Cassazione Penale, Sez. 4, 27 aprile 2018, n. 18384 - Respinto il ricorso della Procura contro l'assoluzione dei due ex consiglieri di amministrazione della Fibronit per omicidio colposo a causa dell'amianto


Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 20/12/2017

 

Fatto

 

l. La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 20.10.2016, in accoglimento delle impugnazioni di entrambi gli imputati e in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, dichiarava il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di primo grado nei confronti di DP.C. e B.G. per il reato di cooperazione nel reato di disastro innominato colposo, come riqualificata la originaria contestazione di cui all'art.434 cod.pen., da cui erano derivate conseguenze disastrose, quali decessi e patologie asbesto correlate, nei confronti di centinaia di lavoratori della azienda FIBRONIT che produceva prodotti in amianto, ai familiari di questi e a persone residenti nell'area interessata dalla dispersione delle polveri.
Assolveva i predetti imputati da tutte le ipotesi di omicidio colposo loro ascritte, ulteriori rispetto a quelle già definite dal primo giudice con pronunce di assoluzione e di proscioglimento per prescrizione, perché il fatto non costituisce reato. Ne conseguiva la revoca delle statuizioni civili emesse in relazione ad entrambe le fattispecie sopra evidenziate.
2. Gli imputati DP.C. e B.G. erano chiamati a rispondere delle suddette violazioni per la posizione di garanzia da essi rivestita all'interno della ditta FIBRONIT, che nel tempo aveva assunto differente forma societaria, quali consiglieri di amministrazione per il periodo Dicembre 1985 Maggio 1991 il DP.C. e dal Novembre 1988 al Maggio 1994 il B.G..
2.1 Era loro contestato di avere omesso accorgimenti e presidi organizzativi, tecnici, strutturali ed igienici, pure imposti dalla normativa prevenzionale specifica (art.4 lett.b), c), d), 19, 20 e 21 Dpr 303/56, e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo (art.2087 cod.civ.), necessari a contenere l'esposizione alle polveri di amianto dei lavoratori impegnati nelle pericolose lavorazioni, dei residenti nell'area esposta al pericolo di contaminazione e dei familiari conviventi dei suddetti lavoratori.
2.2 In particolare era loro ascritto un difetto di informazione sui rischi specifici derivanti dalla inalazione di amianto cui essi erano esposti e sulle misure necessarie per ovviare a tale pericolo, nonché la omessa predisposizione e fornitura- di strumenti di protezione individuale e la omessa vigilanza sul loro impiego. In termini più generali si contestava loro la mancata adozione di misure tecniche ed organizzative atte a impedire o a ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di amianto negli ambienti lavorativi, quali idonei impianti di aspirazione, di ventilazione e di raccolta, la limitazione ai tempi di esposizione, e procedure di lavoro atte a evitare la manipolazione manuale dell'amianto, nonché la mancata adozione di sistemi atti a escludere il propagarsi delle polveri anche in ambienti adiacenti a quelle in cui si svolgevano le lavorazioni.
2.3 Oggetto di contestazione era ancora la mancata idonea manutenzione delle tubature di trasporto dell'amianto asciutto e polverizzato, così da scongiurare la frequente rottura di tubazioni con dispersione del materiale, sia all'interno che all'esterno dei capannoni; nonché una mancata organizzazione sulla pulizia degli indumenti dei lavoratori esposti all'amianto all'interno dell'azienda onde evitare l'esposizione dei familiari e delle persone addette alla pulizia dei predetti indumenti. In ultimo veniva loro ascritto di avere proceduto allo smaltimento dei residui solidi e liquidi della lavorazione in modo incontrollato, immettendoli nell'ambiente per il riempimento dei terreni ovvero dismettendoli in discariche, consentendo altresì che sia i lavoratori, che altri soggetti, si rendessero cessionari di tali scarti per usi privati, contribuendo in tal modo alla diffusione e alla propagazione delle polveri nocive.
3. La motivazione della sentenza del giudice di appello si muoveva su tre distinti fronti.
3.1 Con riferimento al delitto di disastro innominato, cagionato con colpa, da cui erano scaturiti effetti disastrosi nei confronti di moltissimi soggetti dipendenti dell'azienda FIBRONIT e comunque alla stessa collegati anche per ragioni non professionali, ma familiari, ambientali e territoriali, la Corte di Appello riteneva il ritenuto compimento del termine prescrizionale in epoca antecedente alla pronuncia del giudice di primo grado intervenuta in data 19 Luglio 2013, assumendo che si era in presenza di fattispecie di pericolo a consumazione istantanea, sebbene con effetti permanenti, anche nella ipotesi aggravata contestata (realizzazione del disastro di cui all'art.434 II comma cod.pen.). Escludeva che si trattasse di fattispecie autonoma di reato di danno, che si perfezionava, come al contrario sostenuto dal giudice di primo grado, in coincidenza del picco della mortalità derivata dalla esposizione all'amianto, ove la realizzazione del disastro andava intesa come elemento aggravatore della ipotesi base, che presentava i caratteri di reato di pericolo a tutela anticipata.
3.2 Il giudice di appello di Milano, nello svolgere ampi riferimenti a precedenti giurisprudenziali e in particolare al caso ETERNIT di cui alla sentenza 7941/2015 della Prima sezione di questa Corte, in analoga imputazione di disastro innominato, originariamente contestato quale fatto doloso, faceva proprie le considerazioni, cui era già pervenuta la Corte, secondo cui il pericolo per la pubblica incolumità, in cui risiede la ragione della incriminazione e individua il bene protetto, funge da connotato ulteriore del disastro, da individuarsi nel fenomeno distruttivo naturale di straordinaria importanza, e serve a precisarne le caratteristiche sul piano della proiezione offensiva, di talché il persistere del pericolo e il suo inveramento quale lesione concreta della incolumità personale, non costituiscono elementi del fatto tipico e non valgono a segnare la consumazione del reato. Da tale premessa sul momento perfezionativo del delitto di disastro immotivato il giudice di appello, al pari del giudice di legittimità nel precedente indicato, traeva il convincimento che la consumazione del reato, sebbene nella forma aggravata dall'inveramento dell'evento disastroso, non poteva ritenersi protratta oltre la cessazione dell'attività pericolosa, consistita nella interruzione dell'attività produttiva avvenuta nell'anno 1993, che segnava altresì il termine delle immissioni delle polveri e della esposizione alle stesse dei lavoratori e delle altre persone territorialmente collegata alla fonte di produzione.
4. Quanto alle impugnazioni degli imputati relative alle contestazioni di plurimi omicidi colposi aggravati dalla violazione delle disposizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, il giudice di appello affrontava diffusamente la tematica relativa alla ricorrenza del rapporto di causalità materiale e alla esistenza di una legge scientifica di copertura dell'articolato processo in cui, a seguito della prolungata esposizione alla inalazione di polveri di amianto, a seguito di fenomeni infiammatori a carico della pleura, dapprima si completava la induzione delle patologie tumorali, mediante la irreversibile mutazione delle cellule organiche aggredite dagli agenti patogeni cui, successivamente, seguiva un lungo e variabile periodo di latenza, che si concludeva in coincidenza dell'accertamento diagnostico della patologia tumorale conclamata, immancabilmente letale.
4.1 Sul punto il giudice di appello, pur non formulando un giudizio di insussistenza del rapporto di causalità, poneva a revisione critica le valutazioni operate dal giudice di prima cure sulla base della perizia tecnica assunta nel dibattimento e cioè che la ricostruzione del processo patogénico andasse ricondotto ad un fenomeno multistadio fondato sul teorema "dose risposta" e cioè sulla ricorrenza di una relazione tra la intensità e la durata dell'esposizione dell'organismo alle nocive immissioni di amianto con il rischio di contrarre, sviluppare e rafforzare i processi invasivi e metastitici del mesotelioma pleurico, quantomeno in termini di accelerazione del meccanismo patologico ovvero di restringimento del periodo di latenza.
4.2 Assumeva in particolare la corte territoriale che lo stato dell'arte della subiecta materia non era statico, ma in divenire e che le conclusioni cui era pervenuto il collegio peritale nella relazione depositata nell'anno 2007 erano state contrastate o comunque poste in discussione da successivi accertamenti, pure condotti all'Interno di processi penali per ipotesi di esposizione ad amianto, che avevano escluso o, comunque, circoscritto il valore scientifico della teoria, peraltro di costruzione giurisprudenziale, dell'effetto acceleratore della protrazione ad esposizione.
4.3 Richiamando giurisprudenza di legittimità, che limitava il compito del giudice all'esprimere solo un giudizio di razionalità e di logicità dell'argomentazione scientifica esplicativa e non a propendere per l'una e per l'altra tesi, con affermazione o negazione dell'esistenza di un fenomeno, e pur negando che fosse necessario procedere ad una rinnovazione dibattimentale di natura tecnica, poneva in rilievo la opinabilità dei dati tecnici assunti dal primo giudice a sostegno del riconoscimento del rapporto di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento, atteso che gli stessi avevano assunto il ruolo di garanzia allorquando la produzione aveva apportato significative migliorie nella captazione delle polveri all'inizio degli anni '80, mediante soluzioni tecniche all'avanguardia.
4.4 Riportava poi il contenuto di studi successivi alla sentenza del GUP di Pavia i quali ponevano in dubbio il dato, in quanto non suffragato da evidenze scientifiche, che il periodo di latenza del mesotelioma fosse associato all'occupazione e all'intensità della esposizione, teorie peraltro riprese da alcune pronunce di merito del Tribunale di Milano, di cui pure si riportavano passi, finendo per motivare che le conclusioni del "giudice di Pavia sul punto non solo non appaiono sufficienti ma non sono più attuali e quindi inidonee a sorreggere la motivazione", peraltro escludendo di dovere ulteriormente approfondire il tema della causalità, in quanto la esclusione della responsabilità dei prevenuti era senz'altro da ricondursi alla indagine sul profilo soggettivo del reato e pertanto all'assenza di colpevolezza.
5. Il terzo tema di indagine, affrontato dalla Corte di Appello di Milano, attiene alla posizione di garanzia riconosciuta agli imputati DP.C. e B.G., ritenuti dal giudice di primo grado primari destinatari, quali espressione del datore di lavoro, degli obblighi di salvaguardia dei lavoratori e di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro rispetto ad eventi rispetto ai quali era prevedibile, in quanto coerente con lo stato della scienza e della tecnica del tempo, la esposizione a rischio della integrità fisica dei lavoratori e delle persone collegate al luogo di lavoro, e risultavano esigibili, quantomeno nella prospettiva degli obblighi di vigilanza, di segnalazione e di impulso che competevano loro quali componenti del consiglio di amministrazione, le condotte attive, la cui omissione costituiva specifica articolazione del capo di imputazione, quantomeno ai sensi dell'art.40 cpv cod.pen.
5.1 Sovvertendo le argomentazioni del Tribunale di Pavia il giudice di appello poneva in rilievo come, nella giurisprudenza di legittimità, si stesse progressivamente affermando il principio secondo il quale la posizione di garanzia del rischio connesso alla lavorazione industriale nelle aziende articolate, non fosse in capo ad ogni dirigente avente una formale veste apicale, bensì solo ai soggetti titolari di un effettivo potere decisionale, in grado di attuare le misure di prevenzione mancanti o insufficienti e pertanto a chi in concreto esercitasse tale potere.
5.2 Evidenziava pertanto come i due alti dirigenti, pure inseriti nel consiglio di amministrazione della FIBRONIT, per curriculum professionale, competenze specifiche nel settore commerciale e distanza dal luogo di produzione, erano ben lungi da possedere competenze e responsabilità che consentissero loro di realizzare, a partire dall'assunzione del ruolo all'interno dell'organo collegiale, la esigenza di una radicale trasformazione dei mezzi e delle modalità di lavorazione nella prospettiva indicata in imputazione, privi come erano di specifiche deleghe e tenuto conto della esistenza di un board decisionale che faceva capo alla proprietà aziendale e a figure tecniche di primissimo rilievo che si erano succedute in ruoli dirigenziali dell'azienda FIBRONIT (S., CA. e Cu.).
5.3 Evidenziava in particolare la Corte di Appello, richiamando paragrafi interi della decisione a S.U. 38343/2014 (ThyssenKrupp), che il Tribunale di Pavia, contrariamente a quanto indicato nella richiamata pronuncia, si era affidata ad un criterio formale, indiscriminatamente estensivo, della posizione di garanzia nelle imprese pluri-articolate, senza alcuna verifica della ricorrenza di un effettivo potere gestionale del rischio da parte dei prevenuti accompagnato dalla concreta possibilità di organizzazione, di gestione, di controllo e di spesa, ma limitandosi ad ascrivere loro una carenza del potere di vigilanza, laddove dallo studio della evoluzione societaria FIBRONIT emergeva palese l'assoluta limitatezza e residualità delle attribuzioni del CdA, in presenza di società controllante capogruppo (Finanziaria Fibronit s.p.a.) che assommava deleghe in servizi amministrativi, personale, acquisti ed esportazione, di fatto precludendo qualsiasi iniziativa del C.d.A. nella gestione della spesa per l'acquisto di beni e servizi a tutela del lavoro.
5.4 Argomentava inoltre il giudice di appello che neppure mediante la interpretazione delle disposizioni civilistiche, succedutesi nel disciplinare gli obblighi dell'amministratore verso l'esterno e nei confronti della società (art. 1381 - 1392 c.c.), erano ricavabili profili di responsabilità, enucleabili come violazione di obblighi di vigilanza, rilevanti come profili di colpa nella prevenzione del rischio da esposizione ad amianto; assumeva invero che la operatività di tali disposizioni, sempre che fossero idonee a integrare il precetto penale mediante l'assunzione di uno specifico obbligo di impedire l'evento, presupponeva la conoscenza da parte dell'amministratore del fatto pregiudizievole e la consapevolezza che le lacune organizzative potevano essere colmate in base alle conoscenze tecniche dell'epoca e, se del caso, la ricorrenza di mezzi attraverso i quali gli amministratori avrebbero potuto attivarsi, anche facendo emergere il proprio dissenso, in una prospettiva salvifica per la salute delle persone esposte a rischio.
5.4.1 Escludeva che ricorressero i profili di conoscenza e consapevolezza dei rischi da esposizione ad amianto, della prevedibilità dei meccanismi che inducevano le patologie pleuriche di cui all'imputazione e della esigibilità delle condotte richieste, evidenziando l'assenza di competenza specifica in capo ai prevenuti e rilevando che il loro ingresso nel consiglio di amministrazione era stato preceduto dall'assunzione di rilevanti interventi di ammodernamento nella realizzazione di sistemi automatizzati di lavorazione e di trasporto. Aggiungeva che le acquisizioni testimoniali e tecniche abbracciavano un lunghissimo arco temporale della produzione del cemento amianto nella azienda FIBRONIT, senza peraltro puntualizzare la situazione della prevenzione, attraverso strumenti di protezione collettiva e individuale, all'atto dell'assunzione degli incarichi da parte dei due imputati (seconda parte degli anni '80), laddove il perito primariamente riscontrava alcune inadempienze, se non altro ritardi nell'adozione delle misure preventive necessarie, senza peraltro che risultassero esattamente collocate temporalmente le inadempienze e dando comunque atto che a partire dagli anni '80 è entrato in funzione il nuovo impianto automatizzato sicuramente meno inquinante.
5.5 Rappresentava ancora che sentinelle d'allarme non potevano neppure essere rappresentate dalle ispezioni eseguite dagli enti pubblici e in particolare dalle USL che mai avevano riscontrato infrazioni nella produzione FIBRONIT o dal superamento di valori soglia attestanti il pericolo di inquinamento ambientale, né venivano indicate dal consulente eventuali ulteriori presidi atti ad annullare il rischio di inalazione di polveri nocive se non l'interruzione dell'attività aziendale con sostituzione delle materie prime utilizzate. Affermava pertanto che nessun addebito poteva muoversi agli imputati circa il mancato esercizio dei loro doveri di vigilanza e di controllo.
5.6 In ultima analisi La Corte di Appello di Milano rilevava come non fosse nella disponibilità degli imputati alcun potere impeditivo individuale, sia in quanto vincolato alla collegialità, sia perché non accompagnato da obblighi di denuncia all'A.G., sia perché non accompagnato dalla possibilità di impugnare delibere consiliari, laddove le strategie aziendali venivano assunte ed attuate al di fuori di provvedimenti consiliari o comunque nell'ambito del consiglio di amministrazione della holding controllante, né poteva ritenersi accertabile, sulla base di criteri probabilistici, la incidenza dell'inerzia del singolo consigliere privo di deleghe sul fatto illecito realizzato dal delegato, in presenza di board decisionale forte e compatto, che coincideva con la proprietà azionaria, certamente indifferente alle segnalazioni e dell'assoluta inefficienza delle eventuali dimissioni da rassegnare.
5.7 D'altro canto la sentenza impugnata escludeva che nel periodo di partecipazione degli imputati al consiglio di amministrazione fossero stati individuati nella tecnica strumenti che consentissero il totale abbattimento delle polveri ultra sottili mediante un sistema di filtraggio assoluto, di talché concludeva che, anche in ragione della scarsa specificità, personalizzazione ed attualizzazione delle contestazioni indistintamente mosse agli imputati, gli stessi oltre a non possedere l'esatta consapevolezza di una situazione grave ed anomala, non erano neppure in condizione di stimolare l'adozione di altre, e più efficaci e specifiche cautele prevenzionali. 
6. Avverso la sentenza proponevano ricorso per Cassazione la procura Generale presso la Corte di Appello di Milano e le parti civili "Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Saluta O.n.I.u.s." e l"'Associazione Italiana Esposti Amianto Onlus" tramite il proprio procuratore speciale.
7. La parte pubblica impugnava la sentenza deducendo illogicità manifesta, contraddittorietà e carenza di motivazione e violazione di legge in relazione agli art.40, 43 e 589 cod.pen.
7.1 Con una prima articolazione si doleva di una asserita contraddizione interna alla motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano la quale, in relazione alla ipotesi di disastro innominato aveva disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, implicitamente riconoscendo la ricorrenza dei profili oggettivi e soggettivi del reato contestato mentre in relazione alle ipotesi di omicidio colposo, pure in parte prescritte, aveva ritenuto di assolvere nel merito, sebbene in entrambe le contestazioni sussistesse un nucleo comune di condotte antidoverose, le quali pertanto meritavano un esame congiunto e la articolazione di un percorso argomentativo comune.
7.2 Deduceva poi la erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla assoluzione degli imputati per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.
7.2.1 Nel prendere posizione a favore della teoria dell'effetto acceleratore nella determinazione del mesotelioma pleurico, in ragione della intensità e della durata della esposizione alle polveri di amianto e nell'avallare le conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero anche in punto di competenza e professionalità dimostrate, si doleva di una motivazione che, limitandosi a richiamare studi e contributi scientifici più recenti, peraltro estranei al dibattito che si era sviluppato nel presente processo, aveva finito per screditare la teoria della "dose correlata o dose risposta" accolta dal collegio peritale, riportando la teoria scientifica antagonista della trigger dose. Criticava in particolare la scelta metodologica operata dalla corte territoriale di introdurre in sentenza argomenti sviluppati in sentenze di merito che non avevano ancora il carattere della definitività e ignorando contributi altrettanto recenti del giudice di legittimità che aveva tra l'altro criticato la utilizzazione da parte dei giudici di merito di un sapere scientifico personale, non fondato su solide basi scientifiche.
7.2.2 In particolare la parte impugnante deduceva un difetto di motivazione nel riportare gli approdi cui era pervenuto il mondo scientifico sulla correlazione tra le ulteriori esposizioni alle fibre patogene rispetto al periodo di latenza della patologia, nonché in relazione al riconoscimento del nesso causale tra una esposizione professionale a dosi di amianto rispetto all'insorgenza del carcinoma polmonare, in assenza di un accurato e completo esame delle diverse posizioni e in totale spregio delle conclusioni peritali che un tale collegamento avevano ravvisato rispetto all'attività lavorativa prestata nello stabilimento di Broni.
7.3 Con una terza articolazione il Procuratore Generale si doleva della illogicità della motivazione in punto di posizione di garanzia, evidenziando che se pure la imputazione non conteneva uno specifico addebito di colpa per omissione di vigilanza e di controllo sulla gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, nondimeno un tale profilo di responsabilità era comunque evincibile in ragione degli addebiti di colpa generica e specifica compiutamente sviluppati in imputazione. Un tale profilo di colpa valeva a superare le argomentazioni relative alla ritenuta carenza di poteri decisionali e di spesa, tenuto altresì conto che gli imputati avevano già vissuto a Bari problematiche connesse alla esposizione dei lavoratori all'amianto e che le conoscenze maturate all'epoca in cui i prevenuti avevano formato il consiglio di amministrazione erano certamente più evolute e comunque aperte alla consapevolezza della nocività della esposizione alle polveri di amianto, cui gli stessi avrebbero dovuto fare fronte, quantomeno attivando una attività propositiva all'interno del consiglio, ovvero manifestando il proprio dissenso sulle prassi gestionali la sicurezza a livello aziendale.
8. Agli effetti civili le parti civili Medicina Democratica Movimento di Lotta per la Salute e Associazione Italiana Esposti Amianto proponevano quattro motivi di ricorso.
8.1 Con il primo motivo denunciavano erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art.434 cod.pen. anche ai fini del computo del dies a quo prescrizionale assumendo che il giudice di appello in punto di momento consumativo del reato di disastro aveva del tutto sposato una impostazione giurisprudenziale, senza peraltro considerare che gli effetti nocivi della esposizione all'amianto erano tuttora presenti, sia sotto il profilo ambientale sia in termini di mortalità di lavoratori che di altre persone comunque collegate al sito industriale. Nel ricostruire le differenti teorie in punto di qualificazione giuridica della ipotesi aggravata di cui all'art.434 II comma cod.pen., quale circostanza aggravante, delitto aggravato dall'evento ovvero ipotesi autonoma di reato, la parte ricorrente rappresentava le ragioni teoriche e le concrete applicazioni giurisprudenziali che lo conducevano a sostenere tale ultima opzione, a contempo rappresentando l'assoluta carenza motivazionale del giudice di appello sulle circostanziate deduzioni svolte dalla parte civile nello stesso giudizio di appello. Evidenziava al contempo la particolare relazione di reciproca esclusione tra le due ipotesi contemplate dalla norma incriminatrice e la necessità, a fini prescrizionali, di individuare un evento naturale esterno cui riconnettere la rilevanza del fenomeno dalla portata eccezionale e disastrosa, come solo la verificazione di un rilevante numero di morti collegate al fenomeno inquinante poteva rappresentare, evento che al momento del processo non aveva ancora raggiunto il suo massimo grado di sviluppo esterno.
8.2 Con il secondo motivo di ricorso le parti civili denunciavano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova scientifica, nonché violazione della legge con riferimento alla valutazione delle prove scientifiche con conseguente erronea applicazione dell'art.40 cod.pen., sul rapporto di causalità fra le esposizioni professionali ed extra professionali e i singoli episodi di morte contestati deducendo che:
8.2.1 la Corte di Appello non ha considerato la evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di tossi-cancerogenità dell'amianto e ha omesso di riportare correttamente lo stato complessivo delle conoscenze scientifiche; ha pertanto errato nell'escludere la ricorrenza di una legge scientifica di copertura che riconosca la intima correlazione tra prolungata e intensa esposizione all'amianto con l'insorgenza e il propagarsi della patologia tumorale secondo la teoria dell'effetto acceleratore in processo patologico multi stadio con conseguente riduzione del periodo di latenza.
8.2.2 La Corte di Appello non ha pertanto affrontato in maniera logica e coerente il problema della causalità omissiva anche alla luce della sentenza Franzese, errando nel prospettare una situazione di incertezza nello stato delle conoscenze scientifiche nel tema in oggetto, di fatto escludendo la ricorrenza di una legge scientifica di copertura e pertanto prospettando meccanismi eziologici alternativi, in realtà insussistenti. Il ricorrente riportava sul punto le risultanze della Seconda e della Terza Conferenza di Consenso sul mesotelioma svoltesi negli anni 2011 e 2015 in Italia.
8.2.3 La Corte ha altresì omesso di fornire adeguata contezza alle prove contrarie su cui si fondavano le prospettazioni della parte ricorrente, sostanzialmente riconoscendone la obsolescenza venendo meno al suo obbligo motivazionale imposto dall'art.546 comma I lett.e) c.p.p.
8.3 Con un terzo motivo di ricorso la parte civile deduceva erronea applicazione della legge penale e in particolare dell'art.43 cod.pen. con riferimento alle norme antinfortunistiche violate e all'art.2087 cod.civ. con conseguente violazione di legge, anche processuale, nella valutazione dei mezzi di prova. Vizio motivazionale in punto di mancata affermazione di responsabilità per colpa; erronea applicazione della legge penale e in particolare dell'art.40 cpv. con particolare riferimento ail'art.2392 c.c. e comunque manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in tema di insussistenza delle posizioni di garanzia in capo agli imputati.
8.3.1 Sosteneva il ricorrente che del tutto apoditticamente e con argomentazioni illogiche il giudice di appello aveva negato la ricorrenza delle posizioni di garanzia in capo ai due imputati i quali rivestivano la qualifica di altissimi dirigenti della azienda FIBRONIT, inseriti non per caso nel consiglio di amministrazione della società, che avevano elevata conoscenza delle fonti di approvvigionamento del materiale trattato, e cioè l'asbesto, in virtù della maturata esperienza, anche dirigenziale nel settore commerciale anche in ragione della loro partecipazione a consigli nei quali era stato trattato l'argomento della dismissioni di materiali di asbesto (blu) ritenuti pericolosi con conseguente bonifica degli ambienti di lavoro.
8.3.2 Sotto diverso profilo la parte ricorrente si doleva della totale svalutazione, operata dal giudice di appello, del contenuto e della cogenza degli obblighi di vigilanza riconosciuti in capo agli imputati della normativa societaria vigente all'epoca dei fatti. Ripercorrendo la carriera professionali dei due amministratori ne veniva posta in rilievo la specificità del settore tecnico di appartenenza, la conoscenza della situazione ambientale presso lo stabilimento industriale di Bari con le problematiche ivi già affrontate in relazione al pericolo di esposizione all'amianto dei lavoratori; si evidenziava la illogicità della motivazione ove non si considerava che l'inserimento degli imputati nel suddetto organo gestionale non era stato affatto casuale, ma frutto di una mirata inclusione e che gli stessi erano in carica allorquando si erano verificati i due eventi eccezionali di fall out con imponente fuoriuscita di polveri all'esterno dell'azienda dall'Impianto di triturazione sacchi, che avevano richiesto rilevanti opere di bonifica; si contestava al giudice di appello il mancato bilanciamento degli interessi in gioco a vantaggio del diritto alla salute di migliaia di persone coinvolte dal pericolo di esposizione, laddove le conoscenze dell'epoca (1985-1994), consentivano di riconoscere in capo agli imputati la consapevolezza della pericolosità delle lavorazioni dell'amianto e di esigere la promozione e la segnalazione da parte loro di nuove e più stringenti procedure e misure di sicurezza sul 
lavoro e comunque di segnalare ¡1 proprio dissenso, come previsto dall'art.2392 cod.civ.
8.3.3 Del tutto illogica, parziale e contraddittoria veniva poi ritenuta la motivazione impugnata quando aveva riconosciuto la sostanziale inattendibilità della prova orale assunta nel corso del dibattimento di primo grado, sul presupposto che la istruzione dibattimentale aveva abbracciato un arco temporale molto vasto, senza consentire di apprezzare gli importanti sviluppi tecnologici apportati nelle lavorazioni a partire in particolare dagli anni '80, atteso che le testimonianze avevano riguardato tutti i differenti periodi storici con selezione anche degli operai che avevano prestato la propria attività lavorativa nell'ultimo periodo prima della dismissione.
8.3.4 Deducevano ancora che il giudice di appello aveva disapplicato il precetto di cui all'art.2087 cod.civ., norma di chiusura del sistema di sicurezza che impone al datore di lavoro di impiegare e promuovere la migliore tecnologia possibile, e la disciplina speciale con particolare riferimento all'abbattimento delle polveri nocive, previo accertamento della natura e della loro concentrazione.
8.3.5 Assumevano la illogicità della motivazione anche laddove la stessa aveva utilizzato, al fine di escludere nei prevenuti la prevedibilità degli eventi dannosi e la esigibilità di iniziative prevenzionali, il rispetto dei valori limite all'epoca indicati (TLV) e la indisponibilità di procedure prevenzionali idonee all'abbattimento totale delle polveri. Evidenziavano invero che per giurisprudenza pacifica del S.C. non esistevano valori limite di innocuità dell'amianto idonei ad escludere il pericolo derivante dall'inalazione e che le tesi scientifiche che avevano propugnato la impossibilità di prevenire l'aggressione della pleura da parte di polveri ultra sottili era stata categoricamente smentita da studi successivi.
8.4 Con una ultima articolazione i ricorrenti si dolevano di carenza e di manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato rispetto dell'obbligo rafforzato di motivazione con riferimento alla differente valutazione dell'attendibilità delle prove dichiarative assunte in primo grado di giudizio, in assenza di una rinnovazione dibattimentale delle acquisizioni testimoniali.
9. In data 7.12.2017 veniva presentata una memoria difensiva dall'Istituto Nazionale Per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul lavoro già costituito parte civile nel procedimento penale il quale, nel ripercorrere l'esito e le salienti argomentazioni offerte dai due giudici di primo e 
secondo grado, era ad associarsi alla richiesta di annullamento con rinvio della sentenza impugnata, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso per cassazione proposto dal procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano.
9.1 In particolare era a contestare tutte le argomentazioni spese dal giudice di appello per contrastare, o comunque per sottoporre a vaglio critico o a dubbio, l'esistenza stessa dell'effetto acceleratore e per sganciare l'accorciamento del periodo di latenza dalla durata e dalla intensità della esposizione, in assenza di completa esplicazione di leggi di copertura validamente utilizzabili e di reale confronto delle ragioni dell'una e dell'altra teoria scientifica.
9.2 In relazione alla seconda articolazione della impugnazione della parte pubblica deduceva la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, da un lato aveva riconosciuto la posizione di garanzia dell'intero consiglio di amministrazione e dall'altra aveva svalutato il ruolo, la funzione e gli obblighi in capo a ciascuno degli imputati pur in presenza di circostanziati elementi da cui desumere fondati elementi di responsabilità a loro carico, sia in punto di consapevolezza della nocività dell'esposizione alle polveri di amianto, sia in punto di esigibilità di appropriate condotte di vigilanza, segnalazione e promozione di interventi a favore della sicurezza sul lavoro.
10. Depositavano memorie difensive anche le difese dei due imputati chiedendo pronuncia di rigetto/inammissibilità delle impugnazioni della Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano e delle parti civili.
10.1 In particolare l'imputato Giovanni B.G. rilevava la completezza e la esaustività dell'esame compiuto dalla Corte di Appello sullo stato degli studi scientifici in materia di amianto, che riportava ampia bibliografia e giurisprudenza sul punto, richiamandosi per alcuni aspetti al notorio in presenza di contributi maturati dopo la definizione del processo in primo grado e pervenendo a conclusioni del tutto logiche e coerenti sul piano logico giuridico. Logica era ritenuta anche la pronuncia di prescrizione in relazione al reato di disastro innominato, non contraddetta dall'esame nel merito delle residue ipotesi di omicidio colposo, in ragione dell'assoluta autonomia strutturale tra le due fattispecie e il diverso rilievo del profilo di offensività che porta, nella prima fattispecie, ad una tutela anticipata in ragione della messa a repentaglio del bene giuridico tutelato.
In relazione poi all'elemento soggettivo assumeva l'assoluta adeguatezza dell'iter motivazionale del giudice di appello nell'evidenziare la genericità dell'imputazione, l'assenza di adeguata consapevolezza nell'imputato dei rischi connessi alla prolungata esposizione all'amianto e l'assenza di un reale potere impeditivo da parte dell'imputato.
10.2 In relazione al ricorso della parte civile ne evidenziava la inammissibilità in quanto teso a valorizzare meri profili di merito.
10.3 La difesa dell'imputato DP.C. osservava in primo luogo che, a parte le considerazioni di illogicità interna della motivazione in punto di disastro colposo, in relazione alla suddetta statuizione non era intervenuta specifica impugnazione da parte del procuratore Generale di Milano, di talché ai fini penali la stessa era divenuta definitiva e che comunque non sussisteva alcuna inconciliabile frattura tra detta pronuncia e quanto statuito in relazione ai reati di omicidio colposo.
10.4 In relazione al profilo del rapporto di causalità e della ricorrenza di legge scientifica di copertura l'imputato faceva proprie le considerazioni del giudice di appello sulla inesistenza di una teoria scientifica che recepisse, senza riserve, le considerazione espresse dal primo giudice in relazione all'effetto acceleratore dell'esposizione professionale all'amianto.
10.5 Con riferimento all'elemento psicologico veniva ribadita l'assoluta coerenza della sentenza impugnata laddove in particolare aveva escluso la esigibilità di una condotta prevenzionale per stessa la stessa difficoltà di individuare il contenuto e i limiti della condotta precauzionale omessa, sia in ragione delle conoscenze dell'epoca sugli effetti della prolungata esposizione all'amianto sia in ragione della mancanza di procedure e presidi di sicurezza idonei a preservare i lavoratori dai rischi delle nocive inalazioni, tenuto conto delle conoscenze dei due imputati maturate all'epoca su tali problematiche.
10.6 Con riferimento al ricorso proposto dalle parti civili parimenti chiedeva una pronuncia di inammissibilità o di rigetto evidenziando, quanto alla pronuncia della prescrizione del reato di cui all'art.434 - 449 cod.pen., che il giudice di appello aveva dato compiuta evidenza delle diverse prospettazioni giurisprudenziali in punto di consumazione del reato di disastro innominato, fornendo adeguato conto del proprio convincimento mentre in relazione al quarto motivo di ricorso, deduceva che l'obbligo di rinnovazione dibattimentale recepito dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza EDU DAN/MOLDAVIA si riferiva esclusivamente ai giudizi ove si era pervenuti a sentenza di condanna.
10.6 In relazione ai profili causali la difesa dell'imputato DP.C. riteneva la correttezza del metodo seguito dal giudice di appello che non era stato quello di contrastare la tesi scientifica sostenuta nella pronuncia di primo grado, ma quello di escludere la esistenza, allo stato dell'arte, di una legge di copertura scientifica che garantisse i principi sostenuti nella suddetta pronuncia, applicabili senza riserve ai fatti indagati nel presente procedimento e alle morti correlate alla esposizione alle polveri di amianto provenienti dallo stabilimento FIBRONIT di Broni. In relazione a tale profilo l'oggetto della impugnazione del procuratore Generale evidenziava chiari profili di inammissibilità, in quanto non si confrontava con il tema affrontato dalla sentenza, ma insisteva nel recepire la teoria dell'effetto acceleratore determinato da una esposizione qualitativamente significativa.
10.7 Anche con riferimento alla individuazione delle posizioni di garanzia la difesa dell'imputato DP.C. segnalava la assoluta linearità della pronuncia impugnata e la correttezza degli elementi circostanziali da cui il primo giudice aveva tratto il proprio convincimento sulla assenza di prevedibilità degli eventi dannosi e la inesigibilità di un agire salvifico, peraltro inadeguatamente indicato.
10.8 Quanto alla impugnazione delle parti civili la difesa dell'imputato ribadiva l'assoluta genericità delle contestazioni mosse all'imputato le quali, nate come profili di addebito commissivo, avevano trovato accoglimento da parte del primo giudice come violazione di obblighi di vigilanza, peraltro in un contesto temporale, ambientale e tecnico del tutto estraneo ai poteri di controllo e di intervento di un consigliere di amministrazione privo di deleghe e avulso da effettivi poteri di gestione e di spesa nella innovazione tecnologica. Rilevava infine come il profilo eziologico era stato affrontato dal giudice di appello non già per fondare un giudizio di assoluzione ma solo per evidenziare la mancanza, all'epoca dei fatti così come oggi, nell'ambito del confronto scientifico e giurisprudenziale che era seguito alle morti correlate all'impiego dell'amianto come materia prima in sede industriale, di una univoca legge scientifica di copertura che riuscisse a isolare il momento di insorgenza della induzione della patologia e, rispetto ad essa, a valutare la incidenza sul periodo di latenza e sulla proliferazione del male, delle esposizioni successive.
 

 

 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso avanzato dal procuratore generale presso la corte di appello di Milano appare assolutamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il ragionamento conduttore della doglianza é che vi sia una inconciliabilità logica tra la pronuncia assolutoria per i delitti di omicidio colposo aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche e la pronuncia di proscioglimento dal reato di disastro innominato, che peraltro presenta tra i suoi effetti la morte di numerosissime persone, nel caso in specie, quale evento aggravatore, conseguenza del disastro. Il ragionamento è processualmente scorretto laddove da una decisione di rito, imposta dall'art.129 cod.proc.pen., in relazione a delitto di pericolo il cui momento prescrizionale sarebbe maturato, secondo il giudice di appello, in epoca ben antecedente quella della pronuncia di condanna in primo grado, la parte ricorrente fa derivare un accertamento implicito sulla sussistenza di fatti che, nella struttura del reato di disastro, non solo non hanno influito sul momento perfezionativo del reato, ma neppure concorrevano a integrare la fattispecie tipica, riferendosi tra l'altro a numerosissimi decessi di persone rispetto alle quali non venivano neppure ipotizzate le concorrenti ipotesi di omicidio colposo.
1.1 Il disastro innominato di cui all'art. 434 cod. pen. è invero un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante; il dolo è intenzionale rispetto all’evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità (sez.IV, 5.5.2011, Mazzei, Rv. 251429).
1.2 Era pertanto compito dei giudici di merito stabilire, seppure nella matrice colposa riconosciuta dal giudice di primo grado, se gli imputati avessero dato luogo a fatti diretti a determinare un evento disastroso, per poi stabilire se l'attività concretamente realizzata avesse poi di fatto comportato l'inveramento delle conseguenze drammaticamente e naturalisticamente disastrose. Ulteriore compito del giudice di merito era quello di accertare se gli eventi di danno, specificamente rappresentati dai decessi di numerosi lavoratori, familiari e abitanti del comune di Broni, che avevano riportato patologie polmonari il cui innesco, secondo la prospettazione accusatoria, trovava origine nella lavorazione dell'amianto e nella propalazione dei fumi all'esterno dell'opificio, fossero oggettivamente e soggettivamente ascrivibili agli amministratori della società.
2. Appare intuitiva la distinzione dei due piani operativi, laddove la indagine coinvolgeva, in relazione alla ipotesi di cui all'art.434 cod.pen., la individuazione in termini giuridici e naturalistici dell'evento dalle conseguenze disastrose che l'ordinamento giuridico era teso a preservare e al contempo l'accertamento delle condotte ascritte agli imputati idonee a determinarlo, sia nella loro rilevanza causale che nella loro progressione temporale fino all'esaurimento della situazione di concreto pericolo per la incolumità pubblica.
2.1 Dall'altro lato, in relazione alle ipotesi di cui all'art. 589 cod.pen., la verifica atteneva a eventi di danno ben circoscritti e tutta l'attenzione dell'interprete risultava orientata sui profili causali delle condotte ascritte e ai profili soggettivi connessi alla posizione di garanzia assunta dai soggetti, titolari di posizioni di garanzia, chiamati a risponderne.
2.2 I due piani non risultano affatto interferire poiché la valutazione dei giudici di merito, relativamente alla fattispecie di disastro innominato, si è mossa e concentrata nell'alveo del momento consumativo, tema risultato centrale in entrambe le pronunce. Una volta che il giudice di appello, richiamando precedenti giurisprudenziali che riconducevano la figura in esame al paradigma dei reati di pericolo a consumazione anticipata che si consumano con l'evento distruttivo di straordinarie proporzioni (sia esso lo sversamento con alterazione del corso d'acqua sez.IV, Mazzei cit.; la "immutatio loci" in ipotesi di pregiudizio ambientale, sez.III, 14.7.2011, Passariello e altri, Rv. 251592; la cessazione delle immissioni nocive derivanti dalla lavorazione dell'amianto, sez.I, 19.11.2014, PC, RC e Schmidheiny, Rv.262789), del tutto coerentemente con la disciplina processualistica vigente ha omesso, peraltro in presenza di sentenza di condanna in primo grado, di affrontare i punti motivazionali connessi ai profili eziologici e soggettivi che avrebbero potuto condurre ad una pronuncia assolutoria del merito, ma ha doverosamente pronunciato il proscioglimento per prescrizione del reato ai sensi dell'art.129 I comma cod.proc.pen.
2.3 Una siffatta pronuncia era invero imposto dalla costante interpretazione fornita al suddetto disposto normativo laddove in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (sez.U, 28.5.2009, Tettamanti, 244275; sez.V, 4.10.2013, Zambonini, Rv.258670).
2.4 Né d'altro canto il giudice di appello avrebbe potuto decidere diversamente sul presupposto della evidenza della prova dell'innocenza degli imputati, laddove in relazione ai delitti di omicidio colposo aggravati dalla violazione della disciplina infortunistica la Corte di Appello sviluppava un articolato reticolato di argomentazioni logico giuridiche, in un'ottica di superamento della analisi argomentativa del primo giudice, la cui orditura, peraltro avversata da pubblica accusa e dalle difese delle numerosissime parti civili (come risulta dalla stessa decisione di primo grado e dalle impugnazioni dinanzi al giudice di legittimità), certamente risultava estranea a quella "evidenza" assolutoria di cui all'art.129 II comma c.p.p.
2.5 In buona sostanza il giudice di secondo grado non ha svolto alcuna valutazione di merito sulla tipicità delle azioni compiute dagli amministratori e sulla loro idoneità a provocare manifestazioni eccezionali dalle conseguenze disastrose, né si è soffermata a verificare se la mancata adozione delle richieste cautele fosse accompagnata da una consapevolezza della ricorrenza di pericolose dinamiche patogenetiche per la integrità fisica dei lavoratori ovvero ad accertare se le condotte omesse fossero esigibili con riferimento alla posizione di garanzia da ciascuno rivestita e allo stato dell'arte in materia di prevenzione delle polveri di amianto. Egli ha correttamente limitato l'accertamento al momento consumativo dell'ipotizzato reato di disastro, solo al fine di escludere che la permanenza di elementi dannosi o pericolosi della condotta valessero a procrastinare la consumazione del reato oltre la cessazione dell'azione potenzialmente pregiudizievole, traendone le dovute conseguenze in punto di termine prescrizionale.
3. Esclusa la ricorrenza di logica incompatibilità tra pronuncia di rito relativamente al reato di pericolo a consumazione anticipata quale il disastro e pronuncia sul merito in relazione alle contestazioni di omicidio colposo, appare evidente che una siffatta doglianza, mossa dalla Procura generale, non risultava diretta a contestare l'esito di proscioglimento degli imputati dal reato di disastro innominato, quanto quello di trarre da un siffatto proscioglimento argomenti di diritto per sostenere la nullità della sentenza impugnata in relazione all'assoluzione degli imputati dalle contestazioni di omicidio colposo, intervenuta per carenza dell'elemento soggettivo ma, come sopra evidenziato, nessuna sovrapposizione o interferenza tra i due piani è possibile, nel caso in specie, utilizzare essendo mancato, in relazione al delitto di disastro innominato, una qualsiasi analisi sulla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato.
4. Rimane il fatto che la pubblica accusa non ha proposto impugnazione avverso la statuizione di proscioglimento per prescrizione dal reato di disastro innominato e da tale mancata impugnazione derivano rilevanti conseguenze anche con riferimento alla ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione della parte civile, la quale ha invece aggredito, con articolazioni pertinenti ed ammissibili, anche il capo della sentenza che aveva riconosciuto il compiersi del termine prescrizionale in relazione al reato di disastro innominato, facendo leva su di una diversa ricostruzione della struttura del reato in oggetto nella forma aggravata, e della asserita permanenza del reato stesso, in costanza della condizione di pericolo per la pubblica incolumità, a prescindere dalla cessazione della fonte che aveva determinato tale condizione.
4.1 Invero i motivi di ricorso delle parti civili dirette a chiedere l'annullamento, ai fini civili, della statuizione di proscioglimento degli imputati per prescrizione dal reato di disastro innominato aggravato, si palesano inammissibili, per carenza di interesse, laddove dal loro accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto favorevole per la parte civile, atteso che dall'annullamento della gravata pronuncia risulta esclusa la reviviscenza delle statuizioni assunte dal giudice di primo grado, e la parte ricorrente non vanta un interesse attuale e concreto ad un nuovo accertamento dei fatti, che non possa essere autonomamente svolto dal giudice civile con domanda proposta dinanzi a detta autorità.
5. Ovviamente tale conclusione, coerente con il costante orientamento del S.C., vale nel caso in specie in quanto il giudice di appello ha riconosciuto che il termine prescrizionale si sia compiuto prima della pronuncia della sentenza di primo grado e che pertanto la causa di non punibilità avrebbe dovuto essere da questo dichiarata in prima battuta poiché, altrimenti, l'art.578 cod.pen. impone al giudice di appello, che abbia ritenuto di prosciogliere l'imputato per prescrizione, sopravvenuta alla decisione di prima cure, di decidere sull'impugnazione agli effetti civili.
5.1 Il giudice di appello, al contrario, nel dichiarare la causa di proscioglimento ne accertava il compimento in epoca di molto anteriore all'instaurazione del presente giudizio, con la conseguenza che provvedeva a revocare le statuizioni civili collegate alla pronuncia di condanna in primo grado.
5.2 Il giudice di legittimità pertanto non è tenuto ad esaminare la impugnazione della parte civile sul proscioglimento degli imputati in quanto é principio generale del sistema processuale penale che il giudice della impugnazione non possa esercitare poteri che il giudice di prima cure non avrebbe potuto esercitare, stante il divieto di provvedere sulla domanda al risarcimento del danno in assenza di una statuizione di condanna (art.538 I comma cod.pen.). 
5.3 Ma neppure un tale potere impugnatorio può essere ricondotto all'art.576 cod.proc.pen., che pure riconosce alla parte civile la facoltà di impugnare una sentenza di proscioglimento, poiché un tale potere deve essere coniugato, come sopra precisato, con il testo dell'art.538 comma I c.p.p., il quale rappresenta principio generale e inderogabile (S.U., 11.7.2006 n.25083, Negri e da ultimo sez.VI, 21.3.2013, Failla, Rv. 255668).
5.3.1 Inoltre la disciplina dell'art.576 c.p.p. incontra il limite dell'interesse alla impugnazione, delimitato dal testo dell'art.652 c.p.p., il quale esclude alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia qualsivoglia efficacia extra penale nel giudizio civile o amministrativo di danno. Invero è stato affermato dal consesso di legittimità nella formazione più autorevole che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale, dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale, priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (sez.U, 21.6.2012, PC in proc. Di Marco e altro, Rv.253242; sez.IV, 17.6.2011, PC in proc.Condorelli, Rv.251347).
5.4 In particolare è stato affermato che l'interesse della parte civile alla impugnazione deve essere valutato non soltanto in termini di attualità, ma anche di concretezza e deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, di talché un tale interesse può essere riconosciuto soltanto se l'impugnazione sia idonea a sostituire una situazione pratica più vantaggiosa, rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale impugnata. Ipotesi che non ricorre quando, a fronte della pronuncia giudiziale, non venga inciso concretamente un diritto o un interesse giuridico del proponente l'impugnazione (sez.IV, 19.1.2016, PC in proc. Gritto, Rv. 265741), il quale potrà rivolgersi al giudice civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni conseguenti ai fatti per cui è stata dichiarata la causa di non procedibilità.
6. Consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione avanzato da Medicina Democratica Movimento di Lotta per la salute O.n.I.u.s. e Associazione Esposti Amianto in mancanza di interesse alla impugnazione ai sensi dell'art.591 I comma lettera a) cod.proc.pen.
7. Il secondo tema affrontato dalla impugnazione del procuratore generale è quello della causalità in materia di malattie pacificamente correlate alla esposizione dell'uomo a nocive immissioni di polveri di amianto, soprattutto nel caso in cui la esposizione sia professionale, intensa e prolungata, questione che ha formato oggetto di studio e di dibattito nel mondo scientifico, con conseguenti ricadute sulla giurisprudenza del Supremo Collegio impegnato a tradurre e convogliare il precipitato del sapere scientifico nel processo penale, nonché a fissare le regole del ragionamento logico giuridico dell'interprete giurisdizionale, in presenza di un sapere scientifico non univoco o privo di copertura universale e immutabile, con particolare riferimento al tema della causalità.
7.1 Il dibattito risulta poi ancora più complesso e articolato quando, come nel caso in specie, non deve essere misurata la maggiore o minore credibilità processuale basata su una soluzione fornita dal mondo scientifico la quale presenta delle ricadute immediate sul tema di indagine sviluppato nel processo, ma allorché l'inserimento nel processo del sapere scientifico necessiti di adattamenti, di correttivi e di verifiche contro fattuali, che solo la dinamica processuale impone, sia in ragione degli strumenti attraverso i quali il sapere scientifico viene convogliato all'Interno del processo (tecnico, dichiarativo e documentale), sia in ragione del diverso piano tecnico giuridico in cui gli operatori del diritto sono chiamati ad operare, sia in ragione del fatto che a fronte della indagine di una causalità naturale (che potrebbe mutuare gli strumenti di analisi della ricerca scientifica), il giudice deve confrontarsi con la causalità umana (talvolta omissiva) e sciogliere i nodi della causalità della colpa, in quanto non tutti i risultati della condotta umana, pure omissiva, sono suscettibili di determinare la responsabilità penale dell'autore, ma solo quelli che concorrano a determinare l'effetto dannoso o pericoloso che la norma cautelare, che si assume violata, era diretta prevenire.
7.2 Invero i dati e le nozioni che derivano dalle leggi scientifiche, pure nel loro postulato più accreditato e condiviso, costituiscono uno strumento di valutazione e di fruizione da parte del giudice il quale, il più delle volte, non deve limitarsi a recepirne il contenuto pervenendo alla soluzione del problema logico giuridico della responsabilità dell'imputato sulla base di una mera declinazione dell'elaborazione tecnica ma, come in relazione ai fatti ascritti agli amministratori della FIBRONIT, deve procedere all'inquadramento della vicenda processuale per stabilire se, in considerazione della intensità e del tempo di esposizione all'amianto, dell'epoca di insorgenza della patologia conclamata, dal ruolo di garanzia assunto dagli imputati in base alla carica, della durata di questa, delle conoscenze scientifiche e tecniche del tempo di esposizione, fino alla definitiva cessazione della lavorazione all'inizio degli anni '90, la legge scientifica potesse trovare nella fattispecie concreta declinazione.
8. Orbene il giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha proceduto a un siffatto inquadramento della vicenda processuale in termini di ricostruzione dinamica del sinistro, riportando ampi passi della sentenza di primo grado e delle opzioni da questa condivise nel confronto di contrapposte tesi scientifiche; egli ha indicato altresì studi scientifici epidemiologici e statistici su campioni di popolazione che ha lavorato in contatto con le polveri di amianto, richiamando giurisprudenza di legittimità sulla utilizzazione del sapere scientifico e giurisprudenza di merito, che assume essere in via di evoluzione, la quale nega copertura scientifica al così detto effetto acceleratore, finendo per concludere come, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prima cure, il dibattito scientifico risulti tuttora aperto (pag.44), che dal tenore delle decisioni della S.C. non ricorra un unanime orientamento circa la dimostrata accelerazione dell'induzione ai protrarsi dell'esposizione all'amianto da cui deriverebbe la concorrente responsabilità degli imputati negli omicidi colposi (pag.45 sent.cit.) e che se anche il problema si volesse risolvere sulla base della teoria della "dose correlata" non muterebbe l'esito del giudizio (pag.50).
8.1 Conclude peraltro affermando che decisive risultano le ulteriori considerazioni che si vanno ad illustrare e che, invece costituiscono l'esito di verifiche i cui risultati sono giuridicamente sostenibili e che conducono alla assoluzione degli imputati con ampia formula sotto il profilo soggettivo.
Le motivazioni che seguono, e la formula assolutoria poi adottata, forniscono coerente evidenza che la pronuncia si è basata sulla esclusione, in capo ai due imputati, di una posizione di garanzia che li abbia resi destinatari degli obblighi prevenzionali di cui alla imputazione e di un atteggiamento antidoveroso della volontà che consentisse di riconoscere in loro la consapevolezza della persistenza sui luoghi di lavoro di un incombente pericolo per la vita delle persone offese, con la previsione degli eventi mortali per mesotelioma pleurico, così da esigerne la adozione di specifiche azioni in chiave prevenzionistica, semmai ve ne fossero state di efficaci oltre quella della interruzione dell'attività produttiva. 
9. A fronte di un siffatto iter motivazionale, che di fatto pone in crisi le giustificazioni scientifiche su cui risulta poggiato il ragionamento del giudice di prima cure nella parte in cui ha riconosciuto una relazione causale tra le condotte omissive dei due imputati e i decessi delle persone offese, quantomeno sotto il profilo dell'anticipazione dell'evento morte, il giudice di appello non fa conseguire la assoluzione degli imputati per carenza del fatto tipico, ma interrompe il proprio ragionamento, peraltro basato su esperienze e contributi formatosi fuori dal presente ambito processuale, e si sofferma sui profili psicologici del fatto reato pervenendo ad una pronuncia assolutoria su tale ambito di indagine.
9.1 Anche sotto questo versante pertanto non può che evidenziarsi la inammissibilità del secondo motivo ricorso della Procura generale la quale àncora le proprie doglianze al dato che il giudice di appello abbia preso posizione a favore di una delle tesi scientifiche contrapposte, basando su di essa la pronuncia assolutoria, di fatto sconfessando tutti gli elaborati scientifici in atti, facendo propri studi, asseritamente evolutivi, acquisiti in altri procedimenti di merito, culminati con pronunce assolutorie, in pratica utilizzando una scienza privata, o comunque un sapere derivato da altri processi, mediante argomenti privi di sostanza quando si trattava di applicare i principi scientifici al caso concreto.
10. Invero il giudice di appello affronta il tema causale per incidens, con motivazione che non sposa alcuna delle teorie scientifiche contrapposte, prendendo le distanze dal problema causale ma al contempo rappresentando l'esistenza di un dibattito in atto nella comunità scientifica e la mancanza di posizioni granitiche nella stessa giurisprudenza del supremo collegio, dubitando che ricorra una legge di copertura scientifica all'effetto acceleratore dell'esposizione all'amianto, ma in effetti non esprimendo alcuna conclusione, per le vicende che occupano il processo, in termini di causalità, di fatto rendendo superfluo ogni ulteriore approfondimento, anche in termini di esame delle censure avanzate dalla procura e dalle parti civili, sullo specifico tema eziologico.
11. Dal punto di vista del metodo di indagine, invero, tanto la sentenza impugnata, quanto le impugnazioni proposte in sede di legittimità, offrono il fianco alle critiche che il giudice di legittimità ha riservato, in più occasioni, all'approccio dell'interprete alla fruizione del sapere scientifico non universalmente condiviso sulla base di una mera scelta di campo.
11.1 Il ruolo del giudice e lo strumentario metodologico nella sua disponibilità, allorquando l'accertamento dei fatti è tributario del sapere esperto, sono stati da questa Corte sottoposti nel tempo ad una approfondita rivisitazione critica, maturata per la crescente importanza che la prova scientifica (nelle sue diverse forme) ha assunto nel processo penale e per le rilevanti acquisizioni della riflessione teorica. Almeno a partire dalla citata sentenza Cozzini, la giurisprudenza di legittimità ha abbandonato un brocardo e fuorviante modo di intendere quel ruolo, ridefinendo il significato del tradizionale iudex peritus peritorum sulla scia del più ampio dibattito animatosi nell'epistemologia legale, specie oltreoceano: poiché il giudice è portatore di una 'legittima ignoranza' a riguardo delle conoscenze scientifiche, "si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dai processo" (sez.IV, 17.9.2010, Cozzini, Rv.248943).
11.2 Il giudice riceve quella che risulta essere accolta dalla comunità scientifica come la legge esplicativa - si dice ne sia consumatore - e non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa piuttosto che a quella teoria. L'acquisizione della legge che funge da criterio inferenziale non è però acritica; anzi è in questo segmento dell'attività giudiziale che si condensa l'essenza di questa.
Non essendo esplorabile in autonomia la valenza intrinseca del sapere introdotto dall'esperto, l'attenzione si sposta sugli indici di attendibilità della teoria: "Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove". Si è aggiunto che "il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nei processo è costituto dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all’indipendenza di giudizio dell'esperto".
11.3 La corretta conduzione di tale verifica rifluisce sulla "logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate facendo leva, appunto, sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza".
In ciò è anche l'indicazione del contenuto del sindacato del giudice di legittimità, che attraverso la valutazione della correttezza logica e giuridica del ragionamento probatorio ripercorre il vaglio operato dal giudice di merito non per sostituirlo con altro ma per verificare che questi abbia utilizzato i menzionati criteri di razionalità, rendendo adeguata motivazione.
11.4 In questi casi, continua la medesima sentenza: "...le indicate modalità di acquisizione ed elaborazione del sapere scientifico all'interno del processo rendono chiaro che esso è uno strumento al servizio dell'accertamento del fatto e, in una peculiare guisa, parte dell'indagine che conduce all'enunciato fattuale.
Ne consegue con logica evidenza che la Corte di legittimità non è per nulla detentrice di proprie certezze in ordine all'affidabilità della scienza, sicché non può essere chiamata a decidete, neppure a Sezioni Unite, se una legge scientifica di cui si postula l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria sia o meno fondata. Tale valutazione, giova ripeterlo, attiene al fatto. Al contrario, il controllo che la Corte Suprema è chiamata ad esercitare attiene alla razionalità delle valutazioni che a tale riguardo il giudice di merito esprime.
11.5 Del resto questa Corte Suprema aveva già avuto modo di enunciare che il giudice di legittimità non è giudice del sapere scientifico, e non detiene proprie conoscenze privilegiate. Esso è chiamato a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Sez.4, 30.9.2008, n. 42128, Rizza Santa p.c. nel proc. contro CODEGA).
11.6 E anche successivamente alla sentenza Cozzini questa Corte di legittimità ha ribadito (Sez. 4, n. 24573 del 13/5/2011, PC nel proc. a carico di Di Palma ed altri, non mass.; vedasi anche Sez. 4, 29.1.2013, Cantore, rv.255105 ) che essa non è giudice del sapere scientifico, giacché non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Questa Corte di Cassazione, rispetto a tale apprezzamento, quindi, non deve stabilire se la tesi scientifica accolta dal giudice di merito sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia stata razionale e logica.
12. Ciò significa che, in questa sede, non si può valutare la maggiore o minore attendibilità degli apporti scientifici già esaminati dal giudice del merito riproponendo, attraverso i motivi di ricorso per cassazione e le conseguenti memorie difensive, i contrapposti schieramenti già innalzati nel corso dei giudizi di merito, in quanto il giudice, in virtù del principio del suo libero convincimento e dell'insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi prospettategli dai differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.
12.1 Ove una simile valutazione sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, è perciò inibito a questo giudice di legittimità di procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un accertamento in fatto come tale insindacabile in questa sede se non entro i limiti del vizio motivazionale.
12.2 Orbene si osserva che non pare che la indagine sulla ricorrenza del rapporto di causalità nel corso del processo di merito si sia sviluppato con il rigore logico e sulla base degli indici di corroborazione dei dati forniti dalla ricerca scientifica sopra richiamati ma, come si è sopra precisato, l'analisi delle doglianze delle parti ricorrenti avverso il tessuto argomentativo del giudice di appello è precluso dal fatto che quest'ultimo ha troncato l'iter logico che lo stava conducendo nell'esplorazione dei profili causali, riservando all'esame dell'elemento psicologico la esclusione della colpevolezza in capo agli imputati.
13. In relazione alla posizione di garanzia e ai profili soggettivi degli addebiti di colpa ascritti agli imputati B.G. e DP.C. il giudice di appello ha fatto corretto uso degli elementi emersi dagli atti del processo, per escludere in capo agli imputati, componenti senza deleghe del Consiglio di Amministrazione di Fibronit s.p.a. prima e di FIBRONIT s.r.l. dopo, una adeguata rappresentazione dei rischi connessi alla polluzione di particelle di amianto sul luogo di lavoro, nonché la titolarità di adeguati poteri impeditivi della alla eliminazione o, quantomeno, nella riduzione del rischio connesso allo sprigionamento e al conseguente pericolo di inalazione di particelle di amianto da parte degli operai. Appare in primo luogo palese come, sebbene il capo di imputazione attribuisca agli imputati, nella veste formale di datore di lavoro, una serie di condotte omissive nelle predisposizione di condotte prudenti, ovvero di condotte aderenti alla disciplina antinfortunistica specifica, ovvero di adeguamento del luogo ai presidi suggeriti dalle migliori conoscenze dell'esperienza e della tecnica, sostanzialmente la contestazione afferisce ad una condotta commissiva, laddove si assume che lavoratori venivano adibiti a lavorazioni pericolose, in quanto idonee a provocare malattie professionali e l'addebito di responsabilità attiene sostanzialmente all'omessa o alla carente attivazione da parte degli imputati di poteri di informazione, di controllo, di segnalazione e di promozione nei confronti del board decisionale della società, sostanzialmente riconducibile alla proprietà e ai tecnici che componevano il consiglio di amministrazione della Finanziaria FIBRONIT, cui era sostanzialmente riservato il potere di indirizzo e le scelte gestionali della compagine partecipata e a cui faceva altresì capo il potere di spesa onde realizzare i mutamenti sostanziali delle strategie aziendali, anche con riferimento alla utilizzazione delle materie prime.
13.1 Sotto questo profilo pertanto il ricorso del pubblico ministero appare privo di reale interesse nella parte in cui si dilunga a rilevare che nel processo non si era verificata alcuna immutazione del fatto contestato, atteso che il giudice di appello nessun rilievo, di ordine processuale, aveva mosso al riguardo in quanto, benché nella imputazione non risultasse uno specifico addebito di omesso controllo sulle lavorazioni e di omessa segnalazione delle problematiche connesse all'impiego del vettore di nocive immissioni, il relativo tema era risultato centrale nell'ambito di tutta l'istruttoria dibattimentale, e il giudice di primo grado lo aveva trattato declinando gli obblighi giuridici di vigilanza contenuti nella disciplina civilistica a carico di ciascun amministratore, richiamando altresì la disciplina della causalità sull'obbligo giuridico di impedire l'evento.
13.2 Sotto un diverso profilo poi va evidenziato come il ricorso della Procura Generale, nel riportare alcuni stralci dell'articolato motivazionale del giudice di appello, non si confronti adeguatamente sui singoli passaggi della motivazione che, partendo dal superamento del dato meramente formale della posizione di garanzia (a partire da sez. U, 24.4.2014 Espenahn, Rv. 261107, ma più recentemente in materia di amianto, sez.IV, 3.11.2016 n.12165, Bordogna; 10.11.2017, Pesenti n.55005) ha poi esaminato la posizione di ciascun imputato nella sua dimensione soggettiva.
13.3 Invero il giudice distrettuale non si è limitato a fissare la condotta dovuta e quella in concreto esigibile sul contenuto precettivo della regola asseritamente violata, fosse quella in materia di abbattimento o di aspirazione delle polveri, ovvero quella di fornire adeguati strumenti di protezione individuale o collettiva, o ancora prima quella di fornire adeguati informazioni su nocività per la salute delle polveri di amianto, ma ha esaminato se il rimprovero contenuto nella specifica regola cautelare, ovvero nelle regole più generali riconducibili all'art.21 Dpr 303/56, art.2087 cod.civ. o all'art.2392 cod.civ. in materia di obblighi gravanti sui componenti del consiglio di amministrazione, risultassero in concreto coniugabili con la posizione assunta dagli imputati all'interno dell'azienda, ai poteri agli stessi conferiti, allo stato delle lavorazioni, al concreto esercizio della gestione e della spesa in sicurezza e nella loro, individuale, sfera di prevedibilità collegata alla qualifica, al bagaglio di informazioni possedute, alle modalità di partecipazione all'organo collegiale e alle forme in cui trovava espressione la volontà collegiale dell'organo.
14. Tale compito innanzitutto deve ritenersi imprescindibile da parte del giudice del merito laddove la regola cautelare determina una soglia di attenzione esigibile nei confronti di tutti i soggetti chiamati, per legge o per diverso titolo, a preservare il bene giuridico che la regola cautelare è sottesa a proteggere, e il relativo accertamento deve essere condotto sulla base delle conoscenze acquisite dalla migliore scienza e tecnica del momento, anche alla luce della tensione evolutiva dell'epoca, e sulla scorta di un agente modello eiusdem condicionis et professionis (sez.IV, 10.6.2010 n.38991, Quaglierini, 11.3.2010, n. 16761 Catalano, Rv.247015).
Peraltro quando si apre la verifica della prevedibilità e della evitabilità dell'evento, non si deve più attingere ai profili oggettivi della fattispecie, ma le effettive condizioni di operatività della norma cautelare devono essere ritagliate sull'agente concreto, onde verificare se il mancato rispetto della norma cautelare possa essere dipeso da un deficit cognitivo sulla ricorrenza dei presupposti che ne richiedessero la adozione, ovvero dalla inesigibilità, in concreto, della condotta cautelare richiesta.
14.1 Sotto diverso profilo poi dovrà ancora essere accertato se il rispetto della regola avrebbe consentito di preservare il bene giuridico protetto, ma tale profilo della vicenda attiene alla causalità della colpa e quindi alla concretizzazione del rischio che la previsione normativa era tesa a preservare e il percorso logico che deve essere osservato dall'interprete non attiene più alla sfera soggettiva della prevedibilità e della prevenibilità da parte del concreto modello di agente, ma alla funzione preventiva che la regola è oggettivamente in grado di assolvere, e quindi attiene alla oggettività della regola preventiva (sez.IV, 3.11.2016, Bordogna, in motivazione pag.60) e al suo concreto atteggiarsi nella fattispecie in esame, come più avanti verrà indicato.
15. Orbene la impugnazione della procura Generale non si confronta del tutto, come detto, con l'articolato motivazionale del giudice di appello che risulta completo, logico e comprensivo di tutti gli aspetti che, fin dal giudizio di prima cure, risultavano riconducibili allo spettro dell'elemento psicologico del reato, sia con riferimento alla consapevolezza sul rischio specifico di contrazione del mesotelioma pleurico, sia in ordine alla possibilità di valutazione dei sistemi di protlzione in atto al momento dell'ingresso dei due imputati nel consiglio di amministrazione della FIBRONIT s.p.a., sia in relazione al concreto atteggiarsi della operatività di siffatto consesso deliberativo, sia con riferimento alle particolari cognizioni e specializzazioni acquisite da ciascun imputato all'interno della compagine aziendale, sia infine in relazione alla possibilità da parte dei prevenuti di condizionare le scelte di fondo della politica industriale.
16 Invero il giudice distrettuale, con corrette argomentazioni in fatto prive di vizi logici, ha innanzi tutto rappresentato come la struttura di partecipazioni in cui si inseriva la controllata FIBRONIT s.p.a. esprimesse un evidente distacco tra il board organizzativo e decisionale, costituito dalla Finanziaria FIBRONIT s.p.a., che gestiva anche i servizi relativi al personale e agli acquisti (tra cui le materie prime, i prodotti finiti, macchinari, scorte, ricambi, accessori e ogni altro bene e merce ritenuti necessari) e la platea del consiglio di amministrazione della partecipata, priva di qualsiasi delega sulla sicurezza sul lavoro, autarchica esclusivamente quanto a tenuta della contabilità e più in generale limitatamente ai servizi amministrativi. La Corte in particolare ha adeguatamente indicato che i membri del consiglio di amministrazione erano privi di autonomia gestionale e di autonoma capacità di spesa, con la conseguenza che non passava sotto il loro deliberato tanto la decisione di impiegare materie prime diverse dall'amianto, quanto la implementazione dei sistemi di sicurezza sul lavoro.
16.1 Quanto poi alla capacità da parte dei prevenuti di monitorare le condizioni di lavoro il giudice distrettuale evidenziava che, al momento della assunzione della carica all'interno del consiglio di amministrazione, la situazione della sicurezza era in evoluzione, e non presentava i caratteri della esplosiva emergenza evocata dal PG impugnante, in quanto dall'inizio degli anni '80 vi era stato un ammodernamento non trascurabile dei presidi contro gli agenti polverosi, come peraltro riconosciuto dalla consulenza tecnica, sia attraverso il potenziamento del sistema di aspirazione delle polveri negli ambienti di lavoro, sia mediante la automazione del sistema di trasporto delle materie prime che, originariamente, rappresentava la occasione più ricorrente di contatto tra il lavoratore e la materia prima.
17. Con altrettanto significativo e non contraddittorio sforzo motivazionale il giudice distrettuale era poi a disinnescare la censura formulata dal primo giudice, fondata sostanzialmente sul dato normativo (art.2392 cod.civ.) il quale, nella originaria formulazione, prevedeva la responsabilità solidale di ciascun membro del consiglio di amministrazione per non aver vigilato sul generale andamento della società, evidenziando, in accordo ai principi in materia di prevedibilità sopra menzionati, che comunque si sarebbe trattata di una responsabilità di secondo livello, che diveniva attuale solo in presenza di un illecito ascrivibile agli organi titolari di deleghe o muniti di poteri decisionali, e previa verifica della rappresentazione, in capo agli amministratori privi di deleghe, della incombente situazione di pericolo per la sicurezza dei lavoratori e della possibilità da parte di essi di promuovere, presso la capogruppo, l'attuazione di misure di salvaguardia integrative, ovvero di esprimere un dissenso operativo, in quanto funzionale a stimolare la realizzazione di interventi correttivi, in termini prevenzionistici, o dismissivi del pericoloso vettore di polveri nocive.
17.1 Sotto questo profilo, con motivazione corretta e articolata la Corte di Appello, nel ripercorrere la storia professionale di entrambi gli imputati, era a escludere una specifica competenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro e di maturata esperienza sui rischi da inalazione di amianto, trattandosi di dirigenti impegnati nel settore degli acquisti e delle vendite (il DP.C. nel settore vendite grandi tubazioni e il B.G. direttore dell'ufficio acquisti e approvvigionamenti del gruppo) che sebbene avessero operato, ad inizio carriera, anche all'interno di stabilimenti che producevano il prodotto finito (amianto cemento), erano stati cooptati a integrare il CdA della Fibronit al culmine della loro esperienza professionale e a prescindere da qualsiasi effettivo collegamento con i luoghi di lavoro (in Broni) ove si svolgeva la produzione.
17.2 Nondimeno il giudice territoriale non affermava, nel proprio iter motivazionale, che i prevenuti fossero all'oscuro delle patologie asbesto correlate, né che fossero estranei all'esigenza del contenimento del diffondersi delle polveri sul luogo di lavoro, ma al contempo segnalava, attraverso un ampio e articolato ragionamento, resistente alle censure della impugnazione del PG, come le conoscenze acquisite sul campo dai due prevenuti andavano rapportate allo specifico bagaglio professionale maturato (prevalentemente, se non esclusivamente nel settore commerciale), al migliorato sistema di contenimento delle polveri, alla carenza di segnali perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito (sez.V, 7.3.2014 Tanzi, Rv.261941), all'adempimento del controllo e della profilassi sanitarie, alla mancanza di rilievi da parte degli organi ASL deputati al controllo sulle immissioni, alla presenza di posizioni di garanzia ben più titolate, primariamente deputate all'assunzione di decisioni esiziali per il futuro dell'azienda e alla stessa patologia mesoteliomica la cui origine asbesto correlata stava prendendo piede all'epoca dei fatti, ma esclusivamente nel settore medico scientifico.
18. Anche sotto diverso profilo il ricorso del PG non tiene conto degli elementi fattuali richiamati dal giudice, ricavati dall'esito degli accertamenti tecnici e dall'apporto dichiarativo acquisito, che rendono assolutamente logica e priva di contraddizioni la sentenza impugnata, ove è stata esclusa in capo ai prevenuti la esigibilità della condotta richiesta la quale, avendo quale presupposto la soggettiva capacità di osservare la regola cautelare, si sostanzia nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa. Trattasi invero di imprescindibile aspetto in cui si articola il rimprovero colposo per la realizzazione di un evento che poteva essere evitato mediante la esigibile osservanza delle regole cautelari disattese (cfr. sez.IV, 19-20.11.2015 PG in proc. Barberi, Rv. 267811-267815 in motivazione).
18.1 A questo proposito i giudici distrettuali hanno rappresentato, con articolata e non contraddittoria motivazione, i limiti all'esercizio di poteri impeditivi da parte dei componenti del consiglio di amministrazione sprovvisti di deleghe sulla sicurezza e sul lavoro, individuandoli nel vincolo della collegialità, nell'assenza di poteri ispettivi, di indagine o di acquisizione dati, se non attraverso la richiesta di informazioni agli organi preposti con delega (art.2381 V comma cod.civ.), nella inutilità dell'impugnazione del deliberato consiliare in presenza di atti di indirizzo societario che si articolavano al di fuori della sede propria e della mancanza di momenti deliberativi in cui sarebbe stato possibile esprimere l'eventuale dissenso alla politica aziendale sulla sicurezza (cfr. sentenza impugnata a pag.66). E' vero infatti che le uniche delibere consiliari acquisite in materia di sicurezza sul lavoro concernente il tema dell'amianto, cui risultavano avere partecipato gli imputati, si riferivano alla dismissione di uno speciale tipo di asbesto (amianto blu), ovvero contenevano deleghe all'ing.C. o al Presidente G. per la bonifica di ambienti di lavoro, e pertanto si inserivano in un contesto dismissivo del solo amianto che, all'epoca, veniva riconosciuto come pericoloso, ovvero attenevano all'espressione di una delega a soggetti tecnici per opere di risanamento, evidenziando ancor più il distacco tra il dato meramente formale dell'incarico e la effettiva titolarità gestionale ed operativa in materia di sicurezza.
18.2 Parimenti logico è il ragionamento logico del giudice di appello quando ha escluso che la situazione lavorativa venisse percepita dai prevenuti in termini di drammatica urgenza ed esplosività, tale da giustificare l'adempimento di obblighi di segnalazione extra ordinem, mediante denuncia all'autorità amministrativa, ovvero atti di costituzione in mora alla società, tenuto conto dei migliorati sistemi di automazione di cui erano provvisti gli ambienti dei lavori e delle aspettative degli stessi lavoratori, molti dei quali avviati alla quiescenza, in relazione ai quali era certamente assente la consapevolezza che si stessero perpetrando gravi reati contro la incolumità personale e collettiva dopo una occupazione così prolungata e, fino a quel momento, esente da pregiudizi alla salute, presso lo stabilimento industriale con conseguente duratura esposizione alle polveri di amianto.
19. Il ricorso della procura Generale non si confronta poi con l'articolato del giudice di appello di Milano neppure quando, chiamato a pronunciarsi sui motivi di impugnazione anche con riferimento al tema della causalità della colpa, rappresentava come con assoluta probabilità il dissenso e la critica, pure veicolati dai componenti del consiglio di amministrazione nei canali istituzionali segnalati dal primo giudice, non sarebbero valsi a muovere le scelte societarie nella direzione auspicabile, laddove i vertici decisionali della società avevano palesato compattezza e impermeabilità in relazione alle scelte di fondo di politica aziendale, proprio in ragione del solco tracciato nell'esercizio dei poteri di gestione e di spesa tra società finanziaria capofila rispetto alle società controllate ed ai loro organi consiliari.
19.1 Il ragionamento, espresso in termini lineari e privi di salti logici, appare corretto anche laddove il giudice distrettuale ha riconosciuto l'assoluta indeterminatezza dei presidi che sarebbero stati necessari per ovviare al deficit di sicurezza sul luogo di lavoro laddove, una volta automatizzati i sistemi di trasporto e di aspirazione, non esistevano all'epoca dei fatti sistemi di protezione individuale (maschere) di tale guisa da annullare il pericolo di inalazione di polveri sottili (ultra fini), né contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, erano risultate inadempienze dell'amministrazione in relazione ai controlli sanitari dei dipendenti, nonché al rischio di manipolazione manuale dei sacchi, e al controllo dei limiti di tollerabilità di soglie di amianto nell'aria.
19.2 Su tale ultima questione il giudice di appello si poneva a contrastare l'assunto di un filone giurisprudenziale risalente il quale riconosceva alle dosi di TLV aero disperso valore di mero indizio di avvicinamento ad una soglia di allarme, sul presupposto che il rispetto di eventuali limiti regolamentari di TLV non costituisse, di per sé, motivo di esonero da responsabilità del gestore del rischio, valendo lo stesso a circoscrivere il campo di applicazione dell'art.21 DPR 303/56 relativo agli obblighi datoriali relativi all'abbattimento delle polveri sul luogo di lavoro.
19.3 Il ragionamento operato dal giudice di appello risulta corretto laddove la suddetta disposizione non risulta dettata per l'amianto, bensì per tutte le polveri moleste diffuse nell'ambiente in quantitativi considerevoli, e neppure la stessa si appalesa immediatamente riferibile alla polluzione di piccolissime fibre come quelle dell'asbesto, non percepibili con l'inalazione e che i valori soglia in allora conosciuti dimostravano che il comportamento cautelare non era quello di eliminare l'aerodispersione ma piuttosto quella di contenerla entro definiti limiti quantitativi (sez.IV, Bordogna cit., pag.60). Appare pertanto adeguatamente spiegato dalla sentenza impugnata come neppure l'art.21 Dpr 56/303 contenesse una regola cautelare da valere quale statuto degli obblighi datoriali in materia di aero dispersione di particelle di amianto, quanto piuttosto quale principio generale che imponeva al datore di lavoro la ricerca e l'adeguamento tecnico nel contenimento delle polveri nei luoghi di lavoro.
20. Da tali considerazioni emerge chiaramente che, esclusa la situazione di palese criticità dei luoghi di lavoro FIBRONIT alla metà degli anni '80, come definitivamente affermato dai giudici distrettuali, sarebbe risultato arduo per gli imputati B.G. e del DP.C. individuare sistemi di abbattimento delle polveri e di protezione individuale e collettiva dei lavoratori idonei a preservare gli stessi dalle micidiali inalazioni, sulla base di un giudizio di prevedibilità svolto ex ante, in accordo alle conoscenze tecniche dell'epoca e in concreto (da ultimo sez.IV, 27.2.2017, Di Pietro, Rv.269254 sul percorso da seguire per l'accertamento della prevedibilità).
20.1 D'altro canto lo stesso richiamo operato in imputazione all'art.2087 cod.civ. appare del tutto generico e privo di concreti agganci fattuali in quanto la regola di comportamento evocata, in termini di astrazione e generalità, necessita di riempirsi di contenuti sulla base delle reali condizioni di operatività dell'agente concreto, per comprendere se la violazione cautelare...sia dei tutto scusabile, perché non esigibile in concreto un comportamento pure dovuto e, ove non lo sia, per ponderare la misura del rimprovero a seconda che emerga una colpa lieve, una colpa media, oppure una colpa grave o gravissima (sez.4, 3.11.2016, P.C. in proc.Bordogna e altro; sez.IV, 29.1.2013, Cantore, Rv.255105).
21. La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto del tutto corretta e priva di criticità in ordine a tutti i profili esplorati della colpevolezza (prevedibilità e prevenibilità degli eventi ed esigibilità di una condotta alternativa utile), alcuni dei quali neppure hanno formato di specifica contestazione da parte della Procura generale, di talché il ricorso della parte pubblica deve essere disatteso.
22. Parimenti infondato risulta il ricorso, proposto ai fini civili, dalla difesa delle parti civili Medicina Democratica Movimento di Lotta per la salute O.n.I.u.s. e A.I.E.A. - Associazione Italiana Esposti Amianto -, sulla base di argomenti peraltro ripresi nella memoria difensiva depositata da INAIL, i quali tra l'altro agitano la funzione cautelare preventiva della disposizione di cui all'art.2087 cod.civ., quale precetto generale di richiamo degli amministratori ad una attività di aggiornamento e di propulsione nel campo della sicurezza del luogo di lavoro, in una prospettiva di captazione e di evoluzione di nuovi strumenti di protezione individuale e collettiva dei lavoratori, sulla base della migliore tecnica e delle più aggiornate conoscenze del momento storico.
22.1 In realtà la questione relativa alla verifica della colpevolezza non è quella di stabilire se l'art.2087 cod.civ. imponesse al consiglio di amministrazione della FIBRONIT s.p.a. in cui si faceva utilizzo dell'amianto quale materia prima, da cui potessero sprigionarsi invisibili conduttori, di predisporre speciali cautele così da prevenirne la dispersione in aria, ma se gli imputati potessero versare in una condizione di ignoranza scusabile nella segnalazione di eventuali inadempienze da parte del board decisionale che controllava la società e se, passando al piano della prevedibilità, avessero la concreta possibilità di fare quanto sarebbe stato di sicuro effetto preventivo (sez.IV, 3.11.2016 Bordogna cit., pag.61).
Orbene su tale piano si è sopra evidenziato come, a parte la incertezza sul fatto stesso che lo stato attuale della tecnica fornisse, all'epoca dei fatti, strumenti che escludessero il rischio di areo dispersione di fibre di amianto e la loro inalazione da parte degli operai, certamente l'acquisizione, lo sviluppo e applicazione di tali tecniche non era esigibile in capo agli imputati B.G. e DP.C. proprio in ragione dell'ambito della loro posizione di garanzia e, quanto agli obblighi di controllo e di segnalazione, gli stessi incontravano i limiti della indeterminatezza delle eventuali cautele efficacemente praticabili, i limiti della prevedibilità degli effetti delle nocive inalazioni su dipendenti adusi da tempo a tale tipi di incombenti, i limite della forma dell'eventuale dissenso in presenza di scelte aziendali che prescindevano dall'assunzione di deliberati da opporre o da impugnare e in costanza di apparente regolarità amministrativa e sanitaria dei limiti delle immissioni praticate e in presenza di una rilevante attività di bonifica.
23. Per quanto attiene poi alla tecnica, sistematicamente impiegata nel ricorso delle parti civili, di riportare singoli passaggi della motivazione della sentenza di appello per poi assumerne la illogicità, sostenendo il contrario di quanto affermato dal giudice di merito, la stessa si presenta ai limiti della ammissibilità : se è vero infatti che il motivo di ricorso si confronta con il testo della pronuncia, nondimeno lo stesso non si misura con il ragionamento logico giuridico che stà alla base della affermazione giudiziale, limitandosi il ricorrente, attraverso la allegazione di note di
dissenso, ad una mera critica degli elementi fattuali posti alla base dell'argomentazione, ma di fatto non provando neppure a scardinare la coerenza e la razionalità del ragionamento.
23.1 E' il caso per esempio dell'argomento, utilizzato dal giudice di appello, per evidenziare la estrema marginalità degli ordini del giorno consiliari che presentassero una qualche attinenza al tema dell'Impiego dell'amianto quale materiale pericoloso, laddove la parte impugnante era al contrario a rimarcare che in alcuni verbali consiliari si era trattato il tema della esclusione di un certo tipo di amianto (amianto blu) e si era proceduto ad assegnare delle deleghe per attività di bonifica di luoghi di lavoro, facendone derivare la consapevolezza da parte dei componenti del consiglio di amministrazione della insidiosità dell'amianto in polvere e di una speciale tipologia di asbesto. Peraltro il giudice di appello, proseguendo sul punto il proprio ragionamento, aveva dato atto di tali emergenze in fatto per infine affermare, con argomento corretto sotto il profilo logico giuridico, che si trattava di ipotesi ove era intervenuta la esclusione di un solo tipo di amianto e, per quanto attiene alle bonifiche, il C.d.A. aveva dato una delega al board decisionale, delibere che sancivano la estraneità del consiglio a profili operativi e tecnici sulla sicurezza e dimostravano altresì la limitatezza delle conoscenze dell'epoca in relazione alla pericolosità di tutti i tipi di asbesto.
23.2 A fronte pertanto di un tale sistematico quadro di censure, che sostanzialmente ripropongono una rielaborazione in fatto di argomenti già sviluppati dai giudice di merito, va preliminarmente osservato che in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
23.3 Pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 rv 226074).
24. Quanto poi alle censure relative alla posizione di garanzia degli imputati, il giudice di appello non ha fatto che riportare per esteso, anche graficamente, la giurisprudenza che delinea la posizione di garanzia sulla base di profili di effettività e di gestione di un rischio, evidenziando le singole posizioni e i singoli livelli di responsabilità modulati sulla base di un più diretto ed intenso collegamento con la fonte del rischio, ovvero con la gestione della compagine complessa, in cui si inserisce l'attività produttiva e la fonte che genera la situazione di pericolo, attribuendo a soggetti quali quelli in oggi imputati, posizioni di garanzia di secondo livello, in quanto sprovvisti di potere di gestione del rischio e di spesa, ma comunque titolari di una posizione di controllo ex lege sull'operato degli organi direttivi.
24.1 Anche su tale ordine di considerazioni le censure della parte privata appaiono in fatto e prive di effettiva forza di incisione laddove, ripercorsa l'esperienza professionale di entrambi gli imputati, la parte ricorrente era a riconoscere agli stessi una profonda conoscenza dei luoghi di lavoro e della pericolosità dell'amianto, ma l'allegazione non risulta in grado di intaccare minimamente il ragionamento logico giuridico dei giudici distrettuali, limitandosi ad evocare scenari in cui B.G. e DP.C. avrebbero dovuto operare una opzione a favore della dismissione del ciclo produttivo a base di amianto, piuttosto che favorire il mantenimento dell'occupazione lavorativa, mentre il giudice aveva ragionato in tutti altri termini, escludendo o comunque ponendo in dubbio che gli imputati avessero consapevolezza delle pericolose condizioni di lavoro e previsione dell'evento sia pure sotto il profilo della malattia professionale gravemente invalidante ai danni dei lavoratori.
25. Quanto all'argomento delle dimissioni, nuovamente evocato nei motivi di ricorsi delle parti civili, lo stesso era stato adeguatamente trattato dal giudice di appello solo dopo un approfondito ragionamento sui caratteri della imprevedibilità dell'evento e della inesigibilità di una condotta alternativa allorquando, affrontando anche il tema della concretizzazione del rischio, aveva altresì rimarcato che le dimissioni dei due componenti del consiglio di amministrazione, in ragione dell'esigenze della produzione, della compattezza del board decisionale collegato alla proprietà e della stessa funzione del consiglio di amministrazione non sarebbero valse (sulla base dei criteri di imputazione della colpa delineati nella sentenza Quaglierini 38991/2010 con riferimento alla significativa diminuzione del rischio) a interrompere la produzione con l'amianto o a introdurre salvifiche procedure di lavorazione.
26. Del tutto inammissibile è poi la impugnazione delle parti civili quando si muove a contrastare le argomentazioni del giudice di appello attraverso il riferimento alla testimonianza dei lavoratori e delle altre persone informate sulle condizioni di polverosità e di precarietà delle condizioni sul luogo di lavoro, laddove il giudice di appello ha fornito adeguato conto del fatto di avere considerato i distinti segmenti temporali cui facevano riferimento le suddette testimonianze, mai negando l'esistenza di criticità o inadeguatezze nei sistemi di captazione e di abbattimento delle polveri, ma sostanzialmente rappresentando come nel periodo in esame (tra il 1980 e il 1990), importanti e significative migliorie erano state introdotte nei sistemi automatici di trasporto e aspirazione, così da ingenerare nei prevenuti un ragionevole affidamento anche sull'efficacia degli stessi sistemi.
27. Quanto infine alla asserita omessa valutazione da parte del giudice di appello della serie di violazioni compiute dai prevenuti, nella loro veste di garanti ex lege della sicurezza sul luogo di lavoro si è già ampiamente motivato sia con riferimento ai motivi di ricorso proposti dal procuratore generale, sia attraverso la valutazione dell'effettiva rilevanza precettiva alla norma generale dell'art.2087 cod.civ., essendo comunque opportuno ribadire e precisare che il rispetto di specifiche regole cautelari (obblighi di informazione gravanti sul datore di lavoro, obblighi di abbattimento delle polveri, obblighi di assicurare i migliori sistemi di protezione sul lavoro che la tecnica del momento storico consentiva) attiene al profilo oggettivo della colpa, laddove la regola cautelare è immutabile e vale per chiunque si trovi nella situazione che attiva ii dovere di diligenza (sez.IV, 3.11.2016, Bordogna cit.); essa prescinde pertanto dalle soggettive e individuali conoscenze, condizioni di ignoranza, di errore, di buona fede del singolo e, in particolare del soggetto che, nel processo penale, assume la veste di imputato.
27.1 Orbene il giudice di appello ha fornito una coerente e non contraddittoria rappresentazione delle ragioni che lo hanno indotto ad escludere l'attribuzione di un addebito soggettivo alle persone di B.G. e DP.C., in termini di prevedibilità e prevedibilità della malattia professionale che ha condotto le persone offese a morte e in termini di esigibilità della condotta richiesta, a prescindere della identificazione della regola cautelare di cui si assume la inosservanza e dell'accertamento del suo complessivo raggio d'azione, soffermandosi su tutti i temi di indagine sollevati, di talché il mero richiamo (operato dalla parte civile) alle norme asseritamente disattese rappresenta un prius già completamente metabolizzato nella decisione impugnata.
28. Né infine coglie nel segno la censura del mancato adempimento da parte del giudice di appello all'obbligo di una motivazione rafforzata con particolare riferimento alla verifica di attendibilità della prova dichiarativa, da svolgersi, se del caso, previa rinnovazione dibattimentale per l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici, in ragione delle conclusioni assunte in senso contrario su particolari profili tecnici acquisiti, laddove il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, né è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, non venendo in rilievo - in tal caso - il principio del superamento del "ragionevole dubbio", potendo l'assoluzione intervenire anche quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova (sez.III, 17.2.2017, PG e PC in proc.R, Rv.271110; sez.V, 24.2.2017, PC in proc.S; 270868), né un tale principio si pone in contrasto con i principi della sentenza della Corte EDU Dan c. Moldavia, nel caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di primo grado sulla base della valutazione del medesimo compendio probatorio (sez.III, 19.5.2017, PG e PC in proc.F. e altri, Rv. 271344), laddove l'unica declinazione del S.C. in senso contrario (sez.II, 20.6.2017, PG e PC in proc.Marchetta e altro), oltre a rappresentare estensione di regole fissate dal supremo collegio a sezioni unite esclusivamente con riferimento alla riforma di sentenze assolutorie S.U. (28.4.2016, Dasgupta, Rv.267487), risulta comunque contrastata da coeva pronuncia (sez.III, 5.5.2017, PC in proc.C., 270149), assolutamente condivisibile, che impone comunque il ricorso ad una motivazione rafforzata, motivazione che peraltro nel caso in specie non è affatto mancata, atteso che la Corte di Appello di Milano non si è limitata a esprimere valutazioni di dissenso e di contrasto alla pronuncia di primo grado, proponendo una propria alternativa ricostruzione dei fatti rilevanti per l'esito del giudizio, ma la ha integralmente sostituita attraverso una autonoma valutazione di tutte le questioni, fattuali e tecniche, poste all'attenzione del primo giudice e, per quanto riguarda la odierna impugnazione, di tutti gli aspetti relativi alla posizione di garanzia assunta dai prevenuti e ai profili più eminentemente soggettivi degli addebiti formulati a titolo di colpa generica e specifica.
29. In conclusione devono essere rigettate anche le impugnazioni proposte ai fini civili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna le parti private ricorrenti al pagamento delle spese processuali.