Categoria: 2010
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Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 14 dicembre 2010
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2014
Parti: Gruppo Unes e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio, GDO, Unes-Maxi
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 - Politiche commerciali
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti sindacali
Art. 4 - Appalti e terziarizzazioni
Art. 5 - Mercato del lavoro
Art. 6 - Organizzazione del lavoro orario di lavoro
Art. 7 - Sicurezza
Art. 8 - Ferie e permessi
Art. 9 - Malattia e infortunio
  Art. 10 - Congedi
Art. 11 - Anticipo del TFR
Art. 12 - Lavoro domenicale e festivo
Art. 13 - Trasferte e missioni
Art. 14 - Buoni pasto
Art. 15 - Sconti ai dipendenti
Art. 16 - Armonizzazione meccanismo di integrazione del reddito
Art. 17 - Retribuzione variabile
Art. 18 - Decorrenza e durata

Ipotesi di accordo integrativo aziendale per i dipendenti di Unes-Maxi spa

Il giorno 14 dicembre 2010 presso la sede del Gruppo Unes Supermercati in Vimodrone, si sono incontrati: […] l’azienda […], le OO.SS. Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], assistiti dalle RSA/RSU dei punti di vendita, dal coordinamento nazionale e dalle strutture territoriali, per il rinnovo e l’accorpamento dei precedenti accordi integrativi, anche alla luce di nuove acquisizioni da parte di Unes.

Art. 1 - Politiche commerciali
Si conferma la tendenza al consolidamento delle esistenti strutture commerciali attraverso una attenta politica dei prezzi e degli assortimenti, la riqualificazione dei punti vendita attraverso un progetto mirato a fornire un’immagine più adeguata al consumatore. In particolar modo alla trasformazione di alcuni punti vendita tradizionali nel nuovo format U2 che dove è stato inserito ha dato ottimi risultati.

Art. 2 - Relazioni sindacali
Le parti, nel pieno rispetto delle proprie autonomie e ruoli, confermano la comune volontà di consolidare e migliorare l’assetto complessivo delle relazioni sindacali. In coerenza con quanto sopra si riafferma e si conviene di rafforzare il carattere preventivo delle intese fra le parti per le materie previste.
In particolare,
A) Livello Nazionale
Annualmente e/o ogni volta che si renderà necessario, su richiesta di una delle parti, l’azienda fornirà alle OO.SS. Nazionali, alla presenza delle RSA/RSU e delle OO.SS. territoriali, dati e informazioni sulle materie rientranti nel diritto di informazione individuate dal CCNL TDS e nei contratti integrativi, oltre che sull’andamento dei parametri definiti per l’erogazione del salario variabile.
B) Livello territoriale e/o di Unità Produttiva
A questo livello lo scambio di informazione e di confronto è finalizzato alle intese ed in particolare modo sulle seguenti tematiche:
- Mercato del lavoro
- Distribuzione dell’orario di lavoro, in applicazione del successivo art. 6.
- Lavoro straordinario e supplementare
- Calendari deroghe previste dai singoli comuni
- Utilizzo degli impianti e sicurezza
- Verifica inquadramento professionale dei dipendenti
- Progetti formativi e aggiornamento professionale, anche relativi alla formazione continua
- Trasferimenti e mobilità interna Applicazione ceni ed accordi integrativi

Art. 3 - Diritti sindacali
[…]
Le ore di assemblea sindacale vengono elevate a 18 ore annue. Qualora un punto vendita di una provincia fosse sprovvisto di RSA/RSU, previa informazione alla direzione del negozio, sarà data agibilità sindacale ad una RSA/RSU della stessa provincia per lo svolgimento della normale attività sindacale.

Art. 4 - Appalti e terziarizzazioni
Le parti riconfermano quanto previsto nell’accordo integrativo del 29.01.2003 e l’azienda sottolinea la volontà di non terziarizzare né dare in appalto attività di gestione e vendita, salvo in casi eccezionali che saranno affrontati a livello territoriale, con confronti finalizzati alle intese.

Art. 5 - Mercato del lavoro
Vista la politica commerciale dell’azienda, che è rivolta alla soddisfazione e alla fidelizzazione del cliente che necessita un’alta professionalità, le parti concordano che: a fronte di nuove assunzioni si darà precedenza, ove possibile, ad assunzioni a tempo indeterminato; il ricorso ai contratti a termine potrà riguardare le sostituzioni di maternità, infortuni e malattie di lunga durata.
Inoltre con il presente accordo si prevede l’estensione dell’utilizzo dei tempi determinati, così come previsti dalla normativa contrattuale riferibile alle nuove aperture, anche in caso di ristrutturazione e rilancio di un Punto Vendita.
[…]
Vista l’introduzione di tale specifica tipologia di contratti a tempo determinato, al fine di verificare l’effettivo utilizzo e il necessario monitoraggio dell’andamento delle stabilizzazioni per tutti i contratti a termine, l’azienda comunicherà e consegnerà i dati riepilogati per ciascuna fattispecie di contratto nell’incontro annuale di cui al precedente art. 2 lett. A).
Le eventuali assunzioni con contratto di apprendistato saranno preventivamente discusse con le OO.SS. e normate in un capitolo a sé stante che diverrà parte integrante dell’accordo.

Art. 6 - Organizzazione del lavoro orario di lavoro
L’orario di lavoro per il personale è normalmente articolato dal lunedì al sabato.
L’azienda programmerà l’orario delle lavoratrici e lavoratori suddetti per un periodo normalmente di 4 settimane. Gli orari di lavoro verranno affissi negli appositi spazi presenti sul Punto Vendita.
Eventuali variazioni di orario e/o riposo dovranno essere concordate tra lavoratori e direttore di negozio sempre tenendo conto delle normative contrattuali e di legge, e le problematiche connesse potranno costituire materia degli approfondimenti a livello territoriale di cui al Punto 2 B) del presente accordo.
[…]
Le parti concordano sulla necessità di una coerente pianificazione delle attività ordinarie e straordinarie, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di perseguire una equilibrata redistribuzione dei carichi di lavoro ed il mantenimento un assetto organizzativo equilibrato e capace di modellarsi alle mutevoli esigenze commerciali, in cui la stagionalità gioca un ruolo importante. A tal fine le effettive condizioni verranno definite nell’ambito dei confronti previsti all’art. 2 lettera B).
La prestazione lavorativa individuale, ordinaria e straordinaria, deve quindi concorrere a determinare un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, finalizzati anche alla continuità e la crescita dell’occupazione.
Le Parti concordano di ridurre il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive, così come previsto all’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, ad almeno 9 ore consecutive nei casi di cambio turno/fascia nei soli periodi di seguito previsti:
Dall’inizio del mese di dicembre fino alla data dell'Inventario di inizio anno; nella settimana antecedente la Pasqua e la settimana successiva; nei mesi di luglio-agosto.
Il calcolo dell’articolazione delle giornate lavorative e dei relativi riposi sarà sviluppato su base annuale.
[…]
Pause: continueranno ad essere gestite secondo la prassi vigente.

Art. 7 - Sicurezza
Le parti confermano l’impianto dell’accordo in materia siglato tra le parti il 29.01.2003 e si adopereranno per aggiornare e completare le designazioni degli RLS mancanti, in appositi incontri.

Art. 12 - Lavoro domenicale e festivo
[…]
I presidi relativi alle giornate di apertura domenicale saranno garantiti attraverso una adeguata pianificazione delle presenze in modo da garantire l’equilibrio tra i lavoratori coinvolti, e da offrire un adeguato servizio alla clientela.
Problematiche particolari che dovessero emergere, tali da mettere in discussione la funzionalità del servizio offerto ai clienti nelle domeniche di apertura al pubblico, dovranno essere preventivamente oggetto di una verifica congiunta a livello territoriale.