Categoria: 2009
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Tipologia: CIA
Data firma: 8 giugno 2009
Validità: 08.06.2009 - 31.12.2011
Parti: Gruppo Gucci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil/RSU
Settori: Commercio, Gucci
Fonte: filcams.cgil.it


Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Opportunità di sviluppo professionale
Art. 5 - Ambiente, sicurezza e benessere
Art. 6 - Mercato del lavoro
Art. 7 - Permessi e congedi
Art. 8 - Malattia e infortunio sul lavoro
Art. 9 - Assicurazione
  Art. 10 - Ticket restaurant
Art. 11 - Banca delle ore, assenze e calendario annuale
Art. 12 - Ferie maturate e non godute e permessi non goduti
Art. 13 - Compenso domenicale e festivo
Art. 14
A - Salario variabile: sales commission
B - Salario variabile: department managers
Art. 15 - Sistema di valutazione e classificazione del livello di professionalità
Art. 16 - Disposizioni finali decorrenza e durata
Allegati

Accordo sindacale per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 08 Giugno 2009 presso la sede di Casellina (FI) si sono incontrati […] in rappresentanza delle società Luxury Goods Italia spa - Divisione Retail Gucci, Luxury Goods Outlet srl - Divisione Retail Gucci, Capri Group srl Divisione Retail Gucci e le Organizzazioni Sindacali Nazionali […] Filcams - Cgil, […] Fisascat - Cisl, […] Uiltucs - Uil, assistite dalle strutture territoriali […] Filcams - Cgil, […] Uiltucs - Uil e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie […], per procedere al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale concordato in data 26 Marzo 2007 scaduto alla data del 31 Dicembre 2008

Premesso che:
• Le Parti confermano la volontà di riconoscersi come interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni sindacali teso sia a favorire lo sviluppo aziendale sia a valorizzare le persone ed ampliare i momenti di confronto, attraverso il metodo del dialogo e dell'informazione, al fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo;
• Le Parti, pur nelle rispettive autonomie, ribadiscono quindi la validità dell'attuale sistema di relazioni sindacali improntato al metodo del dialogo e dell'Informativa preventiva. Tale metodo partecipativo viene confermato quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di coinvolgimento e tutela delle condizioni delle persone e di competitività del Gruppo Gucci;
• Le Parti confermano altresì che la filosofia che accompagna il Gruppo Gucci e le sue persone è quella della ricerca dell'eccellenza in tutte le fasi della gestione del prodotto: dalla ricerca alla progettazione, produzione, commercializzazione e cura del cliente;
• In data 10 Novembre 1999 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo sindacale volto a realizzare un sistema retributivo e di sviluppo professionale in grado di riconoscere, valorizzare e premiare le professionalità espresse e le capacitò di partecipare alla creazione di valore aggiunto, attraverso l'individuazione del livello di professionalità realmente espresso e del contributo apportato da ciascuna persona ai risultati aziendali;
• Le Parti, con gli accordi sindacali sottoscritti in data 08 Maggio 2000, 23 Febbraio 2001, 25 Settembre 2001, 23 Ottobre 2002, 20 Maggio 2003, 06 Luglio 2004 e 26 Marzo 2007, hanno riconfermato la sostanziale validità dell'attuale sistema di classificazione basato sullo sviluppo delle competenze individuali del personale operante nei grandi negozi, nei piccoli negozi, nei punti vendita presso gli aeroporti e negli Outlets;
• Così come convenuto nell'accordo sottoscritto in data 26 Marzo 2007 hanno proceduto ad una revisione del sistema di classificazione basato sullo sviluppo delle competenze individuali per renderlo coerente con le evoluzioni intervenute nel contesto aziendale e con i mutamenti del settore in cui l'azienda opera, pur mantenendo il rispetto dei principi di equità interna e di competitività del mercato;
• Le Parti, a tal fine, hanno concordato di assegnare al Gruppo Tecnico - composto da tecnici designati di parte sindacale e aziendale - il compito di analizzare il Sistema di Valutazione e Classificazione del Livello di Professionalità, al fine di realizzare un progetto di revisione del medesimo che sia coerente con le indicazioni esposte al punto che precede e di dar mandato alla Commissione Paritetica di esaminare ed approvare le proposte elaborate dal Gruppo Tecnico;
• La Commissione Paritetica - composta da una rappresentanza di Store Managers, RSU, e Direzione Risorse Umane - si è più volte riunita e, nel corso dei lavori, si è concordato quanto di seguito:
a. l'importanza che la valutazione del livello di professionalità individuale continui ad essere oggetto di esame congiunto tra il titolare della posizione e il suo diretto responsabile;
b. che la valutazione del livello di professionalità individuale avvenga con cadenza annuale, affinché continui ad essere un momento efficace e costruttivo di comunicazione e di dialogo tra il responsabile ed il collaboratore, volta ad individuare eventuali obiettivi di miglioramento professionale del valutato e le conseguenti iniziative formative da intraprendere;
c. la revisione del modello professionale in essere - e conseguentemente della "Scheda di Valutazione del Livello di Professionalità Individuale" - allo scopo di:
i. aggiornare, arricchire ed integrare le competenze richieste affinché rispecchino maggiormente l'attuale contesto aziendale;
ii. semplificare la descrizione delle singole competenze richieste attraverso l'utilizzo di un linguaggio più chiaro e arricchito altresì da esempi concreti;
iii. valorizzare le capacità ed i comportamenti dei singoli in linea con gli obiettivi commerciali dell'azienda;
iv. identificare gli stadi rilevanti nel percorso di sviluppo professionale dei singoli;
v. conferire al sistema maggiore flessibilità nei sentieri individuali di sviluppo in relazione ai fabbisogni organizzativi valorizzando le storie professionali e/o le vocazioni individuali;
vi. valorizzare la “Senority" della professionalità intesa come maturità e padronanza del ruolo, ossia come esercizio di competenze che possono “fare la differenza" sui risultati in chiave di business;
d. l'opportunità di realizzare una attività di formazione e informazione diretta a tutto il personale - suddivisa per valutati e valutatori - finalizzata alla conoscenza approfondita del Sistema di Valutazione. Tale attività, svolta congiuntamente da rappresentanti dell'azienda - la Direzione Risorse Umane - e delle Organizzazioni Sindacali, ha lo scopo di illustrare principi, obiettivi, caratteristiche e criteri del nuovo sistema al fine di consentire un dialogo consapevole, aperto e costruttivo tra responsabile e collaboratore;
• Le OO.SS. con lettera datata 13 Marzo 2009 hanno richiesto il rinnovo della parte economica e normativa relativa agli accordi di cui alla presente premessa, anche con riferimento all'attuale sistema di incentivazione per il personale operante nei negozi;
• Le Parti hanno convenuto sull'opportunità di ricercare soluzioni che contemperino le esigenze dei lavoratori e quelle aziendali, tenendo in primaria considerazione l'andamento complessivo dei costi e dei risultati aziendali, nel rispetto della compatibilità dei budget e dell'andamento della situazione economica generale;
• Le Parti nel corso delle riunioni tenutesi hanno altresì analizzato i risultati della valutazione del livello professionale del personale con contratto a tempo indeterminato con superamento del periodo di prova avvenute nel corso del 2007 e del 2008;
• Le Parti, a fronte delle divergenze insorte nella fase di valutazione del personale di cui al punto precedente, si sono date atto del lavoro svolto dalle relative Commissioni Paritetiche, composte da un rappresentante sindacale e da un rappresentante della Direzione Risorse Umane, insieme al lavoratore interessato e al proprio responsabile.
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:
Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 1 - Ambito di applicazione
1.1 Le Parti confermano che il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti con qualifica di Operaio e Impiegato (con esclusione dei Direttori e Vice Direttori dei Negozi, Store Managers, Assistant Store Managers e Responsabili dei Servizi di Area) dei punti vendita diretti operanti sul territorio italiano riconducibili a Succi (e segnatamente appartenenti alle società Luxury Soods Italia spa - Divisione Retail Succi, Luxury Soods Outlet srl - Divisione Retail Succi e Capri Sroup srl - Divisione Retail Succi) e addetti alle operazioni di supporto logistico, amministrativo e di vendita esclusivamente dei prodotti tipici a marchio Succi (così come da Dichiarazione a Verbale sottoscritta dalle Parti in data 06 Luglio 2004 e richiamata nel verbale di accordo sindacale datato 26 Marzo 2007);
1.2 Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo Aziendale si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia e al CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi applicato.

Art. 2 - Sistema di relazioni sindacali
2.1 Le Parti confermano la validità dell'attuale sistema di relazioni industriali, improntato sul metodo del dialogo e dell'informativa preventiva, e, nel reciproco riconoscimento dei ruoli, delle prerogative e delle competenze, ribadiscono l'impegno comune a proseguire un modello di relazioni sindacali avente come obiettivo comune lo sviluppo di metodi partecipativi, collaborativi e di prevenzione delle eventuali situazioni di criticità;
2.2 Le Parti si impegnano a ricercare tutte le soluzioni idonee affinché il metodo del dialogo e l'informazione preventiva si concretizzi in tutte le situazioni, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti degli assetti economico- sociali e organizzativi aziendali, nonché ai progetti riguardanti l'innovazione tecnologica e alle operazioni di appalto e terziarizzazione, coerentemente con il protocollo in tema di responsabilità sociale sottoscritto dalle Parti in data 10 Giugno 2004;
2.3 Al fine di migliorare ulteriormente il rapporto esistente, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di relazioni sindacali, la Parti convengono di strutturare un modello di relazioni a livello locale con cadenza semestrale con particolare riferimento alle tematiche legate a:
a. organizzazione del lavoro, livelli occupazionali e loro composizione
b. orari di lavoro e turni
c. andamento del lavoro straordinario e supplementare
d. progetti di ristrutturazione del punto vendita
e. programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti e di innovazione tecnologica che investono l'assetto del punto vendita o un nuovo insediamento territoriale
f. ambiente di lavoro e tutela della salute
2.4 Qualora una delle due Parti ne ravvisasse la necessità, i termini di cui sopra potranno essere anticipati per un approfondimento su temi specifici;

Art. 5 - Ambiente, sicurezza e benessere
5.1 Le Parti confermano l'impegno sino a qui perseguito nel ritenere la sicurezza sul luogo di lavoro un valore prioritario da perseguire, e non un vincolo, e pertanto ritengono le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro uno strumento indispensabile per la diffusione di un “clima di benessere" in azienda.
5.2 I Responsabili della Sicurezza di parte aziendale e dei lavoratori continueranno a collaborare nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per continuare a migliorare le condizioni ambientali così come previsto dal Testo Unico della Sicurezza - D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008;
5.3 Nell'ottica di una maggiore sensibilizzazione alle problematiche collegate al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti confermano le ore di formazione riservate agli RLS nella misura di 50 ore annue;
5.4 In un'ottica di continuo impegno sul tema in questione, i soggetti interessati continueranno ad incontrarsi, per esaminare gli argomenti specifici, con particolare riferimento agli interventi effettuati e le azioni da intraprendere, anche in materia di formazione e sensibilizzazione. Tutte le eventuali proposte terranno in considerazione le diverse realtà esistenti in azienda con particolare riferimento ai vincoli tecnici, tecnologici e di organizzazione del lavoro già in essere.

Art. 6 - Mercato del lavoro
A. Contratti a Termine e di Somministrazione a Tempo Determinato
6.1 Le parti concordano sulla necessità di utilizzare gli strumenti legislativi e contrattuali che consentono di far fronte al carattere stagionale delle vendite e agli eventi legati al mondo del lusso e della moda in generale. A tal fine le parti ravvedono negli istituti contrattuali "a Termine" e “di Somministrazione a Tempo Determinato" gli strumenti più idonei a soddisfare tali esigenze. Pertanto l’Azienda riconferma l’impegno a contenere, per ogni unità produttiva, nel limite del 25% annuo, rispetto al personale in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti con contratto a termine e nel limite del 20% annuo, rispetto al personale in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti con contratto di somministrazione. Dalle percentuali di cui sopra restano esclusi i contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per Sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. L'Azienda conferma altresì l'impegno a mantenere le assunzioni effettuate con le tipologie di cui sopra nel limite del 30% complessivo annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ferme restando le esclusioni di cui sopra. In casi particolari, quali ad esempio Natale, settimana della moda, fiere e mostre di settore, saldi, la percentuale di cui sopra continuerà a poter essere elevata al 35%;
6.1.1 Eventuali ulteriori esigenze temporanee che dovessero presentarsi in momenti di più intensa attività lavorativa verranno affrontati a livello locale e saranno oggetto di contrattazione tra la Direzione Aziendale e le rappresentanze sindacali locali;
6.1.2 Nell'ambito di verifiche che saranno attuate a livello territoriale, l'utilizzo dei contratti a tempo determinato e di somministrazione sarà oggetto di monitoraggio e confronto tra le Parti, sia per quello che attiene alle percentuali di utilizzo in rapporto ai prestatori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia per quanto attiene alla specifica delle ragioni di utilizzo indicate;
B. Diritto di Precedenza nelle Assunzioni a Tempo Indeterminato […]
C. Apprendistato
[…]

Art. 11 - Banca delle ore, assenze e calendario annuale
11.1 Le Parti nel concordare sul carattere eccezionale del lavoro straordinario, così come previsto dal vigente CCNL, confermano l'istituto della Banca Ore così come regolato dall'accordo sottoscritto in data 08 Maggio 2000. Pertanto il lavoratore potrà optare se accantonare le ore di lavoro straordinario effettuate nella banca ore o richiedere il pagamento delle stesse. Rimangono ferme le maggiorazioni previste dal vigente CCNL. I riposi compensativi così accantonati in Banca Ore potranno essere utilizzati:
- il 50% previo richiesta al proprio responsabile, compatibilmente con le esigenze organizzative
- per quanto concerne il rimanente 50% l'azienda si impegna a facilitarne la fruizione, con l'esclusione dei mesi di Gennaio, Luglio, Agosto e Dicembre ed in occasione di particolari eventi (es. Settimana della Moda, Fiere e Mostre di settore etc....).
[…]