Categoria: 2008
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Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 28 marzo 2008
Validità: 31.12.2010
Parti: Ales e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Servizi, Ales
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Parte prima
Art. 1 Sistema di Relazioni Sindacali
Art. 2 Diritto di Informazione
Art. 3 Funzionamento delle Relazioni Sindacali
Art. 4 Modifiche significative all’Organizzazione del Lavoro - Diritto all’informativa
Art. 5 Formazione
Art. 6 Mercato del Lavoro
  Art. 7 Classificazione
Art. 8 Orario dei manutentori del verde
Art. 9 Permessi retribuiti per visite e prestazioni medico - specialistiche, diagnostiche e terapeutiche
Art. 10 Premio di risultato
Art. 11
Art. 12 Accordi precedenti
Art. 13 Durata dell’accordo

Ipotesi Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 28 marzo 2008 in Roma, Via Cristoforo Colombo, 98, tra la Ales spa […] e la Filcams - Cgil […], la Fisascat - Cisl […], la Uiltucs - Uil […], hanno stipulato la presente ipotesi di Accordo aziendale nazionale di II livello per i lavoratori dipendenti della Ales spa, che sarà sottoposto alla valutazione dei lavoratori ed alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione di Ales spa

Premessa
Con il presente accordo l’Ales spa e le OO.SS. intendono definire un modello di relazioni sindacali che possa essere di riferimento in un processo di razionalizzazione e più efficace distribuzione delle attività svolte dalle imprese che operano in convenzione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
Le parti, dopo ampio e approfondito confronto, con l’obbiettivo di dare compiuta attuazione al protocollo del 1993 e confermando la consapevolezza del contributo che ogni lavoratore può dare per migliorare il risultato aziendale, hanno affermato la volontà comune di definire, valutate le particolarità della Ales spa, il I° accordo Aziendale Nazionale, (successivamente denominato “Accordo”)convenendo che tale accordo rappresenterà l’impianto contrattuale a cui le stesse parti si ispireranno per consolidare e confermare il modello di relazioni sindacali.
Con la stipula del I° Accordo Aziendale Nazionale le parti confermano il reciproco impegno di garantire il rispetto delle intese raggiunte e quindi di prevenire, favorendo la ricerca del consenso, l’eventuale conflittualità.
Con l’intento di permettere la conoscenza di tutte le modalità del modello di “Relazioni Sindacali”, l’Accordo deve intendersi come atto valido ed efficace ai fini interpretativi e applicativi delle norme in esso contenute, assume inoltre valenza di “Accordo aziendale integrativo di II livello”.
Tutto ciò premesso, le parti stipulano il presente Accordo, che così come di seguito formulato e definito, è da intendersi esaustivo dell’esercizio del diritto di contrattazione decentrata di II° livello e da valersi, per la sua vigenza, per tutti i lavoratori dell’Ales spa.

Parte prima
Art. 1 Sistema di Relazioni Sindacali

Al fine di migliorare il sistema di relazioni sindacali praticato in precedenza ed in coerenza con quanto previsto in materia dal vigente CCNL, le parti hanno concordato di definire un articolato sistema di relazioni il quale preveda - oltre al livello nazionale - un livello di confronto decentrato.
Ciò al fine di meglio rispondere alle esigenze delle unità produttive dell’Ales, individuando le soluzioni più idonee e concordando quelle che favoriscano, nel contempo, il raggiungimento degli obbiettivi produttivi ed economici dell’azienda ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, nel rispetto dei diritti di entrambe le parti.
Coerentemente e conseguentemente vengono stabiliti e praticati due livelli di relazioni sindacali, quello nazionale e quello decentrato (territoriale).
Il Livello Nazionale che avrà come soggetti riconosciuti:
Per la parte sindacale. le Federazioni Nazionali di Filcams/Cgil - Fisascat/Cisl - Uiltucs/Uil - Il Coordinamento Nazionale delle RSA/RSU con le OO.SS. competenti per territorio.
Per la parte aziendale la direzione della Ales spa.
Tali soggetti affronteranno e definiranno quanto attiene alla contrattazione di II° Livello, quanto previsto dal “Protocollo” Governo Parti Sociali del 1993, ed in particolare:
titolarità contrattuale a partire dal rinnovo del Testo Unico Contrattuale;
organizzazione del lavoro, in riferimento a piani di sviluppo, a programmi di innovazione e/o di riorganizzazione e/o di ristrutturazione che abbiano valenza di carattere generale;
mercato del lavoro e tipologie di impiego;
politiche formative e dello sviluppo professionale del personale;
interventi in materia di Pari Opportunità;
inquadramento professionale aziendale e sua applicazione;
nomina dei componenti del Coordinamento Nazionale delle RSA/RSU e di altri organismi sindacali che a tale livello potranno essere costituiti;
modalità di fruizione dei permessi sindacali retribuiti per le attività di cui ai precedenti punti 5 e 7;
welfare aziendale: assistenza sanitaria integrativa, previdenza integrativa, ecc.;
ricerca dei parametri e degli obbiettivi per la definizione del salario variabile;
verifica dell’andamento dei risultati relativi al salario variabile derivante dai parametri e dagli obbiettivi definiti dal presente accordo;
eventuali specifiche competenze assegnate da norme legislative e/o contrattuali;
tutte le questioni e problematiche che non trovino soluzione a livello decentrato.
Il Livello Decentrato che avrà come soggetti riconosciuti:
Per la parte sindacale le RSA/RSU congiuntamente a Filcams/Cgil - Fisascat/Cisl - Uiltucs/Uil competenti per territorio.
Per la parte aziendale la Direzione Ales.
Tali soggetti affronteranno e definiranno quanto delegato a tale livello dal presente Accordo e relative a:
specifiche questioni inerenti esclusivamente le singole unità produttive (Lazio e Campania) e relative a particolari problematiche gestionali ed applicative di leggi e di norme del CCNL;
mutamenti dell’orario di lavoro che comportino deroghe alla previsione delle 38 ore settimanali con articolazioni plurisettimanali, qualora relativi ad uno specifico progetto o a più progetti all’interno di una singola unità produttiva;
verifica sulla corretta applicazione di legge e di contratto delle diverse tipologie di impiego;
modalità di utilizzo dei mezzi informatici e degli attrezzi di lavoro nelle sedi e nei siti di lavoro;
ambiente, salute e sicurezza - tali materie saranno trattate a livello di singolo posto di lavoro con i RLS già e/o nominati tra le RSA/RSU;
Calendario e regolamentazione ferie,
Resta ovviamente inteso che il confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Le parti confermano che il sopra esposto sistema di relazioni sindacali è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni, e quindi, la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere eventuali problemi.
Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto e/o mancate e inidonee soluzioni, le parti, sulla base della reciproca tutela degli affidamenti, si impegnano congiuntamente ad incontrarsi al livello nazionale per affrontare le questioni irrisolte e concordare le soluzioni più idonee, prima di intraprendere qualunque iniziativa che comporti l’interruzione delle attività di servizio. Solo dopo la mancata conciliazione al tavolo Nazionale le parti saranno libere di dare seguito alle proprie iniziative.

Art. 2 Diritto di Informazione
A) Diritti informativi preventivi
La Ales spa e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, annualmente, di norma entro il primo quadrimestre si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle informazioni preventive concernenti:
Nuove attività di servizio
Investimenti, sia legati a nuove attività di servizio sia a fronte di innovazioni tecnologiche
Interventi di modifica dell’organizzazione del lavoro
Progetti finalizzati alla formazione dei lavoratori
Politiche occupazionali
Politiche sulla sicurezza e sull’ambiente di lavoro
Previsione delle attività affidate
Diritti informativi consuntivi
Di norma contestualmente all’incontro di cui al punto A) la Ales spa fornirà informazioni sugli andamenti consuntivi dell’anno precedente concernenti:
Organici articolati per tipologia (tempi indeterminati/tempi determinati)
Ore lavorate (ore retribuite ordinarie, ore supplementari, ore straordinarie)
Indici di morbilità
Consuntivo sulla formazione svolta
Riepilogo sulla attività del “Gruppo per le Pari Opportunità”
Riepilogo degli interventi sulla sicurezza e l’ambiente di lavoro
Andamento sulla attività svolta in ogni singolo sito
Bilancio annuale
Nel corso di tali incontri, o anche in date diverse concordate, le parti, ai diversi livelli di competenza, potranno dare avvio al confronto finalizzato ad esaminare e/o definire le materie e i problemi di cui al precedente articolo 1.
Modulistica
Le parti convengono di realizzare un’apposita modulistica con l’obbiettivo di sperimentare un sistema sintetico per fornire parte delle informazioni.
Resta inteso che qualora tra le parti fossero definiti ulteriori diritti informativi strutturali, si valuterà la possibilità di ampliare ulteriormente la modulistica stessa.

Art. 3 Funzionamento delle Relazioni Sindacali
Per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal sistema di “Relazioni Sindacali” così come definito ai precedenti articoli 1 e 2, le parti hanno concordato di istituire idonei strumenti e nuove modalità di utilizzo del monte ore dei permessi sindacali, che permettano, a tutti i livelli di competenza, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge nonché delle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le parti hanno convenuto di disciplinare tali “Strumenti” e “Modalità” così come in appresso definito:
Strumenti
A.1) Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA

Viene costituito un coordinamento nazionale delle RSU/RSA composto di 9 (nove) delegati che saranno designati dalle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente accordo tra i dirigenti RSA, che usufruiscono dei permessi di cui al successivo punto B.2, e comunicati entro 30 (trenta) giorni dalla ratifica dello stesso.
A.2) Commissione Paritetica - Ambiente e Sicurezza
Sulla base dell’accordo tra Confcommercio e OO.SS. in merito agli aspetti applicativi del DLgs 626/94 Legge [dlgs] 242 e sue modificazioni, le parti concordano sulla opportunità di istituire la Commissione Paritetica “Ambiente e Sicurezza” la quale avrà il compito di individuare le condizioni possibili per definire uno specifico “Protocollo di Comportamento” da valere per la Ales spa.
Il lavoro svolto e quanto prodotto dalla “Commissione” dovrà essere sottoposto alle parti firmatarie il presente accordo in occasione degli incontri di cui ai precedenti articoli 1 e 2
La “Commissione” sarà composta da 6 (sei) rappresentanti di cui 3 (tre) designati dalla Ales spa e 3 (tre) designati dalle OO.SS. che saranno rispettivamente comunicati entro 30 (trenta) giorni dalla ratifica del presente accordo.
A.3) Gruppo per le Pari Opportunità
Le parti, in attuazione delle disposizioni previste dalla Legge 125/91 e sue successive integrazioni, convengono di costituire il “Gruppo per le Pari Opportunità” che sarà composto da 6 (sei) rappresentanti di cui 3 (tre) designati dalla Ales spa e 3 (tre) dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e che saranno rispettivamente comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla ratifica dello stesso accordo.
Il “Gruppo di Lavoro” avrà il compito di:
Studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello Nazionale e Comunitario
Formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il “Gruppo”, utilizzando gli strumenti previsti dalla legislazione vigente si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Il “Gruppo”, annualmente riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti il presente accordo.
Modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
Valutato quanto in materia è disciplinato dagli accordi precedentemente sottoscritti con Ales spa.
Presa visione del montante delle ore di permesso disponibili per l’esercizio dell’attività sindacale ed usufruibili sia dai lavoratori che dai loro rappresentanti eletti e/o nominati in forza delle norme di legge e con le procedure contrattuali vigenti.
Considerato quanto previsto dal vigente CCNL in tema di costituzione delle RSA e di regole per l’elezione delle RSU nonché per il funzionamento della loro attività sindacale.
Preso atto di quanto stabilito in materia di permessi o congedi retribuiti per i “Dirigenti Sindacali” di cui al vigente CCNL.
Stabilito che le ore di permesso usufruiti per rispondere alle convocazioni effettuate dall’azienda non si computano al fine del raggiungimento del monte ore dei permessi retribuiti.
Le Parti hanno convenuto:
B.1) Assemblea
Per l’espletamento delle assemblee sindacali in ogni unità lavorativa vengono rese disponibili 12 (dodici) ore retribuite annue a ciascun dipendente.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza della struttura sindacale a livello di unità lavorativa e/o delle OO.SS. competenti per territorio.
B.2) Attività Sindacale delle RSA
Per l’espletamento della attività sindacale delle RSA vengono rese disponibili 3 (tre) ore annue retribuite per ciascun dipendente per ogni unità produttiva.
Il monte ore annuo derivante dalla somma dei dipendenti di tutte le unità lavorative include tutti i permessi retribuiti richiesti ed usufruiti per l’esercizio dell’attività sindacale svolta sia all’interno della unità lavorativa che al di fuori di essa.
Al riguardo, ad esclusione delle ore retribuite riferite ai “Dirigenti Sindacali” membri di Consigli o comitati direttivi nazionali, regionali o provinciali di cui al vigente CCNL, le parti si danno comunque atto che il monte ore così come sopra definito non potrà essere superato anche se il diritto viene esercitato contemporaneamente da tutti i componenti la RSA.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa dovrà pervenire con almeno 4 (quattro) ore di anticipo rispetto alla fruizione tramite la RSA.
Tale disciplina assorbe e sostituisce quanto stabilito dall’art. 23 del vigente CCNL in materia di permessi retribuiti RSA.
B.3) Attività Sindacale delle RSU
Per la composizione e l’espletamento della attività sindacale delle RSU valgono le norme così come previste dal vigente CCNL.
B.3) Attività Sindacale del Coordinamento Nazionale delle RSA/RSU
Per l’espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al Coordinamento Nazionale delle RSA/RSU, così come previsti alla lettera A.1) del presente articolo, vengono rese disponibili 180 (centottanta) ore annue retribuite pari a rispettive a 20 (venti) ore annue retribuite per ognuno dei delegati costituenti il “Coordinamento”
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. Nazionali, le quali provvederanno a comunicare con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo le date e gli orari di fruizione dei permessi di cui sopra.
B.4) Attività Sindacale della Commissione Paritetica - Ambiente e Sicurezza
Per l’espletamento del compito assegnato alla “Commissione” così come previsto alla lettera A.2) del presente articolo, vengono rese disponibili 30 (trenta) ore retribuite pari e rispettive a 10 (ore) ore retribuite annue per ognuno dei rappresentanti delle OO.SS. costituenti la “Commissione”.
Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. Nazionali che concorderanno con l’azienda le date, gli orari e la sede di riunione del gruppo.
B.5) Attività Sindacale del Gruppo per le Pari Opportunità
Per l’espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al “Gruppo di Lavoro” così come previsti alla lettera A.3) del presente articolo, vengono rese disponibili 30 (trenta) ore retribuite annue pari e rispettive a 10 (dieci) ore retribuite annue per ognuno dei rappresentanti delle OO.SS. costituenti il “Gruppo di Lavoro”.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. Nazionali che concorderanno con l’azienda le date, gli orari e la sede di riunione del gruppo.
Modalità di partecipazione all’attività sindacale dei componenti degli “strumenti”
Allo scopo di facilitare la partecipazione all’attività sindacale dei componenti degli “Strumenti” di cui alle lettere A.1), A.2) e A.3) del presente articolo, la Ales spa permetterà di utilizzare, presso le Sedi di Roma Via C. Colombo n. 98 e Napoli Via Toledo n.156, una sala riunioni chiusa.
Al riguardo la Ales spa, ove possibile, conviene sull’opportunità di realizzare una Bacheca Sindacale all’interno della Intranet aziendale dove le OO.SS. potranno inserire le informazioni che intendono divulgare ai dipendenti.
Nessun rimborso sarà dovuto dall’azienda per spostamenti e trasferte dei delegati e dirigenti per l’espletamento della loro attività sindacale.
Modalità per la comunicazione delle informazioni
La Ales spa, per favorire la comunicazione delle informazioni alla e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente accordo, metterà a disposizione l’utilizzo dei Fax aziendali e/o delle Caselle di Posta Elettronica, che verranno successivamente comunicati fra le parti.
Le Sedi, gli Indirizzi, i Numeri Telefonici e i Fax delle OO.SS. Nazionali e Territoriali corrispondenti a quelli aziendali, ad oggi, risultano essere i seguenti:
…omissis…
Aggiornamento

Al fine di consentire il necessario aggiornamento, le eventuali aggiunte o variazioni di quanto elencato al precedente punto D) queste saranno tempestivamente comunicate dalle strutture interessate.
Dichiarazione Congiunta
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso di “Strumenti” e “Modalità” di cui all’articolo 2, concordano sull’opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il modello delle “Relazioni Sindacali” che per esaminare, in tale ambito, l’utilizzo del monte ore retribuito disponibile.
Le parti, inoltre, ove si realizzasse quanto convenuto alla lettera C) ultimo capoverso, dichiarano di ritenere la Intranet aziendale lo spazio e lo strumento con cui l’Azienda, le OO.SS., le RSA/RSU e i dipendenti possono comunicare e attingere le informazioni utili per l’aggiornamento delle conoscenze in tema di organizzazione del lavoro, procedure e risultati delle attività di servizio prodotti.

Art. 4 Modifiche significative all’Organizzazione del Lavoro - Diritto all’informativa
In coerenza con il modello/sistema di “Relazioni Sindacali” le parti hanno convenuto che qualora l’azienda intenda intervenire nella Organizzazione del Lavoro a livello decentrato/territoriale con significative modifiche riguardanti nuovi strumenti, nuove metodologie, nuovi criteri nell’erogazione del servizio, la stessa si impegna a fornire preventiva comunicazione alle RSA/RSU della unità produttiva locale.

Art. 5 Formazione
Preso atto del confronto che su tale tema le parti hanno sviluppato nel corso delle trattative per la stipula del presente accordo.
Constatato che la progettazione e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte dei possibili processi di riorganizzazione e razionalizzazione aziendale.
Considerato che la formazione, in un’azienda di servizi, ha come obiettivo prioritario quello di sviluppare la prestazione dei lavoratori in funzione delle esigenze della committenza.
Preso atto infine dell’impegno della azienda sul versante degli investimenti per la formazione, le parti hanno concordato che la formazione continua e/o permanente sia praticata sui seguenti filoni formativi:
corsi finalizzati a consolidare il bagaglio professionale delle risorse che svolgono le attività “tradizionali”: manutenzioni, supporti, custodie.
corsi di riqualificazione dei lavoratori Ales per la loro ricollocazione in ambito aziendale.
corsi per studenti universitari da concordare con le Istituzioni interessate (sistema universitario);
corsi specifici per i “Quadri” avuto riguardo alla possibilità di utilizzo delle strutture bilaterali “Quadrifor” e “Fonter”;
corsi di una lingua U.E. anche mediante l’utilizzo delle 150 ore, così come previsto dal CCNL;
corsi di specializzazione per particolari funzioni.
Le ore di formazione dovranno comunque garantire lo svolgimento delle attività previste dai contratti in essere con la committenza.
Per gli indirizzi/obbiettivi sopra sintetizzati le parti concordano sull’opportunità di predisporre specifici progetti condivisi da sottoporre alle istanze nazionali ed europee competenti all’erogazione dei fondi per la formazione, nonché di procedere all’esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, tesi ad accrescere la professionalità dei lavoratori, anche attraverso la concessione di crediti formativi.

Art. 6 Mercato del Lavoro
Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo intendono promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili anche mediante il possibile ricorso ad una pluralità di strumenti e di istituti contrattuali in grado di soddisfare le rispettive esigenze, sia quella della specifica attività di servizio della Ales, che quella dei lavoratori addetti.
Obbiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità professionali ed occupazionali, attraverso interventi che facilitino l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e permettano, governandola, sia una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori, sia lo sviluppo della loro professionalità.

Art. 8 Orario dei manutentori del verde
In considerazione della stagionalità delle attività di manutenzione del verde e visto che le condizioni atmosferiche durante la stagione invernale non permettono un ottimale svolgimento delle attività, le parti stabiliscono quanto segue:
l’azienda potrà prolungare l’orario settimanale sino a 44 (quarantaquattro) ore per non più di 22 (ventidue) settimane all’anno, durante i mesi che vanno da aprile a ottobre. A tale aumento delle ore settimanali corrisponderà una pari diminuzione delle ore effettivamente lavorate durante i restanti mesi (novembre -marzo).
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità verrà riconosciuta una maggiorazione del 15% (quindici) per ciascuna ora effettivamente lavorata oltre l’ordinario orario settimanale (38 ore) nel periodo di cui sopra.

Art. 9 Permessi retribuiti per visite e prestazioni medico - specialistiche, diagnostiche e terapeutiche
In considerazione della anomala ed elevata morbilità definita a carenza cioè assenze inferiori od eguale a tre giorni, le parti convengono di rendere sperimentalmente per un periodo di 3 mesi disponibili 12 ore individuali di permesso retribuito esclusivamente per effettuare le visite, le prestazioni mediche o specialistiche diagnostiche e terapeutiche che per oggettive impossibilità sono effettuabili solo durante l’orario di lavoro, con esclusione comunque delle prestazioni erogate dal medico di base.
Le parti convengono di verificare alla conclusione del periodo di sperimentazione gli effetti dell’applicazione del presente articolo sia in relazione all’andamento delle giornate a carenza sia monitorando l’effettivo utilizzo delle ore di permesso da parte dei lavoratori.
Le parti concordano che solo, all’esito della verifica di cui al punto precedente sarà confermata l’applicazione del presente articolo 10.
Le parti convengono altresì di demandare al confronto territoriale la definizione del regolamento attuativo della pattuizione di cui all’articolo in oggetto.