Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 08 maggio 2018, n. 20095 - Crollo durante i lavori di ristrutturazione di un vecchio fabbricato e lesioni ad un lavoratore. Ruolo del datore di lavoro e del direttore dei lavori


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: TORNESI DANIELA RITA Data Udienza: 12/01/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con sentenza del 9 maggio 2013 il Tribunale di Lucca - sezione distaccata di Viareggio - dichiarava M.M., L.G. e L.S. responsabili dei reati di cui agli artt. 81, comma 1, 449, 434 e 590, comma 3, cod. pen.
1.1. La vicenda processuale inerisce ai lavori di ristrutturazione di un vecchio fabbricato - frantoio sito in Massarosa, loc. Quiesa, con cambio di destinazione d'uso a civile abitazione commissionati dalla società Gavisama s.r.l., legalmente rappresentata da L.A., alla società Le Pielle s.r.l. di cui M.M. era legale rappresentante, ai fini della realizzazione di quattro unità abitative.
1.2. Ai predetti imputati veniva addebitato di avere concorso a causare, per colpa, e, segnatamente, per negligenza, imprudenza e imperizia nonché per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il crollo di una porzione del tetto lato nord - est di mt. 10 per mt. 5 del predetto edificio con interessamento della porzione sommitale dei muri perimetrali, il cedimento di due solai - piano primo e piano secondo - e di una parte del muro centrale di spina dell'edificio. Tale crollo cagionava, inoltre, lesioni personali gravi a U.M., dipendente della ditta esecutrice dei lavori Le Pielle s.r.l., con durata della malattia superiore a gg. 40.
1.3. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado la mattina del 23 novembre 2009, U.M., al suo primo giorno di lavoro alle dipendenze della società Le Pielle s.r.l., era stato incaricato dal datore di lavoro M.M., di recarsi al secondo piano dell'immobile insieme a B.M. per ultimare il lavoro di rimozione del pavimento del secondo piano mentre altro lavoratore, L.A., era intento, al piano terra, ad effettuare dei fori in prossimità delle fondamenta. Ad un certo punto il muro centrale cominciava a sgretolarsi, determinando il collasso degli orizzontamenti, ed improvvisamente crollava una parte del tetto e, di conseguenza, cedeva la parte di solaio dove si trovava il lavoratore che precipitava a terra.
Dalla istruttoria emergeva che la causa del crollo era dipesa dalle opere che erano in corso di esecuzione e, in particolare, dall'abbassamento del pavimento del piano - terra che era stato effettuato su tutto il perimetro delle mura portanti con una profondità di cm. 50, andando così a finire al di sotto delle strutture murarie, peraltro nella completa assenza di puntellature e di strutture di sostegno provvisorio degli impalcati. Ciò determinava la compromissione della stabilità del muro centrale di spina, da cui conseguiva il collasso degli orizzontamenti e delle parti sommitali delle altre pareti.
I giudici di merito accertavano che nei giorni precedenti all'evento il M.M., titolare della società Le Pielle s.r.l., aveva personalmente effettuato tali scavi alle fondamenta seguendo le specifiche indicazioni impartite dall'ing. L.G., direttore dei lavori strutturali e dal geom. L.S., direttore dei lavori architettonici, i quali avevano predisposto, in tempi diversi e separatamente, i progetti destinati ad aumentare l'altezza dell'edificio per renderlo conforme agli standard previsti per le abitazioni civili e ad inserire pacchetti di solaio con intercapedine areata.
Dagli elaborati progettuali si ricavava il limite di profondità massima che, secondo i predetti professionisti, i lavori di sbancamento non dovevano superare per ragioni di sicurezza, ovvero per evitare di raggiungere una quota inferiore a quella imposta dalle fondazioni di muratura (calcolati in cm. 50 dall'ing. L.G. e in cm. 70 dal geom. L.S.). A tali misurazioni si perveniva indirettamente tenendo conto delle diverse dimensioni degli igloo che tali tecnici avevano previsto di inserire per garantire l'isolamento del fabbricato.
La erroneità e la fallacia di entrambi i progetti nonché delle istruzioni impartite oralmente al M.M. nella fase esecutiva, in termini di non rispondenza alla situazione reale e concreta - cosi come riscontrata dalle successive indagini - era dimostrata dagli eventi lesivi verificatisi.
Il giudice di primo grado riteneva ampiamente comprovati i fatti contestati nella imputazione e li condannava, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile U.M. da liquidare in separata sede. Veniva concessa agli imputati la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento, a titolo di provvisionale, della somma di euro 40.000,00 entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza.
Quanto alle posizioni del L.G. e del L.S., si specificava che i predetti, nella qualità di progettisti e di direttori dei lavori, erano titolari di una specifica posizione di garanzia che imponeva loro di operare nell'osservanza delle norme cautelari sia nella fase progettuale, da accompagnare alle necessarie verifiche sulla situazione reale dello stato delle fondazioni, sia nella fase esecutiva che doveva avvenire secondo le prescrizioni di sicurezza presenti nel POS, oltre allo svolgimento di un efficace monitoraggio volto a garantire immediati interventi mirati a porre rimedio allo stato di fatto manifestatosi.
2. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva agli imputati le attenuanti generiche e riduceva la pena loro inflitta ad anni uno di reclusione, confermando nel resto la impugnata sentenza.
3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto impugnazione, a mezzo dei difensori di fiducia, L.G. e L.S..
4. L.G. eleva i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata rappresentando che le risultanze probatorie dimostrano la sua estraneità ai fatti. Sostiene che i suoi contributi progettuali, ancora incompleti anche per la mancanza di indicazione delle dimensioni delle fondazioni, e non ancora depositati al Genio Civile, prevedevano la possibilità di scavi sino a cm. 50 discostandosi così dall'entità degli scavi (di 70 cm.) che il M.M. aveva deciso, di sua iniziativa, di effettuare senza procedere ai saggi propedeutici, come risulta peraltro confermato dalle dichiarazioni rese dal consulente prof. C..
4.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio motivazionale della sentenza impugnata e il vizio di violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui attribuisce piena credibilità alla chiamata in correità effettuata nei suoi confronti dall'imputato M.M. che, unitamente al L.S., era comproprietario dell'immobile da ristrutturare e aveva, dunque, uno specifico interesse a coinvolgerlo per le implicazioni in tema di responsabilità civile.
5. L.S. eleva i seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo deduce il vizio motivazionale della parte della sentenza che fonda il giudizio di responsabilità a suo carico a titolo di culpa in vigilando per avere rivestito il ruolo di unico direttore dei lavori, circostanza questa semplicemente desunta dalla dicitura contenuta in un cartello appeso nei pressi del cantiere e che si pone in contraddizione con altra parte della pronuncia che ritiene accertata la sua designazione di direttore dei lavori architettonici mentre il direttore dei lavori strutturali era l'ing. L.G. tenuto, in quanto tale, alla gestione della sicurezza nel cantiere e alla direzione dei lavori strutturali.
5.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione dell' art. 15 r.d. n. 274/1929 sottolineando che non può essergli addebitata la realizzazione di opere che esulano dalle competenze professionali riservate ai geometri.
6. Con la memoria depositata in data 12 gennaio 2018 la parte civile U.M. chiede la conferma della penale responsabilità di L.S. e di L.G. in ordine ai reati ascritti e la condanna alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni materiali e morali da determinarsi e liquidarsi in separata sede.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi sono infondati.
2. Si premette che dal complesso delle emergenze probatorie, ampiamente riportate nelle sentenze di merito, risulta che la procedura di ristrutturazione dell'immobile de quo ha avuto un iter complesso in quanto il primo progetto risaliva all'anno 2007, quando sia l'intestatario dell'immobile che il titolare della impresa esecutrice erano diverse da quelle dell'epoca dei fatti. La società Gavisama s.r.l. acquistava l'immobile nel settembre 2009 quando era ormai prossima la data di scadenza dei permessi edilizi (gennaio 2010), per cui vi era la esigenza di procedere in tutta fretta.
Il M.M., nella qualità di titolare della società Le Pielle s.r.l. firmava il contratto con la committenza e, subito dopo la realizzazione di piccoli lavori, iniziava a procedere allo sbancamento del pavimento del piano terreno per creare il nuovo solaio con igloo incorporati per l'areazione.
Il M.M., dopo avere effettuato un primo scavo di cm. 30, invitava sia l'ing. L.G. che il geom. L.S. a fare un sopralluogo i quali, alla fine del mese di ottobre 2009, verificato lo stato dei lavori, gli davano il benestare nel proseguimento dell'attività di sbancamento sino al livello di cm. 50 di profondità. Nel frattempo l'ing. L.G. provvedeva a consegnare formalmente al M.M. il progetto strutturale completo di relazione e tavole allegate in data 5 novembre 2009., ancor prima del deposito del progetto presso il Genio Civile ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni.
Quest'ultimo provvedeva ad eseguire tali direttive.
I predetti professionisti tornavano poi sul cantiere per verificare il da farsi in relazione alla successiva attività di gettata per la posa quando, a distanza di alcuni giorni, mentre il dipendente della società L.A. praticava i fori della misura 30 cm. x 30 cm. nel muro centrale di ancoraggio per la fondazione, sempre secondo l'indicazione del progetto che gli era stato consegnato, si verificava il crollo e l'infortunio di cui al processo.
E' evidente che entrambi gli elaborati progettuali dei due professionisti si sono rivelati del tutto inadeguati rispetto alla situazione effettiva e reale delle fondazioni che non è stata oggetto di alcun doveroso accertamento, nemmeno tramite la esecuzione di saggi propedeutici; accertamento questo tanto più necessario nel caso concreto in ragione del cattivo stato di manutenzione e di conservazione delle strutture portanti principali - solai e copertura - così come attestato nella relazione tecnica allegata alla denuncia inizio attività e contemplato nell'originario progetto del geom. L.S..
Ed in vero il piano di sbancamento effettuato dal M.M. ad una profondità di circa cm. 50 ha intaccato le basi murarie, con la ulteriore conseguenza che le forature per l'esecuzione dei collegamenti in cemento armato tra i cordoli perimetrali sono state effettuate nel terreno anziché nella muratura; né a tali carenze si è provveduto in alcun modo in corso di opera, in occasione dei sopralluoghi effettuati dal L.G. e dal L.S..
3. Ciò posto, si procede alla disamina delle specifiche doglianze articolate nei ricorsi da L.G. e da L.S..
4. In relazione alla posizione del L.G., si osserva quanto segue.
4.1. Quanto al primo motivo, la tesi difensiva del predetto ricorrente, già sostenuta nei giudizi di merito - secondo cui la consegna del progetto e del relativo disegno sarebbe stata preliminare alla esecuzione dei saggi da effettuare in una fase successiva, ancora da definire, - è stata rigettata dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e logica.
Ed in vero tale versione dei fatti risulta incompatibile con le accertate circostanze concrete caratterizzate dalla pressante necessità di procedere alla ultimazione dei lavori in tutta fretta in ragione della imminente scadenza dei permessi edilizi, manifestata da parte della committenza e di cui il L.G. era ampiamente al corrente.
Del resto le tavole del progetto strutturale sequestrate presso gli studi dell'ing. L.G. e dell'ing. DG., coordinatore per la sicurezza, riportavano la inequivocabile scritta «consegnato all'impresa in data 05.11.2009» con la firma dell'ing. L.G. e della società Le Pielle s.r.l.; inoltre tra i documenti sequestrati in cantiere, il giorno dell'infortunio, veniva rinvenuta proprio la tavola relativa alla Carpenteria Fondazioni e Vespaio Areato Pianta delle Murature Piano Terra - cerchiatura C.I. Particolari - inerente al progetto strutturale.
Inoltre, alla stregua di quanto diffusamente sopra esposto, risultano privi di fondamento gli altri assunti difensivi.
4.2. Quanto al secondo motivo, è sufficiente evidenziare che la chiamata in correità da parte del M.M. trova ampi riscontri esterni sia nelle dichiarazioni rese dai testi L.A. e B.M., di cui i giudici di merito hanno valutato positivamente l'attendibilità, che nelle risultanze documentali acquisite agli atti.
5. Le doglianze di L.S. si palesano parimenti infondate tenuto conto di quanto già diffusamente esposto, risultando ampiamente comprovato che il predetto, oltre a rivestire formalmente la qualifica di direttore dei lavori, così come accertato dalla Corte distrettuale, ha effettivamente redatto un progetto che nella sostanza aveva, anch'esso, al pari di quello del L.G., ad oggetto interventi strutturali incidenti sulla sicurezza statica delle opere e si è inserito nella gestione dei predetti lavori, offrendo, con la sua condotta, un contributo determinante alla realizzazione dei fatti di cui al processo.
Si rammenta, peraltro, che ai sensi dell'art. 16, lett. m) R.D.L. 12 febbraio 1929, n. 247 ai geometri è consentita la «progettazione, esecuzione e vigilanza di modeste costruzioni civili». In tale espressione devono ritenersi comprese sia le costruzioni di struttura ordinaria che quelle in cemento armato, dal momento che la norma non pone limitazioni né distinzioni sulla natura e sulla tecnica delle costruzioni medesime (Sez. 6, n. 3673 del 02/02/1993, Rv. 193676). Inoltre l'art. 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e l'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, attribuendo anche ai geometri e ai periti industriali, oltre che agli ingegneri ed architetti, la competenza per la progettazione delle opere in cemento armato nei limiti delle rispettive competenze riconosce che essi sono normalmente competenti a progettare opere in cemento armato, nei limiti previsti dalle rispettive norme professionali.
6. I ricorsi, pur infondati, determinano l'instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, talché va rilevata l'estinzione del reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di appello e, conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata quanto alle relative statuizioni penali.
Non rinvenendosi nella sentenza impugnata indicazioni analitiche sull'incidenza di detto reato sul calcolo complessivo della pena irrogata al L.G. e al L.S., alla determinazione delle sanzioni in relazione agli altri reati contestati e ritenuti si potrà provvedere nella sede esecutiva.
7. I ricorsi vanno rigettati nel resto. Pertanto i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata quanto alle statuizioni penali in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p. perché il reato è estinto per prescrizione. 
Rigetta nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2018