Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 10 luglio 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Ortoflorovivaisti
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto.
Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto.
• Contratto Nazionale
• Contratto Provinciale.
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo.
Art. 4 - Efficacia del contratto.
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 5 - Sistema delle relazioni.
Art. 6 - Osservatori.
• Osservatorio Nazionale.

• Osservatorio Regionale.
• Osservatorio Provinciale.
Art. 7 - Formazione professionale.
Art. 8 - Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità".
Art. 9 - Mercato del lavoro: azioni bilaterali.
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 10 - Assunzione.
Art. 11 - Contratto individuale.
Art. 12 - Periodo di prova.
Art. 13 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 14 - Contratti di formazione e lavoro.
Art. 15 - Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 16 - Contratto di apprendistato.
Art. 17 - Contratto di lavoro temporaneo.
Art. 18 - Riassunzione.
Art. 19 - Categorie di operai agricoli.
Art. 20 - Categorie di operai florovivaisti.
Art. 21 - Mobilità territoriale della manodopera.
Art. 22 - Lavoratori migranti.
Art. 23 - Trasporti e asili nido.
Art. 24 - Convenzioni.
Art. 25 - Raccolta dei prodotti sulla pianta.
• Dichiarazione del Ministro del Lavoro. Raccolta prodotti sulla pianta.
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 26 - Classificazione.
• Operai agricoli.
• Operai florovivaisti.
Art. 27 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai agricoli.
Art. 28 - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai florovivaisti.
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro.
Art. 30 - Riposo settimanale.
Art. 31 - Ferie.
Art. 32 - Permessi per corsi di addestramento professionale.
Art. 33 - Permessi straordinari.
Art. 34 - Permessi per corsi di recupero scolastico.
Art. 35 - Giorni festivi - Operai agricoli.
Art. 36 - Giorni festivi - Operai florovivaisti.
Art. 37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli.
Art. 38 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai florovivaisti.
Art. 39 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli.
Art. 40 - Interruzioni - Recuperi - Operai florovivaisti.
Art. 41 - Attrezzi ed utensili.
Art. 42 - Organizzazione del lavoro.
Art. 43 - Trasferimenti - Operai florovivaisti.
Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 44 - Retribuzione.
Art. 45 - Ex scala mobile.
Art. 46 - Tredicesima mensilità.
Art. 47 - Quattordicesima mensilità.
Art. 48 - Scatti di anzianità.
Art. 49 - Obblighi particolari tra le parti.
Art. 50 - Rimborso spese.
Art. 51 - Classificazione e retribuzione per età.
Art. 52 - Cottimo.
Art. 53 - Trattamento di fine rapporto.
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 54 - Previdenza e assistenza.
Art. 55 - Fondo Nazionale di previdenza complementare.
Art. 56 - Malattia e infortunio - Operai agricoli.
Art. 57 - Malattia e infortunio - Operai florovivaisti.
Art. 58 - Integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro - Operai agricoli.
• Malattia.
• Infortuni sul lavoro.
Art. 59 - Cassa integrazione salari.
Art. 60 - Anticipazione acconti assegni per il nucleo familiare.
• Allegato - Dichiarazione dell'operaio agricolo o florovivaista per la restituzione degli acconti sugli assegni per il nucleo familiare anticipati dall'azienda
Art. 61 - Anticipazione trattamenti assistenziali.
• Dichiarazione dell'operaio agricolo e florovivaista a tempo indeterminato per la restituzione alle aziende delle somme anticipate a titolo di malattia, infortunio e Cisoa
Art. 62 - Fondo Integrativo Sanitario.
Art. 63 - Lavori pesanti o nocivi.
Art. 64 - Tutela della salute dei lavoratori.
Art. 65 - Libretto sindacale e sanitario.
Art. 66 - Lavoratori tossicodipendenti.
Titolo VIII - Sospensione - Risoluzione rapporto – Provvedimenti disciplinari
Art. 67 - Trapasso di azienda.
Art. 68 - Servizio militare.
Art. 69 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato.
• A) Giusta causa.
• B) Giustificato motivo.
Art. 70 - Dimissioni per giusta causa.
Art. 71 - Preavviso di risoluzione del rapporto.
Art. 72 - Norme disciplinari - Operai agricoli.
Art. 73 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti.
Art. 74 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi - Operai florovivaisti.
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 75 - Delegato d'azienda - Operai agricoli.
Art. 76 - Delegato d'azienda - Operai florovivaisti.
Art. 77 - Tutela del delegato d'azienda.
Art. 78 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Art. 79 - Riunioni in azienda.
Art. 80 - Permessi sindacali.
Art. 81 - Contributo contrattuale.
Art. 82 - Quote sindacali per delega.
Titolo X - Norme finali
Art. 83 - Controversie individuali.
Art. 84 - Controversie collettive.
Art. 85 - Condizioni di miglior favore.
Art. 86 - Contrattazione provinciale - Operai agricoli.
Art. 87 - Contrattazione provinciale - Operai florovivaisti.
Art. 88 - Accordi di riallineamento.
Art. 89 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali.
• Impegni delle parti.

Art. 90 - Esclusività di stampa - Archivi contratti.
  Allegati
Allegato 1.
• Minimi salariali di area mensili
• Minimi salariali di area orari
• Protocollo d'intesa sull'art. 44
Allegato 2. Protocollo nazionale d'intesa per la sperimentazione nel settore agricolo del lavoro temporaneo
Allegato n. 3 Statuto Agriform Organismo bilaterale per la formazione professionale
• Art. 1 - Costituzione.
• Art. 2 - Scopi e finalità.
• Art. 3 - Sede.
• Art. 4 - Durata.
• Art. 5 - Soci.
• Art. 6 - Contributi.
• Art. 7 - Organi.
• Art. 8 - Assemblea.
• Art. 9 - Presidente e Vice Presidente.
• Art. 10 - Comitato di Gestione.
• Art. 11 - Il Collegio dei Revisori.
• Art. 12 - Organi Consultivi.
• Art. 13 - Patrimonio dell'Associazione.
• Art. 14 - Esercizio sociale.
• Art. 15 - Avanzi di gestione.
• Art. 16 - Regolamento.
• Art. 17 - Scioglimento.
• Art. 18 - Competenze.
• Art. 19 - Rinvio.
Allegato n. 4 Regolamento per il funzionamento degli osservatori (art. 6 CCNL)
• 1) Presidenza.
• 2) Segreteria.
• 3) Riunioni dell'Osservatorio.
• 4) Rappresentanti.
• 5) Compiti dell'Osservatorio.
• 6) Operatività dell'Osservatorio.
Allegato n. 5 Verbale di accordo
• 1. Rappresentante della sicurezza.
• 2. Modalità di elezione.
• 3. Permessi retribuiti.
• 4. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
• 5. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
• 6. Riunioni periodiche.
• 7. Comitato paritetico nazionale.
• 8. Comitato paritetico provinciale.
• 9. Formazione e informazione dei lavoratori.
• 10. Norma di rinvio.
Allegato n. 6 Accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione lavoro degli operai agricoli e florovivaisti
• CFL tipo A
• CFL tipo B
• Modello 1 - Comunicazione dell'azienda all'osservatorio provinciale, art. 6 CCNL operai agricoli e florovivaisti
• Modello 2 - Progetto per l'attività di formazione lavoro
• Modello 3 - Contratto di lavoro individuale
• Modello 4 - Attestato dell'azienda per il CFL di tipo B
Allegato n. 7 Tabella "indennità di anzianità"
Allegato n. 8 Accordo sui termini di corresponsione del trattamento di fine rapporto agli operai a tempo determinato
• Modello per l'indicazione delle spettanze maturate per trattamento di fine rapporto
Allegato n. 9 Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU operai impiegati e quadri agricoli e florovivaisti
• Modalità di costituzione e di funzionamento

o 1. Ambito e iniziativa per la costituzione.
o 2. Composizione della RSU
o 3. Ripartizione dei seggi tra operai, impiegati e quadri.
o 4. Numero dei componenti.
o 5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.
o 6. Compiti e funzioni.
o 7. Durata e sostituzione nell'incarico.
o 8. Funzionamento della RSU
o 9. Elettorato attivo e passivo.
o 10. Delegati sindacali.
o 11. Rinvio all'Accordo quadro.
• Parte II - Disciplina della elezione della RSU
o 1. Modalità per indire le elezioni.
o 2. Quorum per la validità delle elezioni.
o 3. Presentazione delle liste.
o 4. Commissione elettorale.
o 5. Compiti della Commissione.
o 6. Affissioni.
o 7. Scrutatori/rici.
o 8. Segretezza del voto.
o 9. Schede elettorali.
o 10. Preferenze.
o 11. Modalità della votazione.
o 12. Composizione del seggio elettorale.
o 13. Attrezzatura del seggio elettorale.
o 14. Riconoscimento degli/lle elettori/rici.
o 15. Compiti del/la Presidente.
o 16. Operazioni di scrutinio.
o 17. Ricorsi alla commissione elettorale.
o 18. Comitato dei/lle garanti.
o 19. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
o 20. Adempimenti dell'impresa.
o 21. Clausola finale.
Allegato n. 10 Accordo nazionale sull'indennità di percorso nelle province dell'Italia meridionale e delle isole - operai agricoli
Allegato n. 11 Tutela della salute dei lavoratori
• A) Protocollo d'intesa

o 1. I prodotti fitosanitari
▪ 1.1 .Classificazione dei prodotti fitosanitari.
▪ 1.2. Misure di prevenzione generale.
▪ 1.3. Misure di prevenzione particolari per le diverse classi.
▪ 1.4. Raccomandazioni utili.
▪ 1.5. Informazioni mediche.
▪ 1.6.
▪ 1.7. Elenco Centri Antiveleno.
o 2. Mezzi meccanici
o 3. Stalle e allevamenti.
o 4. Silos, pozzi neri, cantine e ambienti simili.
o 5. Frigoriferi.
o 6. Serre.
o 7. Lavorazioni a cielo aperto.
• B) Dispositivi di protezione individuali.
Libretto sindacale e sanitario;
Legge 20.5.70 n. 300: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul Collocamento";
Protocollo interconfederale 23.7.93 "sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo".

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti 10 luglio 1998

L'anno 1998 il giorno 10 del mese di luglio, in Roma, tra la Confederazione generale dell'agricoltura italiana […] con la partecipazione: della Federazione nazionale dei proprietari conduttori in economia […], della Federazione nazionale affittuari conduttori in economia […], della Federazione nazionale dell'impresa familiare coltivatrice […], la Confederazione nazionale coltivatori diretti […], la Confederazione italiana agricoltori - Cia […] e la Flai-Cgil […], la Fisba-Cisl […], la Uila-Uil […].
In applicazione dell'accordo nazionale di rinnovo sottoscritto in pari data, si è stipulato il presente CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto del contratto.

Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro nell'agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche(*) e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate.
Il CCNL si applica, altresì, alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche e faunistico-venatorie.
(*) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.


Art. 2 - Struttura ed assetto del contratto.
La struttura della contrattazione è articolata su 2 livelli: nazionale e provinciale.
Contratto Provinciale.
[…]
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dagli artt. 86 e 87 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 5 - Sistema delle relazioni.

Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti si svolgono, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al rapporto di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal contratto o da singoli accordi, quali:
- Osservatori nazionale, regionali, provinciali di cui all'art. 6 del CCNL;
- "Agriform" di cui all'art. 7 del CCNL;
- "Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità" di cui all'art. 8 del CCNL;
- "Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro" previsto dall'accordo 18.12.96 (allegato n. 5)
- altri organismi che le parti riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Art. 6 - Osservatori.
Osservatorio Nazionale.

L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare, anche attraverso contratti d'area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
- l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali e i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
- la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica.
L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L'Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.

Osservatorio Regionale.
Le parti convengono di costituire a livello regionale un Osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
- applicazione nell'ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agro-alimentare e attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- politiche regionali di sviluppo dell'agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell'ambiente.
L'Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a 6 e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.

Osservatorio Provinciale.
Le parti convengono di costituire a livello provinciale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
[…]
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti di area;
[…]
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio Regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura;
- concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere agli uffici regionali del lavoro e alle sezioni circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza e in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art. 83;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l'Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a 6 e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
Per il funzionamento degli Osservatori (nazionale, regionali, provinciali) si rinvia al Regolamento di cui all'allegato n. 4 del presente CCNL.

Art. 7 - Formazione professionale.
Le parti considerano la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie per il miglioramento della competitività delle imprese e per la tutela e la promozione del lavoro.
La formazione professionale assume pertanto un ruolo di primo piano per la modernizzazione del settore agricolo e per garantire all'agricoltura la necessaria manodopera qualificata.
A tal fine le parti sono impegnate a tutti i livelli ad esercitare un attivo ruolo di promozione e di indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l'attuazione di programmi di formazione continua e in alternanza.
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi le parti convengono di istituire su base paritetica un organismo nazionale per la formazione professionale in agricoltura, i cui compiti, composizione e funzionamento sono definiti dallo Statuto, allegato n. 3 - Agriform al presente CCNL.

Art. 8 - Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità".
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le "pari opportunità" composta pariteticamente da 2 rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.
La Commissione ha l'incarico di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
a) analizza l'andamento dell'occupazione femminile in agricoltura utilizzando anche i dati forniti dall'Osservatorio nazionale, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di "azioni positive" poste in essere in Italia e all'estero in applicazione della Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635, dei Programmi di azione della Comunità Europea 82/85 e 86/90 e delle disposizioni di legge in materia di pari opportunità;
c) individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile;
d) propone campagne d'informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali e annualmente riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.

Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 13 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.

Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17.10.67 n. 977.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano compiuto il 14° anno d'età.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (26.8.50 n. 860; 9.1.63 n. 7; 30.12.71 n. 1204; 9.12.77 n. 903).

Art. 21 - Mobilità territoriale della manodopera.
[…]
Inoltre le parti, impegnandosi ad operare per una più fattiva collaborazione con gli enti e istituzioni interessate, al fine di impedire ogni possibile forma di violazione del collocamento, specialmente dovuta alla intermediazione privata della manodopera e per eliminare ogni tipo di trasporto abusivo dei lavoratori, nel corso di tali incontri esamineranno le misure più adeguate da sottoporre all'attenzione degli Organismi pubblici competenti, quali:
[…]
2) vigilanza sugli automezzi privati che trasportano i lavoratori e interventi presso la Regione per potenziare le linee di trasporto pubblico;
[…]

Art. 22 - Lavoratori migranti.
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
[…]

Art. 25 - Raccolta dei prodotti sulla pianta.
Le aziende che hanno effettuato la vendita dei prodotti sulla pianta ne daranno comunicazione all'Ente competente all'accertamento della manodopera, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalle delibere delle Commissioni Regionali per l'Impiego.

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
I contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire, per un periodo massimo di 90 giornate nell'anno, un orario di 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro corrispondente periodo dell'anno.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
In base all'art. 18, legge 17.10.67 n. 977, l'orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al comma 1 del presente articolo, i contratti provinciali di lavoro potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche e anche per periodi limitati dell'anno, la distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull'orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle provincie nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
Impegno a verbale sull'orario di lavoro.
Le parti contraenti, di fronte al problema della riduzione per legge dell'orario di lavoro posto con la presentazione del disegno di legge governativo in materia, affermano che la regolamentazione dell'orario di lavoro deve essere di pertinenza delle parti sociali, attraverso la contrattazione collettiva.
Le parti, qualora fosse approvata una disposizione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, si impegnano ad incontrarsi per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle esigenze del settore agricolo.

Art. 30 - Riposo settimanale.
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti provinciali, in applicazione dell'art. 8, legge 22.2.34 n. 370.

Art. 37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli.
[…]
I limiti del lavoro notturno al coperto debbono essere stabiliti nei contratti provinciali.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 38 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai florovivaisti.
[…]
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 39 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli.
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato i contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8.8.72 n. 457.

Art. 40 - Interruzioni - Recuperi - Operai florovivaisti.
[…]
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore 2 giornaliere e le ore 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8, legge 1972, n. 457.

Art. 42 - Organizzazione del lavoro.
I contratti provinciali di lavoro dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività e alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti e ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella dell'integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche gli osservatori provinciali che dedicheranno ai problemi, specifici esami ai sensi dell'art. 6.
[…]

Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 63 - Lavori pesanti o nocivi.

I contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori nocivi e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.

Art. 64 - Tutela della salute dei lavoratori.
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano "fattori di nocività":
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a 4 ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi 2 ore e 20 minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell'orario di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di 2 ore e 20 minuti giornaliere.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del protocollo d'intesa allegato al presente CCNL (allegato n. 11), i contratti provinciali di lavoro dovranno valutare l'idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui al precedente comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i contratti provinciali di lavoro dovranno prevedere l'effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a quanto previsto dal contratto e dalla legge 20.5.70 n. 300 - potrà essere richiesto l'intervento dei Centri di Medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
È altresì demandato ai contratti provinciali di lavoro il compito di definire le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 150 ore di cui all'art. 32 del presente CCNL, nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.

Art. 65 - Libretto sindacale e sanitario.
Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al facsimile allegato al presente CCNL (allegato n. 12), cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale integrativo.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall'operaio presso le rispettive Organizzazioni sindacali.

Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 75 - Delegato d'azienda - Operai agricoli.

Nelle aziende che occupino più di 5 operai agricoli sarà eletto un delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costituite le RSU (vedi il protocollo di cui all'allegato n. 9), sarà eletto un 2° delegato di azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. […]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
[…]

Art. 76 - Delegato d'azienda - Operai florovivaisti.
Nelle aziende che occupino più di 5 operai sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai, nelle quali non siano state costituite le RSU (vedi il protocollo di cui all'allegato n. 9), sarà eletto un 2° delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso la direzione aziendale per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
[…]

Art. 78 - Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono disciplinate dal protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU operai impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (vedi allegato n. 9).

Art. 79 - Riunioni in azienda.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
[…]

Titolo X - Norme finali
Art. 84 - Controversie collettive.

Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti provinciali di lavoro.

Art. 86 - Contrattazione provinciale - Operai agricoli.
Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l'ambito di applicazione.
Questo livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito all'art. 2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:

- art. 6 - Osservatori;
- art. 10 - assunzione;
- art. 14 - contratti di formazione e lavoro;
- art. 15 - rapporto di lavoro a tempo parziale;
- art. 18 - riassunzione;
- art. 22 - lavoratori migranti;
- art. 26 - classificazione;
- art. 29 - orario di lavoro;
- art. 30 - riposo settimanale;
- art. 32 - permessi corsi addestramento professionale;
- art. 34 - permessi corsi recupero scolastico;
- art. 37 - lavoro straordinario, festivo, notturno;
- art. 39 - interruzioni e recuperi;
- art. 42 - organizzazione del lavoro;
- art. 44 - retribuzione;
- art. 49 - obblighi particolari tra le parti
- art. 50 - rimborso spese;
- art. 51 - classificazione e retribuzione per età;
- art. 52 - cottimo;
- art. 58 - integrazione trattamento malattia e infortuni;
- art. 63 - lavori pesanti o nocivi;
- art. 64 - tutela della salute dei lavoratori;
- art. 72 - norme disciplinari operai agricoli;
- art. 75 - delegato d'azienda;
- art. 82 - quote sindacali per delega;
- art. 88 - accordi di riallineamento;
- art. 89 - riforma degli strumenti delle attività bilaterali.

Le parti sono impegnate a rispettare e a far rispettare la presente normativa.
[…]

Art. 87 - Contrattazione provinciale - Operai florovivaisti.
Nelle province ove esistano aziende florovivaistiche classificate all'articolo "Oggetto del Contratto" le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno procedere alla stipulazione di "Contratti provinciali" nei quali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:
1) gli adempimenti di cui agli artt. 14 - 15 - 18 - 22 - 26 - 29 - 32 - 34 - 42 - 44 - 49 - 50 - 51 - 52 - 63 - 64 - 82 - 88 - 89;
2) gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto;
3) l'eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di lavoro fornisca l'abitazione, altri annessi o il vitto.
[…]

Art. 89 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali.
Impegni delle parti.

Le parti, al fine di garantire un'organica, estesa e concreta applicazione delle intese contrattualmente definite in materia di attività mutualistiche, assistenziali e di servizio contrattuale in favore degli operai agricoli e florovivaisti, nonché per razionalizzare gli strumenti gestionali esistenti e sviluppare le relazioni bilaterali, convengono di istituire, all'atto della stipula del CCNL, una Commissione paritetica bilaterale con il compito di predisporre entro il 31.12.98, una proposta organica sulle modalità di costituzione e di funzionamento di organismi bilaterali per lo svolgimento dei compiti sopra indicati.
A tale fine la Commissione definirà la proposta di Statuto e di regolamento e la proposta di ristrutturazione della contribuzione per il livello nazionale, ferme restando le quantità in vigore.
A livello territoriale le parti potranno convenire analoghe iniziative, tenendo conto delle indicazioni della Commissione nazionale.

Allegati
Allegato 2. Protocollo nazionale d'intesa per la sperimentazione nel settore agricolo del lavoro temporaneo
In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, legge 24.6.97 n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso per le attività previste dall'art. 1 del presente CCNL nei seguenti casi:
[…]
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del D.lgs. n. 626/94;
[…]
L'azienda che attiva il contratto di lavoro temporaneo ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all'Osservatorio provinciale entro i 10 giorni successivi.
Le Parti si incontreranno almeno 6 mesi prima della scadenza, a richiesta di una di esse, per valutare gli esiti della sperimentazione.

Allegato n. 3 Statuto Agriform Organismo bilaterale per la formazione professionale
Art. 2 - Scopi e finalità.

L'Associazione, costituita in applicazione dell'art. 6 del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, stipulato il 19.7.95, e del protocollo d'intesa allegato A al CCNL Quadri e Impiegati agricoli del 13.11.96, non ha fini di lucro e si propone di promuovere e sostenere iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità degli addetti in agricoltura, tenuto conto di quanto previsto dall'accordo 23.7.93 e dall'accordo per il lavoro del 24.9.96.
In particolare "Agriform" ha i seguenti compiti:
a) analizzare, promuovere e organizzare la domanda di formazione dei lavoratori, progettando le tipologie dei corsi e definendo le modalità di fruizione degli stessi da parte dei lavoratori;
b) individuare e proporre modelli di base di formazione teorica per i giovani assunti con contratto di formazione lavoro e per i giovani apprendisti;
c) progettare e promuovere iniziative volte all'intensificazione e al miglioramento dell'orientamento professionale, anche attraverso iniziative pilota;
d) promuovere il raccordo e la collaborazione con le strutture della pubblica istruzione e formazione (dell'Unione europea e Nazionale) al fine di stimolare una maggiore integrazione tra il mondo del lavoro e dell'istruzione, anche mediante esperienze e stages teorico-pratici;
e) promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli enti competenti, degli strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'offerta formativa;
f) promuovere in particolare quelle attività formative che si collegano con l'ingresso nella vita attiva o con la riconversione a nuove attività o modalità di lavoro.
Conseguentemente per il raggiungimento dei suoi scopi l'Agriform potrà:
1. organizzare incontri e convegni di studio, in materia di formazione, nazionali e internazionali, nonché partecipare ad iniziative analoghe promosse da altri;
2. monitorare l'azione formativa svolta dai soggetti preposti al fine di costituire un proprio centro di documentazione e di fornire ogni informazione utile alle Parti costituenti ad ogni livello;
3. stimolare le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti costituenti ad utilizzare strumenti idonei allo sviluppo della formazione a livello territoriale;
4. stipulare accordi e convenzioni con Associazioni e Organismi bilaterali, italiani ed esteri, nonché con altri soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito della formazione;
5. realizzare pubblicazioni utili ad informare sulle sue attività e a diffondere contenuti e metodi formativi innovativi;
6. attuare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle finalità sociali e a realizzare gli altri compiti che le Parti, a livello nazionale, dovessero decidere di attribuire all'Agriform.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Agriform potrà utilizzare le strutture operative dei soci fondatori e/o dotarsi di proprie autonome strutture operative.

Allegato n. 4 Regolamento per il funzionamento degli osservatori (art. 6 CCNL)
5) Compiti dell'Osservatorio.

I compiti dell'Osservatorio sono quelli indicati dall'art. 6 del CCNL, fermo restando quanto già previsto dai contratti provinciali di lavoro.

Allegato n. 5 Verbale di accordo
Il giorno 18.12.96 presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura) in Roma, corso Vittorio Emanuele 101, tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Confederdia, la Flai-Cgil, la Fisba-Cisl, la Uila-Uil

Visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626 che demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo del lavoro;
visto il "protocollo d'intesa", allegato al verbale di accordo del 13.11.96 per il rinnovo del CCNL quadri e impiegati agricoli; considerato che le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 626/94 così come modificato dal D.lgs. n. 242/96, non tengono adeguatamente conto delle particolari caratteristiche delle aziende agricole e dello svolgimento delle attività di lavoro nel settore agricolo, le parti hanno convenuto con le norme di seguito indicate, di dare attuazione alla definizione dei suddetti aspetti concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici da valere per i quadri, gli impiegati e gli operai agricoli e florovivaisti.

1. Rappresentante della sicurezza.

Considerato che in base al comma 1, art. 18, D.lgs. n. 626/94, in tutte le aziende è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, le parti convengono:
a) che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell'ambito delle RSA (o delle RSU) ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi;
b) in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del presente accordo, potranno definire le forme di individuazione del rappresentante alla sicurezza per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diverse di quelle di cui al punto precedente.

2. Modalità di elezione.
La riunione dei dipendenti per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti. In tal caso alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.
Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l'azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.
La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'azienda di maggiore durata.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La durata dell'incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nell'azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato.
L'incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio al momento dell'elezione.
Prima di procedere all'elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.

3. Permessi retribuiti.
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti annui pari a:
- 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg.;
- 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg.;
- 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell'azienda.
Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all'anno precedente.
Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lett. b del punto 1.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto.
I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.

4. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, si concordano le seguenti procedure e indicazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono preferibilmente svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione o protezione o a un addetto da questi incaricato;
b) nei casi in cui il D.lgs. n. 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere nel modo più sollecito possibile. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge;
c) il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), comma 1, art. 19, D.lgs. n. 626/94. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare ove previsto il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda nei casi previsti dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei rappresentanti per la sicurezza designati nei casi di cui al punto 1, lett. b.

5. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore: Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti alla sicurezza di cui alle lett. a) e b) del punto 1, nonché la distribuzione degli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa stessa.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell'azienda con un massimo di 20 ore in un triennio.
Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, va prevista un'integrazione della formazione.

6. Riunioni periodiche.
In applicazione dell'art. 11, comma 1, DL n. 626/94, le riunioni periodiche previste sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.
Della riunione viene redatto verbale.

7. Comitato paritetico nazionale.
È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.
Tale comitato svolgerà compiti di coordinamento delle attività di gestione del D.lgs. n. 626/94 in particolare:
- promuovendo ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee guida per la formazione;
- elaborando dati e analizzando le problematiche rilevanti nelle imprese in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al D.lgs. n. 626/94;
- elaborando e proponendo alle parti sociali linee guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari e amministrative;
- proponendo iniziative di sostegno nei confronti delle piccole imprese ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori dipendenti e imprenditori agricoli;
- eventuali altre attività concordate dai soggetti firmatari del presente accordo;
- le parti convengono di adottare un regolamento per il funzionamento del comitato stesso.

8. Comitato paritetico provinciale.
È istituito un Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente accordo.
Orientativamente tale comitato avrà i seguenti compiti:
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti.

9. Formazione e informazione dei lavoratori.
Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, la formazione e informazione di cui agli artt. 21 e 22 del D.lgs. n. 626/94, possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.

10. Norma di rinvio.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal DL n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato n. 6 Accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione lavoro degli operai agricoli e florovivaisti
[…]
Ai contratti di formazione lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dalla legge n. 863/84, dalla legge n. 451/94 e dal presente accordo.
[…]
Le imprese agricole sono tenute a trasmettere all'Osservatorio provinciale di cui all'art. 6 del presente CCNL copia del "Progetto per l'attività di formazione lavoro" e del "contratto di formazione lavoro individuale".
[…]
CFL tipo A
Hanno durata massima di 24 mesi e sono mirati all'acquisizione di:
- professionalità intermedie inquadrate nella 2ª area professionale (art. 26) per le quali il CFL deve prevedere almeno 80 ore di formazione teorica;
- professionalità elevate inquadrate nella 1ª area professionale (art. 26) per le quali il CFL deve prevedere almeno 130 ore di formazione teorica.
Il periodo di prova è stabilito in mesi 2 di prestazione effettiva.
Alla scadenza del CFL il datore di lavoro trasmette agli organi di collocamento competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato, secondo il modello predisposto.

CFL tipo B
Hanno durata massima di 12 mesi e sono mirati ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo.
La formazione teorica minima che il CFL deve prevedere è di almeno 20 ore e deve riguardare:
- la disciplina del rapporto di lavoro;
- l'organizzazione del lavoro;
- la prevenzione ambientale e infortunistica.
[…]
Le parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno annualmente in sede nazionale e provinciale per la verifica delle assunzioni effettuate, distinte per aree territoriali e per profili professionali.
[…]

Allegato n. 9 Protocollo d'intesa per la costituzione delle RSU operai impiegati e quadri agricoli e florovivaisti
Modalità di costituzione e di funzionamento
5. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio.

I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni legislative e contrattuali. Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva i seguenti diritti:
• diritto di indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per il 30% delle ore annue di assemblea retribuite, spettanti a ciascun lavoratore in virtù delle disposizioni legislative e contrattuali;
• diritto di affissione di cui alle norme legislative e contrattuali. Sono comunque fatti salvi per le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, i diritti previsti dagli artt. 20 e 24, legge n. 300/70 (diritto di assemblea, permessi non retribuiti).
[…]

6. Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai/alle loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e contrattuali.

10. Delegati sindacali.
I delegati sindacali eletti nelle aziende a norma dei vigenti CCNL per le imprese che occupino sino a 15 dipendenti continuano ad esercitare i diritti e i doveri previsti dalle norme contrattuali e di leggi vigenti.

11. Rinvio all'Accordo quadro.
Le regole dell'accordo quadro Cgil, Cisl e Uil e del protocollo 23.7.93 non modificate dal presente accordo quadro, sono applicabili anche se non espressamente richiamate.
[…]

Allegato n. 11 Tutela della salute dei lavoratori
A) Protocollo d'intesa

Le parti contraenti, nell'intento di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, con il presente "Protocollo" intendono fornire agli operatori agricoli, datori di lavoro e lavoratori, un sintetico e, per quanto possibile, completo quadro di riferimento per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
Al fine, anzitutto, di un'opportuna conoscenza delle principali disposizioni di legge che disciplinano la materia in esame, si richiamano i principali provvedimenti legislativi:
- DPR 27.4.55 n. 547 - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo).
- DPR 19.3.56 n. 303 - "Norme generali per l'igiene del lavoro" (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo anche al di fuori del titolo III).
- DPR 3.8.68 n. 1255 - "Regolamento sulla produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate".
- D.lgs. 17.3.95 n. 194 - "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
- Legge 23.12.78 n. 833 - "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale".
- DPR 30.6.65 n. 1124 - T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
- DPR 13.4.94 n. 336 - "Nuove tabelle malattie professionali".
- DPR 10.2.81 n. 212 - "Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli e forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche".
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del 19.5.81 avente ad oggetto "Cabina o Telaio di protezione di trattrici agricole a ruote".
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 57 del 28.5.81 avente ad oggetto "Raccoglimballatrici e falciatrici".
- D.M. 5.8.91 (Ministero Trasporti) "Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche".
- D.lgs. 30.4.92 n. 285 - "Nuovo codice della strada".
- D.lgs. 15.7.91 n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- D.lgs. 19.9.94 n. 626 - Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- D.lgs. 19.3.96 n. 242 - Modifiche e integrazioni al D.lgs. 19.9.94 n. 626.
- D.lgs. 14.8.96 n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.
- D.lgs. 25.11.96 n. 645 - Recepimento della direttiva 92/85/CE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- DPR 24.7.96 n. 459 - Attuazione delle direttive 89/392/CE e seguenti, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
Il D.lgs. n. 626/94 ha recepito 8 direttive comunitarie in materia di:
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; luoghi di lavori; uso di attrezzature di lavoro; uso dei dispositivi di protezione individuali; movimentazione manuale dei carichi; uso di attrezzature munite di videoterminali; protezione da agenti cancerogeni; protezione da agenti biologici.

1. I prodotti fitosanitari
Il D.lgs. n. 194/95 disciplina la classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie. Le 4 classi tossicologiche previste dal DPR n. 1255/68 e dal DPR n. 223/88 vengono abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale distingue prodotti "molto tossici", "tossici", "nocivi", e altri prodotti fitosanitari non classificabili come tali.

1.1 .Classificazione dei prodotti fitosanitari.
Ai fini dell'applicazione delle nuove norme la classificazione dei prodotti fitosanitari è la seguente:
a) preparati "molto tossici" e "tossici" (corrispondenti alla 1ª classe delle norme previgenti) comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni mortali per l'uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto fitosanitario deve essere contrassegnato in etichetta da un teschio nero su ossa incrociate, inserito in un riquadro, di colore giallo-arancio e dalla scritta "molto tossico" o "tossico" in base alla tossicità del prodotto;
b) preparati "nocivi" (corrispondenti alla 2ª classe delle norme previgenti); comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni gravi per l'uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto fitosanitario è contrassegnato in etichetta in modo indelebile, da una croce di S. Andrea nera, inserita in un riquadro di colore giallo-arancio e dalla scritta "nocivi";
c) altri preparati, non classificabili come molto tossici, tossici e nocivi, corrispondenti alla 3ª e 4ª classe delle norme previgenti. Quelli corrispondenti alla 3ª classe comprendono i prodotti che possono provocare intossicazione di lieve entità per l'uomo; il prodotto fitosanitario è contrassegnato in etichetta con caratteri ben visibili e indelebili, dalla frase "attenzione: manipolare con prudenza". Quelli corrispondenti alla 4ª classe comprendono i prodotti che possono comportare rischi trascurabili per l'uomo e non riportano in etichetta simbologie particolari.

1.2. Misure di prevenzione generale.
Misure comuni a tutte e 4 le classi di prodotti sono la conservazione degli stessi prodotti in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali domestici e in ripostigli chiusi a chiave. Oltre a tenere ben chiusa la confezione di tali prodotti:
- durante l'impiego del prodotto, divieto di fumare o di mangiare;
- non contaminare alimenti, bevande, corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- rendere inutilizzabili, dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- consentire l'uso e l'impiego dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi esclusivamente ai lavoratori muniti del prescritto "patentino" di cui all'art. 23 del DPR n. 1255/68.

1.3. Misure di prevenzione particolari per le diverse classi.
Classe 1ª
- non contaminare altre colture;
- evitare di respirarne i vapori;
- durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere e occhiali protettivi. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.

Classe 2ª
- non contaminare altre colture;
- evitare di respirare i vapori;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.

1.4. Raccomandazioni utili.
- Nel caso di utilizzo di macchinari con cabine è opportuno assicurare altresì la protezione dall'assorbimento dei prodotti utilizzati;
- effettuare la manutenzione periodica dei macchinari e strumenti usati per le miscele e lo spandimento dei prodotti;
- a fine lavoro svuotamento degli attrezzi e ripulitura dei luoghi nei quali è stato compiuto il trattamento. Non effettuare il lavaggio con acque che possono venire utilizzate. Versare residui in fosse appositamente predisposte;
- esporre in modo ben visibile nei locali dove si conservano i prodotti antiparassitari le etichette dei prodotti medesimi o copia di esse;
- rispettare scrupolosamente i tempi di agibilità sui terreni o locali chiusi ove sono stati impiegati antiparassitari, secondo quanto indicato nelle etichette dei singoli prodotti;
- gli abiti da lavoro vanno comunque conservati in ripostigli strettamente separati dagli abiti personali. Analogamente il vestiario utilizzato durante la manipolazione e spandimento dei presidi sanitari deve essere lavato separatamente da altri indumenti.

1.5. Informazioni mediche.
I sintomi di intossicazione e i consigli terapeutici per il medico in particolare per quanto concerne i prodotti molto tossici, tossici e nocivi sono evidenziati nelle rispettive etichettature.
Pertanto al medico che presta l'intervento deve essere presentata l'etichettatura del prodotto che si presume abbia provocato l'intossicazione.

1.6.
Una serie di norme legislative hanno vietato l'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti i sottoelencati principi attivi, a causa del loro elevato rischio per la salute degli utilizzatori e dei consumatori:

- 1.2 - Dibromoetano
- 2,4,5 - T
- Acido Cianidrico
- Aldrin
- Amitrol
- Atrazina
- Azinfon - Etile
- Barban
- Binapacril
- Bromofos
- Bromofos Etile
- Butocarbossina
- Captafol
- Carbonio Solfuro
- Carbonio Tetracloruro
- Cianato di Potassio
- Cloramben
- Cloraniformentano
- Clorbenside
- Clordano
- Clorobenzilato
- DDT
- Demeton - s - Metile
- Dialifos
- Diallato
- Dieldrin
- Dinoseb
- Dinoterb
- Dioxation
- Edifenfos
- Endrin
- Eptacloro
- Esaclorobenzolo
- Etem
- Etion
- Fenoxicarb
- Ferban
- HCH
- Mevinfos
- Nabam
- Naled
- Nicotina
- Pertane
- Protoato
- Tepp
- Toxafene
- Triallato
- Zireb
Revocato
Revocato
Non Autorizzato
Revocato
Revocato
Sospesa
Revocato
Revocato
Revocato
Revocato
Revocato
Revocato
Revocato
Sospesa
Revocato
Revocato
Revocato
Revocato
Revocato
Revocato
Revocato
Sospesa
Revocato
Revocato
Non Autorizzato
Revocato
Revocato
Revocato
Non Autorizzato
Revocato
Revocato
Sospesa
Revocato
Revocato
Revocato
Sospeso
Revocato
Revocato
Revocato
Revocato
Sospesa
Revocato
Revocato
Revocato
Revocato
Non Autorizzato
Revocato
Revocato

Hanno altresì subito una limitazione d'impiego i presidi sanitari contenenti i sottoelencati principi attivi:
- lindano
- DDD

1.7. Elenco Centri Antiveleno.
[Omissis]

2. Mezzi meccanici
Principali misure di prevenzione.
A titolo puramente esemplificativo:
- adozione di cabina o telaio di protezione per trattrici agricole a ruote indicate dalla citata circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del 19.5.81 al fine di evitare o ridurre gli infortuni derivanti dal ribaltamento delle trattrici medesime;
- adeguato addestramento degli addetti all'uso dei singoli mezzi meccanici;
- rispetto dei tempi e delle modalità di manutenzione del mezzo meccanico secondo le specifiche indicazioni della Casa costruttrice;
- la pulizia, riparazione, registrazione, ingrassaggio o comunque la manipolazione di parti di macchine non deve essere effettuata quando queste sono in moto. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti dei dispositivi di sicurezza;
- tutte le parti di collegamento o fissaggio (viti, bulloni, ecc.), gli ingranaggi, le ruote e parti mobili e dentate, i motori e quelle parti che in caso di rottura possono fuoriuscire con violenza, devono essere fornite di adeguate protezioni (schermi, custodie, ecc.);
- le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari (parapetti o griglie, coperture, ecc. - es. trebbiatrici);
- gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto devono essere ben riconoscibili e di facile portata, ma tali da evitare accensioni accidentali;
- i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche con le opportune misure per assicurare la stabilità del mezzo;
- ove consentito dalla caratteristica del mezzo, sedili delle macchine con sospensioni regolabili in grado di ridurre almeno le vibrazioni verticali e adeguata imbottitura;
- per le macchine azionate da motori elettrici: corretta esecuzione impianto elettrico di terra e perfetta taratura dei fusibili;
- per le macchine ad azionamento oleodinamico, osservanza scrupolosa dei limiti massimi di portata di carico e protezione dei comandi contro l'azionamento accidentale;
- parapetti protettivi dell'altezza di almeno 1 metro per le piattaforme di sollevamento azionate da pompe idrauliche e per i piani di carico.

3. Stalle e allevamenti.
Le stalle e i ricoveri degli animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle o i ricoveri siano situati sotto i locali predetti, devono avere solai costruiti in modo da impedire il passaggio di gas.
Le aziende devono tenere a disposizione degli addetti alla custodia del bestiame, i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive quali zoonosi batteriche e virali.
Nelle attività concernenti la distruzione di parassiti animali, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame, devono essere osservate le disposizioni per la difesa delle sostanze.
Oltre all'osservazione delle prescrizioni di legge in materia di stalle e di concimaie, la prevenzione per gli addetti al bestiame deve essere rivolta ad evitare la polverosità derivante dal deposito, trasporto e scarico dell'alimentazione secca, i gas da fermentazione degli escrementi animali e quant'altro connesso al microclima dell'ambiente di lavoro (umidità e sbalzi di temperatura).

4. Silos, pozzi neri, cantine e ambienti simili.
Oltre all'osservazione delle norme di legge in materia, la prevenzione per gli addetti ai lavori che si svolgono negli ambienti indicati in epigrafe, deve essere rivolta ad evitare lo sviluppo di gas tossici prodotti dalla fermentazione organica vegetale o dei rifiuti animali, ma anche da microclima, incendi ed esplosioni e quant'altro connesso all'ambiente di lavoro.
L'accesso dei lavoratori nei locali indicati può avvenire soltanto dopo che sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni di respirabilità, ossia assenza di gas tossici.
I lavoratori che esplicano attività in tali ambienti, devono usare le necessarie cautele e, in particolare, essere forniti di ogni mezzo di protezione (maschere, cinture di sicurezza, tute e scarpe adeguate, ecc.); debbono essere, inoltre, vigilati dall'esterno per tutta la durata del lavoro.

5. Frigoriferi.
La prevenzione per gli addetti che esplicano la loro attività in ambienti refrigerati deve essere rivolta in particolare ed evitare i rischi connessi al microclima specifico.
Pertanto tali lavoratori devono essere muniti di mezzi protettivi adeguati (tute imbottite, guanti, cappelli).

6. Serre.
Oltre al rispetto delle prescrizioni di legge in materia, la prevenzione per gli addetti deve essere rivolta ad assicurare:
- divieto di accesso per i non addetti al trattamento durante lo svolgimento del medesimo con uso di sostanze chimiche;
- rispetto delle indicazioni individuate per l'uso dei fitofarmaci e dei relativi tempi di sicurezza secondo le indicazioni delle etichette;
- adeguato sistema di aerazione;
- uso di idonei mezzi protettivi individuali (indumenti di lavoro, cuffie, ecc.).

7. Lavorazioni a cielo aperto.
Oltre a quanto già previsto nell'impiego degli antiparassitari, ove si faccia uso di scale per la potatura, la raccolta prodotti, il carico e scarico di fieno o per altri impieghi, deve trattarsi di scale costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego, di dimensioni appropriate; se di legno devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, coperti di materiale antisdrucciolevole alle estremità superiori. Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri.

B) Dispositivi di protezione individuali.
Dispositivo personale di sicurezza (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40, D.lgs. n. 626/94).
L'utilizzo dei DPI comporta per il datore di lavoro l'applicazione del titolo IV, D.lgs. n. 626/94. In particolare occorre prestare attenzione alla:
- valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (es. uso di prodotti fitosanitari);
- individuazione delle caratteristiche dei DPI correlata ai rischi aziendali e acquisto degli stessi in relazione a tali esigenze;
- individuazione delle condizioni in cui un DPI deve essere usato soprattutto in relazione alla durata dell'uso;
- informazione e formazione dei lavoratori sull'utilizzo dei DPI.
L'addestramento è obbligatorio per quelli di 3a categoria (maschere e filtri per la protezione dell'apparato respiratorio - utilizzo dei prodotti fitosanitari - cuffie per la protezione dell'udito - utilizzo di macchine e/o impianti particolarmente rumorosi).
Per quanto riguarda l'impiego dei prodotti fitosanitari i DPI servono a proteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via cutanea o respiratoria.
L'uso dei mezzi personali di protezione va considerato come elemento di sicurezza aggiuntivo ai seguenti criteri:
- impiego razionale dei presidi sanitari anche attraverso l'utilizzazione delle tecniche di lotta guidata ed integrata;
- manutenzione periodica delle apparecchiature adibite all'erogazione dei fitofarmaci.

Inconvenienti legati all'uso dei mezzi di protezione individuale:
- disagio (sudorazione, fatica legata al peso di certi mezzi protettivi, ecc.);
- aumento lavoro respiratorio (nel caso di maschere);
- induzione di falsa sensazione di sicurezza che può portare a trascurare le norme di buona tecnica;
- aumento del pericolo di infortuni (ridotta visibilità, movimenti meno agili).

Mezzi di protezione Mansioni durante adoperati abitualmente cui vengono adoperati
tuta in tessuto
tuta in materia impermeabile
cappello
occhiali protettivi
guanti
mascherina di carta
semimaschera in gomma
maschera intera
casco
cabina su trattore
cabina con aria condizionata
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Leggenda mansioni:
PM: preparazione miscela
DM: distribuzione della miscela
RC: rientro nella coltura trattata per altre operazioni

Come proteggere la pelle
Scegliere indumenti confezionati con prodotti che non siano penetrabili dai fitofarmaci (PVC resiste bene ai solventi organici tranne al tetracloruro di carbonio, il polietilene resiste bene ai solventi organici compreso il tetracloruro di carbonio). Scegliere indumenti che si possano indossare comodamente e che permettano un lavoro agevole e preferire indumenti usa e getta per non doversi preoccupare della manutenzione.

In particolare sono consigliabili:
- tute in cotone al 100%, meglio se impermeabilizzate e rivestite sui 2 lati con materiali che garantiscano una protezione conforme alle norme ISO e una buona permeabilità alla sudorazione come da norma DIN;
- stivali in gomma con suola antisdrucciolo da calzare sotto la tuta;
- guanti in polietene o polivinile con sottoguanti in cotone;
- cappucci impermeabili con copricollo se manca il casco.

Come proteggere gli occhi
Scegliere occhiali a buona aderenza col viso dotati di guarnizione di materiale resistente ai fitofarmaci.
Scegliere occhiali con buona visibilità anche laterale.
Utilizzare prodotti antiappannanti con cui trattare le lenti.

Come proteggere le vie respiratorie
Maschere a filtro: si tratta o di mezze-maschere che proteggono solo naso e bocca con un facciale dotato di 1 o 2 filtri o di maschere che proteggono l'intero viso compresi gli occhi.

Caschi: sistemi di protezione integrale del capo in cui viene garantito un adeguato ricambio d'aria tramite un ventilatore che aspira l'aria dall'esterno, la fa passare attraverso un filtro e la immette nel casco.
Cabine: sistemi che creano piccoli ambienti confinati, isolati dall'ambiente esterno all'interno dei quali operano gli addetti. Viene garantito un adeguato ricambio d'aria tramite un ventilatore che aspira l'aria dall'esterno, la filtra e la immette nell'abitacolo. In alcuni casi le cabine sono dotate di impianto di climatizzazione che controlla temperatura e umidità dell'aria immessa.

Efficacia mezzi di protezione delle vie respiratorie
Dipende da: buona tenuta del facciale; buona efficacia dei filtri attraverso cui passa l'aria prima di essere inalata.

Efficacia filtri
È il punto cruciale di tutti i sistemi di protezione delle vie aeree.
Dipende dalla composizione del filtro. Esiste una vasta gamma di sostanze che compongono i filtri.
Bisogna scegliere il più adatto in rapporto al prodotto o classe di prodotti da cui ci si vuole proteggere.

Non esiste un filtro universale.
Altre informazioni contenute sulle etichette dei filtri rispondenti alle norme UNI '83.
- Mese e anno scadenza (esse vanno riferite al periodo massimo di conservazione del filtro in adeguate condizioni e non al periodo massimo di uno efficace del filtro).
- Capacità di assorbimento 1 piccola - (funzione della quantità 2 media
- della sostanza assorbente contenuta) 3 grande

Garanzia dei filtri rispondenti alle norme UNI '83.
- Bassa resistenza (per i filtri misti A 2 P2 al massimo 8,4 m bar e 30 1/min).
- Durata del filtro minima per i filtri A2 = 40 minuti (prove con tetracloruro di carbonio allo 0,5%).

Limiti di efficacia e durata degli attuali filtri nei confronti dei fitofarmaci.
- Prove di efficacia e di durata per i filtri misti A/P (i più adatti all'uso agricolo) effettuate, secondo le norme UNI, solo con tetracloruro di carbonio e con polveri.
- Quindi garanzia di efficacia e di durata dei filtri, non si riferiscono specialmente ai fitofarmaci.
- La durata minima garantita dalle norme UNI non tiene conto dell'effetto negativo che su essa gioca l'impregnazione di aerosol acquosi, durante l'uso dei fitofarmaci.

Tabella dati Inrs '84 sull'efficacia di filtri per maschere e caschi da uso agricolo (% di ritenzione).

fitofarmaco filtri per n. 3 maschere filtri per caschi n. 5
Parathion 75 - 87 40 - 76
Lindano 50 - 60 50 - 65
Endosulfan 68 - 85 45 - 78
Rinosebe 92 - 97 65 - 95
Paraquat 92 - 98 48 - 96

Indagine Istituto Meccanica Agraria - Bologna (1981) sulle caratteristiche costruttive di 6 caschi tra i più diffusi.

Peso: 1 - 5 Kg.
Portata aria: 50-80 1/min.
Livello sonoro generato da ventilatore: 75 - 86 d B (A)

L'estrema variabilità dei dati costruttivi dei caschi denuncia una carenza di conoscenze da parte dei costruttori e la mancanza di un'adeguata normativa.

Necessaria una scelta oculata da parte dell'utente.
Caratteristiche di un "buon casco".
- Peso ridotto.
- Buon appoggio sulle spalle.
- Portata aria 120 1/min (Proposta CEE).
- Rumore generato dal ventilatore 75 d B (A) (Proposta CEE).
- Buona efficacia insonorizzante nei confronti rumori esterni (abbattimento) 5 d B(A).
- Buona visibilità anche laterale.
- Direzione dei getti d'aria del ventilatore tale da non procurare fastidi e/o impedire l'appannamento.

Vantaggi delle cabine.
- Eliminano i disagi legati all'uso di maschere o caschi.
- Possono offrire una buona protezione contro il rumore se opportunamente progettate.
- Possono offrire una protezione contro le sfavorevoli condizioni ambientali se dotate di climatizzatore.
- Possono offrire una buona protezione contro polveri minerali, se le prese d'aria vengono provviste di opportuni filtri antipolvere.
- Quando fossero disponibili filtri di provata efficacia nei confronti dei fitofarmaci, eliminerebbero o ridurrebbero sensibilmente il rischio di esposizione a fitofarmaci.
Una cabina che fornisca condizioni di protezione (filtrazione, climatizzazione e pressurizzazione dell'aria) risulta completamente efficace esclusivamente se l'operatore non inquina la cabina con fitofarmaci (svolgimento di altre mansioni connesse ai trattamenti quali: preparazione della miscela, pulizia dei mezzi di distribuzione, ecc.).
Pertanto l'uso della cabina va necessariamente integrato con un'adeguata organizzazione del lavoro.

Limiti delle cabine quali mezzi di protezione contro i presidi sanitari.
Gli elevati ricambi d'aria aggravano i problemi relativi all'efficacia e alla durata dei filtri. La "falsa sicurezza" indotta dal loro uso, può indurre a non far rispettare le norme di buona tecnica durante i trattamenti.

Osservazioni conclusive sui sistemi di protezione in agricoltura delle vie respiratorie.
- Efficacia filtrante: non è mai il 100%. Anzi per prodotti molto volatili può avvicinarsi al 50%.
- Usare con cautela i dati di vita media dei filtri forniti dai costruttori: in presenza di umidità la durata può ridursi in modo molto rilevante.
- Mezzi individuali vanno conservati ben puliti, perché possono tramutarsi in una fonte aggiuntiva di assorbimento di tossici.
- Non rinunziare mai ai sistemi di preparazione ed erogazione dei presidi sanitari dettati dalle norme di buona tecnica, perché in definitiva sono il più efficace sistema di prevenzione.

Fumare o mangiare, cosparsi di prodotti chimici, vanifica ogni sistema di prevenzione.