italia Cash and Carry operanti sul territorio nazionale con le formule “classica” e Junior. Per i cash & carry gestiti dalla società Smaller cash & carry spa secondo la formula ECO, in relazione alle esigenze di assestamento organizzativo, di presenza commerciale e di consolidamento economico-finanziario, le Parti hanno definito modalità applicative particolari per gli istituti aziendali e per il salario variabile con le relative gradualità indicate al capitolo IV. Tali norme e le relative modalità applicative saranno valide anche per le future aperture realizzate con la formula ECO.
Le agibilità sindacali saranno regolate nei magazzini ECO-Smaller, compresa la costituzione delle RSA /RSU, secondo le prassi esistenti nei magazzini classici e Junior.

III Diritti sindacali e bilateralità
L’Azienda si impegna a trasmettere alle OOSS ed alle RSA/RSU con cadenza trimestrale i dati aggregati relativi alle ore lavorate / assenze in ciascun magazzino e alle varie tipologie contrattuali praticate (lavoratori FT/PT, lavoratori somministrati/ apprendisti/contratti di inserimento/ altri). Sulla base dei dati trasmessi, Le parti a livello locale si incontreranno con cadenza annuale, per valutare gli assetti occupazionali, anche in vista di una possibile stabilizzazione.
Verranno inoltre fornite le informazioni previste dalla legge 125/1991 in tema di pari opportunità. Per quanto si riferisce ai contratti di inserimento di cui al D.Lgs. 276/2003 art. 54, l’Azienda fornirà al lavoratore, nel corso di un incontro collocato a metà del percorso di inserimento, informazioni sull’andamento del progetto e valutazioni sui risultati conseguiti.
Allo scopo di migliorare le relazioni sindacali a livello di punto vendita, si definisce che, con cadenza trimestrale, vengano fornite dagli SM e CUP alle OOSS territoriali e alle RSA/RSU informazioni aggregate sugli andamenti commerciali (comprese le differenze inventariali) , sull’impiego delle varie tipologie contrattuali di lavoratori , sui dati di assenze, sulle prestazioni straordinarie e supplementari, secondo un format unico per tutte le unità del gruppo (vedi allegato). Sulla scorta di tali informazioni le Parti si incontreranno a livello territoriale con la presenza di RSA/RSU al fine di realizzare il confronto sulle informazioni ricevute.
Viene costituita una Commissione Paritetica Pari Opportunità, composta di tre membri di parte sindacale e di tre per la parte aziendale, con il compito di proporre iniziative e soluzioni idonee a ridurre la disparità tra i sessi all’interno dell’azienda; prioritaria sarà l’elaborazione di un codice di condotta per la tutela della dignità personale, con riferimento alle molestie a carattere e contenuto sessuale.
Sarà inoltre formata una Commissione Paritetica Formazione, anch’essa composta di tre membri per parte, con il compito di contribuire alla definizione degli indirizzi formativi e dei contenuti della formazione, raccogliendo le proposte provenienti dai magazzini in merito ad esigenze formative del personale operativo ( in particolare per quanto riguarda le dodici ore di formazione annuale di cui al cap. V “ODL” riguardanti il personale a tempo indeterminato) e presentando alle parti contraenti eventuali iniziative formative di qualificazione e riqualificazione, per le quali Metro potrà avvalersi dei fondi Europei e Nazionali per la formazione; essa avrà inoltre la funzione di validare i progetti formativi, e per quelli finanziati in particolare, di formalizzarne l’approvazione e l’inoltro agli Enti di controllo; curerà inoltre l’informazione in merito ai progetti a livello di unità produttiva.
Saranno fornite alle RSA/RSU informazioni sulla presenza del personale “stagista” e copia della convenzione stipulata con l’Ente proponente.
Nel caso di interventi organizzativi riguardanti i punti vendita, l’Azienda fornirà preventivamente alle RSU e alle OOSS territoriali informazioni relative al progetto. L’Azienda si impegna ad avviare un confronto preventivo su tutte le problematiche organizzative relative al personale ed anche all’utilizzo di imprese esterne. I contratti di appalto saranno stipulati nel rispetto di leggi e contratti, con imprese in regola con licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio della attività, con l’impegno all’applicazione del CCNL di riferimento ed alla garanzia del rispetto delle norme del Dlgs 626/94. Nel caso di ricorso a cooperative l’Azienda inserirà nel Capitolato d’Appalto l’obbligo dell’applicazione del CCNL di riferimento e nel caso di operatori in qualità di soci il rispetto della Legge 142/01.
Restano confermati composizione e compiti della Commissione Paritetica Produttività, già operante a seguito dei CIA 93 e 99 che viene allargata per i primi due anni alle Segreterie Nazionali; i dati e le informazioni oggetto del confronto sui meccanismi di produttività di norma dovranno pervenire alla parte sindacale almeno un mese prima della data dell’incontro, per consentire, su richiesta sindacale, l’approfondimento dei dati forniti dall’Azienda.
L’Organismo Bilaterale è composto per la parte sindacale da 18 componenti (RSU e Strutture territoriali) oltre ai Segretari Nazionali, più i membri della Commissione Produttività e per la parte aziendale di 9 componenti (AM/SM/CUP) oltre alla DRU; esso costituisce l’organo tecnico dell’informazione strutturata che prevede due incontri annuali, uno in primavera a carattere prevalentemente informativo ed uno autunnale in cui potranno anche essere esaminate e validate proposte su tematiche di ODL, ecc. In occasione dell’incontro autunnale l’Azienda fornirà alle OOSS copia dei bilanci delle Società preposte alla gestione operativa dei magazzini.
I tempi necessari al funzionamento delle Commissioni e dell’Organismo Bilaterale rientrano nel Monte ore sindacale dei magazzini, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda; restano invece a carico della Società le spese di viaggio e soggiorno nell’ambito di quanto previsto dalla vigente normativa trasferte (procedura n° 27).
Nei magazzini, nello spazio messo a disposizione delle RSA/RSU per la loro attività, sarà collocato un computer da tavolo, collegato ad una stampante ed abilitazione alla posta elettronica, oltre ad una linea telefonica abilitata alle chiamate vocali esterne.

IV Tutele e diritti
Gli istituti normativi di miglior favore oggi esistenti nei magazzini classici (ind. cella/tessera sanitaria /CRAL/malattia /ricovero ospedaliero/infortunio/astensione facoltativa post partum/trasferte) saranno integralmente applicati nei magazzini Junior esistenti, entro il 1° gennaio 2005; per il magazzino di Pozzuoli la decorrenza sarà dal 1/01/06, mentre per tutti gli altri magazzini decorrerà dopo il secondo anno pieno di esercizio.
[…]
Per quanto si riferisce ai magazzini ECO –Smaller Cash and Carry spa, a decorrere dal 1° gennaio 2006 sarà applicata una parte degli istituti normativi di miglior favore (infortunio/ind. cella/tessera sanitaria/CRAL) e dal 1° luglio 2006 un’altra parte (malattia/ricovero ospedaliero/astensione facoltativa post partum/trasferte). Dal 1/1/2005 verrà introdotto nella suddetta società il salario variabile (Premio di Produttività) ai punti vendita con almeno due anni di esercizio pieno, applicato in relazione ai parametri secondo quanto previsto dal CIA.
In tutte le tipologie di punti vendita sarà riconosciuto ai lavoratori operanti strutturalmente in orario notturno un diritto di priorità nel passaggio al lavoro diurno, in caso di nuove assunzioni per mansioni fungibili, dopo almeno quattro anni di svolgimento della prestazione notturna, previa valutazione delle competenze professionali.
[…]

V Organizzazione del lavoro
Sulla base di quanto evidenziato in Premessa, le Parti concordano sulla centralità del Cliente che richiede il coinvolgimento dei lavoratori nella predisposizione e nella realizzazione del servizio e sulla imprescindibile necessità che tutti i collaboratori assicurino il loro impegno per il conseguimento della soddisfazione e della fidelizzazione dello stesso.
Magazzini Classici (escluso BS)
A) Prestazione su sei giorni settimanali

*Nel riconoscere la sempre crescente importanza ai fini commerciali della presenza dei collaboratori nella giornata di sabato, in sintonia con i flussi della Clientela, le Parti convengono che, a decorrere dal 01/01/2005, la prestazione lavorativa del personale a tempo pieno (e PT equiparati disponibili), impegnato direttamente in vendita nei magazzini “classici” (esclusi quindi Segretaria, Ufficio personale, Cassa Centrale, Promozione Clienti), assunto con contratto a tempo indeterminato originariamente previsto su 5 giorni settimanali, sarà articolata normalmente su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato per tutte le settimane dell’anno, fermo restando il diritto di fruire di tutte le ferie/PIR di competenza.
[…]
B) Riduzione dell’orario settimanale di lavoro
Gli accordi aziendali vigenti al 31/12/2004 che prevedevano una pausa mensa retribuita all’interno dell’orario saranno sostituiti, a decorrere dal 1/01/2005 da quanto segue.
Per i lavoratori impegnati in vendita (esclusi quindi Segretaria, Ufficio personale, Cassa Centrale, Promozione Clienti), sarà riconosciuta una riduzione ulteriore dell’orario settimanale di lavoro nella misura di due ore rispetto all’orario settimanale di cui all’art. 33 del CCNL Seconda Parte, per il lavoratore con contratto a tempo pieno, e di un’ora per i lavoratori a tempo parziale anche per i futuri assunti.
Per i lavoratori a tempo parziale, in sostituzione della riduzione d’orario verrà erogato il pagamento di un’ora di retribuzione ordinaria per ciascuna settimana.
[…]
Per i lavoratori non soggetti a limitazione d’orario ex D.Lgs. 66/2003 viene adeguato il trattamento di miglior favore aziendale vigente.
Viene comunque mantenuto il diritto di accedere alla tavola calda aziendale per consumare il pasto, fuori dagli orari di lavoro; il servizio mensa sarà erogato dalle 11.00 alle 14.30 o secondo i diversi orari concordati per magazzino, ed i turni di servizio devono consentire la fruizione della mensa fuori dell’orario di lavoro in coda o in testa; se ciò non fosse possibile all’interno dell’orario di lavoro con intervallo non retribuito di 30’. Per quanto riguarda invece il servizio serale, esso sarà erogato tra le ore 20,00 e le ore 21, 00 ( in linea di massima tra le ore 20 e le 20,30 per chi termina il turno alle ore 20,00; tra le ore 20,30 e le ore 21,00 per chi termina il turno alle ore 21,00 a fronte di una anticipazione di mezz’ora della prestazione lavorativa ad inizio turno; tra le ore 20,00 e le ore 20,30 oppure tra le 20,30 e le 21,00 per chi termina il turno alle ore 22,00 , a fronte dell’anticipazione della prestazione di mezz’ora ad inizio turno). I lavoratori interessati potranno optare per un orario continuato senza l’anticipazione della mezz’ora ed il conseguente utilizzo della tavola calda sottoscrivendo apposita dichiarazione con validità semestrale.
L’Azienda garantirà che il prezzo del pasto a carico del lavoratore sarà a prezzo politico e non di mercato.
Magazzini Junior + Brescia
L’orario settimanale di lavoro nei magazzini Junior e a BS viene fissato in 37 ore e 45 minuti, con le medesime considerazioni svolte per le prestazioni nelle domeniche /festività per i magazzini classici. Il pagamento delle maggiorazioni previste dal vigente CCNL per straordinari e supplementari decorre dal superamento dell’orario ridotto nella misura indicata.

Orario di lavoro
In relazione al D.Lgs. 66/2003 le Parti si danno atto che la fruizione della pausa “caffè”, per il tempo strettamente necessario, vincolata ad una prestazione ordinaria giornaliera continuativa superiore alle quattro ore, e la retribuzione della stessa secondo la prassi aziendale in atto, sono conformi all’art. 8 del D.Lgs. che precede.
In relazione all’introduzione del sistema SAP, le parti si incontreranno in sede tecnica per un confronto sull’applicazione.