Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 marzo 2018, n. 7320 - Indennizzo in capitale a seguito di infortunio Percentuale di invalidità permanente


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 23/03/2018

 

 

 

Ritenuto
che la Corte d'appello di L'Aquila con sentenza n. 862 del 2011 ha rigettato l'appello proposto da O.DR. avverso la sentenza di primo grado di rigetto della sua domanda di condanna dell'INAIL all'erogazione dell'indennizzo in capitale previsto dal d.lgs. n. 38 del 2000 a seguito dell'infortunio occorsogli il 1.3.2007; che la Corte territoriale, dopo aver ricordato che l'appellante aveva lamentato l'erroneità della consulenza medico legale svolta in primo grado giacché la stessa aveva ritenuto preesistente all'infortunio la lesione massiva dei rotatori contro le evidenze documentali, ha ritenuto irrilevante la richiesta di rinnovazione della consulenza in ragione del fatto che l'appellante non aveva censurato il giudizio medico legale di quantificazione della percentuale di invalidità permanente nella misura del 3%;
che avverso tale sentenza ricorre per cassazione O.DR. con due motivi;
che l'Inail resiste con controricorso;
 

 

Considerato
che il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 329 cpv., 342 e 346 cod. proc. civ. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto passata in giudicato la parte della sentenza di primo grado che aveva quantificato nel 3% la percentuale di invalidità permanente conseguente all'infortunio occorso alla parte, ed omessa motivazione sul fatto, decisivo per il giudizio, relativo all'affermata acquiescenza desumibile dai contenuti dell'atto d'appello che investivano l'intera sentenza di primo grado;
che i motivi, connessi in quanto legati dal tema della operatività dell'acquiescenza e del formarsi di un giudicato interno parziale, sono fondati alla luce dei principi espressi da questa Corte in materia di individuazione dell'operatività del principio devolutivo in grado d'appello, secondo cui ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel "thema decidendum" del giudizio (Cass. n. 8604 del 2017; n. 1377 del 2016); che, nel caso di specie, come riporta il ricorrente, già la sentenza di primo grado aveva rigettato il ricorso sulla base dell'accertamento posto in essere dal c.t.u. secondo il quale la misura del 3% di invalidità derivava dal fatto che l'infortunato, al momento dell'evento, era già affetto da una patologia degenerativa della cuffia dei rotatori che quindi è stata ritenuta non collegata all'infortunio ed estranea alla detta quantificazione;
che, dunque, l'impugnazione della sentenza relativa alla negazione del trattamento fondata sull'accertamento sanitario e segnatamente, come riporta la stessa sentenza impugnata, riferita alla negazione della preesistenza all'infortunio del 1 marzo 2007 della detta lesione massiva dei rotatori e comunque alla dipendenza dell'entità del danno dall'infortunio medesimo, non può che involgere anche la questione logicamente dipendente della complessiva valutazione delle concause ai fini della quantificazione dell'invalidità derivante dall'evento infortunistico;
che, in proposito, la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione ( Cass. n. 16583 del 2012; 2217 del 2016);
che il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione che provvederà all'esame dell'appello ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 20.12.2017.