Tipologia: CIA
Data firma: 29 marzo 2005
Validità: 29.03.2005 - 31.12.2008
Parti: Maia/Confcommercio e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs- Uil
Settori: Commercio, Maia
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 1 Diritti di informazione, verifica e confronto a livello Nazionale
Art. 2 Diritto d’informazione verifica a livello territoriale e per filiale
Art. 3 Ruolo e compiti a livello Nazionale
Art. 4 Ruolo e compiti a livello territoriale/filiali
Titolo II - Diritti sindacali
Art. 5 Funzionalità delle RSU/RSA
Art. 6 Agibilità sindacali
Art. 7 Scissione d’azienda
Titolo III - Premio di risultato
Art. 8 Parte istitutiva del premio di risultato
Art. 9 Parte generale del premio di risultato
Art. 10 Indicatore generale - Budget di fatturato
Art. 11 Indicatore locale - Giorni medi di incasso - (GMI)
Art. 12 Indicatore locale - Sospeso ordini di lavoro - (SOL)
  Art. 12 bis Indicatore locale - FOP=Fatturato Ore Produttive.
Art. 13 Analisi del premio e ruolo delle parti
Art. 14 Legge 23/5/97 n. 135
Art. 15 Premio di assiduità
Titolo IV - Professionalità e formazione

Art. 16 Commissione percorsi professionali
Art. 17 Formazione aziendale
Art. 18 Formazione RSU/RSA
Titolo V - Indennità

Art. 19 Indennità di mensa
Art. 20 Indennità di trasferta
Art. 21 Reperibilità
Art. 22 Norme di sicurezza
Art. 23 Norme di copertura rischi per le trasferte
Titolo VI - Orario di lavoro e sistemi di flessibilità
Art. 24 Nastro orario banco ricambi e magazzino
Art. 25 Modello di orario per gruppi e per competenze
Art. 26 Settimana lavorativa dal martedì al sabato
Art. 27 Decorrenza e durata
Allegati

Maia spa Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 29 Marzo 2005, tra la Maia spa […], assistiti dal[…]la Confcommercio da una parte e dall’altra dalle OOSS Nazionali […] Fisascat - Cisl, […] Filcams - Cgil, […] Uiltucs - Uil, unitamente alle strutture territoriali e i delegati facenti parte della rappresentanza delle RSU/RSA - Maia spa, è stato raggiunto il seguente accordo.

Premessa
Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) tiene in considerazione i fattori di cambiamento derivanti dall’evoluzione tecnologica in atto che impone alta capacità professionale e applicazione della stessa con quella flessibilità che il mercato richiede e che il CCNL ha già contemplato.
Le parti concordano che solo prevedendo le variazioni del mercato e preparando le relative risposte, organizzative e formative, si può tendere all’eccellenza dei servizi da erogare alla clientela, per la soddisfazione della stessa e per i successi dell’azienda.
Le parti convengono, inoltre, che la valorizzazione delle risorse umane, a cui è stata dedicata buona parte della discussione contrattuale, assume rilevanza fondamentale e determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 1 Diritti di informazione, verifica e confronto a livello Nazionale

Al fine di favorire lo sviluppo di relazioni positive, semestralmente (maggio-giugno/novembre-dicembre) tra la Direzione Aziendale e le Segreterie Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil unitamente alle strutture territoriali e alle RSU/RSA, si terranno incontri di informazione, secondo quanto stabilito dal presente titolo.
A livello nazionale gli incontri verteranno in termini preventivi e consuntivi sulle seguenti tematiche:
1.strategie aziendali
2.programmazione e sviluppo degli investimenti
3.dati occupazionali divisi per tipologie – geografiche – professionali – inquadramenti
4.ore lavorate ordinarie e straordinarie ripartite per singole unità
5.formazione preventiva e consuntiva
6.eventuali riorganizzazioni e/o ristrutturazioni
7.organigramma aziendale
8.bilancio aziendale completo
9.quanto definito dal CCNL del Terziario
10.quanto previsto al titolo III del presente CIA in tema di premio di risultato

Art. 2 Diritto d’informazione verifica a livello territoriale e per filiale
Incontri a cadenza semestrale da tenersi tra la Direzione Aziendale e le strutture territoriali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le RSU/RSA locali della singola filiale sulle seguenti tematiche:
1.dati previsti sulle tematiche dell’Art. 1 disaggregabili
2.situazione di mercato e suoi effetti
3.organizzazione del lavoro
4.verifica accordi (CCNL/CIA) per le competenze territoriali
5.composizione organici disaggregati per: full-time, part-time, contratti di formazione e lavoro, contratti a tempo determinato, apprendistato, suddivisi tra personale maschile e femminile
6.interventi effettuati per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Dlgs 626/94) e successivi e relativi incontri con i RLS
7.programmi di formazione preventivi e consuntivi.
8.quanto previsto in tema d’orari di lavoro agli artt. 24 e 25 del presente CIA
In merito al diritto d’informazione previsto agli Art. 1 e 2 l’Azienda s’impegna a convocare preventivamente le parti qualora si verificassero cambiamenti organizzativi/tecnologici che abbiano riflessi sull’organizzazione del lavoro e/o sull’occupazione.
I dati potranno essere forniti preventivamente in forma scritta.
Il diritto d’informazione potrà subire deroghe qualora vi siano reali motivi di riservatezza.

Art. 3 Ruolo e compiti a livello Nazionale
Le Federazioni nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil assistiti dalle strutture territoriali e dalle RSU/RSA sono titolari:
. della contrattazione integrativa aziendale, unitamente alle RSU/RSA
. dell’esercizio del diritto d’informazione a livello nazionale
. del coordinamento delle azioni sindacali conseguenti l’applicazione degli accordi nazionali aziendali.

Art. 4 Ruolo e compiti a livello territoriale/filiali
Oltre le materie demandate dal CCNL le segreterie territoriali e le RSU/RSA delle singole filiali, qualora una delle parti ne ravvisi la necessità, effettueranno confronti in merito alle seguenti materie:
applicazione CCNL/CIA
organizzazione del lavoro
iniziative riguardanti l’ambiente, la salute e la sicurezza dentro e fuori l’ambiente di lavoro.

Titolo II - Diritti sindacali
Art. 5 Funzionalità delle RSU/RSA

Al fine di assicurare maggiore efficacia alle relazioni fra le parti, le stesse convengono di dotare le RSU/RSA di un modello funzionale che assuma a sé il ruolo e le prerogative che l’accordo del 27/7/94 attribuisce alle RSU/RSA., unitamente alle Federazioni nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e alle Federazioni territoriali.
Quanto sopra, in particolare, al fine di assicurare una corretta attuazione dei seguenti punti:
·del II livello di contrattazione nazionale aziendale della Società Maia
·dell’esercizio del diritto d’informazione a livello nazionale
·del coordinamento delle azioni sindacali conseguenti agli accordi aziendali nazionali.

Art. 6 Agibilità sindacali
Si conferma quanto stabilito in materia di CCNL del terziario e degli accordi sindacali aziendali del 06/10/95 e 28/11/97 allegati al presente CIA di cui ne fanno parte integrante (All. 1 e 2)

Titolo V - Indennità
Art. 22 Norme di sicurezza

La sicurezza sul posto di lavoro è una costante priorità aziendale; la cultura della sicurezza è l’argomento quotidiano di tutti i reparti aziendali, in tale occasione si dà atto al contributo dato in materia dai RLS.
L’azienda continuerà ad investire sia nelle realizzazioni concrete che nella formazione del personale, in modo particolare verso coloro che svolgono attività lavorativa anche presso i cantieri della clientela.

Titolo VI - Orario di lavoro e sistemi di flessibilità
Art. 24 Nastro orario banco ricambi e magazzino

L’Azienda, al fine di migliorare il servizio alla clientela, nell’ottica di una maggiore disponibilità della distribuzione ricambi, anticipando eventuali azioni della concorrenza, manifesta l’esigenza di attuare dal 1.6.2000 un ampliamento del nastro orario del banco ricambi e magazzini – comune a tutte le filiali – attraverso l’utilizzo da parte del personale preposto di orari di lavoro sfalsati e sovrapposti secondo la seguente tabella:
Orari di lavoro banco ricambi e magazzini
7.30 – 12.00 / 13.30 – 17.00
8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00
8.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30
8.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30
8.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
9.00 – 13.00 / 14.30 – 18.30
9.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00
Gli orari di cui sopra sono validi dal lunedì al giovedì, mentre per la giornata del venerdì l’orario di uscita sarà anticipato di un’ora.
Al personale dei reparti sopra indicati, che effettuerà prestazioni lavorative dalle ore 18.00 alle ore 19.00 ovvero dalle 18.00 alle 18.30, sarà riconosciuta per tale ora/mezz’ora di prestazione ordinaria già compresa nella retribuzione mensile, la sola maggiorazione del 70% della paga oraria calcolata così come previsto dal vigente CCNL Terziario.
Il personale coinvolto, appartenente a tutte le filiali, risulterà composto da: A.V.B., Magazzinieri, e A.D.V. per complessive 40 unità circa, oltre i magazzinieri di sede.
Le OO.SS. Nazionali prendono atto di tale esigenza dichiarando che la stessa è compatibile rispetto alle tendenze di mercato con particolare riferimento alle attività organizzative concorrenziali delle aziende del settore.
A livello territoriale si conviene che le parti si confronteranno per dare pratica attuazione al nuovo nastro orario, verificandone eventuali ricadute.
Il presente orario rappresenta un modello di massima, lo stesso ha natura sperimentale con verifica semestrale.
Si allega inoltre, il verbale d’accordo del 27.11.97 riguardante le modifiche dell’orario per i magazzinieri della sede (All. n° 10)

Art. 25 Modello di orario per gruppi e per competenze
L’attività di assistenza, specie esterna, per il tipo di macchinario e clientela, si svolge principalmente in cantieri aperti e quindi condizionata per la durata dell’intervento dalle ore di luce disponibili. Anche l’attività dei cantieri è fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche diminuendo nei periodi invernali con un massimo invece nei periodi di tempo migliore, specie per quanto riguarda le precipitazioni atmosferiche.
Su base annua, l’assistenza Maia si svolge all’esterno per più del 50% delle ore lavorate, raggiungendo picchi più alti in alcune unità operative ove questo tipo di attività è preponderante.
Per meglio rispondere alle esigenze esposte e per una maggiore soddisfazione della clientela si rende necessario applicare la seguente articolazione dell’orario:
a) Meccanici
·Orario di lavoro attuale pari a 39 ore:
dal lunedì al giovedì 8-12 // 13-17
venerdì 8-12 // 13-16
Nel periodo dal 14 Maggio 2001 al 13 Luglio 2001 e dal 3 al 28 Settembre 2001, pari a 13 settimane:
·orario settimanale pari a 43 ore:
dal lunedì al giovedì 8-12 // 13-18
venerdì 8-12 // 13-16
In questo periodo quindi saranno lavorate 4 ore x 13 settimane = 52 ore in più.
Le ore in oggetto saranno recuperate a gruppi di 3 ore e quindi per un periodo pari a 17 settimane nel periodo dal 26 Novembre 2001 a Marzo 2002 con un orario settimanale di 36 ore, così articolato:
dal lunedì al giovedì 8-12 // 13-17
venerdì 8-12
Ciò permette, inoltre, una migliore gestione del tempo libero da parte dei lavoratori, con riferimento alle giornate del Venerdì.
I lavoratori coinvolti nel programma di flessibilità saranno individuati a livello territoriale dal Direttore della Filiale che ne darà comunicazione agli interessati e alle RSU/RSA.
Sempre a livello territoriale se l’organizzazione del lavoro lo consente si potrà stabilire che nel periodo con orario settimanale a 36 ore, anziché effettuare l’orario fino alle 12 del venerdì come sopra riportato, si potrà effettuare un orario con venerdì di riposo ogni 2 settimane alternativamente fra i lavoratori di uno stesso gruppo. L’ora residua necessaria al raggiungimento delle 52 ore sarà recuperata in altro giorno.
b) Per quanto riguarda il personale eventualmente coinvolto, sempre dell’assistenza, con orario “impiegatizio” gli orari settimanali previsti saranno i seguenti:
nel I periodo:
Orario settimanale pari a 43 ore
da lunedì al giovedì 8,30 – 13 // 14,30 – 19
venerdì 8,30 – 13 // 14,30 – 17
Nel II periodo:
·Orario settimanale pari a 36 ore
dal lunedì al giovedì 8,30 – 13 // 14,30 – 18
venerdì 8,30 – 12,30
Sempre a livello territoriale se l’organizzazione del lavoro lo consente si potrà stabilire che nel periodo con orario settimanale a 36 ore, anziché effettuare l’orario fino alle 12,30 del Venerdì come sopra riportato, si potrà effettuare un orario con Venerdì di riposo ogni 2 settimane alternativamente fra i lavoratori di uno stesso gruppo.
L’ora residua necessaria al raggiungimento delle 52 ore sarà recuperata in altro giorno. Anche in questo caso i lavoratori coinvolti nel programma di flessibilità saranno individuati a livello territoriale dal Direttore della Filiale che ne darà comunicazione agli interessati ed alle RSU/RSA.
Al termine del primo ciclo si valuteranno, congiuntamente alle OOSS, i benefici o gli eventuali problemi sorti e quindi confermare o modificare l’applicazione di quanto in oggetto per gli anni successivi.
I lavoratori interessati, di cui ai punti A e B del presente articolo, percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
A fronte di quanto sopra previsto verranno riconosciuti 50 minuti per ogni settimana di flessibilità (13 settimane) che andranno ad incrementare il monte ore dei permessi retribuiti, secondo le modalità di godimento contrattualmente previste.