Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 1996
Validità: 01.01.1996 - 31.12.1999
Parti: Unima e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Contoterzismo agricoltura
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
Art. 4 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale
• a) Decorrenza e durata
• b) Procedure di rinnovo
• c) Indennità di vacanza contrattuale
Art. 5 - Diritti sindacali
• a) Riunioni in azienda

• b) Rappresentanze sindacali aziendali
• c) Permessi sindacali
• d) Contributi sindacali
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Classificazione
Art. 9 - Mansioni e cambiamento di qualifica
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Festività
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Permessi straordinari
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Art. 17 - Servizio di leva
Art. 18 - Aspettativa
Art. 19 - Retribuzione
Art. 20 - Scatti di anzianità
Art. 21 - Mensilità aggiuntive (13a e 14a)
Art. 22 - Ambiente e salute
Art. 23 - Rappresentante per la sicurezza
Art. 24 - Indennità per lavori nocivi e disagiati
Art. 25 - Mezzi di trasporto
Art. 26 - Trasferte e missioni
Art. 27 - Trattamento di fine rapporto
Art. 28 - Malattia ed infortunio
• Tutela della salute - visite mediche
• Assenza per malattia o infortunio
• Conservazione del posto
• Trattamento economico
o Malattia
o Infortunio e malattia professionale
Art. 29 - Contributo per assistenza contrattuale
Art. 30 - Contratto di formazione-lavoro e formazione professionale
Art. 31 - Diritto allo studio
Art. 32 - Pari opportunità
Art. 33 - Lavoratori svantaggiati
Art. 34 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 35 - Norme in materia disciplinare
• Ammonizione, multa, sospensione
• Licenziamento per cause disciplinari
Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 37 - Preavviso
Art. 38 - Controversie
• Individuali
• Collettive
Art. 39 - Apprendistato
 Art. 40 - Previdenza complementare
Art. 41 - Condizioni di miglior favore
Allegati
Allegato n. 1
• Tabella salariale operai a tempo indeterminato in vigore dal 1 gennaio 1996.
• Tabella salariale operai a tempo indeterminato in vigore dal 1 luglio 1996.
• Tabella salariale operai a tempo indeterminato in vigore dal 1 gennaio 1997.
Allegato n. 2
• Tabella retribuzioni impiegati in vigore dal 1 gennaio 1996.
• Tabella retribuzioni impiegati in vigore dal 1 luglio 1996.
• Tabella retribuzioni impiegati in vigore dal 1 gennaio 1997.
Allegato n. 3
• Tabella salariale operai a tempo determinato in vigore dal 1 gennaio 1996.
• Tabella salariale operai a tempo determinato in vigore dal 1 luglio 1996.
• Tabella salariale operai a tempo determinato in vigore dal 1 gennaio 1997.
Allegato n. 4
• Tabella salariale operai a tempo determinato in vigore dal 1 gennaio 1996.
• Tabella salariale operai a tempo determinato in vigore dal 1 luglio 1996.
• Tabella salariale operai a tempo determinato in vigore dal 1 gennaio 1997.
Allegato n. 5 Rappresentante per la sicurezza
• Modalità di elezione
• Permessi retribuiti
• Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
• Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
• Uso di attrezzature munite di videoterminale
• Organismo bilaterale
• Impegno a verbale
Allegato n. 6 Contratto di formazione e lavoro
• 1. Premessa
• 2. Progetto di formazione e lavoro
• 3. Altre disposizioni
• 4. Periodo di prova
• 5. Inquadramento e trattamento retributivo
• 6. Malattie e infortunio non sul lavoro
• 7. Assenze
• 8. Trasformazione in rapporto a tempo indeterminato
• Schema del progetto di Formazione - Lavoro
Allegato n. 7 Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese esercenti lavorazioni meccanico-agricole ed affini del settore industriale
• Art. 1 - Norme generali

• Art. 2 - Periodo di prova
• Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende
• Art. 4 - Durata del tirocinio
• Art. 5 - Retribuzione
• Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo
• Art. 7 - Orario di lavoro
• Art. 8 - Ferie
• Art. 9 - Mensilità aggiuntive (13a e 14a)
• Art. 10 - Trattamento economico per malattia ed infortunio
• Art. 11 - Insegnamento complementare
• Art. 12 - Attribuzione della qualifica
• Art. 13 - Decorrenza e durata
Allegato n. 8 Regolamento nazionale per l'assistenza contrattuale
Riferimenti legislativi
Legge 29 maggio 1982, n. 297
Legge 11 maggio 1990, n. 108

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura

Il giorno 31 gennaio 1996, presso la sede della Associazione Provinciale degli Industriali, via Valfonda 9, in Firenze tra l'Unima (Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola) aderente alla Confindustria [...] e la Flai-Cgil, […], la Fisba-Cisl […], la Uila-Uil […] si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura, con le condizioni di seguito allegate.

Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle imprese esercenti lavorazioni meccanico-agricole ed affini del settore industriale (sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per l'approntamento del proprio macchinario; tale contatto si applica altresì alle imprese che esercitano attività di frangitura di olive prevalentemente per conto terzi.

Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto
La contrattazione collettiva si svolgerà a livello nazionale e territoriale.
a) Il contratto nazionale
Il CCNL stabilisce le norme generali e le condizioni economiche minime da applicare in tutto il territorio nazionale.
[…]
b) Contrattazione integrativa territoriale
I contratti integrativi territoriali stabiliscono le norme specifiche e le condizioni economiche aggiuntive da valere nelle singole realtà territoriali sulla base dei rimandi previsti dal CCNL.
I contratti integrativi possono essere provinciali o regionali. Le parti si incontreranno in sede regionale, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL, al fine di individuare il livello territoriale di contrattazione integrativa più confacente.
[…]
Le parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che abbiano trovato una definizione compiuta nel contratto nazionale e demandano al livello decentrato le seguenti materie:
a) definizione dei casi per i quali è ammessa l'assunzione a termine;
b) definizione dei profili professionali e parametri di inquadramento;
c) gestione dell'orario di lavoro;

e) elezione del rappresentante per la sicurezza;
f) ambiente e salute;
g) individuazione dei lavori nocivi e pesanti e definizione delle relative indennità;

i) modalità per visite mediche preventive;
l) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale;
m) modalità di godimento dei permessi per studio e formazione professionale;
n) commissioni regionali per le pari opportunità;
o) ogni altra materia espressamente richiamata nel testo del CCNL.
Le materie inerenti la organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio e formazione professionale, i criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi, potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifiche indicazioni dei contratti integrativi.
[…]
Impegno a verbale
Accordi di riallineamento

Le parti convengono sulla possibilità di stipulare accordi provinciali di riallineamento graduale al contratto nazionale sulla base dei criteri e delle modalità previste all'art. 7 del DL 515/95.

Art. 4 - Relazioni sindacali
É istituito un Comitato nazionale paritetico con il compito di esaminare:
- l'evoluzione del settore relativamente alle problematiche generali dello sviluppo, della innovazione tecnologica e della organizzazione del sistema delle imprese;
- l'andamento della occupazione, in termini qualitativi e quantitativi, nonché gli strumenti e le modalità per promuovere e valorizzare la crescita professionale dei lavoratori;
- i criteri ed i requisiti necessari per le imprese abilitate ad esercitare le attività del settore, nonché gli strumenti, anche di ordine legislativo, idonei a garantire la trasparenza e a combattere l'abusivismo;
- i problemi relativi alla salvaguardia della salute e della integrità fisica dei lavoratori, nonché le misure idonee a ridurre i rischi e a garantire una migliore tutela degli stessi;
- il flusso di finanziamenti, anche pubblici, diretti allo sviluppo del settore.
Il Comitato è composto da 6 membri, di cui 3 designati dalla parte datoriale e 3 dalle Organizzazioni sindacali e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e comunque ogniqualvolta una delle parti lo richieda.
La convocazione è disposta dal Presidente, nominato alternativamente da una delle due parti ogni due anni. Per il primo biennio il Presidente è nominato dalla parte datoriale.
Le deliberazioni assunte dal Comitato all'unanimità sono vincolanti per le parti firmatarie del CCNL. D'accordo tra le parti, i membri del Comitato possono essere coadiuvati da esperti esterni.
Entro il primo trimestre di ogni anno la parte datoriale fornirà al Comitato una informazione scritta sull'andamento economico complessivo del settore e su quello della occupazione relativo all'anno precedente, nonché le previsioni per l'anno in corso.

Art. 5 - Diritti sindacali
a) Riunioni in azienda

Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività, o in altro luogo comunicato dal sindacato alle aziende, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue e solo nelle aziende che superano 5 dipendenti. Nel caso di aziende con meno di 5 dipendenti le riunioni potranno essere interaziendali al di fuori dell'unità produttiva, sempre nel limite di 10 ore. Per le ore di cui sopra verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]

b) Rappresentanze sindacali aziendali
Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali nell'ambito di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Tali rappresentanze possono essere comunque costituite in aziende che abbiano almeno 5 dipendenti compresi gli eventuali apprendisti.
Alla rappresentanza sindacale viene riconosciuto il diritto di valutare con le direzioni aziendali interessate i piani e i programmi al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico e i compiti previsti all'art. 2.
[…]

Art. 10 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali. Su tali basi è demandata ai CIT l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro entro il limite massimo di 44 ore settimanali e 120 giorni nell'anno per 6 giorni lavorativi per settimana.
Le ore di prestazione lavorativa eccedenti l'orario ordinario saranno accorpate al fine di concedere ai lavoratori un corrispondente numero di giornate di riposo compensativo retribuito.
Per i lavoratori a tempo determinato i riposi compensativi devono essere effettuati nel corso del rapporto di lavoro.
A tale scopo si fa riferimento ad un orario settimanale medio di 39 ore, corrispondente a 7 ore e 48 minuti giornalieri nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni, e 6 ore e 30 minuti nel caso di giornata lavorativa di 6 giorni. É ammesso il lavoro straordinario, nei casi previsti dai CIT, entro il limite massimo di 150 ore annuali.
L'articolazione dell'orario settimanale di lavoro è demandata alla contrattazione integrativa.
Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 977 (35 ore settimanali).

Art. 11 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze della azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione. […]

Art. 12 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 22 - Ambiente e salute
Tenuto conto che la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei lavoratori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione delle esigenze della persona umana e del suo ambiente di vita e ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti convengono:
1) ai lavoratori esposti a fattori di nocività è riconosciuto il diritto ad almeno due visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario.
2) Le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i datori di lavoro concorderanno criteri di rotazione degli operai, nello svolgimento di lavori nocivi, al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
3) I datori di lavoro sono tenuti a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.
I mezzi protettivi di uso personale come: maschere, guanti, occhiali, tute, stivali, copri-capo, sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
L'equipaggiamento personale verrà definito dai CIT.
Ogni cantiere dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso, fornita di medicinali e degli idonei presidi sanitari.
4) Nei contratti integrativi saranno concretamente individuati i lavori da considerarsi pesanti e nocivi, sulla base dei criteri generali di seguito indicati: si intendono per lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole specifico e prolungato sforzo fisico e per lavori nocivi quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di sostanze nocive per l'uomo.
5) Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della legge 20.5.1970, n. 300, le parti convengono che all'atto della stipula o rinnovo degli accordi integrativi:
a) si concorderanno i tempi, i modi e le priorità di programmi di indagine finalizzati alla rilevazione e misurazione dei dati ambientali, al fine di vagliarne l'idoneità per la salvaguardia della integrità psicofisica dei lavoratori. Le indagini saranno normalmente effettuate da enti o istituti specializzati scelti di comune accordo tra le parti;
b) sono istituiti libretti sanitari e di rischio personali, la cui predisposizione e tenuta sarà a carico delle organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti.
Nei libretti sanitari e di rischio personali dovranno essere annotati e periodicamente aggiornati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche, nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali e non del lavoratore; dovranno altresì essere annotati i dati relativi ai rischi cui il singolo lavoratore è esposto in rapporto alle attività lavorative prestate;
c) in sede di contrattazione integrativa verranno individuati e adottati i criteri più idonei di raccolta e memorizzazione dei dati risultanti dalle rilevazioni e dai controlli effettuati nell'ambiente di lavoro, nonché quelli riguardanti le assenze dovute a malattia o infortunio;
d) è consentita la consultazione del registro degli infortuni di cui all'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, da parte di rappresentanti sindacali, onde accertare gli eventi infortunistici riguardanti ciascun lavoratore, per essere in grado di tutelarlo in ogni e qualsiasi istanza.
Le parti convengono inoltre che ai lavoratori esposti a fattori di nocività si applica un regime di orario per cui ad ogni ora effettuata in tali condizioni corrisponde una sosta retribuita di 20 minuti.
Le aziende informeranno i lavoratori interessati e le RSA dei fattori di nocività dei prodotti.

Art. 23 - Rappresentante per la sicurezza
In attuazione del decreto legislativo 626/94 nelle aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza secondo le modalità di cui all'accordo (all. 5) che è parte integrante del presente contratto.

Art. 24 - Indennità per lavori nocivi e disagiati
In sede di contrattazione integrativa saranno individuate le tipologie delle lavorazioni disagiate e pesanti. I contratti integrativi stabiliranno le indennità da erogare, per ogni ora di effettivo lavoro, oltre alla retribuzione composta da paga base, contingenza, E.D.R. e stipendio o salario di 2° livello contrattuale, agli operai che eseguono lavori disagiati e pesanti.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad individuare, prima dell'avvio della contrattazione integrativa territoriale, in sede di Comitato (art. 4), le principali situazioni di lavoro disagiato e nocivo nonché le norme generali di prevenzione al fine di orientare su queste materie la contrattazione decentrata cui è demandata la reale applicazione del presente articolo.

Art. 28 - Malattia ed infortunio
Per le assicurazioni sociali, la maternità, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.

Tutela della salute - visite mediche
É data facoltà al datore di lavoro, in accordo con le organizzazioni sindacali, di disporre visite mediche finalizzate a prevenire i fattori di rischio sul lavoro.

Art. 30 - Contratto di formazione-lavoro e formazione professionale
Le parti convengono di dare attuazione all'art. 3 della legge 863/84 e alla legge 451/94 mediante l'accordo quadro (v. allegato 6) che è parte integrante del presente contratto.
Le parti convengono inoltre che il potenziamento e la qualificazione della attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire e realizzare in ogni realtà territoriale.
Pertanto la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione professionale per riqualificare e favorire, laddove la situazione occupazionale lo consente, l'ingresso di forze valide nella categoria, deve diventare lo strumento fondamentale per l'ingresso e la permanenza nel settore.
Allo scopo di conseguire il consolidamento di una forza di lavoro qualificata le parti richiederanno alle Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie destinate alla istruzione professionale sulla base dei finanziamenti ordinari e di quelli previsti dal Fondo sociale europeo, di promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento e con l'esigenza di innovare qualitativamente l'attuale struttura del mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche gli strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo della occupazione giovanile.

Art. 33 - Lavoratori svantaggiati
[…]
Il datore di lavoro, dopo il programma terapeutico e socio-riabilitativo cui si è sottoposto il lavoratore tossicodipendente od etilista e, comunque, prima del suo reinserimento nel posto di lavoro, si riserva la facoltà di accertare, mediante apposita visita medica presso una struttura pubblica, la permanenza delle attitudini professionali previste dalla qualifica di appartenenza.
[…]

Art. 35 - Norme in materia disciplinare
Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, così come modificato dalla legge 108/90.

Ammonizione, multa, sospensione
Normalmente il richiamo verbale può essere adottato nei casi di prima mancanza; l'ammonizione scritta nei casi di recidiva per mancanza non grave; la multa nei casi di recidività; la sospensione nei casi di ulteriore recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
Incorre nei provvedimenti della ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1. che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2. che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3. che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4. che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
5. che sia trovato addormentato;

9. che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno della azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività della infrazione;
10. che commetta infrazioni di analoga gravità.
[…]

Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita della indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanza più gravi quali, ad esempio, le seguenti:

3. gravi offese verso i compagni di lavoro;

5. recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;

7. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano e del custode della azienda;
8. danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
9. danneggiamento volontario e messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
10. atti implicanti dolo e colpa grave con danno per l'azienda;

12. inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
13. insubordinazione grave verso i superiori;
14. ritiro della patente di guida per motivi di manifesta e comprovata negligenza e imperizia. Nel caso di specie la patente di guida deve costituire titolo specifico per la conduzione delle macchine di cui alla declaratoria delle mansioni inerenti la qualifica di appartenenza del lavoratore.

Art. 38 - Controversie
Collettive

Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.

Art. 39 - Apprendistato
Per l'apprendistato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia, e dell'accordo (allegato n. 7) che è parte integrante del presente contratto.

Allegati.
Allegato n. 5

Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali o tra i lavoratori.
É comunque demandato alla contrattazione territoriale il compito di definire forme diverse, anche a carattere interaziendale, di individuazione del rappresentante territoriale alla sicurezza.

Modalità di elezione
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
Tale riunione può svolgersi anche in ambito interaziendale e coinvolgere lavoratori dipendenti da più aziende.
La riunione è convocata congiuntamente dalle RSA o dalle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale della elezione. Tale verbale verrà trasmesso al datore di lavoro e alle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie il presente CCNL.

Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti pari a:
- 10 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350;
- 15 ore annue, nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 1.350.

Ai rappresentanti territoriali o interaziendali per la sicurezza spettano permessi retribuiti pari alla somma di quelli che ogni singola azienda dovrebbe concedere; in tal caso le singole aziende concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare in sede di contrattazione territoriale.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolo.
I permessi retribuiti definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA.

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti procedure e indicazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) Nei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione, di cui l'azienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
c) Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda nei casi previsti dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
La contrattazione territoriale definirà le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle imprese, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi della attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. La contrattazione territoriale definirà le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza nonché gli oneri relativi al sostegno della attività formativa stessa.

Uso di attrezzature munite di videoterminale
Fermo restando quanto previsto al titolo VI del decreto legislativo 626/94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell'orario complessivo di lavoro. É vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

Organismo bilaterale
In seno all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 3 del CCNL, è istituita una commissione paritetica, composta da un rappresentante effettivo ed un supplente di ogni organizzazione firmataria il CCNL, per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Tale commissione svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del decreto legislativo 626/94 in particolare:
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;
- elaborando dati ed analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al decreto legislativo 626/94;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei lavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori ed imprenditori;
- promuovendo indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per i lavoratori;
- eventuali altre attività concordate tra i soggetti firmatari del CCNL.
La commissione avrà inoltre il compito di esaminare tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Le parti interessate (datore di lavoro, lavoratore o loro rappresentanti) sono impegnate a sottoporre alla commissione le eventuali controversie insorte al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione concordata.

Impegno a verbale
Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del decreto legislativo 19.9.94 n. 626 cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo alle innovazioni legislative.

Allegato n. 6
Contratto di formazione e lavoro
2. Progetto di formazione e lavoro

2.1. Il progetto, a cura della azienda, deve essere compilato in base al fac-simile allegato al presente accordo e deve comunque indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, la durata del contratto, i contenuti e le finalità del programma formativo.
[…]
2.3. Il contratto di formazione e lavoro con quale possono essere assunti soggetti in età compresa tra sedici e trentadue anni è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 24 mesi, mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie (par. 150 operai e par. 175 impiegati);
2) acquisizione di professionalità elevate (par. 200 operai e par. 220 impiegati;
b) contratto di formazione e lavoro, di durata non superiore a 12 mesi, mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (par. 135 operai e par. 150 impiegati).
Il contratto di formazione e lavoro dovrà comunque prevedere una durata corrispondente alle effettive esigenze formative e non potrà essere inferiore a 6 mesi.
Per la parte formativa teorica, i contratti di cui alla lettera a) n. 1) e 2) del primo comma del presente punto dovranno comunque prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore.
I contratti di cui alla lettera b) dello stesso comma dovranno prevedere una formazione teorica minima, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, non inferiore a 20 ore.
Eventuali ore aggiuntive che si rendessero necessarie oltre quelle indicate al precedente comma potranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro e pertanto non retribuite.
[…]
2.4. La formazione teorica potrà essere realizzata esternamente ed eventualmente nei corsi e nelle strutture concordate con la Regione (come previsto dal punto 1.2.).
L'azienda contribuirà alla formazione con personale qualificato che fornirà le conoscenze tecnico-pratiche necessarie alla comprensione dei processi produttivi e alle mansioni alle quali il giovane viene avviato, nonché alla conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e di igiene e sicurezza del lavoro, coerentemente con il progetto presentato e il programma di formazione.
In ogni caso sarà assicurato, da parte delle aziende, l'inserimento di moduli concernenti la conoscenza della realtà produttiva e dei diritti e del ruolo del sindacato, di concerto con i Centri di Formazione delle Associazioni stipulanti.

Allegato n. 7
Accordo nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese esercenti lavorazioni meccanico-agricole ed affini del settore industriale
Art. 1 - Norme generali

La disciplina dell'apprendistato nelle imprese esercenti lavorazioni meccanico agricole ed affini del settore industriale è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 25 giugno 1992.

Art. 6 - Lavoro a cottimo o ad incentivo
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o a incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie.

Art. 7 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali.

Art. 11 - Insegnamento complementare
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo della frequenza - ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956 n. 1668 - dei corsi di istruzione complementare verranno concesse 3 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.