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Interpello n. 03 del 16 maggio 2018
 
Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento- Note

 

Oggetto

Agenti di pubblica sicurezza - Valutazione dei rischi e luogo di lavoro.

 

Soggetto interpellante
 

Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP).

 

Quesito

Se - premesso che in alcuni campi nomadi, presso i quali la Polizia Locale svolge servizi di vigilanza si verificano, in maniera costante, dei roghi che rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nel servizio di pattuglia -  l’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 si applichi nei confronti dei dipendenti della Polizia Locale e se essi possano essere incardinati nelle Forze «destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica».


Viene, altresì, chiesto se anche alla luce del DVR allegato [riferito a quello della Polizia Municipale di Vibo Valentia] le postazioni mobili o soggette a cambiamento, ed in particolare i luoghi succitati dei roghi, costituiscano ambiente di lavoro alla luce delle norme appena richiamate e se, pertanto, vi sia un obbligo, da parte dei Comandi di Corpi di Polizia Locale, di predisporre le misure di sicurezza generali predisposte dal TU (artt. 62 e segg., 42 e segg.) e, più specificamente, quelle di cui all’allegato IV del medesimo Decreto (artt. 1, 2, 4) nell’ambito della attività di presidio dei roghi medesimi.

 

Risposta

Per quanto concerne il primo quesito, il d.lgs. n. 81/2008 si applica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio e, pertanto, riguarda anche l’attività svolta dagli appartenenti alla Polizia Locale alla quale si applicano altresì le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, qualora l’attività comporti - ai sensi degli articoli 3 e 5 della già citata legge n. 65/1986 - lo svolgimento di “compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica”.


Relativamente al secondo quesito, si rappresenta che “ferme restando le disposizioni di cui al titolo I”, per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008, si intendono, unicamente ai fini dell’applicazione del Titolo II, i “luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Si precisa, infine, che questa Commissione dovendosi esprimere su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, non può pronunciarsi in ordine all’adeguatezza di specifici documenti, tuttavia ritiene opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi alle caratteristiche peculiari dei compiti e delle attività svolte dai singoli lavoratori ovvero alla specifica situazione organizzativa.

 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 3, c. 1 e 2, art. 12, c. 1, art. 42 e ss., art. 62, art. 63 e ss., All. IV; Legge n. 65/1986, art. 3, 5.

 

Note

L'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, individuando il proprio campo di applicazione, dispone che il medesimo decreto "... si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”;
- il successivo comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che “nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica ... le disposizioni del presente decreto sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ...”.
In riferimento, nello specifico, ai compiti della Polizia Locale:
- la legge n. 65 del 7 marzo 1986 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” prevede, all’articolo 3, che “gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità”;
- il successivo articolo 5 della medesima legge n. 65/1986 individua le ulteriori funzioni che possono essere svolte dalla Polizia Locale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali, “a) funzioni di polizia giudiziaria [...] b) servizio di polizia stradale [...] c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ... A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza ...”. 
L’articolo 62 del d.lgs. n. 81/2008 definisce «luoghi di lavoro» “... i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”;
L'articolo 63, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i luoghi di lavoro, così come sopra definiti, “devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV”.
A norma dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 la Commissione può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”.