Cassazione Civile, Sez. 6, 31 maggio 2018, n. 14021 - Malattia professionale e decorrenza del termine di prescrizione


Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: SPENA FRANCESCA Data pubblicazione: 31/05/2018

 

Rilevato
che la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza In data 4 maggio- 11 luglio 2016 numero 220, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da R.R. nei confronti dell'INAIL per la liquidazione delle prestazioni conseguenti a malattia professionale, ritenendo maturato il triennio della prescrizione;
che la Corte territoriale osservava che il termine di prescrizione decorreva dalla conoscenza dell'origine professionale della malattia (asma bronchiale), risalente all'anno 2006, come riferito dalla stessa parte al c.t.u.;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso R.R., articolato in due motivi, cui ha opposto difese l'INAIL con controricorso;
che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'articolo 380 bis cod.proc.civ.;
che il ricorrente ha depositato memoria;

 


Considerato
che il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
che la parte ricorrente ha dedotto:
- con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod.proc.civ.— omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Ha impugnato la sentenza per aver collocato il dies a quo della prescrizione nell'anno 2006 sulla base di quanto da lui stesso riferito al c.t.u. nella anamnesi patologica; il c.t.u. nel prosieguo della relazione affermava che la conoscenza dell'origine professionale della malattia risaliva ai due ricoveri del 2006-2008 e nella parte finale dell'elaborato (pagina 13) chiariva che la conoscenza dell'origine professionale della malattia si collocava nell'anno 2008. In realtà lo specialista dott. Pera aveva precisato in apposito certificato che la diagnosi della origine professionale della malattia era stata da lui effettuata nell'anno 2010;
- con il secondo motivo— ai sensi dell'articolo 360 numero 5 cod.proc.civ.( rectius: nr. 3) — violazione dell'articolo 112, comma 1, d.p.r. 1124 del 30 giugno 1965, censurando la sentenza per avere ritenuto riscontrata la conoscenza dell'origine professionale della malattia nell'anno 2006 dalla circostanza che già a quell'epoca egli era seguito da uno specialista pneumologo. Ha evidenziato: che neppure il c.t.u. nella relazione riferiva che il R.R. aveva dichiarato di avere avuto comunicazione dell'origine professionale della malattia nell'anno 2006 dal medico specialista; che la ctu faceva risalire tale conoscenza all'anno 2008; che il termine di prescrizione non era decorso ove si fosse fatto correttamente riferimento all'anno 2010 o quanto meno all'anno 2008;
che ritiene il Collegio il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
che entrambi i motivi, anche laddove evocano un vizio di violazione di legge, censurano l'accertamento di fatto compiuto nella sentenza impugnata circa il momento di conoscenza da parte dell'attuale ricorrente della natura professionale della malattia da cui era affetto. Trattasi dell'accertamento di un fatto storico, censurabile in questa sede di legittimità unicamente con la deduzione di un vizio della motivazione. Nella fattispecie di causa, tuttavia, la deducibilità del vizio di motivazione è preclusa dal disposto dell'articolo 348 ter, commi 4 e 5 cod.proc.civ., applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza d'appello ha confermato la sentenza di primo grado per le stesse ragioni inerenti alla questione di fatto oggetto dell'attuale impugnazione;
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso può essere definito con ordinanza in Camera di Consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ.
che la parte ricorrente non è tenuta alla refusione delle spese sussistendo le condizioni di cui all'articolo 152 d.a.cod.proc.civ, per quanto attestato dalla sentenza impugnata;
che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.