Categoria: 2009
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Tipologia: Accordo
Data firma: 30 luglio 2009
Parti: Holding dei Giochi, Unione Ctsp e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento RSA
Settori: Commercio, GDO, Holding dei Giochi
Fonte: filcams.cgil.it


Verbale di accordo per la definizione delle aree operative della holding dei giochi per il monitoraggio della sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro

Addì 30 luglio 2009, in Milano, presso la sede della Unione del Commercio, dei Turismo, dei Servizi e delle Professioni si sono incontrati i seguenti signori: per la società Holding dei Giochi spa […], per l'Unione CTSP - Milano […], per la Filcams-Cgil […], per la Fisascat-Cisl […], per Uiltucs-Uil […], il Coordinamento RSA, per individuare e definire le "unità/aree operative" della società Holding dei Giochi per una corretta ed efficace osservanza e applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e dall'accordo Interconfederale del 18/11/1996 applicativo del D.Lgs 626/94.

Premesso che:
• La Holding dei Giochi spa opera su tutto il territorio nazionale attraverso diversi punti vendita con insegna Toys Center.
• La Holding dei Giochi spa, in alcune realtà territoriali si trova a condividere a livello logistico uffici e aree, funzionali allo sviluppo dell'attività, centralizzando in alcune situazioni attività trasversali ai singoli punti vendita.
• La Holding dei Giochi intende quindi perseguire ed attuare in un'ottica di "Gruppo", le misure volte a promuovere il rispetto e il miglioramento di quanto necessario in relazione alla salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
• I lavoratori che operano nei 90 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale e nella sede sono 900;
tutto ciò premesso si concorda quanto segue
Alla data di sottoscrizione del presente verbale le Parti hanno individuato 4 "aree/unità operative di Gruppo" sul territorio nazionale così definite:
1. "Unità operativa di Nord/Ovest" alla quale faranno riferimento i punti vendita e gli uffici di: Lombardia, Piemonte.
2. "Unità operativa di Nord/Est" alla quale faranno riferimento i punti vendita di: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna.
3. "Unità operativa Centro/Italia" alla quale faranno riferimento i punti vendita di: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana.
4. "Unità operativa Sud/Isole alla quale faranno riferimento i punti vendita di: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Eventuali modifiche delle suddette aree verranno concordate tra le parti con apposita sottoscrizione di un verbale.
Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza previsti per le "unità operative" suddette sono i seguenti:
area 1. numero quattro in quanto la suddetta "unità operativa" presenta il maggior numero di punti vendita e la maggiore complessità organizzativa.
Area 2. numero 3
Area 3. numero 3
Area 4. numero 1
Per quanto richiamato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e dall'accordo Interconfederale del 18/11/1996 applicativo del D.Lgs 626/94, le Parti, per le rispettive competenze, daranno seguito alle azioni/attività previste.