Tipologia: CIA
Data firma: 27 ottobre 1998
Parti: Ente Fiera Vicenza e OO.SS
Settori: Commercio, Fiera di Vicenza
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  1) Orario di lavoro
2) Part-time
3) Riposo settimanale e festività
4) Festività
5) Lavoro straordinario
5) Assenze - Permessi - Congedi
6) Aspettativa
7) Tutela della maternità
8) Malattia - Infortunio
9) Ferie
  10) Trattamento di missione
11) Rimborsi spese occasionali
12) Indennità maneggio denaro
13) Mensilità supplementari
14) Scatti di anzianità
15) Anzianità di servizio una tantum
16) Dotazione del vestiario
17) Aggiornamento - Professionalità
18) Mensa aziendale
19) Disposizione generale

Condizioni contrattuali e migliorative applicate all’Ente Fiera di Vicenza in base agli accordi aziendali è aggiornato al 27/10/98.

1) Orario di lavoro
La durata normale del lavora effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuite in cinque giorni, dal lunedì ai venerdì compresi.
È consentita la flessibilità come segue:
* entrata mattino: tra le ore 8,30 e le ore 9,00;
* entrata pomeriggio: tra le ore 14,00 e le ore l4.30.
Fermo restando che ogni dipendente è tenuto a fare le 8 ore giornaliere.
All’Ente è riservata comunque la potestà di autorizzare modifiche alla indicata flessibilità per comprovate esigenze di servizio.
[…]
Le parti convengono che l’Ente possa prevedere l'adozione di orari giornalieri diversi sin per coloro che esplicano talune mansioni (custodi, commessi, autisti, fattorini eco.) sia per singole unità operative
Per i lavoratori assunti con contratto a termine in finizione ausiliaria alle manifestazioni fieristiche, la distribuzione dell'orario settimanale include anche il sabato.

2) Part-time
L’Ente, in presenza di particolari esigenze dello stesso e del lavoratore può instaurare rapporti di lavoro a tempo parziale.
[…]

3) Riposo settimanale e festività
Al lavoratore spetta un giorno settimanale di riposo, in coincidenza con la domenica.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il riposo settimanale è usufruibile anche in giorno diverso dalla domenica.
Le ore prestate nel giorno di riposo settimanale di cui alla legge 22-2-34, n. 370 e nelle giornate festive (Sabato compreso), saranno retribuite con la maggiorazione del 60% sulla retribuzione oraria normale, fermo restando il diritto del lavoratore al riposo compensativo da utilizzare a breve termine e comunque entro e non oltre 15 giorni in deroga, a quanto previsto dal CCNL e dalle normative vigenti.
Il lavoro domenicale, anche se richiesto in misura inferiore alle 8 ore, prevederà il recupero di una intera giornata più l’indennità del 60% delle ore effettivamente prestate.

5) Lavoro straordinario
Si considera, lavora straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall’Art. 4 del presente Contratto.
Si conferma il carattere di eccezionalità del lavoro straordinario.
Il lavoratone non può compiere lavoro straordinario che non sia. preventivamente autorizzato dall’Ente (Responsabile d’ufficio o Segretario Generale)
Viene garantita dai dipendenti una disponibilità ad effettuare un monte ore annuo di straordinari fino a 350 ore.
[…]
Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto il sabato, la domenica e le feste infrasettimanali.
Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore tra le ore 22,00 e le ore 6,00.
È concessa al lavoratole la possibilità di recuperare lo straordinario senza onere per l'Ente (pagamento della maggiorazione). La richiesta dovrà essere su apposito modulo, così come avviene per ferie e permessi.
[…]

7) Tutela della maternità
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta dal parto e il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c) - assenza facoltativa -
[…]
Per quanto non precisato si fa riferimento al CCNL e alle disposizioni di legge in vigore.

9) Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili (art. 36 Costituzione) e dovranno essere utilizzate entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
[…]

18) Mensa aziendale
[…]
La qualità e l’Azienda che fornirà il servizio di buoni pasto, verrà scelta sulla base di verifiche comuni, tra la Direzione dell’Ente e il C.d.A.

19) Disposizione generale
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme del CCNL del Settore Commercio e di Legge.