Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 7, 05 aprile 2018, n. 15003 - Omessa nomina del medico competente e altri inadempimenti in materia di sicurezza. Ricorso inammissibile


Presidente: SAVANI PIERO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 29/11/2017

 

FattoDiritto

 


l. La sig.ra G.G.C. ricorre per l'annullamento della sentenza del 07/02/2017 del Tribunale di Brindisi che l'ha condannata alla pena di 4.500,00 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 18, comma 1, lett. a), c) e d), e 36, commi 1 e 2, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, a lei ascritto perché, quale legale rappresentante della società <<T.C.A. Soc. Coop. a r.I. > >, non aveva nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria (capo A), aveva affidato compiti ai lavoratori dipendenti senza tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza avuto riguardo ai rischi derivanti dalla loro esecuzione (capo B), non aveva informato i lavoratori dipendenti, A.L. e M.C., sui rischi e la sicurezza del proprio lavoro (capo C), aveva omesso di consegnare al personale dipendente idonei dispositivi di protezione individuale (capo D).
1.1.Eccepisce che: a) con riferimento al reato di cui al capo B, la sentenza non specifica i compiti né i lavoratori ai quali erano stati affidati; b) il A.L. non era stato assunto e la M.C. non aveva partecipato al corso perché malata; c) non vengono specificati i mezzi di protezione individuale che non sarebbero stati consegnati; d) si era perfezionata la condizione di improcedibilità prevista dall'art. 24, d.lgs. n. 758 del 1994.
2. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sono generici e manifestamente infondati.
3. Osserva a tal fine il Collegio quanto segue:
3.1.in primo luogo, la ricorrente non articola in maniera compiuta i singoli motivi, non indicando, se non con riferimento all'ultima doglianza, sotto quale specifico profilo (error in procedendo, error in iudicando ovvero vizio di motivazione) devono essere ricondotte le proprie eccezioni;
3.2.in secondo luogo, fermo restando che il reato di cui al capo A (omessa nomina del medico competente) non è oggetto di contestazione, l'imputata trascura completamente quel che risulta dal testo del provvedimento impugnato affidando le proprie doglianze a deduzioni di natura fattuale che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità;
3-3. il Tribunale, dopo aver indicato e illustrato il contenuto delle prove assunte ai fini della decisione (verbali di prescrizione e testimonianza del pubblico ufficiale) afferma che la ricorrente adempì a tutte le prescrizioni, contraddicendo in questo modo la tesi difensiva della genericità delle contestazioni e deila loro insussistenza, aggiungendo che non pagò la sanzione amministrativa; 
3.4. da ciò deriva che la G.G.C. comprese bene quale fosse il tenore ed il contenuto dell'accusa (visto che le era stato notificato il verbale delle relative prescrizioni) e che il mancato pagamento dell'oblazione non ha estinto i reati, né impedito il corretto esercizio dell'azione penale, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.
3.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricor-rente (C. Cost. sent, 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedi¬mento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 29/11/2017