Categoria: 1995
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Tipologia: Accordo
Data firma: 20 settembre 1995
Parti: Federchimica, Farmindustria, Intersind e Fulc
Settori: Chimici, Industria
Fonte: UIL


Accordo FULC – Federchimica, 20-09-95

Verbale di accordo
Il 20 settembre 1995 in Roma Federchimica, Farmindustria, Intersind, settore dielettrico e Fulc confermando l’impegno comune in tema di salute, igiene, ambiente e sicurezza, che ha da tempo consentito di predisporre strumenti contrattuali adeguati, tra i quali la Commissione Ambiente, anticipatori delle principali innovazioni legislative in materia;

visto l’art. 45 del CCNL nonché la sostanziale corrispondenza della Commissione Ambiente ivi prevista con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, previsto dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 626/94 e dall’Accordo interconfederale 22/6/1995, e la necessità di armonizzare le normative in questione al fine di evitare duplicazioni di ruoli e incertezze applicative;

hanno convenuto quanto segue:

1.A) All’atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 nei seguenti numeri:
1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti; da 3 a 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti;
da 6 a 9 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
I rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori costituiscono la Commissione Ambiente e sono incaricati a trattare con la direzione aziendale le materie dell’ambiente, igiene e sicurezza.
1.B) Tenuto conto delle situazioni in essere nelle imprese e per valorizzare le capacità e le conoscenze acquisite dalla Commissione Ambiente nei relativi campi di azione, nelle aziende o unità produttive nelle quali abbia operato o operi, alla data del presente accordo, una Commissione Ambiente validamente costituita ai sensi dell’art.45 del CCNL composta anche da lavoratori non appartenenti alla RSU, i lavoratori potranno eleggere, in aggiunta ai numeri sopra indicati, fino a 2 rappresentanti per la sicurezza non appartenenti alla RSU, purché non si superino complessivamente le dimensioni della suddetta Commissione Ambiente. Quanto sopra viene stabilito con l’intento che la materia formerà oggetto di verifica in sede di rinnovo quadriennale del CCNL.
2) Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, la Commissione Ambiente, oltre ai permessi retribuiti spettanti alla RSU, potrà utilizzare uno specifico monte ore annuo di permessi retribuiti pari a :
40 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
80 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 101 a200 dipendenti;
120 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a1000 dipendenti;
240 ore complessive annue nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
Detti permessi assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo. Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal CCNL, saranno assicurate le condizioni per l’adeguato svolgimento dell’attività della Commissione Ambiente.
3) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell’Accordo interconfederale 22/6/95.
4) La formazione della Commissione Ambiente si svolgerà secondo quanto previsto dall’art. 45 del CCNL in materia di linee guida e moduli formativi congiunti. Le Parti seguiranno la formazione dei rappresentanti per la sicurezza, anche attraverso un’anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli Organismi Paritetici istituiti dall’AI 22/6/95.
5) In sede di Osservatorio Nazionale, le Parti esamineranno i problemi relativi alla formazione e informazione dei lavoratori, per armonizzare gli impegni contrattuali previsti dall’art. 46 con le disposizioni contenute negli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94.

Norme transitorie
1) Nelle aziende o unità produttive nelle quali sia costituita la RSU (*) e sia operante la Commissione Ambiente, in fase di prima applicazione, la RSU sottoporrà alla validazione dell’assemblea dei lavoratori i nominativi dei componenti di detta Commissione Ambiente e quindi li comunicherà, quali rappresentanti per la sicurezza, alla direzione aziendale entro il 22/10/1995.
2) Ove sia costituita la RSU (*) ma non operi la Commissione Ambiente, la RSU sottoporrà alla validazione dell’assemblea dei lavoratori, secondo i limiti quantitativi di cui al punto 1.A) del presente accordo, i nominativi di propri componenti quali rappresentanti per la sicurezza e quindi li comunicherà alla direzione aziendale entro il 22 ottobre 1995.

(*) Ovvero sia ancora operante il Consiglio di Fabbrica di cui all’art. 61 del CCNL 20/7/1990.


Chiarimenti a verbale
1) Nelle aziende o unità produttive nelle quali operino esclusivamente una o più RSA, i lavoratori eleggono al loro interno, entro il 22 ottobre 1995, il rappresentante per la sicurezza, rispettando per l’intera azienda o unità produttiva i numeri di cui al punto 1.A) del presente accordo.
2) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno, entro il 22 ottobre 1995, nei numeri di cui al punto 1.A) del presente accordo.
3) Ove la RSU o le RSA non provvedano entro il termine del 22 ottobre 1995 a quanto previsto, le procedure di consultazione in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 si svolgeranno con tali rappresentanze.

Dichiarazioni a verbale
1) Le Parti si danno atto della necessità di rispettare lo spirito e la lettera del D.Lgs. 626/94 e si impegnano a completare in tempi brevi, per quanto di loro competenza, il processo di costituzione delle RSU e di contestuale elezione dei rappresentanti per la sicurezza e comunque a fare si che gli stessi, anche nella fase transitoria, abbiano il gradimento del complesso dei lavoratori e pertanto la loro scelta sia frutto di iniziative unitarie da parte di tutte le RSA presenti nell’impresa.
2) Alla luce dello spirito partecipativo che informa il CCNL e il sistema delle relazioni nelle imprese, le Parti si danno l’obiettivo di operare perché l’impostazione delle operazioni di valutazione del rischio si effettui con la collaborazione della Commissione Ambiente. Per rendere possibile il sollecito perseguimento di tale obiettivo, le Parti si impegnano a favorire l’attuazione di quanto previsto nel presente accordo anche attraverso la ricerca e la diffusione di criteri e iniziative per la gestione di questo rapporto partecipativo, la promozione e realizzazione di specifici corsi di formazione anche di concerto con le strutture territoriali, tenendo conto della positiva esperienza maturata nella categoria con la formazione congiunta.