Tipologia: Accordo Interfederale*
Data firma: 11 marzo 1997
Validità: 01.07.1996 - 31.12.2000
Parti: Federgasacqua e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Municipalizzate
Fonte: CNEL
Note*: Accordo per il rinnovo del CCNL 28 luglio 1992

Sommario:

 Premessa
Parte Economica
Allegati
Allegato n. 1 - Classificazione del personale (già art. 12)
Allegato n. 2 - Salute e sicurezza sul lavoro
1) Rappresentante per la sicurezza
1.1 Numero

1.2 Modalità di designazione o elezione
1.3 Permessi retribuiti
1.4 Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
 
 1.5 Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
a) - Accesso ai luoghi di lavoro

b) - Modalità di consultazione
c) - Informazioni e documentazione aziendale
d) - Strumenti per l’espletamento delle funzioni
2) Organismi paritetici
Allegato n.3 - Protocollo d'intesa sulle rappresentanze sindacali unitarie
Allegato A - Una tantum 2° semestre 1996
Allegato B - Tabella retribuzione base
Errata corrige Accordo nazionale Interfederale 11.3.97
• Allegato 1 - Classificazione del personale (già art. 12)

Verbale di accordo nazionale interfederale

L'anno 1997, il giorno 11 del mese di marzo, in Roma tra Federgasacqua rappresentata dalla Commissione Sindacale; e Funzione Pubblica Cgil/Fit-Cisl/Uil-Trasporti rappresentate dalle rispettive Delegazioni Trattanti, è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL 28.7.92:
[…]
4) l'art. 38 del CCNL 28.7.92 viene sostituito dal testo di cui all'allegato 2 al presente accordo;
5) le Parti convengono sull'allegato Protocollo d'intesa sulle rappresentanze sindacali unitarie che costituisce parte integrante del presente contratto (allegato 3);
[…]

Allegati
Allegato n. 2 - Salute e sicurezza sul lavoro
Le aziende dichiarano che la sicurezza e l’igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione "Sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell’attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, con il quale sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:

1) Rappresentante per la sicurezza
1.1 Numero
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:
Aziende fino a 200 dipendenti: 1
Aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3
Aziende oltre i 1000 dipendenti: 6
Nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza fanno parte delle RSU e rientrano nel numero complessivo per esse stabilito dall’accordo nazionale interfederale Federgasacqua / Fp(Cgil) / Fit(Cisl) / Uiltrasporti (Uil) 23.2.95. In parziale deroga a quanto previsto nel comma precedente, si conviene che:
1. nelle aziende che occupano da 71 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato anche all’esterno dei componenti della RSU;
2.nelle aziende che occupano da 201 a 800 dipendenti 1 rappresentante per la sicurezza nell’ambito del numero complessivo previsto può essere individuato all’esterno della RSU;
3. nelle aziende che occupano oltre 800 dipendenti possono essere individuati all’esterno dei componenti della RSU fino a 2 rappresentanti per la sicurezza nell’ambito del numero complessivo sopra individuato.

1.2 - Modalità di designazione o elezione
A)- Aziende fino a 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.
L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Il verbale dell'avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente all'azienda.

B)- Aziende con più di 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della RSU con le seguenti modalità:
- elezione diretta o designazione da parte dei lavoratori al loro interno, nell'ambito e contestualmente all'elezione della RSU, attraverso indicazione specifica tra i candidati proposti per la RSU medesima; gli eventuali rappresentanti esterni alla RS. individuati ai sensi del precedente punto 1.1) vanno eletti contestualmente alla RSU e con le medesime modalità
- designazione, da parte della RSU già eletta, del/dei componenti della stessa incaricati della funzione di rappresentante della sicurezza; l'elezione degli eventuali rappresentanti esterni alla RSU ai sensi del precedente punto 1.1. avviene con apposite elezioni e con le modalità sopra individuate al punto a.
Il rappresentante per la sicurezza resta in carica per tutta la durata del mandato della RSU di cui è componente.
Nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso retribuito di cui al successivo paragrafo relative al periodo di esercizio della sua funzione.
In assenza della RSU e fino a quanto la stessa non sia stata costituita, il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, con le modalità sopra individuate nel punto a).

1.3 - Permessi retribuiti
Ogni Rappresentante per la Sicurezza ha a disposizione, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, n. 40 ore di permesso retribuito annuo.
Nelle aziende con numero di addetti pari almeno a 70, a fronte della verifica dell'insufficienza delle 40 ore annue per la presenza di particolare articolazione territoriale degli impianti, può convenirsi a livello aziendale l'incremento di una ulteriore quota di permessi orari in ragione d'anno, entro il limite di un monte ore complessivo di ulteriori 10 ore.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

1.4 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
La formazione aziendale dei rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione di almeno 30 ore lavorative annue, riferite all'effettiva durata della formazione.
Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazioni ricevute, mantenendo sulle stesse la massima riservatezza.

1.5 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
a)- Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

b)- Modalità di consultazione
Laddove il Decreto Lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

c)- Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2 custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, é tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione.

d)- Strumenti per l'espletamento delle funzioni
Per l'esercizio delle sue funzioni il Rappresentante per la sicurezza fruisce del locale già posto a disposizione delle RSU e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.

2)- Organismi paritetici
A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali Cispel e le strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le OO.SS. stesse aderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D. Lgs. 626/94.
La formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.

Allegato n.3 - Protocollo d'intesa sulle rappresentanze sindacali unitarie
Le Parti, Federgasacqua e Cgil-Funzione Pubblica, Fit-Cisl e Uil Trasporti, preso atto dell'accordo interconfederale Cispel - Cgil/Cisl/Uil del 29.9.94 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto concordato nell'accordo sopra citato nonché nel Regolamento ad esso allegato, convengono di procedere alla regolamentazione della costituzione di Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nelle imprese per i servizi funerari come di seguito riportato.
[…]
4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle RSA di cui all'art. 52, lett. c del CCNL 28.7.92, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti eletti o designati nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2) subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/1970; nei confronti di ciascun componente della RSU eletto o designato nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della legge 300/1970.
Restano salvi in favore delle OO.SS. firmatarie del CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale Cispel/Cgil-Cisl-Uil 29.9.94, punto 4, ultimo comma.
La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale ed assolve funzione di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale, salvo sia espressamente prevista - o richiesta dalla RSU - la competenza congiunta delle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL; nelle aziende con meno di 15 dipendenti la competenza, inclusa quella negoziale, per le materie che il CCNL attribuisce al livello aziendale è esercitata congiuntamente alle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
[…]
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le disposizioni di cui all'accordo interconfederale Cispel Cgil/Cisl/Uil 29.9.94.
[…]