Cassazione Penale, Sez. 4, 29 maggio 2018, n. 24104 - Infortunio mortale nel cantiere edile e responsabilità del CSE. Motivazione carente della sentenza impugnata rispetto alla riferibilità causale dell'evento mortale alla condotta omissiva


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 23/03/2018

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Como resa in data 10.01.2017, nei confronti di P.M., in relazione al reato di omicidio colposo indicato in rubrica.
P.M., quale responsabile dei lavori e coordinatore alla sicurezza della committente S.C. Evolution spa è stato ritenuto responsabile della morte del lavoratore R.G., addetto al cantiere per la realizzazione di un edificio commerciale, che era stata affidata in appalto dalla S.C. Evolution alla B. srl. L'addebito, in cooperazione colposa con B.G. - separatamente giudicato, nella sua qualità di amministratore della B. srl nonché di institore e manovratore specializzato della noleggiatrice B. Trasporti srl - riguarda la mancata verifica del Piano Operativo di Sicurezza della B. ed il fatto di aver omesso di rilevare la pericolosità delle operazioni di scarico, di talché B. collocava l'autogrù in un'area inidonea a consentire la completa estensione su entrambi i lati dei bracci stabilizzatori, procedeva alla apertura dei bracci, uno dei quali investiva violentemente R.G., preposto al cantiere per conto di B., che si era imprudentemente avvicinato al mezzo, rimanendo schiacciato contro il muro di recinzione.
La Corte di merito confermava l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato osservando che P.M., quale coordinatore per la sicurezza, aveva l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza rispetto alla evoluzione dei lavori; in particolare, il Collegio osservava che P.M. avrebbe dovuto esigere da B. una valutazione congrua del rischio di investimento e schiacciamento nella fase delle operazioni di carico.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione P.M., a mezzo dei difensori.
Con il primo motivo l'esponente denuncia la violazione di legge in riferimento agli artt. 17 e 168, d.lgs. 81 del 2008 ed il vizio motivazionale.
Il deducente osserva che i giudici di merito hanno violato le norme ora richiamate, affermando che il Coordinatore della Sicurezza nella Esecuzione avesse la responsabilità della mancata previsione delle modalità di trasporto delle guaine, trasporto avvenuto in concreto con l'utilizzo di un mezzo meccanico. L'esponente rileva che la Corte territoriale ha confuso le attribuzioni del richiamato CSE e quelle del datore di lavoro. A sostegno dell'assunto rileva che la Corte territoriale ha richiamato l'art. 168, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, che riguarda il datore di lavoro e pure l'art. 17, del citato Testo Unico, che indica gli obblighi del datore di lavoro non delegabili.
Ciò posto il ricorrente considera che il datore di lavoro B.G. ebbe a consegnare al P.M., quale responsabile dei lavori e coordinatore alla sicurezza, un POS che conteneva l'indicazione delle misure organizzative necessarie rispetto al cantiere, tra le quali non era previsto l'uso di un mezzo articolato dotato di gru, come successivamente noleggiato. Rileva che il trasporto delle guaine era oggettivamente fattibile a mano; sottolinea che il noleggio della gru per l'attività di scarico non era prevedibile e considera che B. ebbe ad omettere di segnare al P.M. l'intenzione di noleggiare la gru. L'esponente sottolinea che il rischio della movimentazione venne effettuato in riferimento al trasporto a mano e inserito nel documento di valutazione dei rischi della B..
Rispetto al vizio motivazionale, il ricorrente osserva che la Corte di Appello ha contraddittoriamente richiamato le disposizioni che attribuiscono specifiche competenze al datore di lavoro. Rileva che correttamente nel DVR la movimentazione manuale dei carichi era qualificata a rischio zero.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. Rileva che la ritenuta mancata previsione di trasporto delle guaine utilizzando una gru non si pone come antecedente causale dell'Infortunio, atteso che la morte del lavoratore è dipesa dall'uso non corretto degli stabilizzatori e dal posizionamento del mezzo in un'area diversa da quella prevista per il carico e scarico all'Interno del cantiere, fattori causali sopravvenuti da soli sufficienti a determinare l'evento.
Con il quarto motivo la parte osserva che la motivazione sul tema del nesso causale risulta mancante. Sottolinea che al P.M. venne elevata l'odierna contestazione in base al fatto di aver assistito direttamente alle operazioni di scarico; al riguardo, il ricorrente osserva che la predetta circostanza si è rivelata del tutto infondata. Ribadisce che la condotta del B. venne realizzata in assenza di alcuna indicazione da parte del CSE.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso impone i seguenti rilievi.
2. Procedendo congiuntamente all'esame dei primi due motivi di ricorso, occorre soffermarsi sulla disposizione di cui all'art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008, come interpretata dal diritto vivente.
La Corte regolatrice ha chiarito che in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017 - dep. 05/10/2017, Prina, Rv. 27102601).
In tale ambito ricostruttivo, che il Collegio condivide e fa proprio, la valutazione sull'inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa rientra tra gli specifici compiti che la disposizione di cui all'art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008 assegna al coordinatore per l'esecuzione dei lavori. E la Corte di Appello ha rilevato, secondo un apprezzamento di fatto immune da aporie di ordine logico e perciò insindacabile in questa sede di legittimità: che la movimentazione dell'ingente quantitativo di rotoli e materiale necessario per coprire la vasta area del tetto rendeva verosimile l'impiego di una gru; e che P.M., nell'esercizio della sua funzione di alta vigilanza, aveva omesso di verificare adeguatamente il Piano Operativo di Sicurezza che era stato redatto dal datore di lavoro B..
Conclusivamente sul punto, deve rilevarsi che le doglianze che involgono il mancato adempimento degli obblighi di alta vigilanza che gravavano sul CSE P.M., sono prive di fondamento.
3. Diverso ordine di considerazioni si impone esaminando i restanti motivi di ricorso.
La difesa aveva sottoposto all'esame della Corte di Appello lo specifico tema relativo alla riferibilità causale, dell'evento verificatosi, al mancato esercizio dei poteri di vigilanza da parte del P.M., ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., tenuto conto della grave disattenzione con la quale il manovratore B. aveva posizionato la gru e della mancata adozione delle dovute misure precauzionali, da parte del medesimo institore. Segnatamente, la parte appellante aveva osservato che la condotta del B. doveva qualificarsi come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, con conseguente esclusione della riferibilità causale dell'infortunio al comportamento omissivo del P.M., ove pure ritenuto sussistente. 
E bene, sul punto ora richiamato, si registra la carenza motivazionale denunciata dal ricorrente.
Nella sentenza in esame, infatti, non viene svolta alcuna considerazione critica rispetto alla rilevanza causale da riconoscere alla sopra richiamata condotta omissiva del P.M., in ordine alla verificazione dell'evento mortale, tenuto conto delle concrete modalità di realizzazione della manovra di posizionamento e montaggio della gru, quali concorrenti fattori causali sopravvenuti. E deve convenirsi con il ricorrente nel rilevare che la evidenziata lacuna motivazionale appare tanto più rilevante, posto che già il primo giudice aveva escluso, in punto di fatto, ogni diretto e materiale coinvolgimento del P.M. nelle operazioni di scarico, come poste in essere dal B.. Invero, i giudici di merito hanno chiarito che l'odierno imputato non aveva assistito alle operazioni di scarico del materiale - con ciò escludendo la sussistenza di uno dei profili di colpa in addebito - di talché risulta dirimente la disamina del tema relativo all'incidenza causale da assegnare al comportamento «gravemente colposo del B.», secondo l'apprezzamento espresso dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata, quale possibile causa sopravvenuta idonea a determinare l'evento.
3.1. Si impone, per quanto detto, l'annullamento della sentenza impugnata, il cui apparato motivazionale risulta carente rispetto al tema della riferibilità causale dell'evento mortale alla condotta omissiva del P.M., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio.
Così deciso il 23 marzo 2018.