Tipologia: Ipotesi di testo unico contrattuale integrativo
Data firma: 18 luglio 2007
Validità: 01.06.2007 - 28.02.2010
Parti: Bofrost Distribuitone Italia, Overtel e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio, GDO, Bofrost
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa generale
Parte prima
Art. 1) Modello di relazioni Sindacali
Art. 2) Diritti di informazione
Art. 3) Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 4) Commissione ambiente e sicurezza
Art. 5) Pari opportunità
Parte seconda
Art. 6) Modifiche all’organizzazione del lavoro - procedura
Art. 7) Formazione
Art. 8) Mercato del lavoro
Parte terza
Art. 9) Classificazione generale del Gruppo Bofrost Italia
Art. 10) Prestazione lavorativa
Art. 11) Regolamentazione della attività di recupero dei “giri”
Art. 12) Trasferimento temporaneo di filiale dell’operatore di vendita
Art. 13) Regolamentazione della sospensione della patente di guida
Art. 14) GPS - GPRS (Sistemi di localizzazione e telecomunicazione)
Art. 15) Disciplina dell’inventario degli automezzi aziendali
  Art. 16) Incasso giornaliero
Art. 17) Mezzi e strumenti aziendali: Automezzo, Terminalino, Divisa aziendale, Tessera carburante, Telefono Cellulare, Tessera Viacard
Art. 18) Permessi retribuiti e non retribuiti
Art. 19) Festività del Patrono
Art. 20) Giorno di erogazione delle retribuzioni
Art. 21) Ferie: criteri e modalità di fruizione
Parte quarta

Art. 22) Welfare aziendale
Art. 23) Premio collettivo Qualità & Sicurezza
Parte quinta
Art. 24) Norme disciplinari
Parte sesta
Art. 25) Trattamento economico integrativo
Parte settima
Dichiarazione delle parti
Parte ottava
Art. 26) Decorrenza e durata
Allegati

Ipotesi di testo unico contrattuale integrativo 18 luglio 2007

Il giorno 18 luglio 2007 in Bologna, le parti: Bofrost Distribuitone Italia spa e Overtel srl, unitariamente e in rappresentanza delle società del Gruppo Bofrost Italia […], e le Segreterie nazionali e territoriali Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl [...], Uiltucs - Uil […], assistite dalle RR.SS.AA./RR.SS.UU, di Filiali e Call Center e Sede di San Vito al Tagliamento, hanno stipulato la presente Ipotesi di Testo Unico Contrattuale Integrativo (TUCI), per i lavoratori delle aziende del Gruppo Bofrost Italia

Premessa generale
Constatato che il sistema di “Relazioni Sindacali” sperimentato a partire dal 1995 e consolidatosi con la pratica attuazione dei successivi accordi del 2002/2003, ha consentito alle parti una concertata gestione dei vari processi di riorganizzazione delle aziende del Gruppo Bofrost Italia.
Considerato che le diverse fasi gestionali di tali processi hanno impegnato le parti nella ricerca del consenso su varie tematiche. In particolare sia su quelle riconducibili allo sviluppo delle aziende che su quelle prodotte dal riequilibrio degli organici derivante da una flessione dei consumi e dalla conseguente esigenza di predisporre un nuovo modello organizzativo/commerciale cosi come presentato ed illustrato dalla Società nel corso di specifici incontri svolti e verbalizzati nei diversi mesi dell5anno 2006.
Tenuto conto che il nuovo modello organizzativo rientra nel quadro degli indirizzi adottati dalla casa madre tedesca in tema di politiche commerciali e che per l’Italia la sua attuazione è stata avviata a partire dall’anno 2007.
Valutato che per l’Italia la peculiarità di tali indirizzi risiede in una strategia commerciale orientata all’offerta di prodotti erogati attraverso due formule di vendita, quella porta, a porta, e quella a mezzo telefono.
Nella prospettiva che tale strategia richiederà l’attenzione e l’interesse delle parti per gli effetti che potranno verificarsi quali ad esempio: La tutela del marchio - La qualità dei rapporti e del servizio alla clientela - Le attività formative e le modalità per una informazione aziendale e sindacale coerente e funzionale con il nuovo modello organizzativo/commerciale.
Preso atto di tutto quanto sopra, nel confermare lo spirito della “Premessa” al sistema di “Relazioni Sindacali” in precedenza definito, le parti, approfondite le richieste delle OO.SS. relative al rinnovo del TUCI del 2002, dopo un lungo confronto negoziale, hanno convenuto sulla necessità di un suo aggiornamento, integrandolo sia nelle parti normative che in quelle economiche. Ciò anche alla luce del vigente CCNL in materia di secondo livello di contrattazione e delle direttive U.E. sia in materia di informazione c costituzione dei Comitati Aziendali Europei (CAE) che in tema di coinvolgimento dei lavoratori nella Società Europea.
Con tale premessa, le parti stipulano il presente TUCI, che rappresenterà un sistema contrattuale a cui le parti si ispireranno allorquando di volta in volta si incontreranno per definire specifici ed opportuni accordi in relazione ai lavoratori delle attuali e/0 eventuali future aziende di cui il Gruppo Bofrost Italia detenga la maggioranza delle quote azionarie.
Con la stipula del presente TUCI le parti confermano la comune volontà di esercitare la garanzia del rispetto delle intese raggiunte e quindi a prevenire, favorendo la ricerca del consenso, l’eventuale conflittualità.
La stipula di tale “Testo Unico”, anche con l’intento di permettere la conoscenza di tutte le fasi del processo di “Relazioni Sindacali”, è atto valido ed efficace ai fini interpretativi ed applicativi delle norme in esso contenute.
Tale Testo, inoltre, deve intendersi sostitutivo di tutti gli accordi precedentemente sottoscritti ed assume valenza di rinnovo del TUCI stipulato in data 14 febbraio 2003.
Tutto ciò premesso, le parti stipulano il presente Testo Unico Contrattuale Integrativo, che così come di seguito formulato e definito, è da intendersi esaustivo dell’esercizio del diritto di contrattazione decentrata di IIo livello e da valersi, per la sua vigenza, per tutti i lavoratori delle aziende del “Gruppo Bofrost Italia” ovvero: Bofrost Distribuzione Italia spa, Overtel srl, Bofrost Distribuzione III srl, Bofrost Distribuzione V srl, Bofrost Distribuzione IX srl.
Resta inteso e congiuntamente si dichiara che per quanto non previsto dal presente TUCI si farà riferimento al vigente CCNL per i lavoratori del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi nonché ad eventuali successive modificazioni.

Parte prima
Art. 1) Modello di relazioni Sindacali

Al fine di consolidare e migliorare il modello di "Relazioni sindacali" praticato in precedenza e con quanto in materia è previsto dal vigente CCNL, le parti hanno concordato di rafforzare T articolato sistema di relazioni sindacali in essere, e positivamente sperimentato nell'ultimo periodo il quale preveda - oltre al livello nazionale - un livello di confronto decentrato. Ciò al fine di meglio rispondere alle esigenze delle varie unità produttive del Gruppo Bofrost Italia dislocate sul territorio, individuando le soluzioni più idonee e concordando quelle che favoriscano, nel contempo, il raggiungimento degli imprescindibili obiettivi produttivi cd economici dell'Azienda cd il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, nel rispetto dei diritti dei medesimi. Coerentemente e conseguentemente si conviene che sono in vigore due livelli di relazioni sindacali, quello nazionale e quello decentrato (territoriale):
1) Il Livello Nazionale, che avrà come soggetti riconosciuti: a) per la parte sindacale le Federazioni Nazionali di Filcams/Cgil- Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil, il Coordinamento Nazionale delle strutture sindacali aziendali con le relative strutture territoriali, e b) per la parte aziendale la Direzione aziendale delegata dalle Società del Gruppo Bofrost Italia, affronterà e definirà quanto attiene alla contrattazione di II° livello e alle materie a loro attribuite dal Protocollo Governo-Parti sociali del 1993, nonché materie e problemi relativi a:
1. titolarità contrattuale, a partire dal rinnovo del TUCI;
2. organizzazione del lavoro, in riferimento a piani di sviluppo, a programmi di innovazione di riorganizzazione e di ristrutturazione, ivi comprese le problematiche concernenti l’orario di lavoro che abbiano valenza di carattere aziendale generale e nazionale;
3. strategie del mercato del lavoro, delle tipologie dei contratti di lavoro e loro utilizzo (full-time, part-time, contratti a termine, apprendistato, etc.);
4. politiche dei prezzi: confronto per la verifica e/o per la ridefinizione degli scaglioni del premio fatturato in relazione alle eventuali variazioni dei prezzi di vendita;
5. politiche formative e dello sviluppo professionale del personale;
6. (di pertinenza sindacale) nomina, coordinamento ed indirizzo dei rappresentanti sindacali nel Coordinamento nazionale ed in altri organismi sindacali che dovessero costituirsi a tale livello;
7. interventi in materia di pari opportunità;
8. modalità e fruizione dei permessi sindacali retribuiti per le attività di cui al precedente punto 6;
9. welfare aziendale: assistenza sanitaria integrativa, agevolazioni finanziarie, etc.;
10. altre eventuali specifiche competenze assegnate dalle norme legislative e contrattuali;
11. tutte le questioni o problematiche che non trovino soluzione a livello decentrato.
2) Il Livello decentrato (territoriale che avrà come soggetti riconosciuti: a) per la parte sindacale le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) congiuntamente a Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil dello specifico territorio, e, b) l’“area manager” di competenza così come individuato nell’allegato A - “Referenti per le relazioni sindacali a livello decentrato”, che costituisce parte integrante del presente accordo,1 che affronterà e definirà quanto attiene alla contrattazione di materie e problematiche gestionali ed applicative di leggi e di norme del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e dagli Accordi aziendali in vigore, relative a:
1. gestione delle problematiche inerenti all’organizzazione del lavoro e del portafoglio clienti;
2. flessibilità e mobilità della manodopera;
3. verifica e applicazione delle strategie del mercato del lavoro e delle tipologie dei contratti di lavoro e del loro utilizzo (full-time, part-time, contratti a termine, apprendistato, etc.), di cui al punto 3 relativo al capitolo precedente, nonché la verifica dell'applicazione dell'inquadramento professionale;
4. programmazione annuale delle ferie;
5. articolazione dell’orario o della giornata di lavoro: turni e nastri orario, nonché distribuzione della prestazione lavorativa settimanale per gli operatori di vendita; lavoro festivo, utilizzo degli impianti e dei mezzi produttivi;
6. verifica delle modalità della prestazione lavorativa nelle giornate di sabato così come previsto al successivo Art. 10;
7. verifica dell'andamento dei risultati relativi al salario variabile derivante dai parametri e dagli obiettivi fìssati dal TUCI;
8. ambiente, salute e sicurezza: tali materie saranno trattate a livello di singola Filiale con i Rappresentanti per la sicurezza, purché eletti tra le RSA o le RSU.
Resta ovviamente inteso che il Confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Le parti confermano che il sopracitato modello di relazioni sindacali è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni, e quindi, la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi. Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto e/o mancate e inidonee soluzioni, le parti, sulla base della reciproca tutela degli affidamenti, si impegnano ad incontrarsi a livello immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto il confronto per affrontare le problematiche irrisolte e concordare le soluzioni più idonee.

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1 L’allegato A sarà aggiornato di anno in anno, e sarà inviato all’inizio di ogni anno commerciale alle OO.SS. nazionali

Art. 2) Diritti di informazione
Di norma, al termine di ogni anno commerciale, in apposito incontro, la Direzione del Gruppo Bofrost Italia fornirà in sede nazionale informazioni consuntive e preventive concernenti:
1. andamento e chiusura dell’anno commerciale concluso, anche con riguardo alle politiche del personale:
investimenti realizzati, sia legati a nuove filiali sia a ristrutturazioni; innovazioni tecnologiche - organizzative realizzate; dati inerenti redditività e produttività, fatturato, costo del lavoro consolidati; orari effettuati (ore ordinarie, supplementari e straordinarie) per lavoratori non inquadrati come operatori di vendita; dati inerenti all’utilizzo delle diverse tipologie di impiego (assunzioni, trasformazioni, conferme c cessazioni); Formazione svolta e crediti formativi assegnati; informazioni sull'occupazione, la tipologia dei rapporti di lavoro, l’inquadramento professionale, le pari opportunità,
2. obiettivi a budget per l’anno entrante,
3. piani di sviluppo, investimenti ed innovazioni tecnologico - organizzative, e politiche commerciali,
4. politiche di sviluppo delle risorse umane (formazione, etc.),
5. politiche dell'organizzazione del lavoro,
6. riepilogo degli interventi sulla sicurezza e l’ambiente di lavoro.

Art. 3) Funzionamento delle relazioni sindacali
Per la realizzazione degli impegni/obiettivi dichiarati nella “Premessa generale” le parti concordano di istituire idonei strumenti che permettano, a tutti i livelli, un adeguato ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali. Al riguardo, in coerenza con gli impegni/obiettivi sopra richiamati e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le parti, con il presente accordo, hanno convenuto di disciplinare tali "soggetti" e "modalità" così come di seguito definito:
a) Soggetti
a.1) Coordinamento Nazionale delle filiali

È composto da n.ro 12 delegati, di cui n.ro 3 per la classe professionale dei consegnatari, nominati dalle OO.SS. Nazionali nell’ambito delle RSA o RSU delle unità produttive della Bofrost Distribuzione Italia spa e consociate.
I nominativi dei delegati di cui sopra saranno comunicati all’Azienda entro 30 gg. dalla ratifica del presente accordo e successivamente ad ogni variazione intervenuta.
a.2) Coordinamento Nazionale dei centri telemarketing
È composto da n.ro 12 delegati, nominati dalle OO.SS. Nazionali nell’ambito delle RSA o RSU dei cali center del Gruppo Bofrost Italia.
I nominativi dei delegati di cui sopra saranno comunicati all’Azienda entro 30 gg. dalla ratifica del presente accordo e successivamente ad ogni variazione intervenuta.
b) Modalità di esercizio dell’assemblea e di fruizione dei permessi sindacali retribuiti
Fatto salvo quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge e del CCNL, le parti hanno convenuto quanto segue in tema di assemblea e di permessi sindacali retribuiti:
b.1) Assemblea
a) Per l’espletamento delle assemblee sindacali nei cali center vengono rese disponibili 12 ore annue retribuite, così come previsto dal CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
b) Per l’espletamento delle assemblee sindacali nelle filiali Bofrost vengono rese disponibili 10 ore annue retribuite, così come previsto dal protocollo aggiuntivo al CCNL sopra richiamato.
[…]
d) Per quanto riguarda l’espletamento delle assemblee sindacali retribuite nelle filiali di vendita si conviene che di norma le stesse saranno tenute all’inizio o alla fine della giornata lavorativa. Si conviene inoltre che il tempo dell’assemblea eventualmente effettuata nella giornata di sabato venga regolarmente retribuito nella misura della effettiva partecipazione; parimenti nel caso di assemblea, regolarmente richiesta, tenuta fuori del normale orario di lavoro e/o alla fine della giornata lavorativa oltre l’abituale orario di rientro nella filiale di almeno 2/3 degli Operatori di vendita della stessa filiale.
e) Per quanto riguarda l’espletamento delle assemblee sindacali retribuite nei call center si conviene che di norma le stesse saranno tenute nelle fasce orarie di minore impatto sull1 organizzazione del lavoro. Al riguardo, tenuto conto che la prestazione lavorativa degli addetti è articolata su più turni e che la composizione dell’organico vede una notevole presenza di rapporti di impiego Part Time, si conviene di privilegiare, di norma, la fascia oraria dalle 15.00 alle 17.00. Resta inteso che ove tutto o parte del tempo di partecipazione all’assemblea, regolarmente richiesta, risultasse fuori del proprio orario di lavoro questo verrà retribuito; parimenti, nella misura della effettiva partecipazione, nel caso di assemblea effettuata e regolarmente richiesta nella giornata di sabato.
b.21 Permessi sindacali retribuiti […]

Art. 4) Commissione ambiente c sicurezza
Con riferimento al D.Lgs. n. 626/94, al D.Lgs. n. 242/96 e sulla base dell'Accordo Interconfederale Confcommercio e Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltucs - Uil del 18.11.96, le parti si incontreranno entro il mese di aprile di ogni anno, per verificare l'applicazione delle norme da essi previste con specifico riferimento alle politiche del Gruppo Bofrost Italia, delegando a tale scopo n. 2 persone per le filiali e 2 persone per i cali center individuate nell'ambito dei rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (RSP) delle aziende o persone da essi delegate. Dell'esito dell'incontro verrà redatto apposito verbale che sarà portato a conoscenza della Direzione aziendale di riferimento e delle OO.SS. Nazionali per un esame congiunto sugli eventuali interventi da adottare.
Nel contempo si procederà alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle sedi locali aziendali, ove non costituiti o decaduti.

Art. 5) Pari opportunità
Le parti convengono di realizzare, in attuazione delle direttive U.E. e delle disposizioni legislative in materia di parità uomo/donna, interventi che favoriscano pali opportunità di lavoro.
A tal fine viene costituito il gruppo di lavoro per le “Pari Opportunità” composto da 5 componenti, (3 nominati dalle OO.SS. Nazionali, 1 da Bofrost Distribuzione Italia spa e 1 da Overtel srl) con durata biennale dalla sua costituzione e con il compito di:
• studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia nazionale e comunitaria;
• formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli eventuali ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il “Gruppo”, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 e norme successive correlate, si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi, sia nella fase di ammissione ai finanziamenti contemplati dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Le parti riconoscono congiuntamente che la figura professionale dell’Operatore di Vendita nell’ambito del Gruppo Bofrost è applicabile, come di fatto già avviene, a personale femminile, concretizzando in tal modo pari opportunità lavorative uomo-donna.
Il “Gruppo” di lavoro, annualmente, riferirà sull’attività svolta alle parti Stipulanti il presente Testo Unico Contrattuale Integrativo.
Dichiarazione congiunta
Nel quadro dei rapporti che si intendono instaurare per gestire corrette relazioni sindacali, le parti hanno convenuto sulla opportunità che il Gruppo Bofrost, per favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella gestione del presente accordo, metta a disposizione - oltre all’utilizzo dei fax aziendali - una apposita bacheca elettronica (notizie sindacali) consentendo l’utilizzo della posta elettronica della rete aziendale (Intranet).
In attesa della definizione della bacheca elettronica le parti concordano che le informazioni di natura sindacale da diffondere alle diverse unità produttive saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica aziendale Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. la quale provvederà all’invio alle strutture interessate.
[…]
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso di strumenti e modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente TUCI, concordano sull’opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento del modello/sistema delle “relazioni sindacali” che per esaminare, in tale ambito, l’utilizzo dei permessi sindacali retribuiti.

Parte seconda
Art. 6) Modifiche all’organizzazione del lavoro - procedura

Premessa
Il primo riferimento che le parti intendono valorizzare, in premessa del presente Art., concerne quanto riportato nella “Premessa generale” del TUCI, nel quale è evidenziato quanto le parti hanno concordato per attuare una significativa riorganizzazione delle aziende del Gruppo Bofrost Italia, la quale ha anche comportato degli interventi di riequilibrio del personale, al fine di riavviare un percorso virtuoso di sviluppo e rilancio della redditività aziendale e della stessa occupazione.
Pertanto, il modello organizzativo cui si intende concordemente fare riferimento, ferme restando le esigenze poste dalla mission sociale del Gruppo Bofrost Italia e del Socio di riferimento, che debbono ritenere prioritario il consolidamento e lo sviluppo economico ed industriale del gruppo stesso, le parti ritengono che le procedure sperimentate nel corso dell’anno 2006, le quali hanno consentito di intervenire concordemente per il risanamento organizzativo, possano costituire il punto di riferimento generale per le presenti e future relazioni sindacali.
Tutto ciò premesso le partì hanno, altresì, convenuto che qualora l'azienda intenda intervenire nella organizzazione del lavoro a livello decentrato/territoriale con l'introduzione di nuovi strumenti, nuove metodologie, nuovi criteri di servizio alla clientela, venga adottata la seguente procedura:
1a fase:
a) Incontro tra RSA o RSU della unità locale interessata unitamente alle OO.SS. territorialmente competenti con l’Area manager di riferimento, eventualmente assistito dal Team Risorse Umane. Nel corso di tale incontro l’Azienda esporrà le sue esigenze e i relativi programmi al fine di procedere ad un esame congiunto.
b) Entro 15 giorni dall’incontro potranno definirsi accordi che dovranno risultare da verbale di accordo o di mancato accordo, che dovrà essere inviato alle rispettive OO.SS. nazionali e alla Direzione aziendale.
2a fase:
a) In caso di mancato accordo, entro 5 giorni dal termine della procedura di cui alla la fase e risultante dalla data di stesura di mancato accordo, la Direzione aziendale e le OO.SS. Nazionali daranno avvio alla procedura della 2a fase, con la quale ci ai riferirà immediatamente al tavolo nazionale come dalla Promossa del presente Art..
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che la procedura suddetta, così come articolata nelle due fasi, debba considerarsi esaurita in un arco di tempo che complessivamente non superi i 35 giorni.

Art. 7) Formazione
Le parti hanno valutato il confronto che su tale tema è stato prodotto, sia nel percorso di riorganizzazione, sia nel corso del negoziato per il rinnovo del presente TUCI.
Si è concordemente considerato che tali processi, conseguenti anche allo sviluppo tecnologico del commercio, all’andamento del mercato, alle modifiche della legislazione, e alla luce della riorganizzazione attuata e da attuare, produrranno l’esigenza di definire nuovi saperi, nuove funzioni e nuove competenze professionali per i quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare i lavoratori operanti nelle aziende del gruppo Bofrost.
Atteso che, attualmente, sono riconoscibili in Azienda diverse tipologie formative:
[…]
c) la formazione trasversale: moduli obbligatori su salute sicurezza, informatica, etc..
d) la formazione organizzativa dei responsabili (gestione delle Risorse Umane, Diritti&Dovcri dei lavoratori, motivazione, sostegno e counselling, etc.).
[…]

Parte terza
Art. 17) Mezzi e strumenti aziendali: Automezzo, Terminalino, Divisa aziendale, Tessera carburante, Telefono Cellulare, Tessera Viacard

a) Automezzo
L’operatore di vendita è responsabile dell’automezzo in dotazione, sia per quanto concerne il suo ordinario e quotidiano utilizzo, sia per ciò che riguarda gli aspetti legati alla manutenzione ordinaria, nonché alla segnalazione di qualsiasi anomalia che possa mettere a repentaglio l’utilizzo normale e l’efficienza del mezzo stesso.
In caso di inosservanza accertata come colposa dei suddetti comportamenti, oltre all’attivazione della normale procedura prevista dal codice disciplinare, l’Azienda potrà attivarsi per recuperare il valore corrispettivo degli eventuali danni generati, sia connessi alle eventuali esigenze di riparazione dell’automezzo non tempestivamente segnalate e programmate, sia alle conseguenze di un non adeguato e corretto uso del mezzo stesso, che possa causare anche danni a “terzi”, dalle competenze retributive del dipendente.
[…]

Parte quarta
Art. 23) Premio collettivo Qualità & Sicurezza

Le parti, consapevoli della necessità di collegare strettamente la qualità dei comportamenti individuali con una migliore efficienza organizzativa, e per favorire comportamenti virtuosi, hanno convenuto di istituire un Premio annuale, denominato Qualità & Sicurezza.
A tale scopo viene istituito un Parametro Qualità & Sicurezza come sotto specificato:
a) Parametro collettivo Qualità & Sicurezza: anche in considerazione dell’esigenza di migliorare costantemente la qualità del lavoro, del servizio e della vita lavorativa dei venditori e dei consegnatari, in termini di tutela della salute e sicurezza, viene individuato un parametro complesso che sarà erogato erga omnes. […]

Parte quinta
Art. 24) Norme disciplinari

Le parti confermano T impostazione contrattuale in materia di norme disciplinari, anche per ciò che attiene il tipo e il livello dei provvedimenti disciplinari che possono essere adottati.
Considerato, peraltro, che la formulazione dell’art. 23 del Protocollo Aggiuntivo per Operatori di Vendita, contenuto nel CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, manca di ogni riferimento che consenta di individuare con la massima obiettività possibile il livello e la sanzione da comminare, le parti convengono che la inosservanza dei doveri da parte dell'Operatore di Vendita nello svolgimento del proprio lavoro, comporterà l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari, che saranno adottati in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che li accompagnano:
- Il richiamo verbale (o biasimo) sarà inflitto per le mancanze lievi.
- Il richiamo scritto sarà applicato nei casi di recidività per i quali si applica il richiamo verbale.
- La multa, pari a mezza giornata di retribuzione, si applica nei seguenti casi:
ritardo, anche dopo ripetuti richiami, dell’inizio del lavoro senza giustificazione (per inizio del lavoro si intende la fascia oraria definita in ciascuna unità locale);
esecuzione in modo negligente, imprudente ed incongruo del lavoro, o comunque in contrasto con le modalità corrette di comportamento individuale e di gruppo;
[…]
commissione di gravi, significative e reiterate infrazioni al codice della strada nella guida dell’automezzo aziendale, accertato dalle competenti autorità;
[…]
- La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, sarà applicata nei seguenti casi:
• danneggiamento ai beni e agli strumenti ricevuti in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
• inidoneità al servizio a causa di evidente non perfetto controllo delle proprie facoltà psico-fisiche;
• commissione di recidiva, oltre la terza volta nel Fanno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono l’applicazione della multa, salvo il caso di assenza ingiustificata;
[…]
- Il licenziamento disciplinare, salva ogni altra azione legale, si applicherà nei casi seguenti:
[…]
• commissione di recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono l’applicazione della sospensione disciplinare.
Per quanto concerne gli altri dipendenti del Gruppo Bofrost Italia, le parti convengono di applicare le norme disciplinari previste dal CCNL vigente.