Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 aprile 2018, n. 8954 - Infortunio sul lavoro e licenziamento. Ricorso inammissibile


 

Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 11/04/2018

 

Fatto

 


1. Con sentenza pubblicata il 10.12.15 la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame di F.I. contro la sentenza n. 567/13 del Tribunale di Vasto, che ne aveva respinto - per difetto di allegazione e prova del dedotto rapporto di lavoro - l'impugnazione del licenziamento che il ricorrente riferiva essergli stato intimato da N.G. titolare dell'omonima impresa agricola, a seguito d'un infortunio sul lavoro occorsogli il 12.7.07; il Tribunale aveva altresì disatteso la conseguente domanda risarcitoria e di differenze retributive.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre F.I. affidandosi a due motivi.
3. N.C. resiste con controricorso.
4. L'intimata Assicurazioni Generali Italia S.p.A., anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito, non ha svolto attività difensiva.
5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
 

 

Diritto

 


1.1. Il primo motivo denuncia violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. per avere il ricorrente sofferto la risoluzione del rapporto di lavoro (a termine) che lo legava al controricorrente, a cagione deH'infortunio sul lavoro occorsogli il 12.7.07., nonostante che la scadenza del rapporto fosse prevista per il successivo 31.7.07.
1.2. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 114 cod. proc. civ. (per lesione del principio della disponibilità delle prove) e all'art. 115 d.P.R. n. 115 del 2002, che onera il magistrato a provvedere alla quantificazione delle spese di lite in caso di ammissione a patrocinio a spese dello Stato, revocatogli - invece - dalla sentenza impugnata.
2.1. È infondata l'eccezione di difetto di ius postulandi sollevata dal controricorrente, perché per consolidata giurisprudenza di questa S.C. l'erronea indicazione della decisione impugnata, nella procura speciale rilasciata in calce o a margine del ricorso per cassazione, non incide sull'ammissibilità del ricorso medesimo in quanto la materiale inerenza del mandato all'atto d'impugnazione osta a che l'erronea od omessa indicazione - nella procura - della sentenza impugnata renda incerta la sua individuazione alla stregua del contesto dell'atto cui la procura medesima inerisce (cfr., ex alils, Cass. n. 18781/11).
3.1. Nondimeno, il ricorso è inammissibile perché i due motivi di doglianza - anche a tacere dell'erroneità dei riferimenti normativi invocati - non sono conferenti rispetto alla ratio decidendi espressa dalla Corte territoriale. 
Quest'ultima ha rigettato il gravame dell'odierno ricorrente confermando la carenza - già rilevata dal giudice di prime cure - di allegazione e prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro e delle differenze risarcitorie e retributive oggetto di pretesa.
La confutazione di tale ratio decidendi manca ed è comunque tanto confusa da risultare sostanzialmente incomprensibile, oltre che priva di autosufficienza (atteso che il ricorso, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. non indica né trascrive gli atti o i documenti su cui si fondano le censure mosse alla decisione impugnata).
In ordine, poi, alla mancata quantificazione delle spese di lite in caso di ammissione a patrocinio a spese dello Stato, il fatto stesso che l'odierno ricorrente sia risultato soccombente e che l'ammissione al beneficio gli sia stata revocata dalla sentenza impugnata (per colpa grave, da parte dell'appellante, nella valutazione delle ragioni del gravame, ossia ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, revoca che ha efficacia retroattiva ai sensi del comma seguente) esclude che la Corte territoriale dovesse liquidare alcunché a tale titolo.
3.1. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Non è dovuta pronuncia sulle spese relativamente all'intimata Assicurazioni Generali Italia S.p.A., che non ha svolto attività difensiva.
 

 

P.Q.M.
 

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500.0 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200.0 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma l'11.1.2018.