Tipologia: Ipotesi rinnovo CIA
Data firma: 13 luglio 2006
Validità: 01.04.2005 - 31.12.2009
Parti: Librerie Feltrinelli, Finlibri e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Feltrinelli
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Sviluppo-strategie-occupazione e politiche attive del lavoro
Art. 2 Sfera di applicazione
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Orari di apertura
Art. 5 Calendarizzazione annuale delle aperture e delle ferie
Art. 6 Indennità forfetaria per lavoro domenicale e festivo
Art. 7 Indennità forfetarie aggiuntive per lavoro domenicale e festivo
Art. 8 Comunicazione dei regimi di orario settimanali del personale full-time
Art. 9 Orario di lavoro settimanale del personale full-time
Art. 10 Personale part-time
Art. 11 Permessi speciali
Art. 12 Fruizione dei permessi retribuiti residui
Art. 13 Integrazione malattia
  Art. 14 Superminimo di gruppo
Art. 15 Salario di impianto
Art. 16 Contratti di inserimento e di apprendistato
Art. 17 Contratti a tempo determinato
Art. 18 Passaggio di livello automatico dal V al IV
Art. 19 Inquadramenti, mansioni, percorsi di formazione e aggiornamento professionale e trasferte
Art. 20 Adesione al fondo di previdenza integrativo
Art. 21 Concorso spese pasto giornaliero
Art. 22 Infortuni sul lavoro
Art. 23 Badge di riconoscimento
Art. 24 Acquisti dipendenti
Art. 25 Gestione e applicazione del CIA
Art. 26 Una tantum
Art. 27 Trattamento fiscale e contributivo
Art. 28 Allegati e note
Art. 29 Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi di Rinnovo Contratto Integrativo Aziendale

Addì, 13 luglio 2006 presso l’Hotel Andreola di Milano si sono incontrati […]: Librerie Feltrinelli srl, Finlibri srl (di seguito denominate Gruppo) e le OO.SS Nazionali: Filcams-Cgil [...], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], unitamente alle Segreterie Territoriali […] Filcams-Cgil di Milano, […] Filcams-Cgil di Genova, […] Filcams-Cgil di Modena, […] Filcams-Cgil di Torino, […] Filcams-Cgil di Firenze, […] Filcams-Cgil di Roma, […] Uiltucs-Uil Lombardia ed alla Delegazione Trattante per le suddette realtà aziendali […], ed hanno concordato quanto segue

Art. 1 Sviluppo-strategie-occupazione e politiche attive del lavoro
Nel corso dell’incontro tenutosi in data 27 aprile 2005 è stata data informazione alle Rappresentanze Sindacali sui risultati prodotti per l’anno 2004, sulle strategie in chiave di sviluppo, di diversificazione e di occupazione e che tengono conto dell’evoluzione che il mercato di riferimento avrebbe presentato nel successivo quadriennio.
In quell’occasione sono emersi con chiarezza, aldilà delle composizioni societarie del Gruppo, gli elementi commerciali e di servizio che contraddistinguono i diversi business posti sotto le insegne gestite.
Queste considerazioni sono state riprese e fatte oggetto di un ulteriore approfondimento in sede di discussione della piattaforma di Gruppo che è stata avanzata dalle OO.SS.
La Direzione, nel concordare che i risultati significativi fin qui ottenuti sono frutto dello sforzo collettivo di tutti i Dipendenti e dell’impegno sempre riconfermato della Proprietà, ha sottolineato due aspetti centrali che caratterizzano e caratterizzeranno nel prossimo futuro la sua attività:
le prospettive economiche per il futuro, sia a livello generale nazionale, che per le principali merceologie trattate non appaiono positive. La crescita del PIL continuerà ad essere modesta, il costo delle materie prime e dell’energia continueranno la loro crescita, permarrà un generale rallentamento dei consumi, il mercato dei libri crescerà ad un tasso non superiore all’uno per cento anno e quello della musica continuerà la flessione ad un tasso di almeno il 6-7% annuo;
la competizione all’interno dei settori merceologici in cui opera continuerà a crescere con l’ingresso e lo sviluppo di nuovi operatori e il rafforzamento degli esistenti.
Feltrinelli ha sempre avuto come scopo principale quello di favorire, promuovere e sviluppare la diffusione capillare della cultura e dei prodotti di contenuto culturale per mezzo di tutte le società del Gruppo, e delle altre società gestite, ciascuna esplicando un proprio ruolo e utilizzando a questo fine mezzi e attività di diversa natura (la produzione editoriale, la vendita dei prodotti attraverso i diversi formati distributivi, le iniziative di promozione culturale, il sostegno a progetti orientati alla diffusione della cultura e alla solidarietà sociale).
In particolare Librerie Feltrinelli ha definito la propria “missione” nel modo seguente:
“Vogliamo diventare i protagonisti del mercato dei prodotti a contenuto culturale ed essere la scelta naturale di ogni Cliente, attuale e potenziale, garantendo elevati livelli di professionalità e di servizio, che assicurino livelli superiori di soddisfazione del Cliente, di crescita dei nostri Partner e di valore per l’Azionista, attraverso l’innovazione continua di competenze, tecnologie e processi ”.
In funzione di quanto precede gli obiettivi ed i conseguenti contenuti del presente Accordo Integrativo di Gruppo risultano essere quelli di:
favorire nel corso dei prossimi anni una crescita programmata che si rifletterà positivamente sul mercato del lavoro specie giovanile ed intellettuale.
omogeneizzare, secondo modalità e tempistiche di seguito definite, i trattamenti integrativi riconosciuti ai Dipendenti, assicurando un quadro comune di garanzie sociali e contrattuali.
salvaguardare, in termini di efficienza/efficacia, le specificità di “formato/prodotto/vendita” presenti sotto le diverse insegne al fine di fronteggiare convenientemente l’evoluzione della distribuzione rappresentata da concorrenti specializzati e dalla gdo con strutture sempre più efficienti e competitive.
garantire una migliore qualità del servizio e conseguentemente una maggiore soddisfazione e duratura fedeltà della clientela.
far crescere costantemente la qualità del lavoro, sviluppando anche politiche di assunzioni che, nel dare risposta alle esigenze professionali, organizzative, funzionali e commerciali dei Punti di Vendita, assicurino la presenza di un mix equilibrato tra strumenti di legge e contrattuali che pur volti alla flessibilità siano anche strumenti finalizzati alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
migliorare, attraverso l’adozione di un nuovo sistema di incentivi salariali, un più efficace orientamento ai risultati qualitativi e quantitativi.

Art. 2 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo al CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi si applica ai Dipendenti di tutti i Punti di Vendita del Gruppo costituito dalle Società Librerie Feltrinelli srl e Finlibri srl e dalle Società controllate che esercitino le attività nei formati/canali come descritti di seguito. Per società controllate si intendono quelle in cui detto controllo si eserciti nella misura superiore al 50%.
Nel caso di acquisizione o costituzione di altre società che siano oggetto anche di successivo controllo, che esercitino le stesse attività commerciali proprie di quelle facenti parte del Gruppo, si darà luogo all’applicazione del presente CIA entro e non oltre il compimento di due esercizi interi, previe le necessarie verifiche, gli eventuali adattamenti e le gradualità conseguenti che saranno oggetto di confronto negoziale.
Detto confronto negoziale verrà attivato a partire dal tredicesimo mese dalla attuata condizione di controllo e dovrà concludersi entro e non oltre il ventiquattresimo mese.
Di comune accordo il confronto potrà prorogarsi di ulteriori dodici mesi.
Per quanto riguarda specificamente il progetto Grandi Stazioni, che prevede l’apertura di 8 Punti Vendita all’interno delle stazioni ristrutturate dalla Società Grandi Stazioni spa, si conferma che l’iter sopra descritto decorrerà dall’avvenuta apertura del primo Punto di Vendita.
Con riferimento all’accordo del 5/11/2004, verrà posta in atto una negoziazione di secondo livello relativamente alla Sede di Milano che, con un’attenzione alle problematiche degli uffici e come evoluzione del CIA già esistente, recepisca gli orientamenti del presente accordo rivolti ai Punti di Vendita, valutandone, a quel livello, l’armonizzazione con riferimento alla scadenza.
Si riconosce alle OO.SS. firmatarie il presente CIA il diritto all’informazione preventiva in merito ad eventuali operazioni finanziarie o societarie che possano avere incidenza sostanziale sull’occupazione e sull’organizzazione del lavoro.
Fermo restando quanto richiamato nel presente articolo in termini più generali di modalità e tempistica di applicazione dei trattamenti previsti da questo Contratto Integrativo, negli articoli che seguono si farà riferimento, in talune previsioni, non al Gruppo, ma a formati/canali composti da Punti di Vendita riconducibili al:
formato/canale Librerie caratterizzato da un alto livello di specializzazione e di servizio al cliente; (che include al momento i Punti di Vendita Librerie Feltrinelli e Feltrinelli International);
formato/canale Musica caratterizzato da un orientamento più commerciale con presenza sia di assistenza specializzata al cliente sia di self-service; (che include al momento i Punti di Vendita RicordiMediaStores);
formato/canale Misti caratterizzato da un orientamento più commerciale con presenza sia di assistenza specializzata al cliente sia di self-service; (che include al momento i Punti di Vendita La Feltrinelli Libri e Musica);
formato/canale Centri Commerciali caratterizzato da un orientamento commerciale e da una modalità di vendita prevalentemente a self-service e da un assortimento ridotto/semplificato; (che include al momento i Punti di Vendita Feltrinelli Village).
Le Parti hanno concordato che, per quanto non espressamente modificato dal presente Contratto, restano valide le previsioni ed i riflessi economici e normativi dagli Accordi Aziendali precedenti per cui in data 11/03/03 si è dato corso alla collazione, in applicazione dell’art. 2, 5° comma, del CIA 11/09/01.
Le Parti infine convengono, con riferimento anche alla sezione I titolo II capo II art. 7 del CCNL in vigore, sul fatto che il presente Contratto Integrativo, con esclusione degli argomenti esplicitamente demandati ad una definizione nell’arco della sua vigenza, esaurisce e conseguentemente esclude ogni ulteriore contrattazione collettiva di II livello, fatta salva la contrattazione specifica sulla Sede di Milano.

Art. 3 Relazioni sindacali
3.1 Modello di relazioni
Nel riconfermare il modello di relazioni sindacali proprio del Gruppo, che ha consentito di consolidare un clima di reciproca correttezza teso al conseguimento di obiettivi aziendali attraverso anche un processo di informazioni/comunicazioni ai vari livelli, si riconosce come centrale il principio basato sullo scambio preventivo e reciproco delle informazioni sulle principali materie, ciascuno nella propria sfera di responsabilità.
In tale ambito si colloca anche la tematica relativa all’organizzazione del lavoro che trova nel successivo schema, relativo ai diritti di informazione, le sue logiche applicative.
3.1.1 Diritti d’Informazione
La Direzione fornirà annualmente, di norma entro il primo quadrimestre per il Gruppo e per i singoli Canali che lo compongono, a livello nazionale e, periodicamente, alle OO.SS. territoriali, informazioni sull’andamento produttivo, sulla composizione dell’organico, sulle prospettive occupazionali e sull’organizzazione del lavoro, anche al fine di esaminare congiuntamente e di cogliere tutti gli argomenti finalizzati alla lettura delle dinamiche collegate ai Premi variabili, e tutte le opportunità per raggiungere i previsti obiettivi economici e produttivi, fatto salvo il rispetto dei diversi ruoli ricoperti dalle Parti firmatarie e delle responsabilità assunte da queste ultime.
In particolare competono al:
livello Nazionale le informazioni e le verifiche sulle tendenze nonché sui test che si andranno ad attivare anche in tema di innovazioni tecnologiche/ organizzative e sulla loro ricaduta sull’attività lavorativa. Verifica e confronto in materia di criteri generali dell’organizzazione del lavoro anche con riferimento alle diverse tipologie di contratto previste dal CCNL e dal presente CIA;
livello Territoriale la verifica e il confronto, anche finalizzato al raggiungimento di specifiche intese, su: applicazione della normativa in tema di orari commerciali, cambiamenti organizzativi anche con riferimento alla gestione degli orari, impiego delle risorse umane, problematiche relative ad assenze di lungo termine (p. es. maternità, infortunio, lunga malattia ed aspettativa) e presenza di più Punti di Vendita sulla medesima piazza e/o comune. Per rendere più agevole l’analisi di specifiche problematiche, potranno essere realizzati incontri anche livello di macro – area territoriale Nord-Ovest, Nord-Est, Centro-Sud;
livello di PDV la consultazione preventiva dei delegati sindacali, attraverso l’effettuazione di riunioni a fronte di rilevanti interventi di carattere organizzativo sia a livello di test che di implementazione definitiva, condotta almeno trenta giorni prima dell’avvio delle relative attività.
Quanto precede al fine di permettere a RSA, RSU ed al Personale interessato di valutare anche preventivamente l’impatto che tali interventi potranno avere nello svolgimento del proprio lavoro, fermo restando il diritto e la responsabilità del Gruppo di definirne le modalità e dare seguito agli interventi organizzativi con cui si espletano le attività nei Punti di Vendita anche a seguito di cambiamenti dovuti p.es. a maternità, infortunio, lunga malattia ed aspettativa (V. Sezione quarta, Titolo V Capi V,VIII e IX del CCNL in vigore).
3.2 Permessi retribuiti […]
3.3 Delegato aziendale […]
3.4 Ambiente di lavoro, sicurezza e benessere sul luogo di lavoro

La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza sarà costituita complessivamente da n° 8 (otto) componenti a livello di Gruppo.
I nominativi dei Rappresentati per la Sicurezza, le cui competenze territoriali saranno concordate al fine di evitare sovrapposizioni, verranno comunicati dalle OO.SS. alla Direzione secondo la ripartizione strutturale di cui alle precedenti indicazioni.
Ognuno dei Componenti potrà disporre, per l’espletamento dei compiti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, di permessi retribuiti pro-capite pari a n° 73 (settantatre) ore complessive annue aggiuntive alle n° 30 (trenta) ore previste dagli accordi interconfederali.
Il monte ore annuo così determinato (103 ore annue x 8 RLS = Totale 824 ore annue), è da intendersi come limite massimo complessivo usufruibile dall’insieme dei componenti anche nel caso il numero di RLS risultasse inferiore a 8 (otto). Eventuali ore residuali potranno essere fruite solo nel corso dell’anno immediatamente successivo.
Ai soli fini della presente regolamentazione verrà riconosciuto il rimborso delle spese che gli RLS sosterranno per l’espletamento del loro incarico; ciò avverrà entro 30 giorni, dietro presentazione di idonei giustificativi, nella misura complessiva massima annua di Euro 6.200,00 (seimiladuecento/00). Eventuali residui verranno trasferiti e se ne potrà usufruire solo nell’anno immediatamente successivo.
La Direzione dichiara la propria disponibilità ad incontrarsi con le OO.SS. per verificare la congruenza di quanto precede in presenza di rilevanti modifiche dimensionali di Gruppo e/o di Canale.
Entro il mese di settembre di ogni anno si riunirà una commissione composta dagli RLS e dalla Direzione Tecnica e Sviluppo per valutare eventuali criticità e le possibilità di intervento. Sarà compito della suddetta Direzione, previa verifica delle vigenti disposizioni di legge, e sulla scorta delle priorità individuate, dare seguito agli interventi considerando lo stanziamento dei costi in sede di definizione del budget dell’anno seguente.
3.5 Assemblee
Fermo restando il diritto a 12 ore di Assemblea retribuita secondo le previsioni di cui al CCNL, le Rappresentanze Sindacali dei Dipendenti e le OO.SS. riconoscono la necessità di non condurre – entro i limiti del possibile – Assemblee dei lavoratori in orario di apertura dei Punti di Vendita. Di conseguenza le RSA/RSU, o in assenza di queste, le OO.SS. firmatarie del presente CIA convocheranno di norma le riunioni dei dipendenti, in forza ai Punti di Vendita di appartenenza, al di fuori dell’orario di apertura. In tutti i casi in cui sussiste il diritto di Assemblea, le ore a ciò destinate saranno retribuite, con la normale retribuzione oraria ordinaria, nella misura di 12 (dodici) annue previste dal CCNL anche se effettuate fuori orario di apertura dei Punti di Vendita.
Nei Punti di vendita ove non sussiste il diritto di Assemblea di cui al punto precedente, la RSA o il Delegato Aziendale di cui all’art. 33 parte prima CCNL o, in sua assenza, le OO.SS. firmatarie del presente CIA potranno convocare riunioni, all’interno dei Punti di Vendita, fuori degli orari di apertura che saranno retribuite, nel limite di 4 ore annue, agli appartenenti a Punti di Vendita che occupino da 11 a 15 dipendenti
3.6 Coordinamento nazionale
Il Coordinamento nazionale dei Delegati-RSA/RSU potrà fruire per la sua attività di un monte annuo complessivo di 350 (trecentocinquanta) ore di permessi retribuiti. Eventuali ore residuali potranno essere fruite solo nel corso dell’anno immediatamente successivo.
Da questo computo restano escluse le ore dovute al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale (CIA).
In caso di significativa crescita delle dimensioni del Gruppo le Parti si incontreranno per concordare un eventuale innalzamento del monte permessi.
Al fine di agevolare la comunicazione ed in ottemperanza della legge sulla Privacy, la Direzione si dichiara disponibile a fornire a proprio carico e secondo modalità che verranno successivamente indicate, un numero massimo di 10 (dieci) abbonamenti per l’accesso a internet in favore dei componenti del Coordinamento dei delegati.
Sarà cura del Coordinamento dei delegati comunicare alla Direzione i nominativi dei componenti che potranno usufruire di detto strumento di comunicazione.
L’utilizzo di detto strumento di comunicazione, da parte dell’utilizzatore sarà attivo per tutta la durata del mandato e riservato unicamente all’espletamento delle attività proprie del mandato.
In caso di necessità urgenti i componenti delle RSA, RSU, RLS e dei Delegati aziendali ex art. 33 CCNL regolarmente eletti o nominati secondo le regole previste dalle normative in vigore, potranno essere autorizzati dal direttore del Punto di Vendita ad utilizzare temporaneamente strumenti informatici aziendali ai soli fini dell’espletamento del loro incarico, purché ciò non sia in alcun modo ostativo allo svolgimento dell’attività propria del Punto di Vendita.
Verrà costituito un fondo spese del Coordinamento dei delegati per le necessità di produzione e circolazione di propri documenti. Il fondo spese di € 500 (cinquecento) annue verrà messo a disposizione dell’incaricato del Coordinamento a inizio di ogni anno; lo stesso incaricato sarà totalmente ed autonomamente responsabile della gestione e dovrà unicamente confermare alla Direzione a fine anno l’avvenuto utilizzo totale o parziale dell’importo.
Nota a verbale
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie forniranno alla Direzione aziendale il regolamento di funzionamento del Coordinamento non appena sarà definito dalle stesse.

Art. 4 Orari di apertura
La definizione degli orari di apertura e chiusura dei Punti di Vendita è determinata dalla Direzione in funzione di:
- localizzazione del Punto di Vendita;
- regolamentazioni di legge, locali o dei Centri Commerciali in cui il Punto di Vendita è inserito;
- specificità delle esigenze della clientela.
Quanto sopra è correlato anche alla calendarizzazione di cui all’art. 5.
Preso atto della dinamica degli orari di apertura del settore commercio sopra richiamata, si riconosce il diritto alla consultazione preventiva dei Rappresentanti dei Lavoratori aziendali e/o Territoriali sul cambiamento di orari di apertura dei singoli Punti di Vendita, ciò con particolare riferimento all’apertura domenicale, festiva e serale.
In caso di modificazioni strutturali degli orari di apertura di Punto di Vendita, si darà luogo ad un confronto, anche finalizzato al raggiungimento di specifiche intese, con i rappresentanti dei lavoratori con almeno 30 giorni di anticipo. Tale confronto potrà avvenire con minore anticipo in casi di comprovata urgenza.
Verrà creata un’apposita modulistica standard che sarà trasmessa ai Punti di Vendita per registrare le variazioni di orario di apertura; ogni variazione verrà trasmessa alla RSA/RSU o in mancanza di queste al Coordinamento dei delegati.

Art. 8 Comunicazione dei regimi di orario settimanali del personale full-time
La turnistica è di norma definita dalla Direzione in funzione di:
modalità e tempi di ricezione dei prodotti;
modalità e tempi di lavorazione ed esposizione dei prodotti;
intensità e frequenza di visita dei clienti;
copertura e presidio del Punto di Vendita.
Nella definizione dei turni e dei carichi di lavoro individuali l’obiettivo del Gruppo è quello di rendere coerenti i suddetti vincoli con le esigenze individuali e di rendere coerenti tra loro le esigenze dei diversi Dipendenti in una logica di equa distribuzione.
Nell’obiettivo di conciliare, le esigenze aziendali a quelle individuali, gli orari di lavoro settimanali dei singoli Punti di Vendita verranno di norma programmati e comunicati ai Dipendenti con cadenza almeno bimestrale e con un anticipo di almeno 2 settimane.
Nell’ottica di coniugare le esigenze funzionali, organizzative, commerciali e di livello di servizio proprie dei Punti di Vendita con quelle dei Dipendenti, sarà possibile, a titolo di sperimentazione, provare cadenze di turni più lunghe con un’anticipazione maggiore della comunicazione e verificarne l’applicazione a livello Territoriale come previsto all’CCNL al punto “Diritti d’Informazione.
Decorsi 24 mesi dalla firma del presente CIA, le Parti si incontreranno per valutare la possibilità, anche in seguito agli esiti positivi delle sperimentazioni di cui sopra, di ampliare ulteriormente la cadenza dei turni, con l’obiettivo al termine della durata del presente CIA di estendere detta programmazione all’intero anno e di inserirla nella calendarizzazione di cui all’art. 5.
La programmazione annuale comporterà in ogni caso una sua messa a punto con cadenza bimestrale.

Art. 9 Orario di lavoro settimanale del personale full-time
9.1 Orario di lavoro a 39 ore
Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL agli artt. 116, 119, 128 e dal CIA precedente, si darà luogo all’applicazione delle 39 ore medie settimanali secondo le modalità seguenti:
troverà applicazione con la calendarizzazione 01 aprile 2007 – 31 marzo 2008;
si realizza su base annua attraverso l’assorbimento di sole 32 ore di permesso retribuito di cui al 3° comma dell’articolo 140 del CCNL in vigore in quanto l’azienda si farà carico di 4 ore di permessi aggiuntivi;
le residue 72 ore di permessi individuali retribuiti potranno essere utilizzate dal Dipendente secondo quanto previsto dall’art. 140 del CCNL, fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del presente CIA;
le 39 ore medie settimanali si realizzeranno con le modalità previste dall’art. 5 del presente CIA attraverso l’utilizzo di gruppi di riduzione di 16 ore ciascuno (per un massimo di 3 volte all’anno) o in alternativa attraverso gruppi di 24 ore ciascuno (per un massimo di 2 volte all’anno) anche unitamente ai periodi di ferie;
tale modalità di fruizione sarà oggetto di comunicazione da parte del Dipendente e si intenderà solo in termini di proposta fino ad approvazione avvenuta;
in mancanza di tale comunicazione da parte del Dipendente e/o per la differenza delle ore residue annuali di riduzione, si provvederà da parte aziendale ad inserirla nella programmazione bimestrale degli orari settimanali di cui all’art. 8 del presente CIA attraverso accorpamenti di 4 od 8 ore fino al loro esaurimento;
la programmazione annuale e/o bimestrale della riduzione dell’orario prevale su ogni tipo di evento contingente che si dovesse verificare nel corso dell’anno;
ai Dipendenti Full-Time in forza al Punto di vendita in cui verrà conseguito l’obiettivo organizzativo consistente nelle 39 ore medie settimanali, verrà riconosciuto in sede di prima applicazione un Premio di €. 60 (sessanta) una tantum. L’erogazione avverrà il 31 marzo 2008. (v. Punto III allegato Premio Variabile).
9.2 Orario di lavoro a 38 ore
Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL agli artt. 116, 119, 128 e dal CIA precedente, previo confronto negoziale a livello Territoriale, può essere definito il passaggio alle 38 ore medie settimanali in data successiva al 31 marzo 2007.
L’iter di attuazione, è demandato al livello Territoriale ai sensi dell’art. 3 del presente CIA. A questo livello saranno oggetto di confronto ed analisi i cambiamenti organizzativi che ciò comporterà anche in termini di ricaduta nell’impiego delle Risorse Umane.
Il passaggio a 38 ore che potrà riguardare anche singoli Punti di Vendita si realizzerà come segue:
su base annua attraverso l’assorbimento di sole 64 ore di permesso retribuito di cui al 1 °e 3° comma dell’articolo 140 del CCNL in vigore in quanto l’azienda si farà carico di 8 ore di permessi aggiuntivi;
le residue 40 ore di permessi individuali retribuiti potranno essere utilizzate dal Dipendente secondo quanto previsto dall’art. 140 del CCNL, fermo restando quanto previsto dall’ art. 12 del presente CIA;
le 38 ore medie settimanali si realizzeranno, anche unitamente ai periodi di ferie, con le modalità previste dall’art. 5 del presente CIA attraverso l’utilizzo di gruppi di riduzione di 16 ore ciascuno (per un massimo di 4 volte all’anno) o in alternativa attraverso tre gruppi di 24 ore;
tale modalità di fruizione sarà oggetto di comunicazione da parte del Dipendente e si intenderà solo in termini di proposta fino ad approvazione avvenuta;
40 ore (c.d. sesta settimana di ferie) potranno essere usufruite, ferma restando la salvaguardia dell’esigenza organizzativa, gestionale e commerciale del Punto di Vendita, a rotazione fra i richiedenti entro un limite di percentuale di organico da definirsi in ambito Territoriale anche in aggiunta ai periodi di ferie;
in mancanza di tale comunicazione da parte del Dipendente e/o per la differenza delle ore residue annuali di riduzione, si provvederà da parte aziendale ad inserirla nella programmazione bimestrale degli orari settimanali di cui all’art. 8 del presente CIA attraverso accorpamenti di 8 ore fino al loro esaurimento;
la programmazione annuale e/o bimestrale della riduzione dell’orario prevale su ogni tipo di evento contingente che si dovesse verificare nel corso dell’anno;
ai Dipendenti Full-Time in forza al Punto di vendita in cui verrà conseguito l’obiettivo organizzativo consistente nelle 38 ore medie settimanali, verrà riconosciuto in sede di prima applicazione un Premio d i €. 60 (sessanta) una tantum. L’erogazione avverrà con la retribuzione del marzo successivo. (v. Punto III allegato Premio Variabile);
In ragione delle modalità con cui viene realizzata la riduzione di orario settimanale di lavoro ai sensi del presente articolo, in deroga a quanto previsto dall’art. 118 CCNL in caso di riduzione di orario a 39 o 38 ore settimanali, le Parti convengono che il pagamento delle ore straordinarie continuerà a decorrere dalla 41° ora di lavoro settimanale.
Le ore di riposo collegate alla riduzione di orario di lavoro settimanale, che verranno evidenziate in busta paga, qualora non vengano esaurite al 31 marzo di ogni anno di maturazione verranno retribuite nel successivo mese di aprile applicando ad esse la maggiorazione di cui all’art. 132 del CCNL (15%).
N.B.
Le riduzioni a 39 e 38 ore e le relative previsioni non si applicano ai Dipendenti:
inquadrati al I° livello
con qualifica di Quadro.

Art. 10 Personale part-time
[…]
10.1 Part-time post maternità
In deroga a quanto previsto dall’art. 87 del CCNL in vigore, troveranno accoglimento le richieste di passaggio temporaneo a Part-Time post maternità, fino al raggiungimento di tre anni di età del bambino, nell’ambito del 4 % della forza occupata nel Punto di Vendita. Si applicano per il resto i criteri e condizioni previsti dal succitato articolo, in particolare con riferimento al vincolo di fungibilità.
Ferme restando le previsioni percentuali di cui sopra le Parti concordano che vi sarà ugualmente il diritto di fruizione da parte di una Dipendente per Punto di Vendita anche laddove la percentuale non dovesse determinare un’unità. A fronte dell’avverarsi di questa condizione l’Azienda potrà avvalersi della facoltà di sostituire la persona assente attraverso il ricorso ad un contratto a termine.
[…]

Art. 25 Gestione e applicazione del CIA
Le Parti si impegnano, nello spirito di valorizzazione del modello di Relazioni Sindacali contenuto nel presente CIA, a trasferire alle proprie strutture i contenuti dello stesso anche per quanto attiene il superamento in via preventiva di eventuali controversie interpretative e/o gestionali e/o applicative.