la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda - avanzata da N.A., I.L., G.F., I. C., C.G. e G.S. - di riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, secondo il coefficiente 1,5 ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, per l'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa.
Il giudice del gravame ha ritenuto che il periodo da rivalutare per l'esposizione al rischio amianto debba coincidere con l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali.
Ricorre in Cassazione l'Inps - Inammissibilità per decadenza dell'impugnazione.
SEZIONE LAVORO
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro N.A., I.L., G.F., I. C., C.G., G.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, rappresentati e difesi dall'avvocato
FERRARA Raffaele, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1723/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2005 R.G.N. 3294/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito l'Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE per delega FERRARA RAFFAELE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
Con sentenza depositata l'11 maggio 2005 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda - avanzata da N.A., I.L., G.F., I. C., C.G. e G.S. - di riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, secondo il coefficiente 1,5 ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, per l'esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa da essi rispettivamente svolta, quali lavoratori dipendenti dell'ATAN (poi divenuta ANM) addetti al deposito "(OMISSIS)".
Il giudice del gravame ha ritenuto che il periodo da rivalutare per l'esposizione al rischio amianto debba coincidere con l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali.
La cassazione di questa sentenza è stata richiesta dall'Istituto soccombente con ricorso basato su un motivo.
Gli intimati hanno resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.
L'unico motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31, dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ..
Prima delle suesposte censure, deve essere esaminata, in quanto pregiudiziale, la questione di inammissibilità del ricorso - peraltro rilevabile di ufficio - sollevata dai resistenti, i quali hanno eccepito la decadenza dall'impugnazione per la decorrenza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ..
Nè in proposito l'ente ha svolto alcuna deduzione.
Di conseguenza, il ricorso per cassazione dell'INPS avverso la detta sentenza, notificato a mezzo posta, con raccomandata spedita il 9 maggio 2006, è stato proposto tardivamente, quando già si era verificata la decadenza dall'impugnazione.
Va perciò dichiarata la inammissibilità del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009