Tipologia: CIA
Data firma: 16 luglio 2009
Validità: 01.07.2009 - 30.06.2012
Parti: Sistemi Informativi/Unione degli Industriali e delle imprese e RSU/RSA, Filcams-Cgil
Settori: Commercio, SI
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Relazioni sindacali - Sistema di Relazioni
Art. 2 - Agibilità sindacali
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Telelavoro
Art. 5 - Reperibilità
Art. 6 - Turnazione
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Mobilità interna
  Art. 9 - Permessi per patologie gravi
Art. 10 - Missioni
Art. 11 - Buoni pasto
Art. 12 - Rimborsi chilometrici
Art. 13 - Caratteristiche sede di lavoro
Art. 14 - Validità del CIA e considerazioni finali
Allegati
Allegato A - Intesa sul Telelavoro
Allegato B

Verbale di accordo

Addì 16 luglio 2009 in Roma, tra Sistemi Informativi spa, (di seguito denominata SI e/o Azienda) […], assistita dalla Unione degli Industriali e delle imprese di Roma […] e le RSU/RSA Sistemi Informativi spa, la Filcams Cgil […], le parti hanno concordato, in relazione alla presentazione della piattaforma di contrattazione di secondo livello, di dare una nuova regolamentazione ai punti di seguito indicati convenendo quanto segue come Contratto Integrativo Aziendale

Art. 1 - Relazioni sindacali - Sistema di Relazioni
Al fine di avere un Sistema di Relazioni Industriali che privilegi il metodo del confronto e della discussione le parti convengono di aggiungere -in via sperimentale- a quanto contrattualmente previsto un ulteriore incontro a livello aziendale nell’arco dell’anno avente ad oggetto temi di rilevante interesse reciproco (e.g, andamento economico, informazioni su eventuali riorganizzazioni e relative ricollocazioni dei Lavoratori coinvolti nelle stesse). Le informazioni che eventualmente rivestano carattere confidenziale comporteranno per i partecipanti alla riunione l’obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute.

Art. 2 - Agibilità sindacali
Le parti concordano che, fermo restando l’utilizzo della videoconferenza come mezzo preferenziale di incontro tra Direzione Aziendale ed RSU/RSA saranno a carico della azienda, in occasione di incontri con la stessa:
- le spese di un numero massimo totale di nove viaggi l’anno sostenute da rappresentanti sindacali provenienti dalle sedi periferiche per incontri nazionali presso l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma;
in occasione di incontri tra RSU/RSA:
- le spese relative a due accessi ranno al sistema di audioconferenza (conference call).

Art. 4 - Telelavoro
Le parti convengono sull’opportunità di costituire una Commissione Paritetica Aziendale formata da nr. 3 componenti aziendali e nr. 3 componenti delle RSU/RSA i cui nominativi saranno individuati nell'ambito delle RSU/RSA e saranno formalmente comunicati alla direzione aziendale con il compito di monitorare la sperimentazione avente ad oggetto l’utilizzo del Telelavoro limitatamente ad alcune aree aziendali che saranno opportunamente individuate.
La Commissione sarà operativa dall’ avvio della sperimentazione.
Per Telelavoro si intende una attività lavorativa svolta interamente o in parte fuori dalla sede di lavoro in sostituzione dell’attività svolta in sede, favorita dall’ utilizzo di tecnologie che permettono e facilitano le comunicazioni tra l’Azienda e i Lavoratori.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
• il telelavoro rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che non incide sull'inserimento del Lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
• volontarietà e accettazione di entrambe le parti, previa valutazione, da parte dell'Azienda, della compatibilità del telelavoro a domicilio con la mansione e con la collocazione organizzativa del richiedente;
• durata temporanea, anche per periodi brevi, e rinnovabile per espressa volontà di entrambe le parti fino ad una scadenza predeterminata;
• previsione di rientri periodici in Azienda per mantenere relazioni sociali, professionali e sindacali almeno 2 volte al mese;
• possibilità di reversibilità del rapporto, su richiesta motivata di una delle due parti, senza pregiudizio del mantenimento del rapporto lavorativo nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il profilo professionale e della qualifica e senza prescindere dalle esigenze logistiche dell'Azienda;
• pari opportunità rispetto ai percorsi di carriera, iniziative formative e sviluppi professionali;
• garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi rispetto alla stessa attività svolta nei locali aziendali;
• gli strumenti di Telelavoro quali computer portatile, telefono cellulare ed eventuali accessori saranno a carico dell’azienda.
Per la parte normativa ed economica si rinvia all’Allegato A - Intesa sul Telelavoro.

Art. 5 - Reperibilità
Definizione dell’istituto della reperibilità e comunicazione ai dipendenti
Per reperibilità si intende la possibilità per il singolo Lavoratore di essere contattato dall'Azienda. e/o dal Cliente, al di fuori del normale orario di lavoro e al l'interno di un predeterminato arco 1 temporale, per sopperire ad esigenze normalmente programmate dell’Azienda e del Cliente, al fine di assicurare il supporto operativo, il ripristino e la continuità dei servizi, la loro funzionalità o la sicurezza degli impianti. Essa viene attivata limitatamente ai casi in cui esistano esigenze tecnico organizzative che richiedano attività oltre il normale orario di lavoro altrimenti non risolvibili con gli attuali regimi di orario.
Il dipendente opererà in Reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro e all’interno di un predeterminato arco temporale definito nella comunicazione aziendale che avverrà nella modalità seguente:
- la comunicazione di inserimento in turni di Reperibilità sarà fatta al Lavoratore da parte del suo Responsabile {manager) di norma con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi eccezionali.
Programmazione e limiti di utilizzo
Fermo restando le esigenze legate al servizio ed il possesso del necessario skill professionale si provvederà ad avvicendare nel servizio di Reperibilità il maggior numero possibile di dipendenti dando priorità a coloro che ne facciano richiesta, tramite apposito strumento informatico messo a disposizione dall’Azienda al Lavoratore.
Il Lavoratore potrà chiedere di essere temporaneamente esonerato per comprovate ragioni, di cui metterà a conoscenza il suo responsabile (manager) nonché la Direzione risorse umane, che gli impediscano lo svolgimento di turni di Reperibilità.
La reperibilità settimanale per singolo Lavoratore non potrà eccedere le due settimane al mese — salvo sostituzione di Lavoratori in reperibilità assenti.
Nell’ambito di un turno di Reperibilità possono aversi interventi telefonici o interventi in loco.
Nel caso in cui l’intervento telefonico non sia risolutivo della criticità emersa e sia quindi necessario l’intervento diretto e personale del dipendente in Reperibilità, questi si deve recare con la massima tempestività nel luogo idoneo a risolvere il problema.
Trattamento economico per reperibilità […]
Dotazioni tecnologiche
[…]

Art. 6 - Turnazione
Definizione di attività a turno e comunicazione ai dipendenti
Per attività a turno si intendono quelle attività che prevedono l’avvicendamento tra lavoratori con articolazione dell’orario di lavoro diverse dalla fascia oraria prevista dal regolamento aziendale.
L’acquisizione di nuovi clienti e gli adempimenti legati ai relativi contratti comportano in alcuni casi la necessità di garantire la istituzione di un sistema di turnazione.
La dinamica del mercato, in cui opera la Società, fa intravedere, inoltre, la possibilità di ulteriori necessità. La Società deve, comunque, essere in grado di rispondere competitivamente e qualitativamente alle richieste dei clienti attuali e futuri, garantendo nel contempo adeguati livelli di crescita professionale e il minor impatto nella vita privata dei Lavoratori coinvolti.
Le parti intendono disciplinare tale istituto conformemente a quanto già in atto in azienda:
- la presenza operativa giornaliera per ogni turno è di 8 ore, comprensive di mezz’ora di intervallo, che comunque non si potrà collocare ad inizio e fine turno;
- la comunicazione di inserimento in regime di turnazione sarà fatta al lavoratore da parte del suo diretto Responsabile (manager).
Organizzazione del lavoro in turnazione
L'instaurazione di nuove turnazioni o sostanziali variazioni di cicli di turno già attivi, saranno oggetto di preventiva informativa/confronto con le RSU/RSA da concludersi entro sette giorni dalla informativa aziendale salvo casi eccezionali in cui le necessità del servizio impongono tempistiche più brevi. Resta inteso che il confronto, laddove richiesto, dovrà essere avviato … rispetto alla informativa aziendale.
Fermo restando le esigenze legate al servizio ed il possesso del necessario skill professionale si provvederà ad avvicendare nei turni il maggior numero possibile di dipendenti dando priorità a coloro che ne facciano richiesta tramite apposito strumento informatico messo a disposizione dall’Azienda al Lavoratore.
Il Lavoratore potrà chiedere di essere temporaneamente esonerato per comprovate ragioni che gli impediscano lo svolgimento di turni di cui metterà a conoscenza il suo Responsabile (manager) nonché la Direzione risorse umane.
Nel caso in cui si dovesse presentare la necessità della fuoriuscita dal gruppo di uno o più Lavoratori, sia per motivi del Lavoratore sia per motivi aziendali, l’azienda dovrà garantire la sostituzione immediata del o dei Lavoratori coinvolti, prima dell’uscita dal gruppo dei precedenti, in modo da limitare la presa in carico di turni assegnati ai colleghi uscenti, al solo periodo di affiancamento e addestramento dei nuovi colleghi, ai quali poi verranno assegnati i turni dei colleghi sostituiti.
Nelle diverse assegnazioni dei turni si dovrà tenere conto del rispetto di tutte le normative vigenti, in particolare di una equa distribuzione dei cicli di turno (delle mattine, delle notti, delle festività, dei riposi, etc.).
Trattamento economico per attività a turno
Ad ogni Lavoratore sottoposto a regime di attività a turno viene riconosciuta un’indennità […]

Art. 9 - Permessi per patologie gravi
Vengono introdotti i seguenti permessi straordinari aggiuntivi:
Permessi retribuiti entro il limite massimo di 30 ore all’anno per sottoporsi a visite mediche, visite specialistiche e cicli terapeutici conseguenti patologie gravi.
Al fine del godimento di tali permessi il richiedente dovrà esibire al medico competente aziendale opportuna certificazione medica attestante la gravità della patologia e la necessità di sottoporsi ai cicli terapeutici i cui effetti collaterali siano tali da non consentire un'immediata ripresa del servizio.

Allegati
Allegato A - Intesa sul Telelavoro

Premessa
Le parti concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico-sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli e delle aree meno sviluppate.

Art. 1 - Definizione
Le parti convengono sulla seguente definizione delle prestazioni professionali fornite in telelavoro:
Il telelavoro domiciliare è una attività lavorativa svolta interamente o in parte fuori dalla sede di lavoro in sostituzione dell'attività svolta in sede, favorita dall'utilizzo di tecnologie che permettono e facilitano le comunicazioni tra l'azienda ei lavoratori
Il presente accordo ha lo scopo di regolare lo svolgimento del telelavoro da parte dei dipendenti SI.

Art. 2 - Organizzazione aziendale
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Il livello retributivo non viene modificato dalla condizione di telelavoratore.

Art. 3 - Eleggibilità
Le parti concordano che tutti i dipendenti assegnatari di strumenti di accesso remoto ed esterno ai sistemi informatici aziendali possono effettuare la propria prestazione lavorativa in modalità di telelavoro domiciliare, secondo quanto normato dal presente accordo.

Art. 4 - Sede di lavoro
L'inserimento del dipendente nella condizione di telelavoro non costituisce ragione di variazione della sua sede di lavoro.

Art. 5 - Assegnazione e uso degli strumenti di telelavoro
Il testo delle lettere di assegnazione degli strumenti di telelavoro (postazione, computer portatile, telefono cellulare ed eventuali accessori) sarà oggetto di esame preventivo con la RSU/RSA.
Il telelavoratore dovrà attenersi a quanto segue:
adottare ogni prevista e necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti assegnati.
È tenuto ad utilizzare con diligenza le apparecchiature aziendali di telelavoro nel rispetto delle norme della sicurezza a non manomettere gli impianti e a non consentire a terzi l’utilizzo degli stessi.
In nessun caso potrà eseguire lavori per conto proprio e/o di terzi senza previa autorizzazione dell’Azienda in quanto l’hardware ed il software sono forniti per uso esclusivo del datore di lavoro stesso.
Gli strumenti di telelavoro idonei alle esigenze dell'attività lavorativa saranno assegnati in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti.
Eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili al lavoratore, saranno considerati a carico del datore di lavoro. Sarà cura del telelavoratore consegnare il PC guasto, entro il normale orario di lavoro, alla sede presso la quale risulta in organico al fine di attivare le strutture di assistenza tecnica. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, sarà facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore presso la sede di appartenenza, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il PC.

Art. 6 - Regimi d’orario
L'inserimento del dipendente nella condizione di telelavoro non modifica di per sé il regime orario applicato alla persona.
È ammesso che la prestazione professionale in telelavoro avvenga in orari diversamente distribuiti rispetto al normale orario di lavoro della sede di appartenenza, fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti e dall'art. 115 del vigente CCNL.
Nel caso in cui tali prestazioni in orari diversamente distribuiti siano frutto di una libera scelta del dipendente, ancorché accettata dal proprio responsabile, e premesso che ciò non può e non deve contrastare con esigenze organizzative, funzionali e tecniche dell'azienda, non sarà riconosciuto al dipendente alcun trattamento retributivo e normativo aggiuntivo.
Nel caso in cui ciò fosse comandato dalla linea ’manageriale’, ferma restando l'eccezionalità di tale prestazione, saranno applicati i trattamenti previsti dalle norme dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali ed Aziendali.

Art. 7 - Attività lavorativa al di fuori delle sedi SI
Ferma restando la preventiva autorizzazione del capo, quando l'attività lavorativa viene svolta in telelavoro, il dipendente deve renderlo noto, anche mediante l’utilizzo dell’agenda elettronica disponibile nei sistemi informatici aziendali, o, quando ciò non fosse possibile, con altri strumenti di comunicazione (e-mail, messaggi di segreteria telefonica, ecc.)

Art. 8 - Controllo attività
SI ha facoltà di verificare le prestazioni professionali fornite attraverso il telelavoro.
L’uso degli strumenti per il telelavoro per scopi personali è ammesso nei limiti e secondo le disposizioni aziendali in materia.

Art. 9 - Diritti sindacali
I dipendenti in telelavoro hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
I dipendenti in telelavoro sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi.
L’unità produttiva alla quale il dipendente in telelavoro sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall’inizio.
I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione.
I dipendenti in telelavoro potranno partecipare a tutte le iniziative sindacali presso le sedi aziendali più vicine o in quelle in cui risultano in organico.
Allo scopo di monitorare e verificare gli effetti e le conseguenze del presente accordo sulla organizzazione del lavoro e sulla qualità della vita dei dipendenti interessati:
SI fornirà su base annuale alle RSU\RSA, dati statistici disaggregati indicanti il numero, la categoria CCNL, il sesso e la sede di lavoro di riferimento dei dipendenti abilitati al telelavoro secondo lo schema riportato nella seguente tabella:

Semestre

Livello CCNL

Sesso

Sede

T. pieno / parz / turni

Numero

I 2009

I

F

Roma

FT

Xx

II 2009

IV

M

Torino

PT

Xx

I 2010

III

F

Padova

FT

Xx

E così via

 

 

 

 

 

Durante la fase sperimentale le parti si incontreranno per analizzare l’andamento e la qualità del telelavoro, pertanto si stabiliscono degli incontri con cadenza trimestrale in concomitanza con la consegna dei dati di sopra citati.

Art. 9.1 - Diritto alla riservatezza
L’azienda rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore in telelavoro.
L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del d.lgs. 81/08.

Art. 10 - Ergonomia e sicurezza
SI dichiara che le apparecchiature di cui all'art. 10 sono state costruite nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e risultano certificate allo scopo di cui trattasi.
In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008 l’Azienda avrà l’obbligo di fornire apparecchiature a questo conformi. Il lavoratore avrà l’obbligo di utilizzare correttamente tali apparecchiature in conformità con le istruzioni tecniche che gli saranno fornite così come di prendersi cura della propria sicurezza all'interno della propria abitazione restando SI sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni in cui dovessero incorrere, sia il lavoratore che eventuali terzi, qualora gli stessi fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero nei caso in cui il lavoratore non provveda a sistemare la postazione di lavoro presso il suo domicilio in base a quanto sancito nel decreto legge sopra citato.
Il lavoratore potrà, qualora lo ritenga necessario, rivolgersi al proprio Capo, al Medico Aziendale Competente, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o al Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori al fine di chiedere eventuali pareri in merito all'applicazione delle nonne di sicurezza.
Il Medico Aziendale Competente può essere consultato anche per qualsiasi disturbo o problema di salute riconducibile all'attività svolta.
L'azienda fornirà strumenti e accessori di telefonia cellulare o altra tipologia conformi alle vigenti disposizioni di legge, il cui utilizzo dovrà' avvenire nel rispetto delle leggi e delle disposizioni aziendali in materia.

Art. 10.1 - Visite presso il domicilio del telelavoratore
Saranno consentite, con la preventiva comunicazione ed alla presenza del lavoratore, visite da parte del responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione e di un delegato dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al fine di verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

Art. 11 - Formazione
I lavoratori in telelavoro potranno accedere agli stessi percorsi formativi, identici per accessibilità e contenuti, degli altri lavoratori abitualmente operanti presso una sede SI.

Art. 12 - Diritti di informazione
L'azienda è tenuta a organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire un'informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni ai meno presenti in azienda. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 300/70, che qui si intende integralmente richiamato, SI provvederà a mettere a disposizione, anche tramite pubblicazione in Intranet, una copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto, l'obbligo di pubblicità.

Art. 13 - Riunioni e convocazioni aziendali
In caso di riunioni programmate dall'Azienda, il telelavoratore deve rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.
Sono previsti rientri in Azienda, possibilmente pianificabili ovvero con una frequenza da convenire in funzione delle necessità tecnico/organizzative.
Le parti si danno atto e convengono che il viaggio per raggiungere la sede aziendale di riferimento e far rientro presso il proprio domicilio non darà luogo ad alcun trattamento.

Art. 14 - Norme specifiche delle modalità di telelavoro
Art. 14.1.1. - Prestazione lavorativa

Il telelavoratore rimane in organico presso l'unità produttiva di origine. I rapporti di telelavoro a domicilio saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
• volontarietà e accettazione di entrambe le parti, previa valutazione, da parte dell'Azienda, della compatibilità del telelavoro a domicilio con la mansione e con la collocazione organizzativa del richiedente;
• per ragioni tecnico - amm.ve l’azienda potrà comandare in attività di telelavoro domiciliare uno o più lavoratori, nel qual caso sarà corrisposta una indennità forfettaria aggiuntiva così come definita al punto 14.1.6;
• definizione concordata tra le parti della frequenza dell'attività di telelavoro a domicilio, così come definito all’art. 1, che, fatti salvi i periodi di ferie, corsi di istruzione, malattia e altre assenze giustificate, abbia durata minima di 4 giorni e massima di 20 giorni ogni 4 settimane, e periodicamente modificabili per iscritto in caso di accordo tra le parti. Saranno previsti rientri periodici in azienda per mantenere relazioni sociali, professionali e sindacali almeno 2 volte al mese;
• possibilità di reversibilità del rapporto, su richiesta motivata di una delle due parti, senza pregiudizio del mantenimento del rapporto lavorativo nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il profilo professionale e della qualifica e senza prescindere dalle esigenze logistiche dell'Azienda;
• pari opportunità rispetto ai percorsi di carriera, iniziative formative e sviluppi professionali;
• garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale ossia di analoghi livelli qualitativi e quantitativi rispetto alla stessa attività svolta nei locali aziendali;
• per quanto riguarda il trasporto, il lavoratore può richiedere una borsa a zaino e/o con rotelle al posto della borsa a tracolla.

Art. 14.1.2. - Orario di lavoro
Il lavoratore sarà tenuto al rispetto del normale orario di lavoro della sede di appartenenza fatta salva la sua possibilità, previo accordo del suo capo di individuare una diversa collocazione temporale della sua prestazione come fissato dal precedente art. 7.

Art. 14.1.3. - Contratto di telelavoro a domicilio
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro a domicilio concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente raccordo di trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per la trasformazione di un rapporto di telelavoro a domicilio.
Per garantire il mantenimento dei canali informativi tra la RSU/RSA e i lavoratori nell'accordo sarà indicato il link alla bacheca sindacale disponibile nella intranet aziendale.

Art. 14.1.4 - Eleggibilità
Fatte salve le esigenze organizzative, sarà data priorità alle richieste dei lavoratori disabili o con particolari patologie, e a coloro che necessitano di assistere figli minori di 8 anni, familiari, ecc., che ne facciano richiesta, suffragata da idonea documentazione attestante i criteri di eleggibilità.

Art. 14.1.5 - Postazione di lavoro
Resta salva la libera e privata organizzazione del proprio domicilio da parte del lavoratore, fermo restando l'art. 10 Ergonomia e Sicurezza del presente accordo.

Art. 14.1.6 - Indennità
Il lavoratore in telelavoro a domicilio, avrà diritto a un rimborso forfettario mensile di 12 Euro, (pari a un rimborso giornaliero di 0,60 Euro) riproporzionato in relazione al numero di giorni lavorati presso le sedi aziendali o presso il Cliente, come contributo dei consumi energetici e dell'uso dell'abitazione. Tale indennità sarà erogata pro-rata per i giorni di effettiva attività di lavoro a domicilio. Come disciplinato dall’accordo del febbraio 2008 sui ticket, sarà riconosciuto buono pasto anche per le giornate di telelavoro superiori alle 4 ore. Il rimborso è comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti o indiretti d’origine legale o contrattuale ed è escluso, ai sensi dell’art. 2120 del Codice Civile, dalla base imponibile del TFR.

Art. 15 - Modifiche normative
In caso di nuove disposizioni di legge, modifiche dì quelle esistenti o derivanti da accordi interconfederali relativi al Telelavoro, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e la coerenza del presente accordo ed eventualmente armonizzarlo con le nuove norme.