Categoria: 2006
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Tipologia: CIA
Data firma: 16 novembre 2006
Validità: 16.11.2006 - 31.12.2018
Parti: Obiettivo Lavoro e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio-Servizi, Obiettivo Lavoro
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1) Sfera di applicazione
Art. 2) Relazioni sindacali
Art. 3) Bacheca elettronica
Art. 4) Diritti di informazione
Art. 5) Classificazione del Personale
Art. 6) Formazione e Sviluppo del Personale
Art. 7) Missioni e trasferte
Art. 8) Reperibilità
  Art. 9) Ferie - permessi - chiusure aziendali
Art. 10) Buoni Pasto
Art. 11) Part Time post maternità
Art. 12) Permessi medici
Art. 13) Assistenza Sanitaria Integrativa
Art. 14) Stage
Art. 15) Prestazioni straordinarie
Art. 16) Previdenza complementare
Art. 17) Decorrenza e durata

Accordo integrativo aziendale - Parte normativa

Il giorno 16 novembre 2006, presso la sede di Obiettivo Lavoro in Via di Corticella 181/4, si sono incontrati: Obiettivo Lavoro spa […], Obiettivo Lavoro Formazione […], Filcams Cgil Nazionale […], Fisascat Cisl Nazionale […], Uiltucs-Uil Nazionale […], alla presenza dei Rappresentanti Sindacali Aziendali.

Premessa
Obiettivo Lavoro negli ultimi quattro anni ha affrontato una fase di ristrutturazione societaria ed organizzativa di grande complessità.
Nel corso del 2003 è stato realizzato il passaggio da cooperativa a società per azioni. È stato completato il riassetto organizzativo della rete territoriale con l’individuazione di sei zone a loro volta suddivise in aree regionali, con il mantenimento della classica struttura per filiali/sportelli. La Società ha incrementato la propria azione commerciale nei settori di specializzazione, quali la sanità, l’edilizia, l'I.T., la grande distribuzione organizzata, mantenendo grande attenzione verso la pubblica amministrazione. La Società, inoltre, intende posizionarsi sempre più efficacemente come operatore in grado di gestire interi progetti per conto delle imprese clienti non solo nell’ambito della classica somministrazione di personale, ma anche attraverso l’offerta dei nuovi servizi derivanti dall’attuale assetto normativo.
Il gruppo Obiettivo Lavoro intende continuare ad operare garantendo professionalità, rispetto della normativa, sensibilità sociale, attenzione all’innovazione, tutela dei diritti sia dei propri lavoratori diretti che di quelli impiegati presso i propri clienti.
In questi anni ha iniziato a realizzarsi il progressivo quadro di accordi tra le OOSS e le altre Agenzie per il Lavoro dopo che OL ha aperto, con l’accordo del 5/6/02, ormai scaduto in data 30 giugno 2005, la strada del dialogo sociale,
In questi anni si è sviluppato un confronto sindacale intenso e proficuo; nel mese di maggio 2005, attraverso l'Accordo siglato con le OOSS per il quadriennio 2005/2008, è stato adeguato il sistema premiante (Premio dì risultato); vi è ora necessità di rinnovare la parte normativa dell’Accordo Integrativo Aziendale, ormai scaduta, per adeguarlo alla nuova realtà aziendale.
In tal senso il presente Accordo intende, nel rispetto del CCNL e attraverso la previsione di condizioni migliorative, proseguire nel confronto con le OOSS e le rappresentanze sindacali aziendali, favorendo il conseguimento degli obiettivi aziendali attraverso il concorso di tutti i dipendenti.
Tutto ciò premesso
le parti, a seguito di ampio e cordiale confronto, stipulano il seguente Accordo Integrativo Aziendale - parte normativa.

Art. 1) Sfera di applicazione
Il presente Accordo Integrativo al CCNL del Terziario si applica al personale dipendente delle Società firmatarie.
Le parti convengono che, in considerazione delle peculiarità delle singole aziende firmatarie, alcune modalità applicative potrebbero essere trattate in modo specifico nel rispetto delle esigenze delle singole aziende.

Art. 2) Relazioni sindacali
Permessi sindacali […]
Assemblea Sindacale

Le assemblee sindacali potranno essere tenute anche fuori dell'erario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all’art. 115 Seconda Parte del CCNL.
La convocazione dell’assemblea dovrà essere comunicata per iscritto al Servizio Personale dì Sede ed al Coordinatore di Zona territorialmente competente almeno 3 giorni prima dell’effettuazione della stessa.
Ai soli fini retributivi, le presenze dei lavoratori all’assemblea saranno rilevate dalle RSA presenti o, in mancanza di queste, dalle OOSS e comunicate a mezzo fax al Servizio Personale di Sede entro e non oltre due giorni lavorativi.

Art. 3) Bacheca elettronica
Le Parti convengono sulla creazione di una bacheca elettronica che costituirà mezzo per le comunicazioni interne di carattere sindacale rivolte al personale.
A tal fine la Società si impegna, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, alla creazione di una apposita pagina, visibile e consultabile da tutti i dipendenti della Società e dalla Direzione Aziendale, all’interno dell’intranet aziendale.
L’inserimento, l’aggiornamento e la modifica di tali comunicazioni all’interno della bacheca sono di esclusiva competenza delle RSA individuate ai sensi del precedente articolo del presente accordo.
A seguito della creazione della bacheca, non è consentito l'utilizzo di altri strumenti aziendali (telefono, cellulare, fax, posta elettronica, etc.) a scopo di comunicazione a carattere sindacale al personale.
L’istituzione della bacheca elettronica costituisce espressamente adempimento da parte della Società di quanto disposto dall’art. 25 L. 300/70 con conseguente esonero dagli obblighi derivanti da detto articolo.
Si concorda che verranno mantenuti gli attuali account di posta elettronica per ciascuna RSA per le comunicazioni, di esclusivo interesse sindacale, tra RSA, tra RSA e lavoratori e tra RSA e Direzione del Personale.

Art. 4) Diritti di informazione
Le parti, nel rispetto dei distinti ambiti di competenza, autonomia e responsabilità, convengono di articolare il reciproco scambio di informazione secondo due distinti livelli di confronto: - livello nazionale: andamento economico dell’azienda, dinamica e sviluppo dell’occupazione, mercato del lavoro, utilizzo strumenti di flessibilità, utilizzo del part-time, pari opportunità, politiche formative del personale;
- livello territoriale: questioni locali attinenti in particolare l’organizzazione del lavoro e la programmazione del calendario ferie.
Viene previsto entro il mese di marzo un incontro nazionale annuale di analisi dell’andamento aziendale, anche ai fini della valutazione della consuntivazione del CIA - parte economica; la Società si farà carico delle spese di viaggio, adeguatamente giustificate e documentate, delle RSA in occasione di tale incontro annuale.
La Società si farà, inoltre, carico delle spese di viaggio delle RSA, per gli incontri convocati su specifica ed esclusiva richiesta dell’azienda.

Art. 8) Reperibilità
Si procederà a disciplinare, mediante specifico accordo scritto individuale, i casi in cui, per esigenze manifestate dal cliente, venga richiesta al dipendente la reperibilità anche al di fuori dell’orario di lavoro.
[…]

Art. 11) Part Time post maternità
Le parti, concordando sull'Importanza di consentire l’assistenza al bambino, convengono sulla possibilità, per le lavoratrici assunte a tempo pieno ed indeterminato, della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al compimento del terzo anno di età del bambino, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e/o produttivo della filiale/sportello o ufficio di appartenenza.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata per iscritto a cura della lavoratrice con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene richiesta la riduzione della prestazione lavorativa.
In caso di impossibilità ad accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto per motivi di carattere organizzativo e/o produttivo, la Società ne darà comunicazione scritta alla lavoratrice entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; in tale comunicazione la Società specificherà i motivi alla base del diniego.
Al termine dell’utilizzo di tale istituto la lavoratrice riprenderà l’attività a tempo pieno alle precedenti condizioni, salvo diversi accordi che intervengano tra lavoratrice e azienda.

Art. 12) Permessi medici
I dipendenti potranno fruire di 15 ore annue di permessi per visite o cure mediche su richiesta del medico curante e preventivamente comunicate alla Società secondo le procedure aziendali. Il mancato godimento totale o parziale, nell'arco dell'anno solare, di tali ore comporterà il loro decadere e non darà luogo ad alcuna forma di retribuzione.
Viene prevista la possibilità di fruire di ulteriori 15 ore annue, secondo le medesime modalità sopra indicate, in caso di specifiche patologie oncologiche adeguatamente certificate dal medico o da istituti sanitari.

Art. 15) Prestazioni straordinarie
Le parti confermano quanto concordato in tema di prestazioni straordinarie nel precedente CIA del 5/6/2002; pertanto per prestazione straordinaria, laddove autorizzata e ad esclusione del personale inquadrato nel 1° livello e per i Quadri (per il quale ricorre quanto previsto dall’art. 39 - seconda parte - del CCNL), si intende quella prestata oltre il nomale orario di lavoro.