Categoria: 2010
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Tipologia: CIA
Data firma: 22 luglio 2010
Validità: 01.07.2010 - 31.12.2012
Parti: Cerved Group/Unione-Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU/RSA
Settori: Commercio-Servizi, Cerved Group
Fonte: filcams.cgil.it


Sommario:

  1. Sistema di relazioni sindacali
2. Orario di lavoro
3. Flessibilità
4. Ferie
5. Permessi
6. Indennità d'intervento
7. Part Time
8. TFR
9. Livelli Intermedi
10. Previdenza complementare/assistenza sanitaria
  11. Trasferte
12. Trasferimenti
13. Travel Policy
14. Straordinari
15. Buoni Pasto/ Servizio Mensa
16. Permessi studio
17. Premio di Risultato
18. Altri istituti
19. Validità e durata dell’accordo

Accordo integrativo Cerved Group

Oggi, 22 luglio 2010, presso l’Unione - Confcommercio Imprese per l’Italia Milano Monza e Brianza, si sono incontrate: Cerved Group spa […], assistita da […] Unione - Confcommercio e Filcams - Cgil Nazionale […], Fisascat - Cisl Nazionale […], Uiltucs - Uil Nazionale […], Filcams - Cgil Milano […], Fisascat - Cisl Padova […], Uiltucs - Uil Milano […], RSU/RSA Cerved Group spa, per ratificare l’ipotesi di accordo integrativo Cerved Group spa stipulato il 26 maggio 2010, finalizzato all’armonizzazione dei trattamenti di secondo livello, sottoscrivendo un unico nuovo contratto integrativo aziendale, approvato a seguito della consultazione dei lavoratori.

1. Sistema di relazioni sindacali
Diritti d’informazione
Informazione e relazioni a livello nazionale

Data l'organizzazione aziendale si concorda un confronto a livello nazionale che affronti l'insieme delle varie realtà, con riguardo ai diritti di informazione preventiva avuto riguardo della normativa relativa alle informazioni riservate e nel rispetto delle norme già previste dal CCNL Terziario, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
• strategie aziendali della Società (sviluppo, investimenti, politiche commerciali); andamento economico dell’azienda (risultati economici e di Bilancio);
• processi di riorganizzazione e ristrutturazione;
• mercato del lavoro e struttura dell'occupazione (a titolo esemplificativo: tipologie contrattuali, tempi pieni e parziali, donne e uomini, effetti della legge 125/1991 e dell’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, livelli di inquadramento);
• regolamenti e prassi aziendali;
• piani formativi.
Le parti si troveranno almeno una volta all'anno, e comunque su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti le materie sopra individuate.
Informazione e relazioni a livello di filiali e/o Territori
A livello di filiale e/o territoriale, avuto riguardo della normativa relativa alle informazioni riservate e nel rispetto delle norme già prevista dal CCNL Terziario, con le RSU/RSA e/o le Organizzazioni Sindacali si procederà ad una informativa preventiva con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
• sviluppo, investimenti territoriali
• progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità produttive;
• orari di lavoro e loro articolazione;
• organizzazione del lavoro;
• organici e loro composizione, lavoro supplementare e straordinario;
• calendari ferie;
• tutela della prevenzione, salute e sicurezza sul lavoro.
L'azienda s'impegna a fornire preventivamente quanto utile e propedeutico agli incontri di cui sopra, nonché a fornire un riscontro tempestivo alle richieste avanzate dalle RSA/RSU.

2. Orario di lavoro
L’articolazione dell’orario di lavoro è di 40 ore settimanali e con la forma seguente:
- entrata: ore 08,15 - 09,30
- pausa pranzo: minimo 30’ max 60’ in fascia oraria 12.30 (inizio) - 14.30 (rientro);
- uscita: ore 17.00 - 18.30 dal lunedì al giovedì e 16.00 - 18.30 il venerdì.
L’eventuale uscita anticipata del venerdì dovrà essere compensata nella settimana lavorativa con la corrispondente prestazione oraria a copertura, effettuata nei giorni precedenti, volta al raggiungimento delle 40 ore settimanali.
L’orario di lavoro del personale dedicato al servizio di ricevimento e centralino della sede di Milano sarà invece regolamentato come segue:
ricevimento
- 1a fascia: ore 07.30 - 15.30, pausa: 12.30 - 13.30;
- 2a fascia: ore 13.30 - 21.30, pausa: 13.30 - 14.30;
centralino (fascia di copertura): 8.15 - 18.30.

3. Flessibilità
Fema restando la flessibilità oraria cosi come disciplinata dall’art. 2 del presente CIA, è consentito effettuare fino a quattro ritardi al mese, ciascuno contenuto entro la mezz’ora, e comunque non più di due alla settimana, con possibilità di recupero entro i successivi 7 giorni di calendario. Modalità di recupero diverse potranno essere concordate a livello di filiale e/o territoriale a seguito dell’informativa prevista dall’art. 1 del presente CIA.

5. Permessi
Visita medica o specialistica: su presentazione di giustificativo con indicazione dell’orario e durata prevista per la visita, al personale Cerved Group verrà concesso un permesso retribuito con decorrenza da un’ora prima e fino ad un’ora dopo della visita. Il giustificativo della visita potrà essere presentato all’azienda entro il terzo giorno successivo al giorno della visita.
Breve indisposizione improvvisa: in caso di indisposizione improvvisa sarà possibile lasciare il luogo di lavoro previo avviso al proprio' responsabile, senza necessità di fornire successivamente il certificato medico qualora l’assenza non superi il giorno stesso. In tal caso l’assenza sarà considerata retribuita.
[…]

6. Indennità d'intervento
In caso di intervento sistemistico e di assistenza tecnica a presidio dei sistemi informatici aziendali e dei clienti, nella giornata del sabato, al personale sistemistico inquadrato al livello quadro è previsto il riconoscimento di un’indennità forfettaria pari a euro 64,56 lorde, maturabile al superamento della 2A ora di durata di intervento.
Detta indennità potrà essere sostituita, a scelta del richiedente, da ½ giornata di permesso retribuito (permesso presidio sistemi).

7. Part Time
[…]. L’azienda riconoscerà la possibilità di ottenere un contratto a tempo parziale post-maternità come previsto dal CCNL applicato ad almeno 1 persona per le unità sotto ai 20 dipendenti, almeno a 2 tra i 21 e i 33 dipendenti, al 5% sopra ai 33 dipendenti.
A fronte di gravi patologie si valuterà, su richiesta individuale e con l’assistenza della RSA/RSU, la possibilità di concedere l'orario a tempo parziale.

15. Buoni Pasto/ Servizio Mensa
[…]
Per il personale impiegato presso la sede di Milano viene istituito il servizio mensa che è sostitutivo del buono pasto. Nel caso di orario di lavoro giornaliero valutato organizzativamente non compatibile ad usufruire del servizio mensa o in caso di particolari certificate situazioni individuali, tale servizio sarà sostituito dal buono pasto secondo quanto previsto dal presente articolo.

18. Altri istituti
Per quanto non diversamente disciplinato con il presente accordo, vale l’applicazione della normativa legale e contrattuale di primo livello (CCNL Terziario) vigente, salve le corrispondenti indicazioni di armonizzazione ex verbale del 16 dicembre 2009 sottoscritto dalle parti firmatarie del presente accordo.