Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 23 febbraio 2007
Validità: 31.12.2009
Parti: Artsana/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio, GDO, Artsana/Chicco
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1. Diritti di informazione
2. Inserimenti lavorativi
3. Premio di risultato
  4. Prestazioni domenicali e festive
5. Ticket restaurant
6. Effetti economici delle attività
7. Durata

Ipotesi di accordo

Tra l'Artsana spa Rete Negozi Tuttochicco Italia […], assistiti dalla Confcommercio Nazionale […] e dalla Confcommercio di Roma […], e la Filcams-Cgil Nazionale […], la Fisascat-Cisl Nazionale […], la Uiltucs-Uil Nazionale […], presenti le strutture territoriali di Roma, Milano e Como e le rappresentanze sindacali.

Il giorno 9 gennaio 2007 presso la sede della Confcommercio Nazionale, premesso che Artsana ha ridefinito in questi ultimi anni la missione dei negozi aziendali dando ad essi il compito di essere il luogo della Marca più vicino al cliente.
Il quadriennio trascorso ha visto una forte stagnazione dei consumi che ha condizionato pesantemente anche il mercato della puericultura, all'Interno del quale agiscono i negozi monomarca Chicco.
L'anno in corso ha comunque consentito all'azienda nel suo complesso e alla rete dei negozi in particolare di raccogliere parzialmente i segni di una pur debole ripresa economica.
Il margine di contribuzione della rete risulta comunque ancora insufficiente a garantire la piena redditività del punto vendita anche in considerazione degli elevati costi fissi.
Nell'ambito del progetto di crescita è stato rivisto il format dei negozi e ne è in corso l'implementazione che riguarderà, nel triennio, l'intera rete dei negozi monomarca Chicco, con un investimento medio pari a 200.000 euro per ogni negozio per un valore complessivo programmato di 20.000.000 di euro.
Sia per i negozi esistenti sia per le nuove aperture verrà data sempre maggior importanza alla formazione del personale attraverso un piano di formazione integrato che prevede un investimento modulare nel periodo di durata del presente accordo.
In questi anni la struttura centrale dedicata ai negozi è stata ampliata per garantire un sempre maggior presidio specialistico attraverso la creazione dei servizi centrali di visual merchandising, ufficio tecnico e di trade marketing.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

1. Diritti di informazione
Livello nazionale
Fermo restando quanto normato dal CCNL si riconferma, così come previsto nell'accordo del 22 giugno 2000, la necessità di incontri semestrali in sede nazionale, di norma il primo e il settimo mese, in modo che l'azienda presenti un quadro sull'andamento del fatturato della rete, gli scostamenti rispetto al budget, gli investimenti, l'occupazione, gli orari, l'utilizzo del lavoro supplementare e straordinario e le forme di flessibilità del lavoro utilizzate, i programmi formativi, i parametri e gli obiettivi relativi al salario variabile nonché le nuove aperture, le chiusure e la tipologia di gestione dei punti vendita.
Livello regionale
In sostituzione del livello di informazione per macro aree viene istituito il livello informativo regionale. Gli incontri che costituiranno anche occasione di esame congiunto sulle materie oggetto di informazione, verranno effettuati con cadenza di norma quadrimestrale e verteranno, sui piani, se conosciuti, di aperture domenicali e festive, sugli orari di lavoro, sull'avanzamento rispetto agli obiettivi relativi al salario variabile, sugli investimenti, sui progetti di formazione e sull'andamento occupazionale nonché sulle nuove aperture, chiusure e tipologia di gestione dei punti vendita.
Le aree metropolitane potranno inoltre richiedere incontri specifici a livello provinciale.

4. Prestazioni domenicali e festive
Le parti, per quanto attiene la flessibilità domenicale, si confermano nell'impegno di rendere pienamente esigibili tali prestazioni utilizzando il criterio della rotazione delle persone, in modo che ogni dipendente si alterni possibilmente ogni 3 domeniche.
In sostituzione integrale di quanto previsto dall'accordo del 22 giugno 2000 e in aggiunta a quanto previsto dall'art. 138 del CCNL verrà erogata una "indennità per lavoro domenicale e festivo" […]
Il computo delle domeniche avverrà secondo il calendario civile (gennaio - dicembre)
[…]
Le parti si confermano nell'impegno di rendere pienamente esigibili tali prestazioni utilizzando il criterio della rotazione delle persone, in modo che ogni dipendente si alterni possibilmente ogni 2 domeniche in deroga al vincolo dell'alternanza della prestazione di una domenica su 3 prevista nel primo comma.
[…]